(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  31
  OTTOBRE 2022, N. 162 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      alla lettera a): 
        al numero 1), dopo le parole: «al comma 1» sono  inserite  le
seguenti: «, al primo periodo, le parole: "o  a  norma  dell'articolo
323-bis, secondo comma, del codice penale" e le parole:  "314,  primo
comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,
321, 322, 322-bis," sono soppresse ed»; 
        al numero 2), capoverso 1-bis.1, le parole:  «della  presente
legge o dell'articolo 323-bis del codice penale» e le  parole:  «314,
primo comma, 317,  318,  319,  319-bis,  319-ter,  319-quater,  primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse; 
        al numero 2),  dopo  il  capoverso  1-bis.1  e'  inserito  il
seguente: 
          «1-bis.1.1.  Con  il  provvedimento  di   concessione   dei
benefici di cui al comma  1  possono  essere  stabilite  prescrizioni
volte a impedire il pericolo del ripristino di  collegamenti  con  la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o  che  impediscano
ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di  altri  reati  o  al  ripristino  di
rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva.  A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni  in
uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato»; 
        al numero 3), al  primo  periodo,  le  parole:  «,  prima  di
decidere sull'istanza,» sono sostituite dalle seguenti:  «acquisisce,
anche al fine di verificare  la  fondatezza  degli  elementi  offerti
dall'istante,  dettagliate  informazioni  in  merito   al   perdurare
dell'operativita' del  sodalizio  criminale  di  appartenenza  o  del
contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al  profilo
criminale  del  detenuto  o  dell'internato  e  alla  sua   posizione
all'interno dell'associazione, alle  eventuali  nuove  imputazioni  o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo  carico  e,  ove
significative,  alle  infrazioni  disciplinari  commesse  durante  la
detenzione. Il giudice», al secondo periodo, le parole: «accertamenti
di  cui  al  quarto  periodo»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«accertamenti di cui al quinto  periodo»  e,  al  sesto  periodo,  le
parole: «ai sensi del quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi del quinto periodo»; 
        al numero 5): 
          l'alinea e' sostituito dal seguente: «dopo il  comma  2-bis
sono inseriti i seguenti:»; 
        al capoverso 2-ter e' premesso il seguente: 
          «2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non  si
applicano quando  e'  richiesta  la  modifica  del  provvedimento  di
ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre  mesi
dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto  esecutivo  a
norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si  procede  quando
e' richiesta la concessione di un permesso  premio  da  parte  di  un
condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi
dal provvedimento di concessione del primo permesso premio»; 
        al capoverso 2-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In tal caso, se  ha  sede  in  un  distretto  diverso,  il  pubblico
ministero  puo'  partecipare  all'udienza  mediante  collegamento   a
distanza»; 
        le lettere b) e c) sono soppresse. 
    All'articolo 3: 
      al comma 2, le parole: «le misure alternative  alla  detenzione
di cui al capo VI del titolo I della citata legge n.  354  del  1975»
sono sostituite dalle  seguenti:  «i  benefici  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975». 
    All'articolo 5: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Dopo l'articolo 633 del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
          "Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con  pericolo
per  la  salute  pubblica  o  l'incolumita'  pubblica).  -   Chiunque
organizza o promuove l'invasione  arbitraria  di  terreni  o  edifici
altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno  musicale
o avente altro scopo di intrattenimento, e' punito con la  reclusione
da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000,  quando
dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute  pubblica  o
per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle  norme  in
materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o  di
igiene  degli  spettacoli  e  delle   manifestazioni   pubbliche   di
intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti  ovvero
dello stato dei luoghi. 
          E' sempre ordinata la confisca delle cose che  servirono  o
furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonche'
di quelle utilizzate per realizzare le finalita'  dell'occupazione  o
di quelle che ne sono il prodotto o il profitto"»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale,  le
parole: "nell'articolo precedente" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"negli articoli 633 e 633-bis"»; 
      i commi 2 e 3 sono soppressi. 
