Art. 3 Funzioni del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera 1. Ai fini del presente regolamento, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare: a) individua gli obiettivi istituzionali da raggiungere e in relazione a questi coordina la pianificazione, la programmazione e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al centro di responsabilita' amministrativa «Capitanerie di porto» e l'utilizzo dei fondi provenienti da altre amministrazioni, in relazione al rapporto di dipendenza funzionale o allo svolgimento degli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente; b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e assegna agli enti, ai distaccamenti e ai reparti le risorse per il perseguimento degli obiettivi; c) provvede al funzionamento delle strutture periferiche di cui all'articolo 2 e dispone le aperture di credito sui vari capitoli per i funzionari delegati, nei limiti delle assegnazioni loro concesse; d) vigila sulla tempestiva resa dei conti agli organi di controllo da parte degli enti; e) verifica, attraverso l'attivita' ispettiva, la corretta gestione del denaro e dei beni presso le strutture periferiche di cui all'articolo 2; f) vigila sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici amministrativi da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente; g) definisce, nei limiti del presente regolamento, l'articolazione amministrativo-contabile, centrale e periferica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e indica le procedure e i criteri per le gestioni dei fondi e dei valori; h) promuove e resiste alle liti, nel corso delle quali puo' conciliare e transigere. 2. II Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera puo' delegare a un dirigente l'adozione dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».