art. 1 note (parte 7)

           	
				
 
    

              Note al comma 249
              Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto  legge
          22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225  recante  disposizioni
          urgenti in  materia  fiscale  e  per  il  finanziamento  di
          esigenze indifferibili:
              "Art. 6. Definizione agevolata
              1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
          il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in  tali
          carichi, gli interessi di  mora  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602,  ovvero  le  sanzioni  e  le  somme
          aggiuntive di cui all'articolo 27,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  provvedendo   al
          pagamento integrale delle somme di cui alle  lettere  a)  e
          b),  dilazionato  in  rate  sulle  quali  sono  dovuti,   a
          decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
          cui  all'articolo  21,  primo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
          che il 70 per cento  delle  somme  complessivamente  dovute
          deve essere versato nell'anno 2017 e  il  restante  30  per
          cento nell'anno  2018,  e'  effettuato  il  pagamento,  per
          l'importo da versare  distintamente  in  ciascuno  dei  due
          anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di  tre
          rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
                a) delle somme affidate all'agente della  riscossione
          a titolo di capitale e interessi;
                b) di quelle  maturate  a  favore  dell'agente  della
          riscossione,  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
          somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese  per
          le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese  di
          notifica della cartella di pagamento.
              2. Ai fini della definizione di  cui  al  comma  1,  il
          debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
          volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
          apposita dichiarazione, con le modalita' e  in  conformita'
          alla modulistica che lo  stesso  agente  della  riscossione
          pubblica sul proprio sito internet nel termine  massimo  di
          quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto; in tale dichiarazione il debitore  indica
          altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare  il
          pagamento, entro il limite massimo previsto  dal  comma  1,
          nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i  carichi
          cui si riferisce la dichiarazione,  e  assume  l'impegno  a
          rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
          aprile 2017 il debitore puo'  integrare,  con  le  predette
          modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
          data.
              3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della  riscossione
          comunica ai debitori che hanno presentato la  dichiarazione
          di cui al  comma  2  l'ammontare  complessivo  delle  somme
          dovute ai fini  della  definizione,  nonche'  quello  delle
          singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
          di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
                a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e'
          fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
                b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e'
          fissata nei mesi di aprile e settembre.
              3-bis. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  l'agente  della
          riscossione  fornisce  ai  debitori  i  dati  necessari   a
          individuare i carichi  definibili  ai  sensi  dello  stesso
          comma 1:
                a) presso i propri sportelli;
                b) nell'area  riservata  del  proprio  sito  internet
          istituzionale.
              3-ter.  Entro  il  28  febbraio  2017,  l'agente  della
          riscossione, con posta ordinaria, avvisa  il  debitore  dei
          carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data  del
          31 dicembre 2016, gli  risulta  non  ancora  notificata  la
          cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di  cui
          all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  ovvero
          notificato l'avviso di addebito  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
              4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
          versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle  in
          cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
          comma 1, lettere  a)  e  b),  la  definizione  non  produce
          effetti e riprendono a decorrere i termini di  prescrizione
          e decadenza per  il  recupero  dei  carichi  oggetto  della
          dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i  versamenti
          effettuati sono acquisiti a titolo di acconto  dell'importo
          complessivamente  dovuto  a  seguito  dell'affidamento  del
          carico e non determinano l'estinzione del  debito  residuo,
          di cui l'agente della riscossione prosegue  l'attivita'  di
          recupero e il cui pagamento non puo' essere  rateizzato  ai
          sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              4-bis.  Limitatamente  ai  carichi   non   inclusi   in
          precedenti piani  di  dilazione  in  essere  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
          4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
          della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
          di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
          pagamento  ovvero  dell'avviso  di  accertamento   di   cui
          all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  ovvero  dell'avviso  di
          addebito di cui all'articolo  30,  comma  1,  del  medesimo
          decreto-legge n. 78 del 2010.
              5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
          cui al comma 2, sono sospesi i termini  di  prescrizione  e
          decadenza per il recupero dei carichi che sono  oggetto  di
          tale dichiarazione e, fermo restando  quanto  previsto  dal
          comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
          domanda di  definizione  di  cui  al  comma  1,  fino  alla
          scadenza della prima o unica rata delle somme  dovute,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere  relativamente  alle  rate  di  tali  dilazioni   in
          scadenza in data successiva al 31 dicembre  2016.  L'agente
          della riscossione, relativamente ai carichi  definibili  ai
          sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove  azioni
          esecutive ovvero iscrivere  nuovi  fermi  amministrativi  e
          ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le  ipoteche
          gia'   iscritti   alla   data   di   presentazione    della
          dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto il  primo  incanto  con  esito
          positivo  ovvero  non  sia  stata  presentata  istanza   di
          assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
          di assegnazione dei crediti pignorati.
              6.  Ai  pagamenti  dilazionati  previsti  dal  presente
          articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo  19
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602.
              7. Il pagamento delle somme dovute per  la  definizione
          puo' essere effettuato:
                a)  mediante  domiciliazione   sul   conto   corrente
          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione
          resa ai sensi del comma 2;
                b) mediante  bollettini  precompilati,  che  l'agente
          della riscossione e' tenuto ad allegare alla  comunicazione
          di cui al comma 3, se  il  debitore  non  ha  richiesto  di
          eseguire il versamento  con  le  modalita'  previste  dalla
          lettera a) del presente comma;
                c)   presso   gli   sportelli    dell'agente    della
          riscossione.
              8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
          essere esercitata anche dai debitori che hanno gia'  pagato
          parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
          emessi  dall'agente  della  riscossione,  le  somme  dovute
          relativamente ai carichi indicati al  comma  1  e  purche',
          rispetto ai piani rateali in  essere,  risultino  adempiuti
          tutti i versamenti  con  scadenza  dal  1°  ottobre  al  31
          dicembre 2016. In tal caso:
                a) ai fini della determinazione dell'ammontare  delle
          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si
          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a
          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi
          affidati, nonche', ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive  e  delle  spese  di
          notifica della cartella di pagamento;
                b)  restano  definitivamente  acquisite  e  non  sono
          rimborsabili le somme  versate,  anche  anteriormente  alla
          definizione, a titolo  di  sanzioni  comprese  nei  carichi
          affidati, di interessi di dilazione, di interessi  di  mora
          di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
          somme aggiuntive di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
                c) il pagamento della prima o unica rata delle  somme
          dovute ai fini della definizione  determina,  limitatamente
          ai carichi definibili, la revoca automatica  dell'eventuale
          dilazione  ancora  in  essere   precedentemente   accordata
          dall'agente della riscossione.
