Art. 46 
 
Modifiche all'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101,  relativo  alla  destinazione  degli  importi  delle  sanzioni
  amministrazione 
 
  All'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il
comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Le   somme   derivanti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e
II nonche'  dall'articolo  225  sono  versate  ad  apposito  capitolo
dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la   successiva
riassegnazione  agli  stati  di  previsione   delle   amministrazioni
competenti, ai sensi dell'articolo 9, all'adozione del  provvedimento
sanzionatorio,  per  essere  destinate  ad  attivita'  dirette   alla
protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i
rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in cio' compreso anche il
finanziamento delle attivita' di controllo  e  di  informazione.  Gli
introiti delle medesime sanzioni, ove  irrogate  dall'ISIN  ai  sensi
dell'articolo 9, comma  2,  sono  versati  direttamente  al  bilancio
dell'ISIN ai fini del potenziamento delle predette attivita'.». 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta l'art. 231 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 231 (Destinazione degli  importi  delle  sanzioni
          amministrazione). - 1. Le somme derivanti dall'applicazione
          delle sanzioni amministrative previste  dai  Capi  I  e  II
          nonche' dall'art. 225 sono  versate  ad  apposito  capitolo
          dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione   agli    stati    di    previsione    delle
          amministrazioni   competenti,   ai   sensi   dell'art.   9,
          all'adozione del provvedimento  sanzionatorio,  per  essere
          destinate   ad   attivita'    dirette    alla    protezione
          dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro  i
          rischi  connessi  alle  radiazioni  ionizzanti,   in   cio'
          compreso  anche  il  finanziamento   delle   attivita'   di
          controllo e di informazione. Gli  introiti  delle  medesime
          sanzioni, ove irrogate  dall'ISIN  ai  sensi  dell'art.  9,
          comma 2, sono versati direttamente al bilancio dell'ISIN ai
          fini del potenziamento delle predette attivita'. 
              2. Le sanzioni  amministrative  previste  nel  presente
          capo sono irrogate dalle autorita'  cui  e'  attribuita  ai
          sensi dell'art. 9 la vigilanza sui singoli ambiti e settori
          disciplinati dai Titoli che precedono. 
              3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  Titolo
          XVI non devono derivare nuovi o maggiori oneri  ne'  minori
          entrate per il bilancio dello Stato.".