Art. 15 Gestione dei proventi 1. Costituiscono proventi gli introiti relativi a: a) vendita di stampati; b) sanzioni amministrative; c) prestazioni di qualsiasi specie rese in regime di convenzione ad amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 2. I proventi di cui al comma 1, lettera c), sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nei casi previsti dalla legge, al pertinente programma dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 3. I proventi sono versati dall'organismo che ha effettuato la riscossione non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello della riscossione. I proventi riscossi e versati all'entrata del bilancio dello Stato, distinti per specie e oggetto, sono annotati in apposito registro. 4. Le quietanze, in originale, che attestano il versamento dei proventi ovvero le evidenze informatiche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, sono allegate al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedono che la quietanza di tesoreria e' prodotta a corredo di altra documentazione. In tal caso, agli ordini di pagamento e' allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo al quale e' stata allegata in originale.
Note all'art. 15: - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2013, n. 295.