              9. Il debitore, se per effetto dei  pagamenti  parziali
          di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
          ha gia' integralmente corrisposto quanto  dovuto  ai  sensi
          del  comma  1,  per   beneficiare   degli   effetti   della
          definizione deve comunque manifestare la  sua  volonta'  di
          aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
              9-bis.  Sono  altresi'   compresi   nella   definizione
          agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli  agenti
          della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
          a seguito di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del
          capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
              9-ter. Nelle  proposte  di  accordo  o  del  piano  del
          consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,
          della legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  i  debitori  possono
          estinguere il debito senza corrispondere le  sanzioni,  gli
          interessi di mora di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive  di  cui
          all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del  debito,
          anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del
          piano del consumatore.
              10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1  i
          carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
                a)   le   risorse   proprie   tradizionali   previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e
          l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
                b) le somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
                c) i crediti derivanti da pronunce di condanna  della
          Corte dei conti;
                d) le multe, le  ammende  e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna;
                e)
                e-bis) le altre sanzioni diverse da  quelle  irrogate
          per violazioni tributarie o per violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  dagli  enti
          previdenziali.
              11. Per le sanzioni amministrative per  violazioni  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di  cui  all'articolo  27,  sesto  comma,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.
              12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
          1,   l'agente   della   riscossione   e'    automaticamente
          discaricato dell'importo residuo.  Al  fine  di  consentire
          agli enti creditori di eliminare  dalle  proprie  scritture
          patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle    quote
          discaricate, lo stesso agente della riscossione  trasmette,
          anche in via telematica, a ciascun ente interessato,  entro
          il 31  dicembre  2024,  l'elenco  dei  debitori  che  hanno
          esercitato la facolta' di definizione e dei codici  tributo
          per i quali e' stato effettuato il versamento.
              12-bis. All'articolo  1,  comma  684,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «Le comunicazioni di  inesigibilita'  relative  a
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
          2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo  Equitalia  Spa,  sono  presentate,  per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2014 e 2015,  entro  il  31  dicembre
          2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.».
              13. Alle somme occorrenti per aderire alla  definizione
          di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto   di   procedura
          concorsuale, nonche' in tutte le procedure di  composizione
          negoziale della crisi d'impresa previste dal regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
          prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267.
              13-bis. La definizione agevolata prevista dal  presente
          articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
          o affidato.
              13-ter.  Per  i  carichi  affidati  agli  agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti  cui
          si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
          1, del decreto-legge 17 ottobre 2016  n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          sono prorogati di un anno i termini e le scadenze  previsti
          dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto  legge
          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,  recante  disposizioni
          urgenti   in   materia   finanziaria   e    per    esigenze
          indifferibili:
              "Art. 1. Estensione  della  definizione  agevolata  dei
          carichi
              1. I  termini  per  il  pagamento  delle  rate  di  cui
          all'articolo 6, comma 3, lettera a), del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7  dicembre
          2017 e il termine per il pagamento della rata di  cui  alla
          lettera  b)  dello  stesso  articolo  6,   comma   3,   del
          decreto-legge n. 193 del  2016  in  scadenza  nel  mese  di
          aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018.
              2.
              3. Al fine di consentire alle Universita'  degli  studi
          che hanno aderito alla  definizione  agevolata  dei  debiti
          secondo quanto previsto dall'articolo 6  del  decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 (3), di  completare  i
          relativi versamenti entro l'anno 2018 e  di  usufruire  dei
          benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il
          pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre  2017
          e' differito al mese di novembre 2018. Al  relativo  onere,
          pari a 8,3 milioni di euro per  l'anno  2017,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208. Conseguentemente, il  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 207, della legge n. 208 del 2015, e' incrementato  di
          8,3 milioni di euro nel 2018.
              3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per
          le  case  popolari,  comunque   denominati,   situati   nei
          territori delle regioni del  centro  Italia  colpite  dagli
          eventi sismici del 24 agosto 2016 e del  26  e  30  ottobre
          2016, che hanno  aderito  alla  definizione  agevolata  dei
          debiti  secondo  quanto  previsto   dall'articolo   6   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  di
          completare i relativi versamenti entro  l'anno  2018  e  di
          usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione
          agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese  di
          novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018.
              3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017.
              4. Possono essere estinti, secondo le  disposizioni  di
          cui all'articolo 6 del decreto-legge 22  ottobre  2016,  n.
          193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre
          2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto",  per  quanto
          non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente
          articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti
          della riscossione:
                a) dal 2000 al 2016:
                  1) che non siano  stati  oggetto  di  dichiarazioni
          rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;
                  2) compresi in piani di dilazione  in  essere  alla
          data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore  non  sia
          stato ammesso alla definizione agevolata,  in  applicazione
          dell'alinea  del  comma  8  dell'articolo  6  del  Decreto,
          esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento  di
          tutte le rate degli stessi piani  scadute  al  31  dicembre
          2016;
                b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
              5. Ai fini della definizione di  cui  al  comma  4,  il
          debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
          volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio  2018,
          apposita dichiarazione, con le modalita' e  in  conformita'
          alla  modulistica  pubblicate  dallo  stesso  agente  della
          riscossione nel proprio sito internet entro il 31  dicembre
          2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di
          cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
              6. Sulle somme dovute per la definizione  prevista  dal
          comma 4 si applicano, a decorrere dal 1º agosto  2018,  gli
          interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          e il pagamento delle stesse somme,  salvo  quanto  previsto
          dal comma 8, puo' essere effettuato in un numero massimo di
          cinque rate  consecutive  di  uguale  importo,  da  pagare,
          rispettivamente, nei mesi di luglio 2018,  settembre  2018,
          ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
              7. L'agente della riscossione:
                a) relativamente  ai  carichi  di  cui  al  comma  4,
          lettera b), del presente articolo, entro il 31  marzo  2018
          invia al debitore, con posta ordinaria,  l'avviso  previsto
          dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
                b) entro il  30  giugno  2018  comunica  al  debitore
          l'ammontare complessivo delle somme dovute  ai  fini  della
          definizione, nonche' delle relative rate e il giorno  e  il
          mese di scadenza di ciascuna di esse.
