art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
    

          Note al Comma 13
              Il decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O.
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative):
                "Art. 26 Disposizioni particolari per il gas naturale
                1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21
          00), destinato alla combustione per usi civili  e  per  usi
          industriali, nonche'  all'autotrazione,  e'  sottoposto  ad
          accisa,  con   l'applicazione   delle   aliquote   di   cui
          all'allegato I, al momento della fornitura  ai  consumatori
          finali ovvero al momento del consumo per  il  gas  naturale
          estratto per uso proprio.
                2. Sono considerati compresi negli usi  civili  anche
          gli impieghi del gas naturale, destinato alla  combustione,
          nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
          posti fuori dagli  stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle
          aziende dove viene svolta l'attivita'  produttiva,  nonche'
          alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici  o
          di  calore,   non   utilizzati   in   impieghi   produttivi
          dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
                3. Sono considerati compresi  negli  usi  industriali
          gli impieghi del gas naturale, destinato alla  combustione,
          in tutte le attivita'  industriali  produttive  di  beni  e
          servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole,  nonche'
          gli impieghi nel settore  alberghiero,  nel  settore  della
          distribuzione commerciale, negli esercizi di  ristorazione,
          negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
          dilettantistiche  e  gestiti  senza  fini  di  lucro,   nel
          teleriscaldamento alimentato da impianti  di  cogenerazione
          che abbiano  le  caratteristiche  tecniche  indicate  nella
          lettera b) del comma  2  dell'articolo  11  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono  utenze  civili.
          Si considerano, altresi', compresi negli  usi  industriali,
          anche quando  non  e'  previsto  lo  scopo  di  lucro,  gli
          impieghi del  gas  naturale,  destinato  alla  combustione,
          nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
          all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani  e
          degli indigenti.
                4. Sono assoggettati  all'aliquota  relativa  al  gas
          naturale impiegato per combustione per  usi  industriali  i
          consumi di gas naturale  impiegato  negli  stabilimenti  di
          produzione anche  se  nei  medesimi  vengono  introdotte  e
          depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
          di societa' controllate o di societa' collegate con  quella
          titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359  del
          codice civile, nonche' i  consumi  relativi  ad  operazioni
          connesse con l'attivita' industriale.
                5. Ai fini della tassazione di  cui  al  comma  1  si
          considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
          ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al  70
          per cento in volume. Per le miscele  contenenti  metano  ed
          altri idrocarburi gassosi in misura  inferiore  al  70  per
          cento   in   volume,    ferma    restando    l'applicazione
          dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5,  quando  ne  ricorrano  i
          presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
          al gas  naturale,  in  misura  proporzionale  al  contenuto
          complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
          le miscele di  gas  naturale  con  aria  o  con  altri  gas
          ottenuti nelle officine del gas  di  citta',  l'imposta  si
          applica  con  riguardo  ai  quantitativi  di  gas  naturale
          originari, secondo le percentuali sopraindicate,  impiegati
          nelle miscelazioni. Per le miscele di  gas  ottenuto  nelle
          officine del gas di citta' od in  altri  stabilimenti,  con
          qualsiasi processo di lavorazione  che  utilizzi  metano  o
          altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
          di metano puro che risulta in esso contenuta.
                6. Non sono sottoposte ad accisa le  miscele  gassose
          di cui al comma 5 di origine biologica destinate  agli  usi
          propri del soggetto che le produce.
                7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
          comma 1 secondo le modalita' previste dal comma  13  e  con
          diritto di rivalsa sui consumatori finali:
                  a) i soggetti che procedono alla  fatturazione  del
          gas naturale ai consumatori  finali  comprese  le  societa'
          aventi sede legale nel territorio  nazionale  e  registrate
          presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
          dogane, designate da soggetti comunitari  non  aventi  sede
          nel  medesimo  territorio  che   forniscono   il   prodotto
          direttamente a consumatori finali nazionali;
                  b) i soggetti che acquistano per  uso  proprio  gas
          naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi,  avvalendosi
          delle reti di gasdotti  ovvero  di  infrastrutture  per  il
          vettoriamento del prodotto;
                  c)  i  soggetti  che  acquistano  il  gas  naturale
          confezionato in bombole o  in  altro  recipiente  da  altri
          Paesi comunitari o da Paesi terzi;
                  d) i soggetti che estraggono per  uso  proprio  gas
          naturale nel territorio dello Stato.
                8. Su  richiesta  possono  essere  riconosciuti  come
          soggetti  obbligati  i  gestori  delle  reti  di   gasdotti
          nazionali  per  il  solo  gas  naturale  impiegato  per  il
          vettoriamento del prodotto.
                9.  Si  considerano  consumatori  finali  anche   gli
          esercenti  impianti  di  distribuzione  stradale   di   gas
          naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature  di
          compressione per il riempimento di carri bombolai.
                10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno  l'obbligo
          di  denunciare   preventivamente   la   propria   attivita'
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane   competente   per
          territorio  e  di  prestare  una  cauzione  sul   pagamento
          dell'accisa. Tale  cauzione  e'  determinata  dal  medesimo
          Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta  annua
          che si presume dovuta in relazione ai dati  comunicati  dal
          soggetto  nella  denuncia  e  a  quelli  eventualmente   in
          possesso  dell'Ufficio  competente.  Il  medesimo  Ufficio,
          effettuati  i  controlli  di  competenza  e  verificata  la
          completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione
          prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai  commi  7  ed  8,
          un'autorizzazione, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti
          a contabilizzare, in  un  apposito  registro  di  carico  e
          scarico,  i  quantitativi   di   gas   naturale   estratti,
          acquistati  o  ceduti   e   ad   integrare,   a   richiesta
          dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che  deve
          risultare  pari  ad  un  dodicesimo   dell'imposta   dovuta
          nell'anno precedente.
                11. Sono  esonerate  dall'obbligo  della  prestazione
          della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni  dello
          Stato e  gli  enti  pubblici.  L'Agenzia  delle  dogane  ha
          facolta'  di  esonerare  dal  medesimo  obbligo  le   ditte
          affidabili e di notoria  solvibilita'.  Tale  esonero  puo'
          essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne
          avevano consentito la concessione; in tal caso la  cauzione
          deve essere prestata entro quindici giorni  dalla  notifica
          della revoca.
                12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene  negata
          o revocata a chiunque sia  stato  condannato  con  sentenza
          passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
          al  pagamento  dell'accisa  sui   prodotti   energetici   o
          sull'energia elettrica per i  quali  e'  prevista  la  pena
          della reclusione.
                13.   L'accertamento   dell'accisa    dovuta    viene
          effettuato sulla base di dichiarazioni annuali,  contenenti
          tutti gli elementi  necessari  per  la  determinazione  del
          debito  d'imposta,  che  sono   presentate   dai   soggetti
          obbligati entro il mese di marzo (207) dell'anno successivo
          a quello cui la dichiarazione si  riferisce.  Il  pagamento
          dell'accisa e' effettuato in rate  di  acconto  mensili  da
          versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base
          dei  consumi  dell'anno   precedente.   Il   versamento   a
          conguaglio e' effettuato entro il mese di  marzo  dell'anno
          successivo  a   quello   cui   si   riferisce.   Le   somme
          eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta  sono
          detratte   dai   successivi    versamenti    di    acconto.
          L'Amministrazione finanziaria ha  facolta'  di  prescrivere
          diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
          e  contabili  disponibili.   Per   la   detenzione   e   la
          circolazione  del  gas  naturale  non   si   applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
                14.   Contestualmente   all'avvio    della    propria
          attivita',  i  soggetti  che  effettuano   l'attivita'   di
          vettoriamento del gas naturale ne  danno  comunicazione  al
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane  e  presentano
          una dichiarazione annuale riepilogativa contenente  i  dati
          relativi  al  gas  naturale  trasportato   rilevati   nelle
          stazioni di  misura.  La  dichiarazione  e'  presentata  al
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il  mese
          di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
          si riferisce. Gli stessi soggetti sono  altresi'  tenuti  a
          rendere disponibili agli organi  preposti  ai  controlli  i
          dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.
                15.  In  occasione  della  scoperta  di   sottrazione
          fraudolenta di gas  naturale,  i  venditori  compilano  una
          dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e  la
          trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
          appena i consumi fraudolenti sono stati accertati."
          Note al Comma 14
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  16,  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.115   (Attuazione   della
          direttiva  2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli  usi
          finali dell'energia e i servizi  energetici  e  abrogazione
          della direttiva 93/76/CEE):
                "Art. 16 Qualificazione dei fornitori e  dei  servizi
          energetici
                1.
                2.
                3.
                4.  Fra  i  contratti  che  possono  essere  proposti
          nell'ambito  della  fornitura  di  un  servizio  energetico
          rientra  il  contratto   di   servizio   energia   di   cui
          all'articolo 1,  comma  1,  lettera  p),  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.   412,
          rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
          decreto."
          Note al Comma 16
              Il riferimento al  testo  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e' riportato nelle
          note al comma 13.
          Note al Comma 17
              Si riporta il testo dell'articolo 3, del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2  recante  misure  urgenti
          per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
          per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
          nazionale:
                "Art. 3. Blocco e riduzione delle tariffe
                1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico
          dei cittadini e delle imprese, a decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sino al 31  dicembre
          2010,  e'  sospesa  l'efficacia  delle  norme  statali  che
          obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare  atti
          aventi ad oggetto l'adeguamento di  diritti,  contributi  o
          tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
          relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
          automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
          servizi  aeroportuali  offerti  in  regime  di   esclusiva,
          nonche' dei servizi di trasporto ferroviario  sottoposti  a
          regime di  obbligo  di  servizio  pubblico,  nonche'  delle
          tariffe  postali   agevolate,   fatta   eccezione   per   i
          provvedimenti volti al recupero  dei  soli  maggiori  oneri
          effettivamente sostenuti  e  per  le  tariffe  relative  al
          servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica  e  del
          gas, e fatti salvi eventuali  adeguamenti  in  diminuzione.
          Per il settore autostradale e per  i  settori  dell'energia
          elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui  ai
          commi 2 e  seguenti.  Per  quanto  riguarda  i  diritti,  i
          contributi  e  le  tariffe   di   pertinenza   degli   enti
          territoriali l'applicazione della disposizione  di  cui  al
          presente  comma  e'  rimessa  all'autonoma  decisione   dei
          competenti organi di Governo.
                2. Ferma restando  la  piena  efficacia  e  validita'
          delle   previsioni   tariffarie   contenute   negli    atti
          convenzionali  vigenti,  limitatamente  all'anno  2009  gli
          incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino  al  30
          aprile 2009 e sono applicati  a  decorrere  dal  1°  maggio
          2009.
                3.  Entro  il  30  aprile  2009,  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   da
          formularsi  entro  il  28   febbraio   2009,   sentite   le
          Commissioni parlamentari competenti, sono approvate  misure
          finalizzate  a  creare  le  condizioni  per  accelerare  la
          realizzazione dei piani  di  investimento,  fermo  restando
          quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
                4. Fino alla data del  30  aprile  2009  e'  altresi'
          sospesa la  riscossione  dell'incremento  del  sovrapprezzo
          sulle tariffe di pedaggio autostradali  decorrente  dal  1°
          gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo  1,  comma
          1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                5.   All'articolo   8-duodecies,   comma    2,    del
          decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  dopo  le
          parole  «alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto» e' aggiunto il seguente periodo:
                  «Le  societa'  concessionarie,  ove   ne   facciano
          richiesta, possono concordare con il concedente una formula
          semplificata  del  sistema  di  adeguamento  annuale  delle
          tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
          l'intera durata della convenzione,  dell'inflazione  reale,
          anche tenendo conto degli  investimenti  effettuati,  oltre
          che sulle  componenti  per  la  specifica  copertura  degli
          investimenti di cui all'articolo 21, del  decreto-legge  24
          dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  febbraio  2004,  n.  47,   nonche'   dei   nuovi
          investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
          deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25  agosto  2007,  ovvero  di
          quelli eventualmente compensati attraverso il  parametro  X
          della direttiva medesima.».
