Art. 17 
 
                         Disposizioni finali 
                            e abrogazioni 
 
  1.  Le  disposizioni  legislative  e   regolamentari,   nonche'   i
capitolati d'oneri in vigore presso  il  Ministero  della  difesa  si
applicano, in quanto compatibili,  alla  gestione  dei  fondi,  delle
infrastrutture  e   dei   mezzi   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita' «Capitanerie di porto». 
  2.  Al  fine  di  ottimizzare  l'impiego  del   personale   nonche'
l'utilizzazione delle risorse  strumentali  a  disposizione,  in  via
sperimentale e senza  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e'
autorizzata per un triennio, dal secondo anno successivo  all'entrata
in  vigore   del   presente   regolamento,   la   costituzione,   con
provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie  di
porto  -  Guardia  costiera,  di  unita'  organizzative  territoriali
finalizzate a operare una riduzione complessiva dei centri  di  spesa
di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  mediante  accorpamento
degli stessi. 
  3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge
la sperimentazione di cui al comma 2, il Comando generale  del  Corpo
delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  predispone   una
relazione annuale in  merito  all'efficacia  dell'introduzione  delle
predette unita' organizzative. 
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Il  regio  decreto   6   febbraio   1933,   n.   391
          (Approvazione  del  regolamento  per  servizi  di  cassa  e
          contabilita' delle  Capitanerie  di  porto)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1933, n. 109.