              8. In deroga  a  quanto  previsto  dai  commi  6  e  7,
          limitatamente ai carichi di cui al  comma  4,  lettera  a),
          numero 2), compresi in piani di dilazione  in  essere  alla
          data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano  pagate
          tutte le rate degli stessi piani  scadute  al  31  dicembre
          2016, e ai carichi di cui al comma 4,  lettera  a),  numero
          1):
                a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
                  1) entro il 30 giugno 2018,  l'importo  delle  rate
          scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
                  2) entro il  30  settembre  2018,  le  informazioni
          previste dal comma 7, lettera b);
                b) il debitore e' tenuto a pagare:
                  1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio  2018,
          l'importo ad esso comunicato ai  sensi  della  lettera  a),
          numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di
          tale importo determina  automaticamente  l'improcedibilita'
          dell'istanza;
                  2) in  due  rate  consecutive  di  pari  ammontare,
          scadenti  rispettivamente  nei  mesi  di  ottobre  2018   e
          novembre 2018, l'80 per cento delle somme  complessivamente
          dovute ai fini della definizione;
                  3) entro febbraio 2019, l'ultima rata  relativa  al
          restante 20 per cento delle somme  complessivamente  dovute
          ai fini della definizione.
              9. Ai fini della definizione agevolata di cui al  comma
          4 del presente articolo le  disposizioni  del  comma  4-bis
          dell'articolo 6 del Decreto si  applicano  ai  carichi  non
          inclusi in piani  di  dilazione  in  essere  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.
              10. A seguito della presentazione  della  dichiarazione
          prevista dal comma 5:
                a) per i debiti relativi ai carichi di cui  al  comma
          4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto  e
          fino alla scadenza della prima o  unica  rata  delle  somme
          dovute per la definizione,  e'  sospeso  il  pagamento  dei
          versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa
          presentazione e relativi a precedenti dilazioni  in  essere
          alla medesima data;
                b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
          per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta
          dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma
          5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.
              10-bis.  In  deroga   alle   disposizioni   dell'alinea
          dell'articolo 6, comma  8,  del  Decreto,  la  facolta'  di
          definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b),  del
          presente  articolo  puo'  essere   esercitata   senza   che
          risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
          essere.
              10-ter. Non si  applicano  le  disposizioni  del  comma
          13-ter dell'articolo 6 del Decreto.
              10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a  10-ter  si
          applicano anche alle richieste di definizione presentate ai
          sensi delle disposizioni  del  presente  articolo,  vigenti
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.
              10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
          dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
          2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo     Equitalia     ovvero     dell'Agenzia      delle
          entrate-Riscossione,   sono   presentate,   per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2016 e 2017,  entro  il  31  dicembre
          2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021».
              10-sexies. All'articolo 6, comma 12,  del  Decreto,  la
          parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
              11. All'articolo 1, comma 9-bis, del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le  parole  «2  aprile
          1958,  n.  377»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   per
          l'armonizzazione   della   disciplina   previdenziale   del
          personale  proveniente  dal  gruppo  Equitalia  con  quella
          dell'assicurazione generale  obbligatoria  sulla  base  dei
          principi e dei criteri direttivi  indicati  nella  legge  8
          agosto 1995, n. 335.».
              11-bis. Il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  200,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13
          milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per
          l'anno  2019.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali   di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.
              11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies
          e 11-bis si provvede, quanto  a  13  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e  a  96  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente utilizzo delle maggiori  entrate  e
          delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da
          4 a 10-sexies del  presente  articolo,  e,  quanto  a  25,1
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
              11-quater.  Con   riferimento   alle   entrate,   anche
          tributarie, delle regioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane e dei  comuni,  non  riscosse  a  seguito  di
          provvedimenti di ingiunzione fiscale  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
          delle entrate patrimoniali dello Stato,  di  cui  al  regio
          decreto 14 aprile 1910, n.  639,  notificati  entro  il  16
          ottobre 2017, dagli enti stessi e dai  concessionari  della
          riscossione di cui all'articolo 53 del decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti  territoriali
          possono stabilire, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, con le forme previste dalla  legislazione  vigente
          per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare  le
          entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni  relative  alle
          predette  entrate.  Alla  definizione  di  cui  al  periodo
          precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto.  Sono  fatti
          salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione
          agevolata  delle  controversie  tributarie  deliberata  dai
          predetti enti ai sensi dell'articolo 11  del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96."
              Il riferimento all'articolo  3  del  decreto  legge  23
          ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2018, n. 136 e' riportato nelle  note  al
          comma 222.
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  189,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021):
              "189.   Il   debitore   manifesta   all'agente    della
          riscossione la sua volonta' di procedere  alla  definizione
          di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo,  entro  il  30
          aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e  in
          conformita' alla modulistica che lo stesso agente  pubblica
          nel proprio sito internet  nel  termine  massimo  di  venti
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge  23
          ottobre 2018, n. 119; in  tale  dichiarazione  il  debitore
          attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o  al
          comma 188 e indica i debiti  che  intende  definire  ed  il
          numero di rate nel quale intende effettuare  il  pagamento,
          entro il limite massimo previsto dal comma 190."
              Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  16-bis   del
          decreto legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58  e'
          riportato nelle note al comma 222.
              Note al comma 251
              Il testo del decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.
          509, (attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma
          32, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza)
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
              Il  decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.   103
          (attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
              "Art. 3. Vigilanza.