                6. All'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,
          n.  262,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2006, n. 286,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 84, il  penultimo  e  l'ultimo  periodo
          sono soppressi;
                  b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
                  c)
                6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24  dicembre
          2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  2004,  n.  47,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  a) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
          concessionario provvede a comunicare al  concedente,  entro
          il 31 ottobre di ogni anno, le  variazioni  tariffarie  che
          intende applicare nonche' la  componente  investimenti  del
          parametro  X  relativo  a  ciascuno  dei  nuovi  interventi
          aggiuntivi. Il concedente, nei  successivi  trenta  giorni,
          previa  verifica   della   correttezza   delle   variazioni
          tariffarie, trasmette la  comunicazione,  nonche'  una  sua
          proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti
          e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di  concerto,
          approvano  o   rigettano   le   variazioni   proposte   con
          provvedimento motivato nei quindici  giorni  successivi  al
          ricevimento della comunicazione. Il provvedimento  motivato
          puo' riguardare esclusivamente le verifiche  relative  alla
          correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
          dei relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi
          inadempienze delle disposizioni previste dalla  convenzione
          e che siano state formalmente contestate dal concessionario
          entro il 30 giugno precedente.»;
                  b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
                7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23  dicembre
          1992, n. 498, come modificato dall'articolo  2,  comma  85,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
          seguente:
                  «b)  mantenere  adeguati  requisiti  di   solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
                8. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          effettua un  particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei
          prezzi,  nel  mercato  interno,  relativi  alla   fornitura
          dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo  riguardo
          alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
          il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai  Ministri
          competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,   in
          particolare,  che  le  famiglie  fruiscano   dei   vantaggi
          derivanti dalla predetta diminuzione.
                9. La tariffa agevolata per la fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
                9-bis.  L'accesso  alla  tariffa  agevolata  per   la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per la fornitura di gas naturale, di  cui  al
          comma 9, sono riconosciuti anche ai  nuclei  familiari  con
          almeno  quattro  figli  a  carico  con   indicatore   della
          situazione economica equivalente  non  superiore  a  20.000
          euro.
                10.   In   considerazione   dell'eccezionale    crisi
          economica internazionale  e  dei  suoi  effetti  anche  sul
          mercato  dei  prezzi  delle  materie  prime,  al  fine   di
          garantire minori oneri per le famiglie e le  imprese  e  di
          ridurre il prezzo  dell'energia  elettrica,  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro   dello
          sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'  per   l'energia
          elettrica e il gas,  conforma  la  disciplina  relativa  al
          mercato elettrico e i connessi  tempi  di  attuazione,  ivi
          compreso il termine finale  di  cui  alla  lettera  a),  ai
          seguenti principi:
                  a)  il  prezzo  dell'energia  e'  determinato,   al
          termine del  processo  di  adeguamento  disciplinato  dalle
          lettere da b) a e), in base ai diversi  prezzi  di  vendita
          offerti  sul  mercato,  in  modo  vincolante,  da  ciascuna
          azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico,  con
          precedenza per le forniture offerte ai  prezzi  piu'  bassi
          fino al completo soddisfacimento della domanda;
                  b) e' istituito, in sede di prima applicazione  del
          presente    articolo,    un    mercato     infragiornaliero
          dell'energia,  in  sostituzione  dell'attuale  mercato   di
          aggiustamento, che si svolge tra la  chiusura  del  mercato
          del giorno precedente e l'apertura del mercato dei  servizi
          di  dispacciamento  di  cui  alla   lettera   d)   con   la
          partecipazione di tutti gli utenti abilitati.  Nel  mercato
          infragiornaliero il prezzo dell'energia  sara'  determinato
          in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
          gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
          e  di  acquisto  vincolanti  con  riferimento  a  prezzi  e
          quantita';
                  c)  fatti  salvi  i  casi  in  cui   l'obbligo   di
          comunicazione  derivi  da  leggi,   regolamenti   o   altri
          provvedimenti  delle  autorita',  il  Gestore  del  mercato
          elettrico mantiene il riserbo sulle  informazioni  relative
          alle offerte di  vendita  e  di  acquisto  per  un  periodo
          massimo di sette giorni.  Le  informazioni  sugli  impianti
          abilitati  e  sulle  reti,  sulle   loro   manutenzioni   e
          indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
                  d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
          dispacciamento,   la   cui   gestione   e'   affidata    al
          concessionario   del    servizio    di    trasmissione    e
          dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
          delle risorse  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  del
          sistema elettrico in  base  alle  diverse  prestazioni  che
          ciascuna  risorsa  rende   al   sistema,   attraverso   una
          valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente.  I
          servizi  di  dispacciamento  sono   assicurati   attraverso
          l'acquisto  delle  risorse   necessarie   dagli   operatori
          abilitati. Nel mercato dei  servizi  di  dispacciamento  il
          prezzo dell'energia sara' determinato in  base  ai  diversi
          prezzi  offerti  in  modo  vincolante  da  ciascun   utente
          abilitato e accettati dal  concessionario  dei  servizi  di
          dispacciamento, con precedenza per  le  offerte  ai  prezzi
          piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
                  e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
          del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con  il
          mercato dei servizi di dispacciamento di cui  alla  lettera
          d),  favorendo  una  maggiore  flessibilita'  operativa  ed
          efficienza   economica   attraverso   un   meccanismo    di
          negoziazione continua delle risorse necessarie.
                10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e   il   gas,   in
          considerazione di proposte di intervento da essa  segnalate
          al Governo, adotta misure, di carattere  temporaneo  e  con
          meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza  nelle
          zone dove si verificano anomalie dei mercati.
                10-ter. A decorrere dall'anno 2009,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica  e  il  gas  invia  al  Ministro  dello
          sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
          segnalazione sul funzionamento  dei  mercati  dell'energia,
          che e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo'  contenere,
          altresi', proposte finalizzate all'adozione di  misure  per
          migliorare   l'organizzazione   dei   mercati,   attraverso
          interventi sui meccanismi di  formazione  del  prezzo,  per
          promuovere la concorrenza e  rimuovere  eventuali  anomalie
          del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
          mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare  uno  o
          piu'   decreti   sulla   base   delle   predette   proposte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  A  tale
          riguardo, potranno essere in  particolare  adottate  misure
          con riferimento ai seguenti aspetti:
                  a)   promozione   dell'integrazione   dei   mercati
          regionali europei dell'energia elettrica, anche  attraverso
          l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
          dell'energia elettrica e l'allocazione della  capacita'  di
          trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
                  b)  sviluppo  dei  mercati  a  termine   fisici   e
          finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi  prodotti,
          anche di lungo  termine,  al  fine  di  garantire  un'ampia
          partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un
          corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
                11. Agli stessi fini ed entro lo  stesso  termine  di
          cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico,  adegua
          le   proprie   deliberazioni,   anche   in    materia    di
          dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                  a)  i  soggetti  che  dispongono  singolarmente  di
          impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per  il
          fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come  individuati
          sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas in conformita' ai principi di  cui  alla
          presente lettera, sono  tenuti  a  presentare  offerte  nei
          mercati alle condizioni fissate  dalla  medesima  Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
          puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli  oneri
          per il sistema e un'equa remunerazione dei  produttori:  in
          particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei  servizi
          di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
          si verificano  le  condizioni  di  seguito  descritte,  gli
          impianti  che  risultano  tecnicamente  e   strutturalmente
          indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
          mantenimento di adeguati livelli di sicurezza  del  sistema
          elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
                  b)  sono  adottate  misure  per  il   miglioramento
          dell'efficienza   del   mercato   dei   servizi   per    il
          dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del  costo
          di   approvvigionamento   dei    predetti    servizi,    la
          contrattualizzazione  a  termine   delle   risorse   e   la
          stabilizzazione del relativo corrispettivo  per  i  clienti
          finali.
                12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro   dello   sviluppo    economico,    su    proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito  il
          concessionario    dei    servizi    di    trasmissione    e
          dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante  in  non
          piu' di tre macro-zone.
                13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
          relativa disciplina e' adottata, in  via  transitoria,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
                13-bis. Per  agevolare  il  credito  automobilistico,
          l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione  nel
          pubblico registro automobilistico di ipoteche  per  residuo
          prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
          La cancellazione di tali ipoteche  e'  esente  dall'imposta
          provinciale di trascrizione."
          Note al Comma 18
              Il  riferimento   al   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e'
          riportato nelle note al Comma 17.
              Si riporta il testo dell'articolo 6, del  decreto-legge
          21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n.  51  recante  misure  urgenti  per
          contrastare gli effetti economici e umanitari  della  crisi
          ucraina:
                "Art. 6 Bonus sociali per elettricita' e gas
                1. Per il periodo 1° aprile - 31  dicembre  2022,  il
          valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali  per
          elettricita' e gas di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  29  dicembre
          2016,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017,  come  successivamente
          aggiornato dall'Autorita' di regolazione per energia,  reti
          e ambiente in attuazione di quanto  disposto  dal  medesimo
          articolo 1, comma 3, e' pari a 12.000 euro.
                1-bis. Per il periodo 1°  aprile  -  30  giugno  2022
          l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini
          dell'estensione dei benefici e con  le  modalita'  previste
          dall'articolo 3 del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34. (
                2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati  in
          102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 38."
          Note al Comma 22
              Si riporta il testo dell'articolo 4, del  decreto-legge
          14 novembre 2003, n. 314,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368  recante  disposizioni
          urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in
          condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi:
                "Art. 4. Misure compensative e informazione.
                1.  Misure   di   compensazione   territoriale   sono
          stabilite,  fino   al   definitivo   smantellamento   degli
          impianti, a favore dei siti che ospitano centrali  nucleari
          e impianti del ciclo del combustibile nucleare.  Alla  data
          della messa in esercizio  del  Deposito  nazionale  di  cui
          all'articolo 1, comma  1,  le  misure  sono  trasferite  al
          territorio che ospita il Deposito,  proporzionalmente  alla
          allocazione dei rifiuti radioattivi.
                1-bis. L'ammontare complessivo annuo  del  contributo
          ai sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione
          di  aliquote  della  tariffa  elettrica  per   un   gettito
          complessivo  pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per  ogni
          kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con  obbligo  di
          connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla  base
          degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo  e'
          assegnato  annualmente  con  deliberazione   del   Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  sulla
          base delle  stime  di  inventario  radiometrico  dei  siti,
          determinato   annualmente   con   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su
          proposta dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA), valutata la  pericolosita'  dei
          rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in misura
          del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e'
          ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della
          relativa provincia e in misura del 25 per cento  in  favore
          dei comuni confinanti con  quello  nel  cui  territorio  e'
          ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e'
          calcolato  in   proporzione   alla   superficie   ed   alla
          popolazione  residente  nel  raggio  di  dieci   chilometri
          dall'impianto.
                2. Il Commissario straordinario promuove una campagna
          nazionale di informazione sulla gestione in  sicurezza  dei
          rifiuti radioattivi."

          Note al Comma 30
              Il regolamento (UE)  2022/1854  del  Consiglio,  del  6
          ottobre  2022  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea LI 261/1 del 7 ottobre 2022.
              Si  riporta  il   testo   dell'articolo   15-bis,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore elettrico):
                "Art. 15-bis. Ulteriori interventi  sull'elettricita'
          prodotta da impianti a fonti rinnovabili
                1. A decorrere dal 1° febbraio  2022  e  fino  al  31
          dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di  compensazione
          a  due  vie  sul  prezzo   dell'energia,   in   riferimento
          all'energia elettrica immessa in rete da:
                  a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a  20
          kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal  meccanismo
          del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
                  b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati
          da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
          che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
          esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
                2. I  produttori  interessati,  previa  richiesta  da
          parte del Gestore  dei  servizi  energetici  -  GSE  S.p.A.
          (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta  giorni  dalla
          medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  attesti  le
          informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente
          articolo, come individuate  dall'Autorita'  di  regolazione
          per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di
          cui al comma 6.
                3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola
          la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere  a)
          e b):
                  a) un prezzo di riferimento pari a quello  indicato
          dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
          in riferimento a ciascuna zona di mercato;
                  b) un prezzo di mercato pari:
                    1) per gli impianti di cui al  comma  1,  lettera
          a), nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),
          da fonte solare,  eolica,  geotermica  e  idrica  ad  acqua
          fluente, al prezzo zonale orario  di  mercato  dell'energia
          elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura  stipulati
          prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni
          di cui  al  comma  7,  al  prezzo  indicato  nei  contratti
          medesimi;
                    2) per gli impianti di cui al  comma  1,  lettera
          b), diversi da quelli di cui al numero  1)  della  presente
          lettera, alla media aritmetica mensile  dei  prezzi  zonali
          orari di mercato  dell'energia  elettrica,  ovvero,  per  i
          contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio  2022
          che non rispettano le condizioni di  cui  al  comma  7,  al
          prezzo indicato nei contratti medesimi.
