(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Linee guida per la sorveglianza, l'adozione di piani di  controllo  e
  l'assegnazione  della  qualifica  sanitaria  agli  stabilimenti  di
  specie sensibili (Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini)  nei  confronti
  della paratubercolosi 
 
1. Definizioni 
    Ai sensi delle presenti linee guida e in ottemperanza all'art.  9
del reg. UE 2020/689, si definiscono,  relativamente  ad  animali  di
specie sensibili alla paratubercolosi: 
      a. Caso sospetto di paratubercolosi: 
        i. un caso di diarreea cronica, associata a cachessia, in  un
bovino o bufalino di eta' superiore a ventiquattro mesi; 
        ii. un caso di cachessia, associata o meno a diarrea,  in  un
ovino o caprino di eta' superiore a dodici mesi; 
        iii.  lesioni  anatomopatologiche  o  istologiche  indicative
della presenza di paratubercolosi; 
        iv. un animale risultato positivo ad  una  prova  diagnostica
diretta di biologia molecolare (PCR) su feci  prelevate  dall'ampolla
rettale o a un esame sierologico per la diagnosi di paratubercolosi. 
      b. Caso confermato di Paratubercolosi: 
        i. un animale risultato positivo all'esame colturale; 
        ii. un animale che dimostra sintomi clinici  (come  descritti
ai punti a.i. e a.ii.)  o  lesioni  anatomopatologiche,  associati  a
positivita' alla PCR; 
        iii. un animale positivo alla PCR o a  un  esame  sierologico
all'interno di un focolaio. 
      c. Piano  aziendale  di  gestione  sanitaria  (PGS):  documento
programmatico redatto secondo i  criteri  dell'allegato  1,  ai  fini
della prevenzione  o  del  controllo  dell'infezione  paratubercolare
all'interno dello stabilimento. 
      d. Prova sierologica: una prova ELISA, svolta  su  campioni  di
sangue individuali, eseguita presso un laboratorio accreditato. 
      e. Prova diagnostica diretta: una prova di biologia  molecolare
(PCR) o colturale eseguita presso un laboratorio accreditato. 
      f.  Sieroprevalenza:  rapporto  tra  il  numero   di   soggetti
risultati positivi alla prova sierologica e  il  numero  di  soggetti
sottoposti a prova. 
      g. Focolaio: stabilimento nel quale sono riscontrati uno o piu'
casi confermati di paratubercolosi. 
 
2. Obiettivi 
    Attraverso l'applicazione delle presenti linee guida si  vogliono
raggiungere i seguenti obiettivi: 
      a. attuare la sorveglianza, ai sensi del reg. UE 2016/429,  sui
casi  di  paratubercolosi  negli  stabilimenti  di  specie  sensibili
(bovino, bufalino, ovino e caprino); 
      b. permettere la certificazione per il  conunercio  consapevole
degli animali e dei loro  prodotti,  attraverso  una  classificazione
degli stabilimenti basata sul rischio; 
      c.   fornire   agli   allevatori   strumenti   per    prevenire
l'introduzione   dell'infezione   da   Mycobacterium   avium   subsp.
paratuberculosis nei propri stabilimenti; 
      d.  fornire  agli  allevatori  strumenti   per   il   controllo
dell'infezione negli stabilimenti infetti. 
 
    Parte  I  (punti  3-9):  misure  sanitarie  obbligatorie  per  il
controllo della Paratubercolosi 
 
3. Segnalazione 
    a. Gli operatori osservano le eventuali modifiche  dei  parametri
di'  produzione  dei  propri  animali  e  comunicano  al  veterinario
aziendale la rilevazione di diarree croniche  e/o  perdite  ponderali
significative. 
    I veterinari incaricati  di  svolgere  le  visite  periodiche  di
sanita'  animale  negli  stabilimenti  da  riproduzione  di   bovini,
bufalini, ovini e caprini, di cui all'art. 25 del reg.  UE  2016/429,
svolgono accertamenti per identificare  sintomi  compatibili  con  la
paratubercolosi ed eventuali accertamenti diagnostici. 
    La frequenza minima delle visite periodiche di sanita' animale da
parte dei veterinari aziendali e'  definita  dalle  regioni,  tenendo
conto del livello di rischio  e  delle  altre  attivita'  pianificate
negli stabilimenti. 
    I servizi veterinari verificano la  eventuale  presenza  di  casi
sospetti sulla base dei sintomi clinici in tutti gli stabilimenti con
riproduttori  durante  i  controlli  ufficiali  e  le  attivita'   di
sorveglianza. 
    b. I casi sospetti di paratubercolosi, come definiti al punto  1,
lettera  a),  sono  segnalati  all'Azienda  sanitaria  locale   (ASL)
competente da parte di: 
      medici veterinari pubblici e privati; 
      operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; 
      responsabili dei laboratori di analisi pubblici e privati. 
    c. Ricevuta la segnalazione,  la  ASL  provvede  direttamente,  o
tramite un veterinario delegato, alla visita clinica e/o al  prelievo
di un campione di feci per la conferma del sospetto sui capi  oggetto
della segnalazione. 
    d. La ASL competente secondo le procedure regionali,  registra  i
focolai di paratubercolosi nel  Sistema  informativo  sulle  malattie
animali (SIMAN) del Ministero della salute. 
 