              1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di  cui
          all'art. 1 e' esercitata dal Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonche' dagli
          altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la
          vigilanza per gli enti trasformati ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata  la
          presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
              2. Nell'esercizio  della  vigilanza  il  Ministero  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
                a) lo statuto e i regolamenti,  nonche'  le  relative
          integrazioni o modificazioni;
                b)  le  delibere   in   materia   di   contributi   e
          prestazioni, sempre che la relativa potesta'  sia  prevista
          dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
          sostitutive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  le
          delibere sono  adottate  sulla  base  delle  determinazioni
          definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
              3. Il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare
          motivati  rilievi  su:  i  bilanci  preventivi  e  i  conti
          consuntivi;  le  note  di   variazione   al   bilancio   di
          previsione; i criteri di individuazione e  di  ripartizione
          del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono
          indicati  in  ogni   bilancio   preventivo;   le   delibere
          contenenti criteri direttivi generali. Nel  formulare  tali
          rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
          al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
          riceverne una motivata  decisione  definitiva.  I  suddetti
          rilievi devono essere formulati per  i  bilanci  consuntivi
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  ricezione  e  entro
          trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli  altri
          atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
          atto relativo diventa esecutivo.
              4. All'atto  della  trasformazione  in  associazione  o
          fondazione dell'ente privatizzato, continuera'  ad  operare
          la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in
          materia dai singoli ordinamenti.
              5. La Corte dei conti esercita  il  controllo  generale
          sulla  gestione  delle  assicurazioni   obbligatorie,   per
          assicurare  la  legalita'  e   l'efficacia,   e   riferisce
          annualmente al Parlamento."
              Note al comma 252
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42:
              "Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
              1. Le Regioni e gli enti locali di cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano  la
          contabilita'   finanziaria   cui   affiancano,   ai    fini
          conoscitivi,      un      sistema      di      contabilita'
          economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione  unitaria
          dei fatti gestionali sia sotto il profilo  finanziario  che
          sotto il profilo economico-patrimoniale.
              2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al
          comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano
          alla  stessa,  ai   fini   conoscitivi,   un   sistema   di
          contabilita'    economico-patrimoniale,    garantendo    la
          rilevazione unitaria dei fatti  gestionali,  sia  sotto  il
          profilo    finanziario     che     sotto     il     profilo
          economico-patrimoniale.
              3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo
          114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  gli
          altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche
          di cui al comma 1 adottano il  medesimo  sistema  contabile
          dell'amministrazione di cui fanno parte.
              4."
              Note al comma 253
              Si riporta il testo dei commi 684 e 686 dell'articolo 1
          della  legge  23  dicembre  2014,   n.   190,   recante   d
          disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2015),  come
          modificato dalla presente legge:
              "684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative  alle
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
          2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo  Equitalia   ovvero   dell'Agenzia   delle   entrate
          Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati  negli
          anni dal 2000 al 2005,  entro  il  31  dicembre  2028,  per
          quelli con-segnati dal 2006 al 2010, entro il  31  dicembre
          2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro  il  31
          dicembre 2030, per quelli  consegnati  dal  2016  al  2020,
          entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli  consegnati  ne-gli
          anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre  2032.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le
          modalita' per l'erogazione dei  rimborsi  all'agente  della
          riscossione,  a  fronte  delle  spese  di  cui  al  decreto
          direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21
          novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  30
          del 6 febbraio 2001,  concernenti  le  procedure  esecutive
          effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010,  da  corrispondere
          in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione
          delle relative comunicazioni di inesigibilita'."
              "686.   Fino   alla   data   di   presentazione   delle
          comunicazioni  previste  dal  comma  684,  l'agente   della
          riscossione resta legittimato, anche nei  casi  di  cui  al
          comma 684-bis, lettere e) e f), del  presente  articolo,  a
          effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai  sensi
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, anche  per  le  quote  relative  ai  soggetti
          creditori che hanno cessato o cessano  di  avvalersi  delle
          societa' del Gruppo Equitalia."
              Note al comma 254
              Si riporta il testo dell'articolo 68 del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  24  aprile  2020,   n.   27,   recante   misure   di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 68 Sospensione  dei  termini  di  versamento  dei
          carichi affidati all'agente della riscossione
              1.  Con  riferimento  alle  entrate  tributarie  e  non
          tributarie, sono  sospesi  i  termini  dei  versamenti,  in
          scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31  agosto  2021,
          derivanti da cartelle  di  pagamento  emesse  dagli  agenti
          della  riscossione  nonche'  dagli  avvisi  previsti  dagli
          articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. I versamenti oggetto di sospensione  devono  essere
          effettuati in unica soluzione entro il mese  successivo  al
          termine del periodo  di  sospensione.  Non  si  procede  al
          rimborso  di  quanto  gia'   versato.   Si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
          24 settembre 2015, n. 159.
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies,
          del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e  alle
          ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
          emesse dagli enti territoriali, nonche' agli  atti  di  cui
          all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160.
              2-bis. Nei confronti delle persone  fisiche  che,  alla
          data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la
          sede  operativa  nel  territorio  dei  comuni   individuati
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1°  marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
          avevano nei medesimi  comuni  la  sede  legale  o  la  sede
          operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e
          2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
              2-ter. Relativamente ai piani di  dilazione  in  essere
          alla  data  dell'8  marzo  2020  e  ai   provvedimenti   di
          accoglimento  emessi   con   riferimento   alle   richieste
          presentate fino al 31 dicembre 2020,  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
          rateazione, rispettivamente, di diciotto e di  dieci  rate,
          anche non consecutive.
              3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni
          2020, 2021 e 2022 ai fini delle  definizioni  agevolate  di
          cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre  2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre   2018,   n.   136,   all'articolo   16-bis    del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e
          all'articolo 1, commi 190 e 193, della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, e' considerato  tempestivo  e  non  determina
          l'inefficacia  delle  stesse  definizioni   se   effettuato
          integralmente,   con   applicazione   delle    disposizioni
          dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.
          119 del 2018:
                a) entro il 30 aprile 2022, relativamente  alle  rate
          in scadenza nell'anno 2020;
                b) entro il 31 luglio 2022, relativamente  alle  rate
          in scadenza nell'anno 2021;
                c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate
          in scadenza nell'anno 2022.