                4. Qualora la  differenza  di  cui  al  comma  3  sia
          positiva, il GSE eroga il relativo importo  al  produttore.
          Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
          GSE  conguaglia  o  provvede  a  richiedere  al  produttore
          l'importo corrispondente.
                5. In relazione agli impianti che accedono al  ritiro
          dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e  4,
          del decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  le
          partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
          in modo tale che ai  produttori  spetti  una  remunerazione
          economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
          prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
                6. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   l'ARERA   disciplina   le
          modalita' con le quali e' data attuazione alle disposizioni
          di cui ai commi 1, 2,  3,  4  e  5.  I  proventi  derivanti
          dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE,
          entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per  il  periodo
          da febbraio ad agosto 2022 e su base  mensile  per  i  mesi
          successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e  restano
          acquisiti  all'erario  fino  a   concorrenza   dell'importo
          complessivo di 3.739 milioni di euro.
                7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6
          non  si  applicano  all'energia  oggetto  di  contratti  di
          fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a  condizione
          che  non  siano  collegati  all'andamento  dei  prezzi  dei
          mercati  spot  dell'energia  e  che,  comunque,  non  siano
          stipulati a un prezzo medio  superiore  del  10  per  cento
          rispetto  al  valore  di  cui  al  comma  3,  lettera   a),
          limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
                7-bis. Nel  caso  di  produttori  appartenenti  a  un
          gruppo  societario  ai  sensi  degli  articoli  da  2497  a
          2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia
          elettrica  immessa  in  rete  a  imprese  appartenenti   al
          medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi
          1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini
          della  loro   applicazione,   rilevano   esclusivamente   i
          contratti stipulati tra le imprese del  gruppo,  anche  non
          produttrici, e altre persone fisiche o  giuridiche  esterne
          al gruppo societario.
                7-ter. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2,  3,  4,  5,  6  e  7-bis  all'energia
          elettrica  immessa  in  rete   nell'anno   2023,   rilevano
          esclusivamente i contratti stipulati  prima  del  5  agosto
          2022,  ferme  restando  tutte  le  altre  disposizioni  del
          presente articolo concernenti le modalita' di utilizzo  dei
          prezzi dedotti nei predetti contratti."
          Note al Comma 34
              Si riporta il testo degli articoli 46 e  47  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445  (testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa):
                "Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
                1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,   anche
          contestuali all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e
          prodotte in sostituzione  delle  normali  certificazioni  i
          seguenti stati, qualita' personali e fatti:
                  a) data e il luogo di nascita;
                  b) residenza;
                  c) cittadinanza;
                  d) godimento dei diritti civili e politici;
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero;
                  f) stato di famiglia;
                  g) esistenza in vita;
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni;
                  l) appartenenza a ordini professionali;
                  m) titolo di studio, esami sostenuti;
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali;
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
                  r) stato di disoccupazione;
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
                  t) qualita' di studente;
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo;
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio;
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa;
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali;
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231;
                  cc) qualita' di vivenza a carico;
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."
                "Art.  47  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta'
                1. L'atto di notorieta' concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38.
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza.
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."
          Note al Comma 35
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  15-bis,  del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25   e'
          riportato nelle note al Comma 30.
          Note al Comma 36
              Il riferimento al testo del regolamento (UE)  2022/1854
          del Consiglio, del 6 ottobre 2022 e' riportato  nelle  note
          al Comma 30.
          Note al Comma 37
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5-bis   del
          decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 aprile  2022,  n.  28  recante
          disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina:
                "Art. 5-bis Disposizioni  per  l'adozione  di  misure
          preventive necessarie alla sicurezza del sistema  nazionale
          del gas naturale
                1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita'
          del sistema nazionale  del  gas  naturale  derivante  dalla
          guerra in Ucraina e  di  consentire  il  riempimento  degli
          stoccaggi di gas  per  l'anno  termico  2022-2023,  possono
          essere adottate le  misure  finalizzate  all'aumento  della
          disponibilita' di gas  e  alla  riduzione  programmata  dei
          consumi di gas previste dal piano di emergenza del  sistema
          italiano del gas naturale, di cui al decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico  18  dicembre  2019,  adottato  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo  1°
          giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla  dichiarazione  del
          livello di emergenza. Le misure di  cui  al  primo  periodo
          sono adottate mediante provvedimenti e  atti  di  indirizzo
          del Ministro della transizione  ecologica.  Delle  predette
          misure e'  data  comunicazione  nella  prima  riunione  del
          Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure
          medesime.
                2. In caso di adozione  delle  misure  finalizzate  a
          ridurre  il   consumo   di   gas   naturale   nel   settore
          termoelettrico ai sensi del comma 1, la societa' Terna  Spa
          predispone un  programma  di  massimizzazione  dell'impiego
          degli impianti di  generazione  di  energia  elettrica  con
          potenza termica nominale superiore a 300 MW che  utilizzino
          carbone o  olio  combustibile  in  condizioni  di  regolare
          esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza,
          fermo restando il contributo degli  impianti  alimentati  a
          energie rinnovabili. La societa' Terna  Spa  trasmette  con
          periodicita' settimanale  al  Ministero  della  transizione
          ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia,  reti
          e ambiente un programma di utilizzo degli impianti  di  cui
          al  primo  periodo  ed  effettua  il  dispacciamento  degli
          impianti medesimi, nel rispetto dei  vincoli  di  sicurezza
          della  rete,   in   modo   da   massimizzarne   l'utilizzo.
          L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          definisce i corrispettivi a reintegrazione degli  eventuali
          maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
                3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma  1  e
          della  situazione  di  eccezionalita'  che  giustifica   la
          massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma
          2,   i   gestori   degli   impianti   medesimi   comunicano
          all'autorita' competente  al  rilascio  dell'autorizzazione
          integrata ambientale di cui al Titolo III-bis  della  Parte
          Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le
          deroghe necessarie alle condizioni  autorizzative,  per  un
          periodo di sei mesi dalla notifica di cui al  comma  3-bis.
          Alla  scadenza  del  termine  di  sei  mesi,   qualora   la
          situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano
          all'autorita' competente le nuove deroghe  necessarie  alle
          condizioni autorizzative, indicando il  periodo  di  durata
          delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a sei mesi
          dalla data della nuova notifica ai sensi del  comma  3-bis.
          Con le medesime comunicazioni di cui  al  primo  e  secondo
          periodo, i gestori indicano  le  motivazioni  tecniche  che
          rendono  necessaria  l'attuazione  delle   deroghe   e   le
          condizioni autorizzative temporanee  e  forniscono  i  dati
          necessari  per  effettuare  il  confronto   rispetto   alle
          condizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  e  ai
          livelli  di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili  nonche'  i  risultati  del   controllo   delle
          emissioni ai fini degli accertamenti  di  cui  all'articolo
          29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  152
          del 2006. I valori limite in deroga  non  possono  in  ogni
          caso  eccedere,  per  ciascun   impianto,   i   riferimenti
          derivanti dai  piani  di  qualita'  dell'ambiente  e  dalla
          normativa unionale, nonche' i valori  meno  stringenti  dei
          BAT-AEL  indicati  nelle  conclusioni  sulle  BAT  di   cui
          all'articolo 3, punto 12), della direttiva  2010/75/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
                3-bis.   Le   autorita'   competenti   al    rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  trasmettono  le
          comunicazioni  di  cui  al  comma  3  al  Ministero   della
          transizione ecologica  e  predispongono  idonee  misure  di
          controllo nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo
          29-decies  del  decreto  legislativo  n.  152   del   2006,
          adeguando, ove  necessario,  il  piano  di  monitoraggio  e
          controllo    contenuto    nell'autorizzazione     integrata
          ambientale.  Il  Ministero  della   transizione   ecologica
          notifica  le  predette   comunicazioni   alla   Commissione
          europea, al fine di consentire la valutazione  dell'impatto
          complessivo dei regimi derogatori straordinari  di  cui  al
          comma 3, informando l'Autorita'  competente  e  il  gestore
          dell'impianto  interessato.  Tale  notifica  determina   la
          modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui
          al  comma  3.  L'autorita'  competente  assicura   adeguata
          pubblicita' alle comunicazioni di cui al  comma  3  e  agli
          esiti dei relativi controlli.
                4. Il programma di cui al comma  2  puo'  comprendere
          l'utilizzo  degli  impianti  di   produzione   di   energia
          elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo,
          esclusivamente  durante  il  periodo  emergenziale,   anche
          l'alimentazione  tramite  combustibile  convenzionale,   in
          deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto
          disposto dal comma 3 del presente articolo.  La  deroga  di
          cui  al  primo  periodo   e'   concessa   nell'ambito   dei
          provvedimenti di cui  al  comma  1  esclusivamente  qualora
          risulti  che  l'alimentazione  a  biocombustibili  non  sia
          economicamente  sostenibile  rispetto  all'alimentazione  a
          combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio  degli
          impianti, considerando la disponibilita'  e  i  prezzi  dei
          biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi.  Fermo
          restando che l'erogazione dei predetti incentivi e' sospesa
          per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile
          tradizionale, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti
          e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli
          eventuali maggiori costi  rispetto  ai  proventi  derivanti
          dalla   vendita   di   energia   sul   mercato   elettrico,
          strettamente  necessari  per  sostenere   l'esercizio   dei
          predetti   impianti    nel    periodo    emergenziale    ed
          effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in
          vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
                5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della
          transizione  ecologica  adotta  le  necessarie  misure  per
          incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
                6. Sino all'adozione dei provvedimenti e  degli  atti
          di indirizzo di cui al comma 1 non  e'  riconosciuto  alcun
          corrispettivo a  reintegrazione  degli  eventuali  maggiori
          costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli  impianti
          di  produzione  di  energia  elettrica  alimentati  con   i
          combustibili di cui al presente articolo."
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16-bis   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34  (Misure
          urgenti per il contenimento dei costi dell'energia):
                "Art.  16-bis.  Integrazione  stabile   delle   fonti
          rinnovabili nel mercato elettrico con  trasferimento  delle
          efficienze risultanti ai clienti finali
                1. Al fine  di  garantire  la  piena  integrazione  e
          remunerazione di medio termine degli investimenti in  fonti
          rinnovabili nel mercato elettrico nonche' di trasferire  ai
          consumatori partecipanti al mercato  elettrico  i  benefici
          conseguenti alla predetta integrazione,  il  GSE  offre  un
          servizio di ritiro e di acquisto di  energia  elettrica  da
          fonti  rinnovabili  prodotta  da  impianti  stabiliti   nel
          territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti
          di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
                2. Il GSE procede, senza oneri a carico  del  proprio
          bilancio,  alla  stipulazione  di  contratti   di   vendita
          dell'energia elettrica da  fonti  rinnovabili  ritirata  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo di  durata  pari  a
          quella dei contratti di acquisto di cui al  medesimo  comma
          1, attraverso gli strumenti informativi e  di  negoziazione
          predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai
          sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo  8  novembre
          2021, n. 199.
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   della
          transizione ecologica,  da  emanare  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, sono stabiliti:
                  a) il prezzo di vendita offerto dal  GSE  ai  sensi
          del   comma   2   del   presente   articolo,   valorizzando
          opportunamente i differenti  profili  di  produzione  degli
          impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto  dei  valori  di
          investimento standard  delle  singole  tecnologie  e  della
          redditivita' dell'investimento nonche' in  coerenza  con  i
          valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
                  b) le modalita' con le quali  il  GSE  puo'  cedere
          l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti  a
          fonti    rinnovabili    che    beneficiano    di    tariffe
          onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a  lungo
          termine di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo
          nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia
          di  cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello  scambio  sul
          posto  di  cui  all'articolo   6   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 387 del 2003, ai quali non  si  applicano  i
          commi 1, 2, 3,  4  e  5  del  citato  articolo  15-bis  del
          decreto-legge n. 4 del 2022,  garantendo  che  la  medesima
          energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali,
          alle  piccole  e  medie  imprese,   come   definite   dalla
          raccomandazione n. 2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
          maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole  maggiori
          e  che  partecipino  al  servizio  di  interrompibilita'  e
          riduzione istantanea insulare  di  cui  alla  deliberazione
          dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
                  c) le modalita' con le quali il GSE cede  l'energia
          di cui al comma 1, garantendo che  i  prezzi  di  cui  alla
          lettera a) siano direttamente praticati ai  clienti  finali
          con  priorita'  per  i  clienti  finali   energivori,   con
          attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
                  d) le modalita' di coordinamento del meccanismo  di
          cui al comma 1  del  presente  articolo  con  le  procedure
          previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8
          novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
                4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica."