4. Provvedimenti nei focolai 
    A seguito della confem1a di un focolaio  di  paratubercolosi,  il
servizio veterinario della ASL competente per tenitorio dispone nello
stabilimento interessato: 
      a.  verifica  delle  informazioni  registrate  in  BDN,   della
corretta identificazione degli animali esistenti nello stabilimento e
l'aggiornamento della qualifica; 
      b.  isolamento  fino  alla  macellazione   dei   casi   clinici
confermati; 
      c.  divieto  di  riproduzione/fecondazione  dei  casi   clinici
confermati; 
      d.  sorveglianza  passiva   intensificata   attraverso   visite
cliniche periodiche almeno semestrali da parte dello stesso  servizio
veterinario, fatti salvi gli stabilimenti in cui  viene  adottato  un
piano aziendale di gestione  sanitaria  (vedi  art.  10),  fino  alla
riacquisizione della qualifica PTO. 
 
5. Chiusura del focolaio 
    L'adozione dei provvedimenti di  cui  all'art.  4  da  parte  del
proprietario/detentore  degli  animali  permette  la   chiusura   del
focolaio in SIMAN. 
    L'avvenuto isolamento del caso clinico confermato e' sufficiente,
insieme all'adozione  degli  altri  provvedimenti  previsti,  per  la
chiusura del focolaio. Tuttavia, ai fini della  riacquisizione  della
qualifica PTO fa  fede  la  data  di  macellazione  dell'ultimo  caso
clinico confermato. 
 
6. Sorveglianza al macello 
    Il veterinario ufficiale del macello, qualora  alla  visita  ante
mortem rilevi la presenza di un  caso  sospetto  di  paratubercolosi,
deve comunicare al piu' presto il riscontro al  servizio  veterinario
competente territorialmente per lo stabilimento  di  provenienza  del
capo, che effettuera' le verifiche di  cui  al  precedente  punto  3,
lettera c). 
 
7. Qualifiche sanitarie 
    Il servizio veterinario ASL competente per territorio, sulla base
delle informazioni sanitarie agli atti, comprese  quelle  fomite  dal
veterinario aziendale in regime di autocontrollo, assegna e  mantiene
aggiornata in BDN la qualifica sanitaria per  la  paratubercolosi  ad
ogni stabilimento da riproduzione bovino, bufalino, ovino e  caprino,
secondo lo schema di cui all'allegato 2 delle stesse linee guida. 
    La qualifica PTO o superiore ad uno  stabilimento  che  e'  stato
sede di focolaio, puo' essere riassegnata,  superati  i  dodici  mesi
dalla macellazione dell'ultimo caso clinico confermato, previa visita
clinica favorevole effettuata  su  tutto  l'effettivo  da  parte  del
Servizio veterinario o del veterinario aziendale. 
    Ad eccezione dei livelli PTC «Allevamento con casi clinici» e PTO
«Allevamento senza casi clinici», la  qualifica  viene  assegnata  su
richiesta dell'allevatore. 
    Fatta eccezione per la qualifica PTO (che puo' essere  modificata
in qualsiasi momento,  in  seguito  ad  insorgenza  di  casi  clinici
confermati  o  richiesta  di  qualifica  superiore),   la   qualifica
sanitaria nei confronti della paratubercolosi ha validita' di  dodici
mesi e  viene  mantenuta  se  pennangono  i  requisiti,  non  vengono
introdotti  soggetti  provenienti  da  stabilimenti  con   qualifiche
inferiori e i test diagnostici, svolti  con  cadenza  almeno  annuale
secondo quanto definito all'allegato 2, hanno dato esito favorevole. 
    Qualora non siano rispettati i requisiti per il  mantenimento  di
cui all'allegato 2, lo stabilimento perde la qualifica  e  assume  la
qualifica definita in base ai requisiti dello stesso allegato 2. 
 
8. Movimentazione animale 
    Per qualsiasi movimentazione di bovini, bufalini, ovini e caprini
verso stabilimenti da  riproduzione,  la  qualifica  sanitaria  dello
stabilimento  nei  confronti  della   paratubercolosi   compare   sul
documento di accompagnamento. 
    Negli stabilimenti da  riproduzione,  l'introduzione  di  bovini,
bufalini, ovini e caprini provenienti da stabilimenti  con  qualifica
sanitaria per paratubercolosi  inferiore  alla  propria  comporta  la
perdita della qualifica ottenuta. In tal caso lo stabilimento  assume
la  qualifica  dello  stabilimento  di  provenienza   degli   animali
introdotti. 
 
9. Prove di laboratorio 
    Devono essere svolte dall'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
competente per territorio: 
      le prove diagnostiche  per  l'ottenimento  ed  il  mantenimento
della qualifica sanitaria; 
      le prove diagnostiche per la conferma del caso sospetto. 
    Gli esami effettuati nell'ambito dei piani di gestione  sanitaria
devono essere svolti presso un laboratorio accreditato e  i  relativi
esiti devono essere resi  disponibili  al  servizio  veterinario  ASL
competente ai fini dell'aggiornamento annuale delle qualifiche. 
    I costi dei prelievi ed analisi relative alla conferma  dei  casi
clinici sospetti secondo quanto previsto al punto 3 c. sono a  carico
del Servizio sanitario nazionale. 
    I costi dei prelievi  e  delle  prove  per  l'assegnazione  e  il
mantenimento della qualifica sanitaria superiore a PTO sono a  carico
dell'operatore  degli  animali,  fatte  salve  diverse   disposizioni
regionali. 
    Le regioni  e  province  autonome,  anche  tramite  gli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, rendono  disponibili  i  dati  relativi
agli esiti dei controlli ufficiali, svolti  secondo  quanto  previsto
dalle presenti linee guida, al Centro nazionale di referenza, secondo
protocolli definiti dalla direzione generale della sanita' animale  e
dei farmaci veterinari del Ministero della salute. 
 
Parte II (punto 10): Misure volontarie - Piano aziendale di  gestione
sanitaria (PGS) 
 
10. Piano aziendale di gestione sanitaria 
    L'applicazione  di  un  piano  aziendale   di   controllo   della
paratubercolosi e' considerata: 
      volontaria negli stabilimenti con  casi  sospetti  e  con  casi
confermati; 
      requisito per ottenere e mantenere le qualifiche  sanitarie  da
PT1 a PT5. 
    Il  piano,  predisposto  in  collaborazione  con  il  veterinario
aziendale e sottoscritto dallo stesso, contiene le misure  minime  di
cui all'allegato l delle presenti linee guida  ed  e'  approvato  dal
Servizio veterinario  dell'ASL  competente  per  territorio,  che  ne
verifica l'applicazione in base al rischio. 
    Per stabilimenti ovini e caprini ad alta  sieroprevalenza  (≥20%)
e/o ad alta incidenza annua di casi clinici (≥5%),  previa  richiesta
di autorizzazione al Ministero della salute ed approvazione da  parte
dei Servizi  veterinari  territorialmente  competenti,  e'  possibile
ricorrere a  progr  ammi  vaccinali,  con  prodotti  attualmente  non
registrati in Italia. 
    Lo  stato  vaccinale  del  singolo  capo  deve  essere  riportato
all'interno della Banca dati nazionale.  L'utilizzo  del  vaccino  e'
esplicitamente vietato negli stabilimenti bovini e bufalini (art. 21,
punto 4 del DM 592 del 15 dicembre 1995), per l'interferenza  con  la
diagnosi di tubercolosi bovina. In caso di compresenza con le  specie
precedenti,  anche  la  specie  caprina  deve  essere  sottoposta   a
controllo (All II, reg CE 1662/2006), e  di  conseguenza  il  divieto
deve in questi casi estendersi anche a questa specie. 
 
11. Applicazione e durata delle linee guida 
    Le presenti linee guida saranno in vigore per la durata di cinque
anni dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  ed  in  seguito,
sulla  base  della  situazione  epidemiologica  del   territorio   di
applicazione, potranno essere modificate o integrate.