              3-bis. Relativamente ai debiti per i quali,  alla  data
          del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
          definizioni di cui al comma 3  del  presente  articolo,  in
          deroga  all'articolo  3,  comma   13,   lettera   a),   del
          decreto-legge n. 119 del  2018,  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
          possono essere accordate anche relativamente ai debiti  per
          i  quali,   alla   medesima   data,   si   e'   determinata
          l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo  6  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°  dicembre  2016,  n.  225,  e
          all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater,  del  decreto-legge
          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  in  deroga  alle
          previsioni in essi contenute.
              4. (abrogato)
              4-bis.  Con  riferimento  ai  carichi,  relativi   alle
          entrate tributarie e non  tributarie,  affidati  all'agente
          della riscossione durante il periodo di sospensione di  cui
          ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla  data  del
          31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
          31 dicembre 2021, a quelli relativi alle  dichiarazioni  di
          cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),  e  c),  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono
          prorogati:
                a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19,
          comma 2, lettera a),  del  decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112;
                b)  di  ventiquattro  mesi,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione  di  legge
          vigente, i termini di  decadenza  e  prescrizione  relativi
          alle stesse entrate."
              Note al comma 255
              Si riporta il testo dell'articolo 162 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del  1986  (approvazione
          del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 162. Stabile organizzazione
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai
          fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
          dicembre   1997,    n.    446,    l'espressione    «stabile
          organizzazione» designa una sede fissa di affari per  mezzo
          della quale l'impresa non residente esercita in tutto o  in
          parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
              2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende  in
          particolare:
                a) una sede di direzione;
                b) una succursale;
                c) un ufficio;
                d) un'officina;
                e) un laboratorio;
                f) una miniera, un giacimento petrolifero  o  di  gas
          naturale, una cava o altro luogo di estrazione  di  risorse
          naturali, anche in zone situate al  di  fuori  delle  acque
          territoriali   in   cui,   in   conformita'   al    diritto
          internazionale   consuetudinario   ed   alla   legislazione
          nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di
          risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi
          al fondo del  mare,  al  suo  sottosuolo  ed  alle  risorse
          naturali;
                f-bis)  una  significativa  e  continuativa  presenza
          economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale
          da non  fare  risultare  una  sua  consistenza  fisica  nel
          territorio stesso.
              3. Un cantiere di  costruzione  o  di  montaggio  o  di
          installazione,   ovvero   l'esercizio   di   attivita'   di
          supervisione ad  esso  connesse,  e'  considerato  «stabile
          organizzazione»  soltanto  se  tale  cantiere,  progetto  o
          attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
              4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile
          organizzazione" non comprende:
                a)  l'uso  di  una  installazione  ai  soli  fini  di
          deposito, di esposizione o di  consegna  di  beni  o  merci
          appartenenti all'impresa;
                b) la disponibilita' di  beni  o  merci  appartenenti
          all'impresa immagazzinati ai  soli  fini  di  deposito,  di
          esposizione o di consegna;
                c) la disponibilita' di  beni  o  merci  appartenenti
          all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione
          da parte di un'altra impresa;
                d) la disponibilita' di  una  sede  fissa  di  affari
          utilizzata ai soli fini di acquistare beni  o  merci  o  di
          raccogliere informazioni per l'impresa;
                e) la disponibilita' di  una  sede  fissa  di  affari
          utilizzata ai soli fini dello svolgimento,  per  l'impresa,
          di ogni altra attivita';
                f) la disponibilita' di  una  sede  fissa  di  affari
          utilizzata ai  soli  fini  dell'esercizio  combinato  delle
          attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e).
              4-bis. Le disposizioni  del  comma  4  si  applicano  a
          condizione che le attivita' di cui alle lettere da a) a  e)
          o, nei casi di cui alla lettera f), l'attivita' complessiva
          della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o
          ausiliario.
              5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari
          che sia utilizzata o gestita da  un'impresa  se  la  stessa
          impresa o un'impresa strettamente correlata svolge  la  sua
          attivita' nello stesso  luogo  o  in  un  altro  luogo  nel
          territorio dello Stato e lo stesso luogo  o  l'altro  luogo
          costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o  per
          l'impresa strettamente correlata in  base  alle  previsioni
          del  presente  articolo,  ovvero  l'attivita'   complessiva
          risultante dalla combinazione delle attivita' svolte  dalle
          due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da
          imprese strettamente correlate nei due luoghi, non  sia  di
          carattere preparatorio o ausiliario, purche'  le  attivita'
          svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa
          impresa, o dalle imprese  strettamente  correlate  nei  due
          luoghi,  costituiscano  funzioni  complementari  che  siano
          parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
              6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto
          previsto dai commi 7, 7-ter  e  7  quater  se  un  soggetto
          agisce nel territorio dello Stato per conto  di  un'impresa
          non residente e abitualmente conclude contratti o opera  ai
          fini  della  conclusione  di  contratti   senza   modifiche
          sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in
          nome dell'impresa, oppure relativi al  trasferimento  della
          proprieta', o per la concessione del diritto  di  utilizzo,
          di beni di tale impresa o che l'impresa ha  il  diritto  di
          utilizzare, oppure relativi alla fornitura  di  servizi  da
          parte di tale impresa, si considera che tale impresa  abbia
          una stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato  in
          relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per
          conto  dell'impresa,  a  meno  che  le  attivita'  di  tale
          soggetto siano limitate allo svolgimento delle attivita' di
          cui al comma 4 le quali, se esercitate  per  mezzo  di  una
          sede fissa di affari, non  permetterebbero  di  considerare
          questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle
          disposizioni del medesimo comma 4.
              7. Il comma 6 non si applica quando  il  soggetto,  che
          opera nel territorio dello Stato per  conto  di  un'impresa
          non residente, svolge la propria attivita' in  qualita'  di
          agente indipendente  e  agisce  per  l'impresa  nell'ambito
          della propria  ordinaria  attivita'.  Tuttavia,  quando  un
          soggetto opera esclusivamente o  quasi  esclusivamente  per
          conto di una o piu'  imprese  alle  quali  e'  strettamente
          correlato, tale  soggetto  non  e'  considerato  un  agente
          indipendente, ai sensi del presente comma, in  relazione  a
          ciascuna di tali imprese.