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  30,  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199 concernente  Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili:
                "Art. 30 Autoconsumatori di energia rinnovabile
                1. Un cliente finale che diviene  autoconsumatore  di
          energia rinnovabile:
                  a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile
          per il proprio consumo:
                    1) realizzando un impianto di produzione a  fonti
          rinnovabili  direttamente  interconnesso   all'utenza   del
          cliente     finale.     In     tal     caso,     l'impianto
          dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere  di
          proprieta' di un terzo o gestito da un terzo  in  relazione
          all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione  dei
          contatori, e alla  manutenzione,  purche'  il  terzo  resti
          soggetto alle istruzioni  dell'autoconsumatore  di  energia
          rinnovabile. Il terzo non e'  di  per  se'  considerato  un
          autoconsumatore di energia rinnovabile;
                    2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti
          rinnovabili ubicati presso edifici o  in  siti  diversi  da
          quelli  presso  il  quale  l'autoconsumatore  opera,  fermo
          restando che  tali  edifici  o  siti  devono  essere  nella
          disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
                    2.1)   l'impianto   puo'   essere    direttamente
          interconnesso  all'utenza  del  cliente   finale   con   un
          collegamento  diretto  di  lunghezza  non  superiore  a  10
          chilometri, al quale non possono essere  allacciate  utenze
          diverse da quelle dell'unita' di produzione  e  dell'unita'
          di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto
          di produzione e  l'unita'  di  consumo,  se  interrata,  e'
          autorizzata con le  medesime  procedure  di  autorizzazione
          dell'impianto       di        produzione.        L'impianto
          dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un  terzo
          o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
                    2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di
          distribuzione esistente per condividere l'energia  prodotta
          dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla  nei  punti
          di   prelievo   dei   quali   sia   titolare   lo    stesso
          autoconsumatore;
                  b)   vende    l'energia    elettrica    rinnovabile
          autoprodotta  e  puo'  offrire  servizi  ancillari   e   di
          flessibilita',  eventualmente  per   il   tramite   di   un
          aggregatore;
                  c) nel caso in cui operi con le  modalita'  di  cui
          alla lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli  strumenti
          di  incentivazione   di   cui   all'articolo   8   e   alle
          compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera  a);
          nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla  lettera
          a), numeri 1) e  2.1),  puo'  accedere  agli  strumenti  di
          incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8.
                1-bis.  Gli  oneri  generali  afferenti  al   sistema
          elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
          del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,   sono
          applicati alle configurazioni di cui al numero  2.1)  della
          lettera a) del comma 1 del presente articolo  nella  stessa
          misura applicata alle configurazioni di cui al numero  2.2)
          della  medesima  lettera.  In  sede  di   aggiornamento   e
          adeguamento  della  regolazione  dei  sistemi  semplici  di
          produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16,  comma  3,
          del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  210,  l'ARERA
          stabilisce le modalita' con le quali  quanto  previsto  dal
          primo periodo del presente comma e'  applicato  all'energia
          autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione  di
          cui al comma 1,  lettera  a),  numero  2.1),  del  presente
          articolo.
                2. Nel caso in cui piu' clienti  finali  si  associno
          per divenire autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che
          agiscono collettivamente:
                  a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso
          edificio o condominio;
                  b)  ciascun   autoconsumatore   puo'   produrre   e
          accumulare energia elettrica rinnovabile con  le  modalita'
          di  cui  al  comma  1,  ovvero  possono  essere  realizzati
          impianti comuni;
                  c)  si  utilizza  la  rete  di  distribuzione   per
          condividere  l'energia  prodotta  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con
          le  medesime   modalita'   stabilite   per   le   comunita'
          energetiche dei cittadini;
                  d)    l'energia    autoprodotta    e'    utilizzata
          prioritariamente per i fabbisogni degli  autoconsumatori  e
          l'energia eccedentaria puo'  essere  accumulata  e  venduta
          anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
          rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
                  e) la partecipazione al gruppo  di  autoconsumatori
          di energia rinnovabile  che  agiscono  collettivamente  non
          puo'  costituire  l'attivita'  commerciale  e   industriale
          principale delle imprese private."
          Note al Comma 38
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli   da   2497   a
          2497-septies del codice civile:
                "Art. 2497. Responsabilita'
                Le societa' o gli enti che, esercitando attivita'  di
          direzione   e   coordinamento   di    societa',    agiscono
          nell'interesse  imprenditoriale   proprio   o   altrui   in
          violazione dei principi di corretta gestione  societaria  e
          imprenditoriale delle societa' medesime, sono  direttamente
          responsabili nei  confronti  dei  soci  di  queste  per  il
          pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al  valore  della
          partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori
          sociali  per  la  lesione  cagionata   all'integrita'   del
          patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando
          il  danno  risulta  mancante  alla   luce   del   risultato
          complessivo dell'attivita'  di  direzione  e  coordinamento
          ovvero  integralmente  eliminato   anche   a   seguito   di
          operazioni a cio' dirette.
                Risponde in solido chi abbia comunque preso parte  al
          fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
          abbia consapevolmente tratto beneficio.
                Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
          la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di  direzione
          e coordinamento, solo se non sono stati  soddisfatti  dalla
          societa'   soggetta   alla   attivita'   di   direzione   e
          coordinamento.
                Nel   caso   di   fallimento,   liquidazione   coatta
          amministrativa e amministrazione straordinaria di  societa'
          soggetta ad  altrui  direzione  e  coordinamento,  l'azione
          spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
          o   dal   commissario   liquidatore   o   dal   commissario
          straordinario."
                "Art. 2497-bis. Pubblicita'
                La societa' deve indicare la societa' o  l'ente  alla
          cui attivita' di  direzione  e  coordinamento  e'  soggetta
          negli  atti  e  nella  corrispondenza,   nonche'   mediante
          iscrizione, a cura degli amministratori, presso la  sezione
          del registro delle imprese di cui al comma successivo.
                E'  istituita  presso  il  registro   delle   imprese
          apposita sezione nella quale sono indicate  le  societa'  o
          gli  enti  che  esercitano   attivita'   di   direzione   e
          coordinamento e quelle che vi sono soggette.
                Gli amministratori che omettono l'indicazione di  cui
          al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo,
          o le mantengono  quando  la  soggezione  e'  cessata,  sono
          responsabili dei danni che la mancata  conoscenza  di  tali
          fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
                La societa' deve esporre, in apposita  sezione  della
          nota  integrativa,  un  prospetto  riepilogativo  dei  dati
          essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o  dell'ente
          che  esercita  su  di  essa  l'attivita'  di  direzione   e
          coordinamento.
                Parimenti, gli amministratori devono  indicare  nella
          relazione sulla gestione  i  rapporti  intercorsi  con  chi
          esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con  le
          altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto  che
          tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
          e sui suoi risultati."
                "Art. 2497-ter. Motivazione delle decisioni
                Le decisioni delle societa' soggette ad attivita'  di
          direzione e coordinamento, quando  da  questa  influenzate,
          debbono essere analiticamente motivate  e  recare  puntuale
          indicazione  delle  ragioni  e  degli  interessi   la   cui
          valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse  viene  dato
          adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428."
                "Art. 2497-quater. Diritto di recesso
                Il  socio  di  societa'  soggetta  ad  attivita'   di
          direzione e coordinamento puo' recedere:
                  a)  quando  la  societa'  o  l'ente  che   esercita
          attivita' di direzione e coordinamento  ha  deliberato  una
          trasformazione che  implica  il  mutamento  del  suo  scopo
          sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo  oggetto
          sociale consentendo l'esercizio di attivita'  che  alterino
          in modo sensibile e  diretto  le  condizioni  economiche  e
          patrimoniali  della  societa'  soggetta  ad  attivita'   di
          direzione e coordinamento;
                  b) quando a favore del socio sia stata pronunciata,
          con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita'
          di direzione e coordinamento ai sensi  dell'articolo  2497;
          in tal caso il diritto di recesso  puo'  essere  esercitato
          soltanto per l'intera partecipazione del socio;
                  c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita'  di
          direzione e coordinamento, quando  non  si  tratta  di  una
          societa' con azioni quotate in mercati regolamentati  e  ne
          deriva   un'alterazione   delle   condizioni   di   rischio
          dell'investimento e non venga promossa un'offerta  pubblica
          di acquisto."
                "Art.     art.     2497-quinquies.      Finanziamenti
          nell'attivita' di direzione e coordinamento
                Ai finanziamenti effettuati a favore  della  societa'
          da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento  nei
          suoi confronti o da altri soggetti ad  essa  sottoposti  si
          applica l'articolo 2467."
                "Art. 2497-sexies. Presunzioni
                Ai fini di quanto  previsto  nel  presente  capo,  si
          presume salvo prova contraria che l'attivita' di  direzione
          e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o
          ente tenuto  al  consolidamento  dei  loro  bilanci  o  che
          comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359."
              "Art. 2497-septies. Coordinamento fra societa'
                Le  disposizioni  del  presente  capo  si   applicano
          altresi' alla societa' o all'ente che, fuori dalle  ipotesi
          di cui  all'articolo  2497-sexies,  esercita  attivita'  di
          direzione e coordinamento di  societa'  sulla  base  di  un
          contratto con le societa' medesime o di clausole  dei  loro
          statuti."

          Note al Comma 40
              Il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
          Note al Comma 41
              Il riferimento al testo del regolamento (UE)  2022/1854
          del Consiglio, del 6 ottobre 2022 e' riportato  nelle  note
          al Comma 30.
          Note al Comma 42
              Il riferimento al testo del regolamento (UE)  2022/1854
          del Consiglio, del 6 ottobre 2022 e' riportato  nelle  note
          al Comma 30.
          Note al Comma 43
              Si riporta il  testo  dall'articolo  2,  comma  4,  del
          decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del
          21  ottobre  2022  recante  disciplina   un   servizio   di
          interrompibilita'  tecnica  dei  prelievi  dalle  reti   di
          trasporto e di distribuzione del gas  naturale,  aggiuntiva
          rispetto a quella derivante dall'attivazione  di  eventuali
          contratti di fornitura di tipo interrompibile gia' presenti
          e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il
          gas  naturale  per  fini  industriali,  ivi   compresa   la
          generazione  elettrica  nel  solo  caso  in  cui  essa  sia
          funzionale al processo produttivo in situ:
                "Art. 2 Criteri generali relativi alla procedura
                Omissis
                4. Per i carichi industriali offerti per il  servizio
          di interrompibilita' elettrica sara' definita da Terna Spa,
          e  approvata  dal  Ministero  della  transizione  ecologica
          sentita Arera, una specifica procedura,  finalizzata  anche
          al contenimento indiretto dei consumi di gas,  destinata  a
          clienti  che  si  rendono   disponibili   a   ridurre   e/o
          interrompere i prelievi dalla rete in un  set  di  ore  del
          giorno per il periodo 1° dicembre  2022  -  31  marzo  2023
          nonche' limitata a quantitativi massimi stabiliti da  Terna
          stessa, al fine di tener conto delle esigenze di  sicurezza
          del sistema elettrico e degli obiettivi  di  riduzione  del
          consumo lordo di energia elettrica durante le ore di  punta
          di cui al Regolamento UE 2022/1854."
          Note al Comma 47
              Il riferimento al testo dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nelle  note
          al Comma 7.
              Il riferimento al  testo  dell'articolo  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244  e'  riportato  nelle
          note al Comma 7.
              Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge 23
          dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note al Comma 7.
              Il riferimento al testo degli articoli  61  e  109  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
          riportato nelle note al Comma 7.
          Note al Comma 48
              Il riferimento al testo degli articoli  64  e  106  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  e'
          riportato nelle note al Comma 8.
              Il riferimento  al  testo  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e' riportato nelle note al Comma 8.
              Il riferimento al testo degli articoli 121  e  122-bis,
          del decreto legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nelle note al Comma 8.
              Il riferimento al testo degli  articoli  32  e  35  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241  e'  riportato
          nelle note al Comma 8.
              Il riferimento al testo dell'articolo  3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322  e'
          riportato nelle note al Comma 8.
          Note al Comma 50
              Il riferimento al testo dell'articolo 17,  della  legge
          31 dicembre 2009, n.196 e' riportato nelle note al Comma 9.
          Note al Comma 51
              Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 9
          agosto 2022, n.115, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 settembre 2022, n.142 (Misure urgenti  in  materia
          di  energia,  emergenza   idrica,   politiche   sociali   e
          industriali), come modificato dalla presente legge:
                "Art.  7.  Credito  di  imposta  per  l'acquisto   di
          carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e  della
          pesca
                1.  Al  fine  di  mitigare  gli   effetti   economici
          derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo
          del gasolio e della benzina utilizzati come carburante,  le
          disposizioni di cui all'articolo 18  del  decreto-legge  21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle  spese
          sostenute per gli acquisti  di  carburante  effettuati  nel
          terzo trimestre solare dell'anno 2022.
                1-bis. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, entro la data del 31 marzo 2023. Non  si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
          alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta
          e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
          i medesimi costi, a  condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
          conto anche  della  non  concorrenza  alla  formazione  del
          reddito e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non porti  al  superamento  del
          costo sostenuto.
                1-ter. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'
          cedibile, solo per intero, dalle  imprese  beneficiarie  ad
          altri soggetti, compresi gli  istituti  di  credito  e  gli
          altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad  operare  in  Italia   ai   sensi   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005,  n.  209,  ferma  re-stando  l'applicazione
          delle disposizioni di cui all'articolo  122-bis,  comma  4,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni
          cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
          successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi  in
          violazione  del  primo  periodo  sono  nulli.  In  caso  di
          cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo,
          le imprese beneficiarie richiedono il visto di  conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza dei presupposti che danno diritto  al  medesimo
          credito d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai
          sensi dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere  a)  e  b)
          del  comma  3  dell'articolo  3  del  regolamento   recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322, e dai  responsabili  dell'assistenza  fiscale
          dei centri costituiti dai soggetti di cui  all'articolo  32
          del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il  credito
          d'imposta e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse
          modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato  utilizzato   dal
          soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31
          marzo  2023.  Le  modalita'  attuative  delle  disposizioni
          relative alla cessione e alla  tracciabilita'  del  credito
          d'imposta,  da  effettuare   in   via   telematica,   anche
          avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo
          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  definite  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Si
          applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in
          quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4  a
          6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
                2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  valutati  in
          194,41 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 43."
          Note al Comma 52
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  702,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
                "702. Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi
          derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli
          aumenti  dei  prezzi  nel  settore  elettrico  e  del   gas
          naturale, nonche' di scongiurare il fermo produttivo  delle
          fornaci e, al contempo, tutelare un marchio  di  eccellenza
          nel mondo, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico  un  fondo  con   una
          dotazione  di  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da
          destinare alle imprese operanti nel settore della  ceramica
          artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  adottare   entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sentiti il  Ministro  della  cultura  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati  i
          criteri e le modalita' di riparto delle risorse di  cui  al
          presente comma, nonche'  le  modalita'  di  recupero  e  di
          eventuale riassegnazione delle risorse  non  utilizzate  di
          cui al presente comma."
          Note al Comma 54
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  commi  54  e  71
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita'  2015),  come  modificato  dalla
          presente legge:
                "54.  I  contribuenti   persone   fisiche   esercenti
          attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime
          forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55  a  89
          del  presente   articolo   se,   al   contempo,   nell'anno
          precedente:
                  a) hanno conseguito ricavi ovvero  hanno  percepito
          compensi,  ragguagliati  ad  anno,  non  superiori  a  euro
          85.000;
                  b)  hanno  sostenuto   spese   per   un   ammontare
          complessivamente non superiore ad  euro  20.000  lordi  per
          lavoro  accessorio  di  cui  all'articolo  70  del  decreto
          legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  per  lavoratori
          dipendenti e per  collaboratori  di  cui  all'articolo  50,
          comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti  secondo
          la modalita' riconducibile a un  progetto  ai  sensi  degli
          articoli 61 e seguenti del citato  decreto  legislativo  n.
          276 del 2003, comprese le  somme  erogate  sotto  forma  di
          utili da partecipazione agli associati di cui  all'articolo
          53, comma 2, lettera c), e  le  spese  per  prestazioni  di
          lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
          1986."
                "71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione
          a partire dall'anno successivo a quello in cui  viene  meno
          taluna delle condizioni  di  cui  al  comma  54  ovvero  si
          verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.  Il
          regime forfetario cessa  di  avere  applicazione  dall'anno
          stesso  in  cui  i  ricavi  o  i  compensi  percepiti  sono
          superiori a 100.000 euro. In tale  ultimo  caso  e'  dovuta
          l'imposta sul valore aggiunto a  partire  dalle  operazioni
          effettuate  che  comportano  il  superamento  del  predetto
          limite."
          Note al Comma 55
              Il testo dei commi da 54 a 89  dell'articolo  1,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O..
              Si riporta il testo dell'articolo 11  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
                "Art. 11 Determinazione dell'imposta
                1.  L'imposta  lorda  e'  determinata  applicando  al
          reddito  complessivo,  al  netto  degli  oneri   deducibili
          indicati  nell'articolo  10,  le  seguenti   aliquote   per
          scaglioni di reddito:
                  a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
                  b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,  25  per
          cento;
                  c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro,  35  per
          cento;
                  d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
                2.  Se  alla  formazione  del   reddito   complessivo
          concorrono soltanto redditi di  pensione  non  superiori  a
          7.500 euro, goduti per l'intero anno,  redditi  di  terreni
          per un importo non superiore a 185,92  euro  e  il  reddito
          dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  e
          delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
                2-bis. Se alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
          di importo complessivo non superiore a 500 euro,  l'imposta
          non e' dovuta.
                3.   L'imposta   netta   e'   determinata    operando
          sull'imposta  lorda,  fino   alla   concorrenza   del   suo
          ammontare, le detrazioni previste negli  articoli  12,  13,
          15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge.
                4.  Dall'imposta  netta  si  detrae  l'ammontare  dei
          crediti  d'imposta  spettanti  al  contribuente   a   norma
          dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta  e'
          superiore a quello dell'imposta netta  il  contribuente  ha
          diritto,  a  sua  scelta,  di  computare   l'eccedenza   in
          diminuzione  dell'imposta  relativa  al  periodo  d'imposta
          successivo  o  di  chiederne  il  rimborso   in   sede   di
          dichiarazione dei redditi."
          Note al Comma 58
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  25
          agosto  1991,  n.  287,  (aggiornamento   della   normativa
          sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
                "Art. 5 Tipologia degli esercizi
                1. Anche ai  fini  della  determinazione  del  numero
          delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona,
          i  pubblici  esercizi  di  cui  alla  presente  legge  sono
          distinti in:
                  a)    esercizi    di    ristorazione,    per     la
          somministrazione di pasti e  di  bevande,  comprese  quelle
          aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
          volume, e di latte (ristoranti,  trattorie,  tavole  calde,
          pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
                  b) esercizi per  la  somministrazione  di  bevande,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
          di latte, di dolciumi, compresi i generi di  pasticceria  e
          gelateria, e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar,  caffe',
          gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
                  c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui  la
          somministrazione di alimenti e di bevande viene  effettuata
          congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in
          sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
          balneari ed esercizi similari;
                  d) esercizi di cui alla lettera b),  nei  quali  e'
          esclusa  la  somministrazione  di  bevande   alcoliche   di
          qualsiasi gradazione.
                2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
          alcoolico superiore al 21  per  cento  del  volume  non  e'
          consentita negli esercizi operanti nell'ambito di  impianti
          sportivi, fiere, complessi di attrazione  dello  spettacolo
          viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
          sagre o fiere, e simili luoghi  di  convegno,  nonche'  nel
          corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.  Il
          sindaco, con  propria  ordinanza,  sentita  la  commissione
          competente ai sensi dell'art. 6,  puo'  temporaneamente  ed
          eccezionalmente estendere tale  divieto  alle  bevande  con
          contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
                3.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
          con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma
          3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite   le
          organizzazioni   nazionali   di   categoria   nonche'    le
          associazioni dei consumatori e  degli  utenti  maggiormente
          rappresentative a livello  nazionale,  puo'  modificare  le
          tipologie degli esercizi di cui al comma  1,  in  relazione
          alla funzionalita' e produttivita' del servizio da  rendere
          ai consumatori.
                4. Gli esercizi di cui  al  presente  articolo  hanno
          facolta' di vendere per asporto  le  bevande  nonche',  per
          quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
          i pasti  che  somministrano  e,  per  quanto  riguarda  gli
          esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
          di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
          e di pasticceria. In ogni caso l'attivita'  di  vendita  e'
          sottoposta alle stesse norme osservate  negli  esercizi  di
          vendita al minuto.
                5. Negli esercizi di  cui  al  presente  articolo  il
          latte puo' essere venduto per asporto a condizione  che  il
          titolare  sia  munito  dell'autorizzazione   alla   vendita
          prescritta dalla legge 3 maggio 1989,  n.  169,  e  vengano
          osservate le norme della medesima.
                6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
          di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di  esercizio
          di cui al comma 1, fatti salvi  i  divieti  di  legge.  Gli
          esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad  altra
          sede   anche    separatamente,    previa    la    specifica
          autorizzazione di cui all'art. 3."
          Note al Comma 63
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  182,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016):
                "182. Salva espressa rinuncia scritta del  prestatore
          di  lavoro,  sono  soggetti  a  una   imposta   sostitutiva
          dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle
          addizionali regionali e comunali  pari  al  10  per  cento,
          entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
          i  premi  di  risultato  di  ammontare  variabile  la   cui
          corresponsione sia legata ad incrementi  di  produttivita',
          redditivita',   qualita',   efficienza   ed    innovazione,
          misurabili e verificabili sulla base  di  criteri  definiti
          con il decreto di  cui  al  comma  188,  nonche'  le  somme
          erogate  sotto   forma   di   partecipazione   agli   utili
          dell'impresa."
          Note al Comma 64
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 652  e  676,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),  come
          modificato dalla presente legge:
                "652. Le disposizioni di cui ai commi da  634  a  650
          hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024."
                "674. Le disposizioni di cui ai commi da  661  a  674
          hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024."
          Note al Comma 67
              La Sezione II (articoli da 117 a 129) del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.917,  riguarda  il
          Consolidato nazionale.
          Note al Comma 71
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  67,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014) come modificato  dalla  presente
          legge:
                "67.  Gli  interessi  maturati  su  tutte  le   somme
          depositate, al netto delle spese e delle  imposte  relative
          al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i  fondi
          di  credito  agevolato  destinati  ai  finanziamenti   alle
          piccole e medie imprese, secondo le modalita' e  i  termini
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da  adottare  entro  il  31  marzo  2023.  Con  il
          medesimo decreto possono essere previste  le  modalita'  di
          gestione unitaria delle somme  depositate,  anche  mediante
          l'apertura di un apposito  conto  di  tesoreria.  Entro  lo
          stesso  termine  il  Consiglio  nazionale   del   notariato
          elabora, ai sensi della lettera f)  dell'articolo  2  della
          legge 3 agosto 1949, n. 577,  e  successive  modificazioni,
          principi di deontologia destinati a individuare le migliori
          prassi  al  fine  di  garantire   l'adempimento   regolare,
          tempestivo e trasparente di quanto previsto dai  commi  63,
          65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonche' dal presente
          comma. Del pari provvedono gli organi preposti,  secondo  i
          rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici
          ufficiali roganti."
          Note al Comma 72
              Si riporta il testo della tabella A allegata al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
          come modificato dalla presente legge:
                Tabella A -
                Parte I [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]
                Prodotti agricoli e ittici
                  1) Cavalli, asini,  muli  e  bardotti,  vivi  (v.d.
          01.01);
                  2) animali vivi della specie bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, suina,  ovina  e  caprina  (v.d.
          01.02 - 01.03 - 01.04) (1322) ;
                  3) volatili da cortile vivi,  volatili  da  cortile
          morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex
          02.02);
                  4) conigli  domestici,  piccioni,  lepri,  pernici,
          fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
          all'alimentazione umana, api  e  bachi  da  seta  (v.d.  ex
          01.06);
                  5) carni, frattaglie e parti di animali di  cui  ai
          nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate  o  in  salamoia,
          secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04  -
          ex 02.06);
                  6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco
          o refrigerato, salato o in  salamoia,  secco  o  affumicato
          (v.d. ex 02.05);
                  7)  pesci  freschi  (vivi  o  morti),  refrigerati,
          semplicemente salati o in salamoia,  secchi  o  affumicati,
          esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex  03.01
          - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci  e  dalla
          piscicoltura;
                  8)  crostacei  o  molluschi,  compresi  i  testacei
          (anche separati dal loro guscio o dalla  loro  conchiglia),
          freschi,  refrigerati,  secchi,  salati  o   in   salamoia,
          crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua  (v.d.
          ex 03.03), derivanti  dalla  pesca  in  acque  dolci  e  da
          allevamento;
                  9) latte e crema di latte freschi  non  concentrati
          ne' zuccherati (v.d. 04.01);
                  10) burro,  formaggi  e  latticini  (v.d.  04.03  -
          04.04);
                  11)  uova  di  volatili  in   guscio,   fresche   o
          conservate (v.d. ex 04.05);
                  12) miele naturale (v.d. 04.06);
                  13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
          allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti;
          altre piante e radici vive, comprese le talee  e  le  marze
          (v.d. 06.01 - 06.02);
                  14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi  o
          per ornamenti, freschi, fogliami,  foglie,  rami  ed  altre
          parti di piante, erbe, muschi e licheni, per  mazzi  o  per
          ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
                  15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
          freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne  temporaneamente  la  conservazione,   ma   non
          specialmente preparati per il consumo  immediato  (v.d.  ex
          07.01 - ex 07.03);
                  15-bis)  tartufi,  nei   limiti   delle   quantita'
          standard  di  produzione  determinate   con   decreto   del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del  turismo,  emanato  di  concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze;
                  16) legumi da  granella,  secchi,  sgranati,  anche
          decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
                  17) radici di manioca,  d'arrow-root  e  di  salep,
          topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
          alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi  o  tagliati
          in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
                  18)  frutta  commestibili,  fresche  o  secche,   o
          temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 -
          08.12);
                  19) scorze di agrumi e di meloni, fresche,  escluse
          quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
          (v.d. ex 08.13);
                  20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
                  21) cereali  (escluso  il  riso  pilato,  brillato,
          lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 -  ex  10.06  -
          10.07);
                  22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati
          (v.d. ex 12.01);
                  23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
                  24) barbabietole da  zucchero,  anche  tagliate  in
          fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
                  25) radici di cicoria, fresche o disseccate,  anche
          tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08);
                  26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
                  27) piante, parti di piante, semi e  frutti,  delle
          specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
          o nella  preparazione  di  insetticidi,  antiparassitari  e
          simili, freschi  o  secchi  anche  tagliati,  frantumati  o
          polverizzati (v.d. 12.07);
                  28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta  e
          prodotti      vegetali       impiegati       principalmente
          nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove
          (v.d. ex 12.08);
                  29)  paglia  e  lolla  di  cereali,  gregge,  anche
          trinciate (v.d. 12.09);
                  30)  barbabietole  da  foraggio,   navoni-rutabaga,
          radici  da  foraggio,  fieno,   erba   medica,   lupinella,
          trifoglio, cavoli da  foraggio,  lupino,  veccia  ed  altri
          simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
                  31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi,
          greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati;
          saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
                  32) alghe (v.d. ex 14.05);
                  33) olio d'oliva, morchie e  fecce  d'olio  d'oliva
          (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);
                  34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
                  35) mosti  di  uve  parzialmente  fermentati  anche
          mutizzati con metodi  diversi  dalla  aggiunta  di  alcole;
          mosti di uve fresche anche mutizzati con  alcole  (v.d.  ex
          20.07 - 22.04 - ex 22.05);
                  36) vini di uve fresche con  esclusione  di  quelli
          liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti  piu'  del
          ventidue per cento in volume  di  alcole  (v.d.  ex  22.05)
          (1323) ;
                  37) sidro,  sidro  di  pere  e  idromele  (v.d.  ex
          22.07);
                  38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
                  39)  panelli,  sansa  di  olive  ed  altri  residui
          dell'estrazione dell'olio  di  oliva,  escluse  le  morchie
          (v.d. ex 23.04);
                  40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
                  41) prodotti di  origine  vegetale  del  genere  di
          quelli utilizzati per  la  nutrizione  degli  animali,  non
          nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
                  42) tabacchi greggi  o  non  lavorati;  cascami  di
          tabacco (v.d. 24.01);
                  43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie  o
          fascine;  cascami  di  legno  compresa  la  segatura  (v.d.
          44.01);
                  44) legno rozzo anche scortecciato o  semplicemente
          sgrossato (v.d. 44.03);
                  45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno
          tropicale (v.d. ex 44.04);
                  46) sughero naturale greggio e cascami di  sughero,
          sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
                  47) bozzoli di bachi da  seta  atti  alla  trattura
          (v.d. 50.01);
                  48) lane in massa sudice  o  semplicemente  lavate;
          cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);
                  49) peli fini o grossolani, in massa, greggi  (v.d.
          ex 53.02);
                  50) lino greggio,  macerato,  stigliato;  stoppe  e
          cascami di lino (v.d. ex 54.01);
                  51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);
                  52)  cotone  in  massa;  cascami  di   cotone   non
          pettinati ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.03);
                  53) canapa  (cannabis  sativa)  greggia,  macerata,
          stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
                  54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca  (v.d.
          ex 57.02);
                  55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
                  56)  olio  essenziale  non  deterpenato  di  mentha
          piperita (v.d. ex 33.01).
                Parte II-bis
                Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
                  1) Le prestazioni di cui ai numeri 18),  19),  20),
          21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore
          dei  soggetti  indicati  nello  stesso  numero  27-ter)  da
          cooperative sociali e loro consorzi;
                  1-bis)  basilico,  rosmarino  e  salvia,   freschi,
          origano a rametti o sgranato, destinati  all'alimentazione;
          piante allo  stato  vegetativo  di  basilico,  rosmarino  e
          salvia (v. d. ex 12.07);
                  1-ter) prestazioni di trasporto urbano  di  persone
          effettuate  mediante  mezzi  di  trasporto   abilitati   ad
          eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,  fluviale
          e lagunare;
                  1-ter.1)   Ventilatori   polmonari   per    terapia
          intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
          trasporto;  pompe   infusionali   per   farmaci   e   pompe
          peristaltiche per nutrizione enterale; tubi  endotracheali;
          caschi per  ventilazione  a  pressione  positiva  continua;
          maschere per  la  ventilazione  non  invasiva;  sistemi  di
          aspirazione;  umidificatori;  laringoscopi;  strumentazione
          per accesso vascolare; aspiratore  elettrico;  centrale  di
          monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
          elettrocardiografo;  tomografo  computerizzato;  mascherine
          chirurgiche;  mascherine   Ffp2   e   Ffp3;   articoli   di
          abbigliamento  protettivo  per  finalita'  sanitarie  quali
          guanti in lattice,  in  vinile  e  in  nitrile,  visiere  e
          occhiali  protettivi,  tute  di   protezione,   calzari   e
          soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili,  camici
          chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per  mani;
          dispenser a muro per disinfettanti; soluzione  idroalcolica
          in litri; perossido al 3 per cento in litri;  carrelli  per
          emergenza; estrattori RNA; strumentazione  per  diagnostica
          per  COVID-19;  tamponi  per  analisi  cliniche;   provette
          sterili; attrezzature per la realizzazione di  ospedali  da
          campo;
                  1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
                  1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi  per  la
          protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali."
              1-sexies)   latte   in   polvere    o    liquido    per
          l'alimentazione dei lattanti  o  dei  bambini  nella  prima
          infanzia,  condizionato   per   la   vendita   al   minuto;
          preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,
          fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti
          o dei  bambini,  condizionate  per  la  vendita  al  minuto
          (codice NC1901 10 00); pannolini  per  bambini;  seggiolini
          per bambini da installare negli autoveicoli;
                Parte  III  [Beni  e  servizi  soggetti  ad  aliquota
          ridotta]
                Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
                  1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati
          ad  essere  utilizzati  nella  preparazione   di   prodotti
          alimentari;
                  2) animali vivi della specie bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, suina, ovina e  caprina  (v.  d.
          01.02, 01.03; 01.04);
                  3) carni e parti commestibili degli  animali  della
          specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
                  4)  frattaglie  commestibili  degli  animali  della
          specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
                  5) volatili da cortile vivi;  volatili  da  cortile
          morti  commestibili,  freschi,  refrigerati,  congelati   o
          surgelati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
                  6) carni, frattaglie e parti di animali di  cui  al
          n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche  o
          affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03);
                  7) conigli  domestici,  piccioni,  lepri,  pernici,
          fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
          all'alimentazione umana; loro carni,  parti  e  frattaglie,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate; api e bachi da  seta;  pesci  freschi  (vivi  o
          morti),  refrigerati,  congelati  o  surgelati,   destinati
          all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06  e  ex
          03.01);
                  8)  carni,   frattaglie   e   parti   commestibili,
          congelate  o  surgelate  di  conigli  domestici,  piccioni,
          lepri, pernici e fagiani (v. d. ex 02.04);
                  9)  grasso  di  volatili  non  pressato  ne'  fuso,
          fresco,  refrigerato,  salato   o   in   salamoia,   secco,
          affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);
                  10)  lardo,  compreso  il  grasso  di  maiale   non
          pressato  ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,   congelato   o
          surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.  d.
          ex 02.05);
                  10-bis) pesci freschi (vivi o morti),  refrigerati,
          congelati   o   surgelati,   destinati   all'alimentazione;
          semplicemente salati o in  salamoia,  secchi  o  affumicati
          (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei  e  molluschi  compresi  i
          testacei (anche separati  dal  loro  guscio  o  dalla  loro
          conchiglia), freschi, refrigerati, congelati  o  surgelati,
          secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e  aragoste  e
          ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente  cotti  in
          acqua o al vapore,  esclusi  astici  e  aragoste  (v.d.  ex
          03.03);
                  11) yogurt, kephir, latte fresco,  latte  cagliato,
          siero di latte, latticello (o latte battuto) e  altri  tipi
          di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
                  12) latte conservato, concentrato o zuccherato  (v.
          d. ex 04.02);
                  13) crema di latte fresca, conservata,  concentrata
          o non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02);
                  14)  uova  di  volatili  in   guscio,   fresche   o
          conservate (v. d. ex 04.05);
                  15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati  o
          altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati  ad  uso
          alimentare (v. d. 04.05);
                  16) miele naturale (v. d. 04.06);
                  17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi
          o  in   pezzi,   esclusi   quelli   di   pesci,   destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
                  18)  ossa   gregge,   sgrassate   o   semplicemente
          preparate,  acidulate  o  degelatinate,  loro   polveri   e
          cascami, destinati all'alimentazione degli animali  (v.  d.