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 5-bis (Modifiche all'articolo 85 del decreto  legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in  materia
di modifica del regime di procedibilita'). - 1. All'articolo  85  del
decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n.  150,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le  misure
cautelari personali in corso  di  esecuzione  perdono  efficacia  se,
entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  l'autorita'  giudiziaria  che  procede  non  acquisisce  la
querela. A questi fini, l'autorita' giudiziaria effettua  ogni  utile
ricerca  della  persona  offesa,  anche  avvalendosi  della   polizia
giudiziaria. Durante  la  pendenza  del  termine  indicato  al  primo
periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di  procedura
penale sono sospesi"; 
        b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
          "2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e
2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale. 
          2-ter. Per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  609-bis,
612-bis e 612-ter del codice penale, commessi  prima  della  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  si  continua  a  procedere
d'ufficio quando  il  fatto  e'  connesso  con  un  delitto  divenuto
perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni
del presente decreto". 
      Art.  5-ter  (Introduzione  dell'articolo  85-bis  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di termini per la costituzione di parte civile). - 1. Dopo
l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150,  e'
inserito il seguente: 
        "Art. 85-bis (Disposizioni transitorie in materia di  termini
per la costituzione di  parte  civile). -  1.  Nei  procedimenti  nei
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia'
stati ultimati gli  accertamenti  relativi  alla  costituzione  delle
parti nell'udienza preliminare, non si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  c),  del  presente  decreto  e
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  dell'articolo   79   e,
limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429,  comma  4,  del
codice di procedura penale, nel testo vigente  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
      Art.  5-quater   (Modifiche   all'articolo   87   del   decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di processo penale telematico). - 1. All'articolo  87  del
decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n.  150,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) al comma 6, le parole: ", e dell'articolo 24, commi da 1 a
3, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" sono soppresse e
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  "Entro  il  medesimo
termine le parti private possono presentare  l'atto  di  impugnazione
davanti a un agente consolare all'estero.  In  tal  caso,  l'atto  e'
immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che  ha  emesso
il provvedimento impugnato"; 
        b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
          "6-bis.  Sino  al  quindicesimo  giorno   successivo   alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero  sino  al
diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma  3  per  gli
uffici giudiziari e  le  tipologie  di  atti  in  esso  indicati,  il
deposito  di  memorie,  documenti,  richieste  e   istanze   indicati
dall'articolo 415-bis, comma  3,  del  codice  di  procedura  penale,
dell'opposizione   alla   richiesta   di    archiviazione    indicata
dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della  denuncia  di
cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di
cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della  relativa
procura speciale, nonche' della nomina del difensore e della rinuncia
o revoca  del  mandato  indicate  dall'articolo  107  del  codice  di
procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica  presso
i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale  del
processo  penale  telematico  individuato   con   provvedimento   del
Direttore  generale  per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite  nel  medesimo
provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al  decreto  del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il  deposito  degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento. Il  deposito  e'  tempestivo  quando  e'
eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 
          6-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della  giustizia
sono individuati gli ulteriori atti per  i  quali  e'  consentito  il
deposito telematico con le modalita' di cui al comma 6-bis. 
          6-quater. Il  malfunzionamento  del  portale  del  processo
penale telematico e' attestato dal Direttore generale per  i  sistemi
informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato  nel  portale
dei servizi telematici del Ministero della giustizia con  indicazione
del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per  il
deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno successivo
al  ripristino   della   funzionalita'   del   portale.   L'autorita'
giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e  documenti
in formato analogico per ragioni specifiche. 
          6-quinquies. Per gli atti di  cui  al  comma  6-bis  e  per
quelli individuati ai sensi del comma 6-ter,  l'invio  tramite  posta
elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto
di legge". 