              7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un  soggetto
          e' strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di
          tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha
          il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da
          uno  stesso  soggetto.  In  ogni  caso,  un   soggetto   e'
          considerato strettamente correlato ad un'impresa  se  l'uno
          possiede direttamente o  indirettamente  piu'  del  50  per
          cento della partecipazione dell'altra o, nel  caso  di  una
          societa', piu' del 50 per cento del totale dei  diritti  di
          voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati
          da un altro soggetto, direttamente  o  indirettamente,  per
          piu' del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso  di
          una societa', per piu' del 50  per  cento  del  totale  dei
          diritti di voto e del capitale sociale.
              7-ter.  Ai  fini  del  comma  7,  al  ricorrere   delle
          condizioni  di  cui  al  comma   7-quater,   si   considera
          indipendente dal veicolo di investimento non  residente  il
          soggetto, residente o non residente anche operante  tramite
          propria stabile organizzazione nel territorio dello  Stato,
          che, in nome o per conto del veicolo  di  investimento  non
          resi-dente o di sue controllate, dirette  o  indi-rette,  e
          anche se con poteri  discrezionali,  abitualmente  concluda
          contratti di acqui-sto, di vendita  o  di  negoziazione,  o
          comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari
          o   accessorie,   all'acquisto,   alla   vendita   o   alla
          negoziazione di  strumenti  finanziari,  anche  derivati  e
          comprese le partecipazioni al capitale o al  patrimonio,  e
          di crediti.
              7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si  applicano
          a  condizione  che:  a)  il  veicolo  di  investimento  non
          resi-dente e le relative  controllate  siano  resi-denti  o
          localizzati in uno Stato o territorio compreso  nell'elenco
          di cui all'articolo 11, comma 4, lettera  c),  del  decreto
          legislativo 1° aprile  1996,  n.  239;  b)  il  veicolo  di
          investimento   non   resi-dente   rispetti   requisiti   di
          indipendenza  stabiliti  dal  decreto  previsto  dal  comma
          7-quin-quies; c) il soggetto residente  o  non  resi-dente,
          che svolge l'attivita' nel territorio dello Stato in nome o
          per conto del veicolo di investimento non residente di  cui
          alla  lettera  a)  non  ricopra  cariche  negli  organi  di
          amministrazione e di controllo del veicolo di  investimento
          e di sue controllate, dirette o indirette,  e  non  detenga
          una  partecipazione  ai  risultati  economici  del  veicolo
          d'investimento non residente superiore al 25 per  cento.  A
          tal fine si considerano anche le partecipazioni agli  utili
          spettanti a soggetti appartenenti al  mede-simo  gruppo  di
          tale soggetto. Il decreto previsto  dal  comma  7-quinquies
          stabilisce le modalita' di  computo  della  partecipa-zione
          agli  utili;  d)  il  soggetto  residente,  o  la   stabile
          organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto  non
          residente, che presta ser-vizi nell'ambito di  accordi  con
          entita'  appartenenti  al  medesimo  gruppo   riceva,   per
          l'attivita'  svolta  nel  territorio   dello   Stato,   una
          remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui
          all'articolo  1,  comma  6,  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle
          entrate sono definite le linee guida per  l'applicazione  a
          tale   remunera-zione   dell'articolo   110,    comma    7.
          7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione  della
          disciplina dei commi 7-ter e 7- quater.
              8.  Nonostante  quanto  previsto  dal  comma   7,   non
          costituisce stabile  organizzazione  dell'impresa  il  solo
          fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato  la
          propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo
          di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un  mediatore
          marittimo di cui alla legge 12  marzo  1968,  n.  478,  che
          abbia i poteri per  la  gestione  commerciale  o  operativa
          delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.
              9. Il fatto che un'impresa non residente  con  o  senza
          stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli
          un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le
          imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente  o
          no attivita' d'impresa non costituisce di  per  se'  motivo
          sufficiente per considerare una qualsiasi di dette  imprese
          una stabile organizzazione dell'altra.
              9-bis. Al ricorrere delle condizioni di  cui  al  comma
          7-quater,  la  sede  fissa  d'affari  a   disposizione   di
          un'impresa residente che vi svolge  la  propria  attivita',
          utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini
          del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento  di
          cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il
          solo fatto che l'attivita' dell'impresa residente  reca  un
          beneficio al predetto veicolo."
              Note al comma 256
              Si   riporta   il   testo   del   comma    3-quinquies,
          dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, recante d disposizioni urgenti per il perseguimento
          di   obiettivi   di   razionalizzazione   nelle   pubbliche
          amministrazioni:
              "Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di  immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego.
              1.-3-quater. Omissis
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70.
              Omissis."
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche:
              "Art.   30   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del  1993,
          come sostituito prima dall'art. 13 del  D.Lgs  n.  470  del
          1993 e poi  dall'art.  18  del  D.Lgs  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della
          legge n. 488 del 1999)
              1. Le amministrazioni possono ricoprire  posti  vacanti
          in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
          all'articolo 2,  comma  2,  appartenenti  a  una  qualifica
          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
          che facciano domanda  di  trasferimento.  E'  richiesto  il
          previo assenso  dell'amministrazione  di  appartenenza  nel
          caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
          infungibili dall'amministrazione  cedente  o  di  personale
          assunto  da  meno  di  tre  anni  o  qualora  la  mobilita'
          determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
          nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'
          fatta salva la  possibilita'  di  differire,  per  motivate
          esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente
          fino ad un  massimo  di  sessanta  giorni  dalla  ricezione
          dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
          Le disposizioni di cui ai periodi secondo e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore all'amministrazione di appartenenza.
              1.1. Per gli enti locali con un  numero  di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente.
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale.
              1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022,  ai  fini  di
          cui al comma 1 e in ogni caso  di  avvio  di  procedure  di
          mobilita', le amministrazioni provvedono  a  pubblicare  il
          relativo avviso in una apposita sezione del  Portale  unico
          del reclutamento di cui all'articolo 35-ter.  Il  personale
          interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
          propria candidatura, per qualsiasi  posizione  disponibile,
          previa registrazione  nel  Portale  corredata  del  proprio
          curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.  Dalla
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.