          ex 05.08);
                  19) prodotti di origine animale, non  nominati  ne'
          compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed  altri
          simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15);
                  20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
          allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti,
          altre piante e radici vive, comprese le talee e  le  marze,
          fiori  e  boccioli  di  fiori  recisi,  per  mazzi  o   per
          ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed  altre  parti
          di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
          ornamenti, freschi (v.d. ex  06.01  -  06.02.  ex  06.03  -
          06.04);
                  20-bis) tartufi congelati, essiccati  o  preservati
          immersi in acqua salata, solforata o addizionata  di  altre
          sostanze   atte   ad    assicurare    temporaneamente    la
          conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
                  21)  ortaggi  e  piante   mangerecce   macinati   o
          polverizzati,  ma  non  altrimenti  preparati;  radici   di
          manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate  dolci
          ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di  amido  o
          di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
          palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06) ;
                  22) uva da vino (v. d. ex 08.04);
                  23) scorze di agrumi e di meloni, fresche,  escluse
          quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
          (v. d. ex 08.13);
                  24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
                  25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
                  26)  orzo  destinato  alla  semina;  avena,   grano
          saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
          destinati ad usi diversi  da  quello  zootecnico  (v.d.  ex
          10.03, ex 10.04 e ex 10.07); (1412)
                  27) farine di  avena  e  di  altri  cereali  minori
          destinate ad usi diversi da quello  zootecnico  (v.  d.  ex
          11.01);
                  28) semole e semolini di orzo,  avena  e  di  altri
          cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
          di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
                  29) riso, avena, altri cereali minori,  spezzati  o
          schiacciati, destinati ad usi diversi da quello  zootecnico
          (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
                  30) farine dei legumi da granella  secchi  compresi
          nella v. d. 07.05 o della frutta comprese  nel  capitolo  8
          della Tariffa Doganale; farine e  semolini  di  sago  e  di
          radici  e  tuberi  compresi  nella  v.  d.  07.06;  farina,
          semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05);
                  31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);
                  32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);
                  33) glutine e farina di glutine,  anche  torrefatti
          (v. d. 11.09 - ex 23.03);
                  34) semi di lino e di ricino; altri semi  e  frutti
          oleosi non  destinati  alla  disoleazione,  esclusi  quelli
          frantumati (v. d. ex 12.01);
                  35)  farine  di  semi  e  di  frutti  oleosi,   non
          disoleate, esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02);
                  36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
                  37) barbabietole da  zucchero,  anche  tagliate  in
          fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
                  38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
                  38-bis)
                  39)
                  40) radici di cicoria, fresche o disseccate,  anche
          tagliate,  non  torrefatte;  carrube  fresche   o   secche;
          noccioli  di   frutta   e   prodotti   vegetali   impiegati
          principalmente nell'alimentazione umana, non  nominati  ne'
          compresi altrove (v. d. ex 12.08);
                  41)  paglia  e  lolla  di  cereali,  gregge,  anche
          trinciate (v. d. 12.09);
                  42)  barbabietole  da  foraggio,   navoni-rutabaga,
          radici  da  foraggio;  fieno,   erba   medica,   lupinella,
          trifoglio, cavoli da  foraggio,  lupino,  veccia  ed  altri
          simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
                  43) succhi ed estratti vegetali di  luppolo;  manna
          (v. d. ex 13.03);
                  44)
                  45) alghe (v. d. ex 14.05);
                  46) strutto ed altri grassi di  maiale  pressati  o
          fusi, grasso di oca e di altri volatili,  pressato  o  fuso
          (v. d. ex 15.01);
                  47) sevi (delle specie bovina,  ovina  e  caprina),
          greggi  o  fusi,  compresi  i  sevi  detti  "primo   sugo",
          destinati all'alimentazione umana  od  animale  (v.  d.  ex
          15.02);
                  48) stearina solare, oleostearina, olio di  strutto
          e  oleomargarina  non  emulsionata,   non   mescolati   ne'
          altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana  od
          animale (v. d. ex 15.03);
                  49) grassi ed oli di pesci e di  mammiferi  marini,
          anche  raffinati,  destinati  all'alimentazione  umana   od
          animale (v. d. ex 15.04);
                  50) altri grassi  ed  oli  animali  destinati  alla
          nutrizione degli animali;  oli  vegetali  greggi  destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d.  ex  15.06  -  ex
          15.07);
                  51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente  o
          totalmente idrogenati e oli e  grassi  animali  o  vegetali
          solidificati o induriti mediante qualsiasi altro  processo,
          anche    raffinati,    ma    non    preparati,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
                  52)  imitazioni  dello  strutto  e   altri   grassi
          alimentari preparati (v. d. ex 15.13);
                  53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);
                  54)
                  55)  salsicce,  salami  e  simili  di   carni,   di
          frattaglie o di sangue (v. d. ex 16.01);
                  56) altre preparazioni e conserve  di  carni  o  di
          frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di  oca  o  di
          anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
                  57) estratti e sughi di carne ed estratti di  pesce
          (V. d. 16.03);
                  58) preparazioni e conserve di  pesci,  escluso  il
          caviale  e  i  suoi  succedanei;  crostacei   e   molluschi
          (compresi  i  testacei),  esclusi   astici,   aragoste   ed
          ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
                  59) zuccheri di barbabietola e di canna allo  stato
          solido, esclusi quelli aromatizzati  o  colorati  (v.d.  ex
          17.01);
                  60)  altri  zuccheri  allo  stato  solido,  esclusi
          quelli aromatizzati o colorati; sciroppi  di  zuccheri  non
          aromatizzati ne'  colorati;  succedanei  del  miele,  anche
          misti con miele naturale; zuccheri e  melassi  caramellati,
          destinati all'alimentazione umana  od  animale  (v.  d.  ex
          17.02);
                  61) melassi destinati  all'alimentazione  umana  od
          animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.  d.  ex
          17.03);
                  62) prodotti a  base  di  zucchero  non  contenenti
          cacao (caramelle, boli di gomma,  pastigliaggi,  torrone  e
          simili) in confezione non di pregio, quali carta,  cartone,
          plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune  (v.  d.
          17.04);
                  63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);
                  64) cioccolato  ed  altre  preparazioni  alimentari
          contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali  carta,
          cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
          (v.d. ex 18.06);
                  65)   estratti   di   malto;    preparazioni    per
          l'alimentazione dei fanciulli,  diversi  dai  prodotti  per
          l'alimentazione dei lattanti  e  dei  bambini  nella  prima
          infanzia indicati al numero 1-sexies)  della  parte  II-bis
          della presente tabella, per usi dietetici o  di  cucina,  a
          base di farine,  semolini,  amidi,  fecole  o  estratti  di
          malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50
          per cento in peso (v. d. 19.02);
                  66) tapioca, compresa quella di  fecola  di  patate
          (v. d. 19.04);
                  67)  prodotti  a  base  di  cereali;  ottenuti  per
          soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes''  e
          simili (v.d. 19.05);
                  68)   prodotti   della   panetteria   fine,   della
          pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao
          in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);
                  69) ortaggi, piante mangerecce e frutta,  preparati
          o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con  o  senza
          sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
                  70)  ortaggi  e  piante  mangerecce   preparati   o
          conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
                  71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri  (v.
          d. 20.03);
                  72) frutta, scorze di frutta,  piante  e  parti  di
          piante,  cotte  negli  zuccheri  o  candite   (sgocciolate,
          diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);
                  73) puree e paste di frutta, gelatine,  marmellate,
          ottenute mediante cottura, anche con aggiunta  di  zuccheri
          (v. d. 20.05);
                  74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche
          con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
                  75)
                  76)   cicoria   torrefatta   e   altri   succedanei
          torrefatti del caffe' e loro estratti; estratti  o  essenze
          di caffe', di te', di mate e di camomilla;  preparazioni  a
          base di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);
                  77) farina di senape  e  senape  preparate  (v.  d.
          21.03);
                  78) salse; condimenti  composti;  preparazioni  per
          zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi,  preparati;
          preparazioni  alimentari   composte   omogeneizzate   (v.d.
          21.04-21.05);
                  79)  lieviti  naturali,  vivi  o   morti,   lieviti
          artificiali preparati (v. d. 21.06);
                  80)  preparazioni  alimentari  non   nominate   ne'
          comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli  sciroppi  di
          qualsiasi natura;
                  81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01);
                  82) birra (v. d. 22.03);
                  83)
                  84)
                  85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
          loro succedanei (v. d. 22.10);
                  86) farine e polveri di carne e di  frattaglie,  di
          pesci,   di   crostacei,   di   molluschi,    non    adatte
          all'alimentazione umana  e  destinate  esclusivamente  alla
          nutrizione    degli     animali;     ciccioli     destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
                  87) polpe di  barbabietole,  cascami  di  canne  da
          zucchero esaurite  ed  altri  cascami  della  fabbricazione
          dello zucchero; avanzi della fabbricazione  della  birra  e
          della   distillazione   degli    alcoli;    avanzi    della
          fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui  simili
          (v. d. ex 23.03);
                  88)  panelli,  sansa  di  olive  ed  altri  residui
          dell'estrazione dell'olio di  oliva,  escluse  le  morchie;
          panelli ed altri  residui  della  disoleazione  di  semi  e
          frutti oleosi (v. d. 23.04);
                  89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
                  90) prodotti di  origine  vegetale  del  genere  di
          quelli utilizzati per  la  nutrizione  degli  animali,  non
          nominati ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
                  91)   foraggi   melassati   o   zuccherati;   altre
          preparazioni    del    genere    di    quelle    utilizzate
          nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti  per
          cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex
          23.07);
                  92) tabacchi greggi  o  non  lavorati;  cascami  di
          tabacco (v. d. 24.01);
                  93) lecitine destinate all'alimentazione  umana  od
          animale (v. d. ex 29.24);
                  94)
                  95)
                  96)
                  97)
                  98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie  o
          fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi  i
          pellet (v. d. 44.01);
                  99)
                  100)
                  101)
                  102)
                  103) energia elettrica per uso  domestico;  energia
          elettrica e gas per uso di imprese estrattive,  agricole  e
          manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
          e simili; energia  elettrica  per  il  funzionamento  degli
          impianti irrigui, di sollevamento e di scolo  delle  acque,
          utilizzati dai  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione;
          energia elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di  cui
          all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi  liquefatti,
          destinati ad essere immessi  direttamente  nelle  tubazioni
          delle reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente
          erogati, ovvero destinati ad imprese che li  impiegano  per
          la produzione di energia elettrica;
                  104)  oli  minerali  greggi,  oli  combustibili  ed
          estratti aromatici impiegati per generare,  direttamente  o
          indirettamente,  energia  elettrica,  purche'  la   potenza
          installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali  greggi,
          oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli  combustibili
          fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
          lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
          45 per cento  in  peso  di  prodotti  petrolici,  da  usare
          direttamente come combustibili nelle caldaie e  nei  forni;
          oli combustibili impiegati per produrre direttamente  forza
          motrice  con  motori  fissi  in  stabilimenti  industriali,
          agricolo-industriali, laboratori, cantieri di  costruzione;
          oli combustibili diversi da quelli speciali destinati  alla
          trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine  di
          distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
          distillazione primaria  del  petrolio  naturale  greggio  o
          dalle lavorazioni degli stabilimenti  che  trasformano  gli
          oli minerali in prodotti chimici di natura diversa,  aventi
          punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
          nei quali il distillato a 225°C sia  inferiore  al  95  per
          cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90  per  cento  in
          volume, destinati alla trasformazione in gas  da  immettere
          nelle reti cittadine di distribuzione;
                  105)
                  106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
          pesca in acque interne;
                  107)
                  108)
                  109)
                  110) prodotti fitosanitari;
                  111)  seme  per  la  fecondazione  artificiale  del
          bestiame;
                  112)  principi  attivi  per  la   preparazione   ed
          integratori per mangimi;
                  113)    prodotti    di    origine    minerale     e
          chimico-industriale ed additivi  per  la  nutrizione  degli
          animali;
                  114)  medicinali   pronti   per   l'uso   umano   o
          veterinario,  compresi  i  prodotti  omeopatici;   sostanze
          farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie
          devono   obbligatoriamente   essere   dotate   secondo   la
          farmacopea ufficiale;
                  114-bis) (abrogato)
                  115)
                  116)
                  117)
                  118)
                  119)  contratti  di  scrittura  connessi  con   gli
          spettacoli di cui  al  numero  123),  nonche'  le  relative
          prestazioni, rese da intermediari;
                  120) prestazioni rese ai clienti  alloggiati  nelle
          strutture ricettive di cui all'articolo 6  della  legge  17
          maggio 1983,  n.  217;  prestazioni  di  ricovero  e  cura,
          comprese le prestazioni di  maggiore  comfort  alberghiero,
          diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo  10,  primo
          comma, numero 18) e numero  19);  prestazioni  di  alloggio
          rese  agli  accompagnatori  delle  persone  ricoverate  dai
          soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e
          da case di cura non convenzionate; prestazioni di  maggiore
          comfort alberghiero rese  a  persone  ricoverate  presso  i
          soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);
                  121)  somministrazioni  di  alimenti   e   bevande,
          effettuate   anche   mediante   distributori    automatici;
          prestazioni di servizi dipendenti da contratti  di  appalto
          aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di  alimenti
          e bevande;
                  122)  prestazioni  di  servizi   e   forniture   di
          apparecchiature e  materiali  relativi  alla  fornitura  di
          energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
          di teleriscaldamento o nell'ambito del  contratto  servizio
          energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
          all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  e
          successive modificazioni;  sono  incluse  le  forniture  di
          energia prodotta da fonti  rinnovabili  o  da  impianti  di
          cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
          da  altre  fonti,  sotto  qualsiasi   forma,   si   applica
          l'aliquota ordinaria;
                  123)  spettacoli  teatrali   di   qualsiasi   tipo,
          compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
          musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
          circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
          burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
          e in costume, ovunque tenuti;
                  123-bis)
                  123-ter)
                  123-quater)
                  124)
                  125)  prestazioni  di  servizi  mediante   macchine
          agricole o aeromobili rese a  imprese  agricole  singole  o
          associate;
                  126)
                  127) prestazioni di trasporto eseguite con i  mezzi
          di cui alla legge 23 giugno  1927,  n.  1110,  e  al  regio
          decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,  convertito  nella
          legge 5 gennaio 1939, n. 8;
                  127-bis) somministrazione di gas metano  usato  per
          combustione per usi civili limitatamente a 480  metri  cubi
          annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione,  di
          gas di petrolio liquefatti per  usi  domestici  di  cottura
          cibi e per  produzione  di  acqua  calda,  gas  di  petroli
          liquefatti contenuti  o  destinati  ad  essere  immessi  in
          bombole  da  10  a  20   kg   in   qualsiasi   fase   della
          commercializzazione;
                  127-ter)
                  127-quater) prestazioni di allacciamento alle  reti
          di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
          normativa in materia di risparmio energetico
                  127-quinquies) opere di urbanizzazione  primaria  e
          secondaria elencate nell'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865; linee di trasporto  metropolitane  tramviarie
          ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti  di
          produzione e reti  di  distribuzione  calore-energia  e  di
          energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica  ed  eolica;
          impianti di depurazione destinati  ad  essere  collegati  a
          reti fognarie anche intercomunali e ai relativi  collettori
          di adduzione; edifici di cui  all'art.  1  della  legge  19
          luglio 1961,  n.  659,  assimilati  ai  fabbricati  di  cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e  successive
          modificazioni;
                  127-sexies)   beni,   escluse   materie   prime   e
          semilavorate, forniti per  la  costruzione  delle  opere  e
          degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
                  127-septies) prestazioni di servizi  dipendenti  da
          contratti di appalto relativi alla costruzione delle  opere
          e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
                  127-octies)
                  127-novies) prestazioni di trasporto di  persone  e
          dei rispettivi bagagli al seguito, escluse  quelle  di  cui
          alla tabella A,  parte  II-bis,  numero  1-ter),  e  quelle
          esenti a norma dell'articolo 10, numero 14),  del  presente
          decreto;
                  127-decies) francobolli da collezione e  collezioni
          di francobolli;
                  127-undecies)  case  di  abitazione  non  di  lusso
          secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
          pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'
          o in godimento  a  soci  da  cooperative  edilizie  e  loro
          consorzi,  ancorche'   non   ultimate,   purche'   permanga
          l'originaria  destinazione,  qualora   non   ricorrano   le
          condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda  della
          presente tabella;  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,
          diversi dalle predette case di abitazione, di cui  all'art.