      Art. 5-quinquies (Introduzione dell'articolo 87-bis del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di semplificazione delle attivita' di  deposito  di  atti,
documenti e istanze). - 1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente: 
        "Art.  87-bis  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di
semplificazione delle attivita' di  deposito  di  atti,  documenti  e
istanze). -  1.  Sino  al   quindicesimo   giorno   successivo   alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87,
ovvero sino al diverso termine previsto dal  regolamento  di  cui  al
comma 3  del  medesimo  articolo  per  gli  uffici  giudiziari  e  le
tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e
le  istanze  comunque   denominati   diversi   da   quelli   previsti
nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai  sensi  del
comma 6-ter del medesimo articolo,  e'  consentito  il  deposito  con
valore legale mediante  invio  dall'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  inserito   nel   registro   generale   degli   indirizzi
elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui  al  decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con
le modalita' di cui al  periodo  precedente  deve  essere  effettuato
presso gli indirizzi di posta elettronica  certificata  degli  uffici
giudiziari  destinatari,  indicati  in  apposito  provvedimento   del
Direttore  generale  per   i   sistemi   informativi   automatizzati,
pubblicato nel portale dei servizi  telematici  del  Ministero  della
giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le  specifiche
tecniche  relative  ai  formati  degli  atti  e  alla  sottoscrizione
digitale e le ulteriori modalita' di invio. Quando  il  messaggio  di
posta elettronica certificata eccede la dimensione massima  stabilita
nel provvedimento del Direttore generale per  i  sistemi  informativi
automatizzati di cui al  presente  comma,  il  deposito  puo'  essere
eseguito mediante l'invio  di  piu'  messaggi  di  posta  elettronica
certificata. Il deposito e' tempestivo quando e'  eseguito  entro  le
ore 24 del giorno di scadenza. 
        2. Ai fini dell'attestazione  del  deposito  degli  atti  dei
difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi  del
comma 1, il personale di segreteria e  di  cancelleria  degli  uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di  ricezione  e
ad  inserire  l'atto  nel  fascicolo  telematico.   Ai   fini   della
continuita'  della  tenuta  del  fascicolo  cartaceo,   il   medesimo
personale provvede altresi' all'inserimento nel predetto fascicolo di
copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della  data  di
ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio
e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di
provenienza. 
        3. Quando il deposito  di  cui  al  comma  1  ha  ad  oggetto
un'impugnazione,  l'atto  in  forma  di  documento   informatico   e'
sottoscritto  digitalmente  secondo  le  modalita'  indicate  con  il
provvedimento  del  Direttore  generale  per  i  sistemi  informativi
automatizzati di cui al comma 1 e contiene la  specifica  indicazione
degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine,
sottoscritta   digitalmente    dal    difensore    per    conformita'
all'originale. 
        4.  L'atto  di  impugnazione  e'  trasmesso   tramite   posta
elettronica   certificata   dall'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata del difensore a quello  dell'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento impugnato, individuato ai sensi del  comma  1,  con  le
modalita' e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. 
        5. I motivi nuovi e le memorie  sono  proposti,  nei  termini
rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi 3 e
4,  con  atto  in  formato  elettronico   trasmesso   tramite   posta
elettronica   certificata   dall'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata  del  difensore  a  quello   dell'ufficio   del   giudice
dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1. 
        6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5  si  applicano  a
tutti gli atti di  impugnazione  comunque  denominati  e,  in  quanto
compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e  667,  comma
4, del codice  di  procedura  penale  e  ai  reclami  giurisdizionali
previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di
riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari,
personali o  reali,  l'atto  di  impugnazione,  in  deroga  a  quanto
disposto dal comma 3, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica
certificata del tribunale di  cui  all'articolo  309,  comma  7,  del
codice di procedura penale. 
        7. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  591  del
codice di procedura penale, nel caso  di  proposizione  dell'atto  ai
sensi del comma 3 del presente articolo  l'impugnazione  e'  altresi'
inammissibile: 
          a)  quando  l'atto  di  impugnazione  non  e'  sottoscritto
digitalmente dal difensore; 
          b) quando l'atto e' trasmesso  da  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata che non e'  presente  nel  registro  generale
degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; 
          c) quando l'atto e'  trasmesso  a  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata non riferibile, secondo quanto  indicato  dal
provvedimento  del  Direttore  generale  per  i  sistemi  informativi
automatizzati di cui  al  comma  1,  all'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento impugnato o, nel caso di  richiesta  di  riesame  o  di
appello contro provvedimenti resi in  materia  di  misure  cautelari,
personali o reali, a un indirizzo di  posta  elettronica  certificata
non  riferibile,  secondo  quanto  indicato  dal  provvedimento   del
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui  al
comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. 
        8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato  dichiara,  anche  d'ufficio,  con  ordinanza
l'inammissibilita'  dell'impugnazione  e  dispone  l'esecuzione   del
provvedimento impugnato. 