              1-quinquies. Per il personale  non  dirigenziale  delle
          amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle
          autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
          all'articolo 70,  comma  4,  i  comandi  o  distacchi  sono
          consentiti esclusivamente nel limite del 25 per  cento  dei
          posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
          cui al presente articolo. La disposizione di cui  al  primo
          periodo non si applica ai comandi o distacchi  obbligatori,
          previsti da  disposizioni  di  legge,  ivi  inclusi  quelli
          relativi agli uffici di diretta collaborazione,  nonche'  a
          quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
          denominati,  istituiti  da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari che prevedono la partecipazione di  personale
          di amministrazioni diverse, nonche' ai  comandi  presso  le
          sedi territoriali dei ministeri,  o  presso  le  Unioni  di
          comuni per i Comuni che ne fanno parte.
              2.  Nell'ambito  dei  rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede.
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3.
              2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo.
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria.
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili.
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311".
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto."
              Note al comma 258
               Si riporta il  testo  dell'articolo  2112  del  codice
          civile:
              "Art. 2112 Mantenimento dei diritti dei  lavoratori  in
          caso di trasferimento d'azienda
              In caso di  trasferimento  d'azienda,  il  rapporto  di
          lavoro  continua  con  il  cessionario  ed  il   lavoratore
          conserva tutti i diritti che ne derivano.
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro.
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello.
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          2119, primo comma.
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento.
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore opera un regime di solidarieta'."
              Note al comma 264
               Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto-legge
          24 settembre 2002, n. 209, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (Disposizioni  urgenti
          in materia di razionalizzazione della base  imponibile,  di
          contrasto all'elusione fiscale, di crediti di  imposta  per
          le assunzioni,  di  detassazione  per  l'autotrasporto,  di
          adempimenti per i  concessionari  della  riscossione  e  di
          imposta di bollo), come modificato dalla presente legge:
              "Art. 1 Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa
              1. A decorrere  dal  periodo  d'imposta  avente  inizio
          successivamente   al   31   dicembre    2001    e    chiuso
          successivamente  al  31  agosto  2002,   in   deroga   alle
          disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
                a) ai fini della  determinazione  del  valore  minimo
          delle partecipazioni,  che  costituiscono  immobilizzazioni
          finanziarie,  in  societa'   non   negoziate   in   mercati
          regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
          1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, non si tiene conto delle  diminuzioni  patrimoniali
          derivanti dalla distribuzione di  riserve  di  utili  e  le
          perdite prodotte  dalle  societa'  partecipate,  a  partire
          dall'esercizio da cui  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
                  1)  delle  quote  di  ammortamento  dell'avviamento
          indeducibile ai fini fiscali;
                  2)   degli   accantonamenti   diversi   da   quelli
          fiscalmente deducibili;
                a-bis)  per  le  partecipazioni   in   societa'   non
          residenti    la    deducibilita'    fiscale,    ai     fini
          dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)  e
          2) della lettera  a),  e'  determinata  in  base  a  quanto
          stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo  periodo,
          del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986;
                b)  ai  soli  fini  fiscali,  le   minusvalenze   non
          realizzate  relative  a  partecipazioni  che  costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie  sono  deducibili  in   quote
          costanti nell'esercizio in cui sono state  iscritte  e  nei
          quattro successivi;
                c) ai fini dell'applicazione del decreto  legislativo
          18  dicembre   1997,   n.   466,   non   si   tiene   conto
          dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione  di
          cui all'articolo 1, comma 1,  dello  stesso  decreto  e  la
          remunerazione ordinaria della  variazione  in  aumento  del
          capitale investito di cui  alla  medesima  disposizione  e'
          pari al saggio degli interessi legali.
              1-bis. In alternativa a quanto disposto  ai  sensi  del
          comma  1,  lettera  c),  resta  salva  la  possibilita'  di
          applicare  le  disposizioni  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del  24  settembre
          2002, con le seguenti modificazioni:
                a) la variazione in aumento  del  capitale  investito
          non   ha   ulteriormente   effetto   fino   a   concorrenza
          dell'incremento  della  consistenza  delle   partecipazioni
          rispetto  a  quella  risultante   dal   bilancio   relativo
          all'esercizio in corso al 30 settembre  1996;  il  predetto
          incremento, nel caso derivi da conferimenti  in  denaro  di
          cui  all'articolo  3,  comma  2,   del   predetto   decreto
          legislativo  n.  466  del  1997,  e'  ridotto   in   misura
          corrispondente;
                b) l'aliquota media dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche non puo'  essere  inferiore  al  30  per
          cento ovvero, per le societa' di  cui  all'articolo  6  del
          predetto decreto legislativo n. 466 del  1997,  al  22  per
          cento.
              2. A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, le societa' e gli enti  che  esercitano  attivita'
          assicurativa sono tenuti al versamento di  un'imposta  pari
          allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
          iscritte nel bilancio  dell'esercizio,  con  esclusione  di
          quelle relative ai contratti aventi per oggetto il  rischio
          di morte o di invalidita'  permanente  da  qualsiasi  causa
          derivante ovvero  di  non  autosufficienza  nel  compimento
          degli  atti  della  vita  quotidiana,  nonche'  di   quelle
          relative ai fondi pensione e ai contratti di  assicurazione
          di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il  termine
          di  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui   redditi   e
          costituisce credito di imposta, da utilizzare  a  decorrere
          dal 1° gennaio  2005,  per  il  versamento  delle  ritenute
          previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985,  n.
