Allegato A Schemi Tipo (Art. 1, comma 1) INDICE 1. Definizioni SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE 1. Normativa di riferimento 2. Schemi tipo 2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria 2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da piu' garanti 2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva 2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da piu' garanti 2.5. Schema tipo 1.3 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione 2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione costituita da piu' garanti 2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo 2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da piu' garanti 2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione 2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da piu' garanti 2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento 2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da piu' garanti SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE 1. Normativa di riferimento 2. Schemi tipo 2.1. Schema tipo 2.1 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori 2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle societa' di ingegneria 2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. _____) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione 2.4. Schema tipo 2.4 (d.m. _____) Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita' civile decennale 1. Definizioni 1. Ai fini del presente Allegato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: a) «Affidatario»: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione; b) «Aggiudicatario»: l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione; c) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice; d) «Assicurato»: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo; e) «Assicurazione»: il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa; f) «Azioni di Terzi»: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorita' di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti); g) «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; h) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; i) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria; l) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv), del Codice; m) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Societa'; n) «Decreto»: il presente provvedimento; o) «Esecutore dei lavori»: gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori; p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente; q) «Forza maggiore»: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili; r) «Franchigia»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente; s) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere g), v) e u), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica; t) «Gravi difetti costruttivi»: difetti gravi che colpiscono le Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilita' e/o l'agibilita' dell'opera stessa, sempreche', in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilita' emessa dall'Autorita' competente; u) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; v) «Intermediario finanziario»: societa' iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; z) «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Societa' in caso di sinistro; aa) «Lavori»: le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice; bb) «Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate; cc) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta; dd) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica; ee) «Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati; ff) «Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata»: le parti strutturali dell'opera, cioe' quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche; gg) «Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata»: le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili; hh) «Periodo di garanzia di manutenzione»: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice; ii) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Societa' quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione; ll) «Progettista dei lavori»: il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice; mm) «Quota di responsabilita'»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilita' tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante; nn) «Responsabile del procedimento»: il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo; oo) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa; pp) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni; qq) «Scoperto»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente; rr) «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale e' prestata l'Assicurazione; ss) «Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale»: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione; tt) «Societa'»: l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo 13 (responsabilita' civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; uu) «Stazione appaltante o committente»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice. SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE 1. Normativa di riferimento 1. Le garanzie fideiussorie di cui alla presente Sezione sono: ===================================================================== | | Riferimenti | | | Titolo | normativi | Schema tipo | +==========================+==================+=====================+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 93, | 1.1 singola 1.1.1 | |la cauzione provvisoria |comma 1 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 103,| 1.2 singola 1.2.1 | |la cauzione definitiva |comma 1 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 35, | 1.3 singola 1.3.1 | |l'anticipazione |comma 18 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 103,| 1.4 singola 1.4.1 | |la rata di saldo |comma 6 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 104,| 1.5 singola 1.5.1 | |la risoluzione |comma 1 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria di |50/2016, art. 104,| 1.6 singola 1.6.1 | |buon adempimento |comma 1 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ 2. Schemi tipo 2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonche' al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice. 2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; b) ha validita' di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validita' maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito; c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorche' e' automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). 2. Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purche' tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice). 3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 4. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma garantita 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al 2% dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. 2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice. 3. L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 8. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice 1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso: a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario. 2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne' qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice. Art. 7. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 8. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 9. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 10. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna, nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara indicata nella Scheda Tecnica, nonche' al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice. 2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; b) ha validita' di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validita' maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito; c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro trenta giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorche' e' automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). 2. Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purche' tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice). 3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 4. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al 2% dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. 2. Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al primo comma e' ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice. 3. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 4. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 5. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 6. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 8. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice 1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso: a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice, b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice, qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario. 2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne' qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati all'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice. Art. 7. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 8. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 9. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 10. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma garantita 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed e' pari al: a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. 3. L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica. 4. La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla norma sopra richiamata. 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed e' pari al: a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al primo comma e' ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. 3. La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice. 4. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 5. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 6. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia definitiva e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 7. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione e notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.5. Schema tipo 1.3 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Prestazioni) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice. Art. 2. Durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma garantita 1. La somma garantita, cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, e' pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 2. L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella Scheda Tecnica. 3. La garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Prestazioni) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice. Art. 2. Durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 2. La garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 3. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 4. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 5. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per l'anticipazione e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 6. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante. 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformita' e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma garantita 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). 2. L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformita' e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari all'importo della rata di saldo erogata cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi (articoli 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). 2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per la rata di saldo e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata di saldo, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 1. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. La garanzia e' operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione. 2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e, comunque, nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice): a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori; c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione; d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma Garantita 1. La Somma Garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice. 2. L'ammontare della Somma Garantita e' indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente. 2. Tale comunicazione dovra' contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione: a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente; b) dell'importo contrattuale del riaffidamento; c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento; d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori; e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria. 3. La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 5. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Garante indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti Art. 1. Oggetto della garanzia 1. La garanzia e' operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione. 2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice): a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori; c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione; d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice. 2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia per la risoluzione e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente. 2. Tale comunicazione dovra' contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione: a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente; b) dell'importo contrattuale del riaffidamento; c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento; d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori; e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria. 3. La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 5. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 6. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformita' agli articoli 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Somma garantita 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed e' pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione. 2. L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice). 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da piu' garanti GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti) Art. 1. Oggetto della garanzia 1. Il Garante, in conformita' agli articoli 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia. Art. 2. Efficacia e durata della garanzia 1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita' 1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed e' pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione. 2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia di buon adempimento e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica. Art. 4. Escussione della garanzia 1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice). 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica. Art. 5. Surrogazione - Regresso 1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6. Sanzioni internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale. Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario 1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario. Art. 8. Foro competente 1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE 1. Normativa di riferimento 1. Le polizze assicurative di cui alla presente Sezione sono: ===================================================================== | Titolo | Riferimenti normativi | Schema tipo | +=============================+=======================+=============+ |Copertura assicurativa della | | | |responsabilita' civile | | | |professionale del dipendente |Decreto legislativo n. | | |pubblico incaricato della |50/2016, art. 24, comma| | |progettazione dei lavori |4 | 2.1 | +-----------------------------+-----------------------+-------------+ |Copertura assicurativa della | | | |responsabilita' civile | | | |professionale dei progettisti| | | |liberi professionisti o delle|Decreto legislativo n. | | |societa' di professionisti o |50/2016, art. 24, comma| | |delle societa' di ingegneria |4 | 2.2 | +-----------------------------+-----------------------+-------------+ |Copertura assicurativa per | | | |danni di esecuzione, |Decreto legislativo n. | | |responsabilita' civile terzi |50/2016, art. 103, | | |e garanzia di manutenzione |comma 7 | 2.3 | +-----------------------------+-----------------------+-------------+ |Copertura assicurativa | | | |indennitaria decennale e per |Decreto legislativo n. | | |responsabilita' civile |50/2016, art. 103, | | |decennale |comma 8 | 2.4 | +-----------------------------+-----------------------+-------------+ 2. Schemi tipo 2.1. Schema tipo 2.1 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori Copertura assicurativa della Responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori Art. 1. Oggetto dell'assicurazione 1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato. Art. 2. Assicurato 1. Ai fini della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralita' di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice. 2. L'Assicurato puo' prestare previamente assenso affinche' il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Societa' direttamente al Contraente-terzo danneggiato (Stazione appaltante). Art. 3. Condizioni di validita' dell'assicurazione 1. La presente copertura opera esclusivamente per i maggiori costi di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Societa' nei modi e nei termini di cui agli articoli 15 e 19. 2. La presente copertura non e' efficace nel caso in cui: a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonche' qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilita' illimitata. 3. Nei casi di cui al secondo comma la Societa' rimborsera' al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 4. Determinazione dell'indennizzo 1. Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia incaricato l'Assicurato della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. Art. 5. Rischi esclusi dall'assicurazione 1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attivita' di direzione dei lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorita'; d) relativi al danno erariale; e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattivita'; f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; g) conseguenti a: furto rapina incendio smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato; h) conseguenti ad attivita' di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese; i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato; l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante; m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilita'; o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi; p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. Art. 6. Durata dell'assicurazione 1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'art. 15, primo comma; b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purche' gli eventi per i quali e' prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data. 2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Societa' rimborsera' al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 7. Estensione territoriale 1. L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Art. 8. Massimale di assicurazione 1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e' quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice. 2. Detto massimale non puo' comunque essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. 3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Societa' per uno o piu' sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione. Art. 9. Pluralita' di assicurati 1. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralita' di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra loro. Art. 10. Vincolo di solidarieta' 1. In caso di responsabilita' solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato. Art. 11. Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. 3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Societa' e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale. Art. 12. Dichiarazioni 1. L'assicurazione e' prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa. 2. Il Contraente dichiara che: a) l'Assicurato e' abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione; b) l'attivita' di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato; c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice. 3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). Art. 13. Premio 1. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreche' sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del suddetto premio. 2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 3. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Societa' indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b). Art. 14. Modifiche dell'assicurazione 1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 15. Obblighi dell'Assicurato 1. L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Societa' la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto. 2. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Societa', entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 3. In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'. Art. 16. Proroga dell'assicurazione 1. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato puo' chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societa' si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. Art. 17. Oneri fiscali 1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 18. Rischio cyber 1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 2) «Violazione del Sistema Informatico». Art. 19. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni alle quali e' tenuto l'Assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa' ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa. Art. 20. Foro competente 1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 21. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana. 2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale dei soggetti di cui all'articolo 46 del Codice Copertura assicurativa della Responsabilita' civile professionale dei soggetti di cui all'articolo 46 del Codice Art. 1. Oggetto dell'assicurazione 1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per: a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e b) maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale. Art. 2. Assicurato e Contraente 1. Ai fini della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato e Contraente il soggetto di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d-bis), e), f), del Codice, che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto. 2. Per l'onere di stipula vale quanto disposto dall'art. 24, comma 4, del Codice. 3. E' ammessa una deroga all'onere di stipula qualora il professionista sia gia' in possesso di una polizza di responsabilita' civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nel presente Schema, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della presente copertura. Art. 3. Condizioni di validita' dell'assicurazione 1. La presente copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Societa' nei modi e nei termini di cui agli articoli 16 e 20. 2. La presente copertura non e' efficace nel caso in cui: a) l'attivita' di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti: dal Contraente e dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonche' da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, o dalla Stazione appaltante, nonche' da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilita' illimitata, amministratori o dipendenti; da soggetti di cui l'Assicurato e Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione. 3. Nei casi di cui al secondo comma la Societa' rimborsera' all'Assicurato e Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Nei casi di inefficacia della copertura per colpa imputabile alla Stazione appaltante, la stessa si fara' carico delle imposte sulla copertura assicurativa che la Societa' non rimborsa all'Assicurato e Contraente. Art. 4. Determinazione dell'indennizzo 1. Fermo il massimale indicato all'art. 8: a) le spese di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni e alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato e Contraente; b) i costi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. Art. 5. Rischi esclusi dall'assicurazione 1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attivita' di direzione dei lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorita'; d) relativi al danno erariale; e) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e Contraente e non direttamente derivanti dalla legge; f) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattivita'; g) conseguenti a: furto rapina incendio smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato e Contraente; h) conseguenti ad attivita' di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese; i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato e Contraente; l) imputabili agli amministratori dell'Assicurato e Contraente; m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato e Contraente, l'amministratore o i dipendenti di questo un'illegittima percezione di utilita'; o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi; p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. Art. 6 Durata dell'assicurazione 1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico; b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purche' gli eventi per i quali e' prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato e Contraente entro la predetta data. 2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Societa' rimborsera' al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 7. Estensione territoriale 1. L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Art. 8. Massimale di assicurazione 1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e' quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice. 2. Detto massimale non puo' comunque essere inferiore: a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo, iva esclusa, inferiore a 5.225.000 euro; b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro, per lavori di importo, iva esclusa, pari o superiore a 5.225.000 euro. 3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Societa' per uno o piu' sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione. Art. 9. Pluralita' di assicurati 1. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralita' di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra loro. Art. 10. Vincolo di solidarieta' 1. In caso di responsabilita' solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato e Contraente. Art. 11. Scoperto/franchigia in caso di sinistro 1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto. Art. 12. Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e Contraente stesso. 2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. 3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Societa' e Assicurato e Contraente in proporzione del rispettivo interesse. 4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e Contraente per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale. Art. 13. Dichiarazioni 1. L'assicurazione e' prestata in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa. 2. Il Contraente dichiara che: a) l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale; b) l'attivita' di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato e Contraente; c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice; d) l'Assicurato e Contraente, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione. 3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). Art. 14. Premio 1. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreche' sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del suddetto premio. 2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 3. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Societa' indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b). Art. 15. Modifiche dell'assicurazione 1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 16. Obblighi dell'Assicurato e Contraente 1. L'Assicurato e Contraente deve comunicare tempestivamente alla Societa' la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto. 2. In caso di sinistro, l'Assicurato e Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Societa', entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 3. In particolare l'Assicurato e Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'. Art. 17. Proroga dell'assicurazione 1. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato e Contraente puo' chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societa' si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. 2. Qualora la proroga di cui al primo comma dipenda da causa non imputabile all'Assicurato e Contraente, la Societa' si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualita' di Contraente. Art. 18. Oneri fiscali 1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato e Contraente. Art. 19. Rischio cyber 1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 2) «Violazione del Sistema Informatico». Art. 20. Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni alle quali e' tenuto l'Assicurato e Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa' ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa. Art. 21. Foro competente 1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 22. Rinvio alle norme di legge 1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana. 2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. _____) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione Copertura assicurativa per danni di esecuzione, Responsabilita' civile terzi e Garanzia di manutenzione Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione Art. 1. Oggetto dell'assicurazione 1. La Societa' si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualita' di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa. 2. L'obbligo della Societa' concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate; Partita 2 - Opere preesistenti il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate; Partita 3 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla piu' vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonche' il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato. Art. 2. Assicurato 1. Ai fini della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato il Contraente. Art. 3. Condizioni di assicurazione 1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni: a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Societa' puo' in qualunque momento avere accesso; b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice; c) venga fornita alla Societa' copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori; d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa; e) il Contraente abbia indicato alla Societa' nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici. 2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non e' operante. 3. Inoltre l'assicurazione e' prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate. Art. 4. Esclusioni specifiche della Sezione A 1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, la Societa' non e' obbligata ad indennizzare: a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformita' dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilita' per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate; b) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; c) i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.; d) i danni da azioni di terzi; e) i danni da forza maggiore; f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante); g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocita'; h) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. 2. La Societa' inoltre non e' obbligata a indennizzare: i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro; i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge; l) nel caso di esecuzione di dighe: l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessita' si manifesti solo durante i lavori di costruzione; l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantita' d'acqua originariamente previste vengano superate; l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilita' di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti; l.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sara' limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilita'. 3. Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti: m) lavori su opere ed impianti preesistenti: m.1) i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilita' dell'opera e solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma; n) lavori su beni artistici: n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Societa' non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione. 4. Per la presente garanzia, per sinistro e per durata, valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma. Art. 5. Somma assicurata - Modalita' di aggiornamento della somma assicurata 1. La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di: a) lavori a corpo b) lavori a misura c) prestazioni a consuntivo d) lavori in economia e) ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione. 2. La predetta somma puo' essere al massimo pari all'importo a base di gara. 3. La somma assicurata per le Partite 2 e 3 e' stabilita nel bando di gara. 4. Il Contraente e' successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. 5. Il Contraente deve comunicare alla Societa', entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante. La Societa' emettera' le relative appendici di polizza per la variazione. 6. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25. Art. 6. Durata dell'assicurazione 1. L'efficacia dell'assicurazione: a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori; b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice; c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate. 2. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Art. 7. Garanzia di manutenzione 1. Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonche' i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonche' gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica. 2. Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 cod. civ.. La durata del periodo di manutenzione e' indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non puo' superare i ventiquattro mesi. Art. 8. Interruzione o sospensione della costruzione 1. In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Societa'. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto all'indennizzo. 2. Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art. 31. 3. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo. Art. 9. Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio 1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Societa' solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. 2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili. Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere Art. 10. Oggetto dell'assicurazione 1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere assicurate alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi lavori, nel luogo di esecuzione delle opere indicato Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A. Art. 11. Assicurato 1. Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.