Art. 2 Istituzione della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista 1. E' istituita la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. 2. Per le elezioni dei componenti del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista si applicano le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4. 3. Il Presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista e' membro di diritto del Consiglio superiore di sanita', ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.