Art. 46 Modifiche all'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione All'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e II nonche' dall'articolo 225 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 9, all'adozione del provvedimento sanzionatorio, per essere destinate ad attivita' dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in cio' compreso anche il finanziamento delle attivita' di controllo e di informazione. Gli introiti delle medesime sanzioni, ove irrogate dall'ISIN ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sono versati direttamente al bilancio dell'ISIN ai fini del potenziamento delle predette attivita'.».
Note all'art. 46: - Si riporta l'art. 231 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 231 (Destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione). - 1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e II nonche' dall'art. 225 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 9, all'adozione del provvedimento sanzionatorio, per essere destinate ad attivita' dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in cio' compreso anche il finanziamento delle attivita' di controllo e di informazione. Gli introiti delle medesime sanzioni, ove irrogate dall'ISIN ai sensi dell'art. 9, comma 2, sono versati direttamente al bilancio dell'ISIN ai fini del potenziamento delle predette attivita'. 2. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono irrogate dalle autorita' cui e' attribuita ai sensi dell'art. 9 la vigilanza sui singoli ambiti e settori disciplinati dai Titoli che precedono. 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo XVI non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per il bilancio dello Stato.".