Art. 3 Funzionamento dell'Osservatorio permanente 1. Per l'espletamento delle sue funzioni l'Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia 2. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.