Art. 3 
 
             Funzionamento dell'Osservatorio permanente 
 
  1. Per l'espletamento delle sue funzioni l'Osservatorio  si  avvale
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente assegnate all'Ufficio di Gabinetto del Ministero
della giustizia 
  2. Ai componenti dell'Osservatorio non sono  corrisposti  compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati.