LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei  principi
contabili  internazionali  (IAS/IFRS)  e  i  successivi   regolamenti
adottati dalla Commissione europea  in  attuazione  dell'art.  6  del
medesimo regolamento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2036/2021  della  Commissione  del  19
novembre 2021 che omologa l'IFRS 17 «Contratti assicurativi»; 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2015,
n. 136, che dispone che gli intermediari, come definiti  all'art.  1,
comma 1, lettera e) dello stesso decreto  legislativo,  si  attengono
alle disposizioni che la Banca  d'Italia  adotta  relativamente  alle
forme tecniche, su  base  individuale  e  su  base  consolidata,  dei
bilanci e delle situazioni dei conti destinate al  pubblico,  nonche'
alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni  dei
conti; 
  Visto l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 18  agosto  2015,
n. 136, secondo il quale: nel caso di societa'  finanziarie  iscritte
nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le disposizioni della  Banca  d'Italia  in  materia  di
forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate  al
pubblico sono adottate d'intesa con la Consob; nel caso  di  societa'
di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera  e),
e di societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera o), del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le
istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob; 
  Vista la lettera del 9 novembre 2022 con  la  quale  la  Consob  ha
comunicato il proprio parere favorevole; 
 
                              E m a n a 
 
le allegate disposizioni, che si applicano  a  partire  dal  bilancio
relativo  all'esercizio  chiuso  o  in  corso  al  31  dicembre  2023
abrogando  le  disposizioni  «Il  bilancio  degli  intermediari  IFRS
diversi dagli intermediari bancari» di  cui  al  Provvedimento  della
Banca d'Italia del 29 ottobre 2021. 
  Tali  ultime  continuano  ad  applicarsi   al   bilancio   relativo
all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2022, integrate  dalle
modifiche ai destinatari delle disposizioni contenute nei paragrafi 1
«Destinatari  e  contenuto  delle  disposizioni»  e  3  «Schemi   del
bilancio» del  Capitolo  1  «Principi  generali»  e  nell'Allegato  C
«Schemi di bilancio e di  nota  integrativa  delle  SIM»  -  Bilancio
consolidato - Parte D «Altre informazioni»  previste  dalle  allegate
disposizioni. 
  Roma, 17 novembre 2022 
 
                                                Il Governatore: Visco