        9.  Ai  fini  dell'attestazione  del  deposito   degli   atti
trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da
4 a 6 e della continuita' della tenuta  del  fascicolo  cartaceo,  la
cancelleria provvede ai sensi del comma 2". 
      Art. 5-sexies (Introduzione dell'articolo  88-bis  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di indagini preliminari). -  1.  Dopo  l'articolo  88  del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente: 
        "Art. 88-bis (Disposizioni transitorie in materia di indagini
preliminari). - 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis
e 415-ter  del  codice  di  procedura  penale,  come  introdotte  dal
presente decreto, non si applicano  nei  procedimenti  pendenti  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  in  relazione  alle
notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha  gia'  disposto
l'iscrizione nel registro di  cui  all'articolo  335  del  codice  di
procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte
successivamente,   quando   ricorrono    le    condizioni    previste
dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede  per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di
procedura penale,  anche  quando  ricorrono  le  condizioni  previste
dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e  c),  del  medesimo  codice.
Tuttavia, le disposizioni  dell'articolo  335-quater  del  codice  di
procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si  applicano
in ogni caso in  relazione  alle  iscrizioni  che  hanno  ad  oggetto
notizie di reati commessi dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
        2.  Nei  procedimenti  di  cui  al  comma  1  continuano   ad
applicarsi le disposizioni  degli  articoli  405,  406,  407,  412  e
415-bis del codice di procedura  penale  e  dell'articolo  127  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271, nel testo vigente prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
      Art. 5-septies (Introduzione dell'articolo 88-ter  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in  materia  di  inappellabilita'  delle  sentenze  di  non  luogo  a
procedere). - 1. Dopo l'articolo 88-bis del  decreto  legislativo  10
ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente: 
        "Art.  88-ter  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di
inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere).  -  1.  Le
disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in  materia
di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere  relative
a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si
applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo  la
data di entrata in vigore del presente decreto". 
      Art. 5-octies (Introduzione dell'articolo  89-bis  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di udienza predibattimentale). - 1. Dopo l'articolo 89 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente: 
        "Art. 89-bis (Disposizioni transitorie in materia di  udienza
predibattimentale). - 1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  32,
comma  1,  lettera   d),   relative   all'udienza   di   comparizione
predibattimentale a seguito di citazione diretta,  si  applicano  nei
procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a  giudizio  e'
emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del  presente
decreto". 
      Art. 5-novies (Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in  materia
di  giustizia  riparativa). -  1.   All'articolo   92   del   decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 e'  aggiunto  il
seguente: 
        "2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera  h),  numero  2),  e
lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera
f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo  13,  comma  1,
lettera  a),  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  c),  numero  2),
all'articolo 19, comma 1, lettera a),  numero  1),  all'articolo  22,
comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l),  numero  2),
all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero
1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28,  comma  1,
lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1,  lettera
a), numero 4), all'articolo 32,  comma  1,  lettera  b),  numero  1),
lettera  d),  all'articolo  34,  comma  1,  lettera  g),  numero  3),
all'articolo 38, comma 1,  lettera  a),  numero  2),  e  lettera  c),
all'articolo 41, comma 1,  lettera  c),  all'articolo  72,  comma  1,
lettera a), all'articolo 78,  comma  1,  lettera  a),  lettera  b)  e
lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e  all'articolo  84,
comma 1, lettere a) e b), si  applicano  nei  procedimenti  penali  e
nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
      Art. 5-decies (Introduzione dell'articolo  93-bis  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento). - 1.
Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150,
e' inserito il seguente: 
        "Art.  93-bis  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di
mutamento  del  giudice  nel  corso  del   dibattimento). -   1.   La
disposizione di cui all'articolo 495,  comma  4-ter,  del  codice  di
procedura penale,  come  introdotta  dal  presente  decreto,  non  si
applica quando e' chiesta la rinnovazione dell'esame di  una  persona
che ha reso le precedenti  dichiarazioni  in  data  anteriore  al  1°
gennaio 2023". 
      Art.  5-undecies  (Modifica   all'articolo   94   del   decreto
legislativo 10  ottobre  2022,  n.  150,  in  materia  di  disciplina
transitoria per le videoregistrazioni). - 1. All'articolo  94,  comma
1, del decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150,  le  parole:
"decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi". 