          13  della  legge  2  luglio  1949,  n.  408  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ancorche'  non  ultimati,
          purche'  permanga  l'originaria  destinazione,  ceduti   da
          imprese costruttrici;
                  127-duodecies) prestazioni  di  servizi  aventi  ad
          oggetto la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione
          straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma,  lettera
          b), della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  agli  edifici  di
          edilizia residenziale pubblica;
                  127-terdecies) beni, escluse  le  materie  prime  e
          semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
          di recupero di cui all'art. 31 della legge 5  agosto  1978,
          n. 457, esclusi quelli di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          primo comma, dello stesso articolo;
                  127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti
          da contratti di appalto relativi alla costruzione  di  case
          di  abitazione  di  cui  al   n.   127-undecies)   e   alla
          realizzazione degli interventi di recupero di cui  all'art.
          31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
          alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
                  127-quinquiesdecies)  fabbricati  o   porzioni   di
          fabbricati sui quali  sono  stati  eseguiti  interventi  di
          recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto  1978,  n.
          457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)  del  primo
          comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
          effettuato gli interventi;
                  127-sexiesdecies)    prestazioni    di    gestione,
          stoccaggio, e deposito temporaneo,  previste  dall'articolo
          6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo
          7, comma 2, e di rifiuti speciali di  cui  all'articolo  7,
          comma  3,  lettera  g),  del  medesimo   decreto,   nonche'
          prestazioni  di  gestione  di  impianti  di   fognatura   e
          depurazione;
                  127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato,
          da  collezione,  importati;  oggetti  d'arte  di  cui  alla
          lettera a)  della  tabella  allegata  al  decreto-legge  23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori,  dai  loro
          eredi o legatari;
                  127-duodevicies) locazioni di fabbricati  abitativi
          effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o  dalle
          imprese  che  vi  hanno  eseguito  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed  f),  del  Testo
          Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
          abitativi destinati ad alloggi sociali  come  definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008;
                  127-undevicies) le prestazioni  di  cui  ai  numeri
          18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma,
          rese in favore dei soggetti indicati  nello  stesso  numero
          27-ter)  da  cooperative  sociali  e   loro   consorzi   in
          esecuzione di contratti di  appalto  e  di  convenzioni  in
          generale."
          Note al Comma 73
              Il riferimento al testo della  tabella  A,  parte  III,
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633 e' riportato nelle note al Comma 72.
          Note al Comma 74
              Si riporta il testo dell'articolo 64 del  decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23  luglio  2021,  n.  106  recante  misure  urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, come
          modificato dalla presente legge:
                "Art. 64 Misure in favore dell'acquisto della casa di
          abitazione ed in materia  di  prevenzione  e  contrasto  al
          disagio giovanile
                1. Le misure di cui all'articolo  54,  comma  1,  del
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si
          applicano fino al 31 dicembre 2023.
                2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta'  inferiore  ai
          trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
          di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno  2012,  n.  92"
          sono sostituite dalle seguenti:  "che  non  hanno  compiuto
          trentasei anni di eta'.".
                3.  Per  le  domande  presentate  a   decorrere   dal
          trentesimo giorno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto fino al 31 dicembre 2022,  alle  categorie
          aventi  priorita'  per  l'accesso   al   credito   di   cui
          all'articolo 1,  comma  48,  lettera  c),  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore  dell'indicatore
          della situazione economica equivalente, stabilito ai  sensi
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non
          superiore a 40.000 euro  annui,  per  i  finanziamenti  con
          limite  di  finanziabilita',  inteso  come   rapporto   tra
          l'importo  del  finanziamento  e   il   prezzo   d'acquisto
          dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore
          all'80%, la misura massima della garanzia  concedibile  dal
          Fondo e' elevata all'80% della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le  domande
          presentate dal 1° dicembre  2022  al  31  marzo  2023,  che
          rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di  cui
          al primo periodo, l'elevazione della garanzia  fino  all'80
          per cento della quota capitale, tempo per tempo  in  essere
          sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta  anche
          nei casi in  cui  il  tasso  effettivo  globale  (TEG)  sia
          superiore  al  tasso   effettivo   globale   medio   (TEGM)
          pubblicato trimestralmente dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7  marzo
          1996, n. 108, nella misura massima  del  differenziale,  se
          positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci
          anni   pubblicato   ufficialmente,   calcolata   nel   mese
          precedente al mese di erogazione,  e  la  media  del  tasso
          interest rate swap a dieci  anni  pubblicato  ufficialmente
          del trimestre sulla base del quale e'  stato  calcolato  il
          TEGM in vigore. Nel caso in cui  il  differenziale  risulti
          negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad  applicare
          le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM
          in vigore  e  a  darne  indicazione  secondo  le  modalita'
          stabilite nel comma 3-bis.
                3-bis.  I  soggetti  finanziatori  sono   tenuti   ad
          indicare, in sede di richiesta della garanzia  nonche'  nel
          contratto  di  finanziamento   stipulato,   le   condizioni
          economiche di maggior favore applicate  ai  beneficiari  in
          ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la  prima
          casa, di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147.
                4. La dotazione del Fondo di garanzia  per  la  prima
          casa, di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'  incrementata  di  290
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 250  milioni  di  euro
          per l'anno 2022.
                5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3
          e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
                6.  Gli  atti  traslativi  a  titolo  oneroso   della
          proprieta' di "prime case" di abitazione, ad  eccezione  di
          quelle di categoria catastale A1, A8 e  A9,  come  definite
          dalla nota II-bis  all'articolo  1,  della  tariffa,  parte
          prima,  allegata  al   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          gli atti traslativi o costitutivi  della  nuda  proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
          ipotecaria e catastale se stipulati a  favore  di  soggetti
          che non  hanno  ancora  compiuto  trentasei  anni  di  eta'
          nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno  un  valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente,
          stabilito ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, non superiore a 40.000 euro annui.
                7. Per gli  atti  di  cui  al  comma  6,  relativi  a
          cessioni  soggette  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  e'
          attribuito agli acquirenti che non  hanno  ancora  compiuto
          trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato
          un credito d'imposta  di  ammontare  pari  all'imposta  sul
          valore aggiunto corrisposta in relazione  all'acquisto.  Il
          credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle
          imposte   di   registro,   ipotecaria,   catastale,   sulle
          successioni e donazioni dovute sugli atti e  sulle  denunce
          presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero
          puo' essere utilizzato in  diminuzione  delle  imposte  sui
          redditi  delle  persone  fisiche  dovute   in   base   alla
          dichiarazione  da  presentare  successivamente  alla   data
          dell'acquisto;   puo'   altresi'   essere   utilizzato   in
          compensazione ai sensi del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Il credito d'imposta in  ogni  caso  non  da'
          luogo a rimborsi.
                8.  I  finanziamenti  erogati  per   l'acquisto,   la
          costruzione  e  la  ristrutturazione  di  immobili  ad  uso
          abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
          di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli  stessi
          risulti  da  dichiarazione  della  parte  mutuataria   resa
          nell'atto di finanziamento  o  allegata  al  medesimo  sono
          esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di  registro,
          di bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle
          concessioni governative, prevista in ragione dello  0,25  %
          dall'articolo  18  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
                9. Le disposizioni di cui  ai  commi  6,  7  e  8  si
          applicano agli atti stipulati nel periodo compreso  tra  la
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  il  31
          dicembre 2023.
                10. In caso di insussistenza delle condizioni  e  dei
          requisiti per beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  ai
          commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
          il recupero delle imposte dovute e  per  la  determinazione
          delle sanzioni e degli interessi si applicano  le  relative
          disposizioni previste dalla nota  II  bis  all'articolo  1,
          della tariffa, parte prima, allegata al testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
                11. Agli oneri derivanti  dai  commi  6,7,8,9  e  10,
          valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77.
                12.  In  considerazione  delle  conseguenze   causate
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per  le
          politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma  2,  del
          decreto legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 35 milioni di euro  per  l'anno  2021  allo
          scopo di  finanziare,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,
          politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
          giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
          all'uso non consapevole delle piattaforme  digitali,  anche
          attraverso attivita' di assistenza e supporto  psicologico,
          azioni  volte  a  favorire  l'inclusione  e   l'innovazione
          sociale nonche' lo sviluppo individuale, la  promozione  di
          attivita' sportive per i giovani di eta'  inferiore  ai  35
          anni.
                13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
          le modalita'  di  attuazione  degli  interventi  realizzati
          dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
          e dal sistema delle  Autonomie  locali  sono  definiti  con
          decreto del Ministro per  le  politiche  giovanili,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
                14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
          milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo  77
          del presente decreto e, quanto a  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma  7,
          del presente decreto."