      Art.  5-duodecies  (Modifica  all'articolo   94   del   decreto
legislativo 10  ottobre  2022,  n.  150,  in  materia  di  disciplina
transitoria per i giudizi di impugnazione). - 1. All'articolo 94  del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 e' sostituito
dal seguente: 
        "2. Per le impugnazioni proposte  entro  il  30  giugno  2023
continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23,
commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonche'
le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176.  Se  sono  proposte  ulteriori
impugnazioni avverso il medesimo  provvedimento  dopo  il  30  giugno
2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo". 
      Art. 5-terdecies (Introduzione dell'articolo 97-bis del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie
in materia di iscrizione nel casellario giudiziale  di  provvedimenti
di condanna alle sanzioni sostitutive). - 1. Dopo l'articolo  97  del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente: 
        "Art.  97-bis  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di
iscrizione nel casellario giudiziale  di  provvedimenti  di  condanna
alle sanzioni sostitutive). - 1. Ai provvedimenti  di  condanna  alle
sanzioni sostitutive  e  ai  relativi  provvedimenti  di  conversione
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo  3,  comma  1,
lettera g), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore del presente decreto". 
      2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le  parole:
"casellario giudiziario", ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "casellario giudiziale". 
      Art. 5-quaterdecies (Proroga delle disposizioni processuali per
i    provvedimenti    relativi    all'ammissione    ai     campionati
professionistici e dilettantistici). - 1. Nelle more dell'adeguamento
dello statuto e  dei  regolamenti  del  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui
agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
con specifiche norme di giustizia sportiva per la  trattazione  delle
controversie   aventi   ad   oggetto   i    provvedimenti    relativi
all'ammissione  ai  campionati  professionistici  e   dilettantistici
adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal  CONI
e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31  dicembre  2025
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e
5,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». 
    All'articolo 7: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono  sospesi
le attivita' e i procedimenti di irrogazione della sanzione  previsti
dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. 
        1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19  maggio  2022,  n.  52,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
          b) al comma 2, al primo periodo, le  parole:  "31  dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"  e,  al  terzo
periodo, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"1° luglio 2023"; 
          c) al comma 4, secondo periodo,  le  parole:  "31  dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
          d) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"». 
    Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.    7-bis    (Finanziamento    delle    attivita'    delle
amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo
nazionale di preparazione  e  risposta  a  una  pandemia  influenzale
2021-2023). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: "350  milioni
di euro" sono sostituite dalle seguenti: "314,2 milioni di  euro"  ed
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   "Per   consentire
l'assolvimento dei compiti attribuiti alle  amministrazioni  centrali
dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a
una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023,  i  pertinenti  capitoli
dello  stato  di  previsione  del   Ministero   della   salute   sono
complessivamente incrementati di 35,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore
di sanita' per le medesime finalita' per l'anno 2023"; 
        b) al comma  258,  primo  periodo,  le  parole:  "in  126.061
milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti:  "in
126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023". 
      Art. 7-ter (Disposizioni in materia di  green  pass). -  1.  Al
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis,
1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e  1-septies  sono
abrogati. 
      2. Al decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli  2-bis
e 2-quater sono abrogati. 
      Art. 7-quater (Modifiche all'articolo 10-ter del  decreto-legge
22  aprile  2021,  n.  52,  in  materia  di  autosorveglianza). -  1.
All'articolo  10-ter  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2: 
          1) le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al quinto giorno"; 
          2) le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido  o
molecolare per la rilevazione  di  SARS-CoV-2,  anche  presso  centri
privati a cio' abilitati, alla  prima  comparsa  dei  sintomi  e,  se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto" sono soppresse; 
        b) al comma 3: 
          1) al primo periodo, le parole: "dei  commi  1  e  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "del comma 1"; 
          2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi». 
    Al  titolo,  le  parole:  «di  entrata  in  vigore  del   decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti
SARS-COV-2»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «di   termini   di
applicazione delle disposizioni del decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n.  150,  e  di  disposizioni  relative  a  controversie  della
giustizia  sportiva,  nonche'  di  obblighi  di   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2, di attuazione del Piano  nazionale  contro  una  pandemia
influenzale».