          482,  e  dell'imposta  sostitutiva  prevista  dall'articolo
          26-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600;  a  decorrere  dall'anno  2007,  se
          l'ammontare complessivo delle predette imposte  sostitutive
          e  ritenute  da  versare  in  ciascun  anno  e'   inferiore
          all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente
          comma e del comma 2-bis per il quinto anno  precedente,  la
          differenza puo' essere computata, in tutto o in  parte,  in
          compensazione delle  imposte  e  dei  contributi  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  ovvero  ceduta  a
          societa' o enti appartenenti al  gruppo  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 43-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  Se  nel  2013
          l'ammontare del credito d'imposta non ancora  compensato  o
          ceduto a norma  delle  disposizioni  precedenti,  aumentato
          dell'imposta da versare, eccede il  2,50  per  cento  delle
          riserve matematiche dei rami  vita  iscritte  nel  bilancio
          dell'esercizio, l'imposta  da  versare  per  tale  anno  e'
          corrispondentemente  ridotta;  in   ciascuno   degli   anni
          successivi  tale  percentuale  e'  ridotta  di  0,1   punti
          percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25  per  cento  a
          partire dal 2025.
              2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a
          quello  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2008,  la
          percentuale indicata nel comma 2 e'  aumentata  allo  0,350
          per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data  del
          31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel  comma  2  e'
          aumentata allo 0,390 per cento;  per  il  medesimo  periodo
          d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
          entro il 30 novembre 2008, in misura pari  allo  0,050  per
          cento delle riserve  del  bilancio  dell'esercizio  per  il
          quale il termine di approvazione scade anteriormente al  25
          giugno 2008.
              La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata:
                a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31
          dicembre  2012,  allo  0,50  per  cento,  in  deroga   alle
          disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
          212;
                b) a decorrere dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso alla data del 31 dicembre 2012,  allo  0,45
          per cento;
                b-bis) a decorrere dal periodo di imposta  successivo
          a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50
          per cento.
              2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le  sanzioni
          e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
          imposte  sui  redditi.  Con  provvedimento  del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'  di
          versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2
          e 2-bis.
              2-quater. A decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  la
          variazione della riserva sinistri delle  societa'  e  degli
          enti che esercitano attivita' assicurativa  danni,  per  la
          parte riferibile  alla  componente  di  lungo  periodo,  e'
          deducibile  in  misura  non  superiore  al  90  per  cento.
          L'eccedenza  e'  deducibile  in  quote  costanti  nei  nove
          esercizi successivi. E'  considerato  componente  di  lungo
          periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
              2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
          al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui  ai  commi  2  e
          2-ter si applicano  anche  alle  imprese  di  assicurazione
          operanti nel territorio dello Stato in regime  di  liberta'
          di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma  2  e'
          commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
          specificate  relativo   ai   contratti   di   assicurazione
          stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
          adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
          2-ter ovvero possono  nominare  un  rappresentante  fiscale
          residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
          con l'impresa estera per gli obblighi di  determinazione  e
          versamento  dell'imposta  e  provvede  alla   dichiarazione
          annuale delle somme dovute.
              2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter  si
          applicano anche ai soggetti  di  cui  all'articolo  26-ter,
          comma 3, terzo periodo, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni. L'imposta di cui al comma 2  e'  commisurata
          al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione
          indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i  contraenti
          sono tenuti a fornire la provvista. I  sostituti  d'imposta
          segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata
          applicata l'imposta. Nei confronti  dei  predetti  soggetti
          l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi
          dell'articolo  14  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   e   successive
          modificazioni.
              3. In funzione delle disposizioni di cui  ai  commi  1,
          1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito  delle
          persone giuridiche per il periodo d'imposta in  corso  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto   e'
          calcolato, in base alle disposizioni della legge  23  marzo
          1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo  precedente
          quella   che   si   sarebbe   determinata   applicando   le
          disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.
              4.  Relativamente  alle   minusvalenze   di   ammontare
          complessivo superiore a cinque milioni di  euro,  derivanti
          da   cessioni   di   partecipazioni    che    costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
          piu'  atti  di  disposizione,  a  decorrere   dal   periodo
          d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  il  contribuente  comunica  all'Agenzia
          delle entrate i dati e le  notizie  necessari  al  fine  di
          consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
          di cessione con le disposizioni  dell'articolo  37-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e  le
          notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e  i
          termini della  stessa.  In  attuazione  delle  disposizioni
          previste  dal  presente  comma,  l'Agenzia  delle   entrate
          procede a nuovi accertamenti dai  quali  derivano  maggiori
          entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
          e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.  Al  fine
          di  assicurare  l'efficace   realizzazione   dell'attivita'
          prevista ai sensi  del  presente  comma  e  di  evitare  un
          pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
          attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
          del 9 maggio 2002, ai dipendenti  pubblici  ai  quali  sono
          state  attribuite,  anteriormente   alla   predetta   data,
          qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure  di
          riqualificazione espletate in  diretta  applicazione  delle
          disposizioni   dichiarate   illegittime   dalla    predetta
          sentenza,  continua  ad  essere   corrisposto,   a   titolo
          individuale ed in via provvisoria, sino  ad  una  specifica
          disciplina  contrattuale,  il  trattamento   economico   in
          godimento e gli stessi continuano ad esplicare le  relative
          funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2  della
          legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo
          52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per  le
          esigenze di qualificazione  del  personale  anche  a  tempo
          determinato delle pubbliche  amministrazioni.  All'articolo
          12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  l'ultimo
          periodo e' soppresso.
              5. Fatti salvi i casi  di  specifica  contestazione  in
          ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il  contribuente
          abbia  avuto   formale   conoscenza,   e'   precluso   ogni
          accertamento tributario, ai sensi dell'articolo 37-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  relativamente  ai  maggiori  valori  iscritti  in
          bilancio per effetto della  imputazione  dei  disavanzi  da
          annullamento nei limiti ed alle  condizioni  stabiliti  dal
          predetto articolo 6, con il versamento facoltativo  di  una
          somma pari al sei per cento dei predetti  maggiori  valori.
          Resta fermo il potere dell'amministrazione  finanziaria  di
          verificare la sussistenza delle condizioni ed  il  rispetto
          dei limiti di cui al citato articolo 6.  La  somma  non  e'
          deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive ed e' versata  in  due
          rate di pari importo, la  prima  da  versare  entro  il  28
          febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli  interessi  al
          saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.
              5-bis. Al  comma  1  dell'articolo  8  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, come  sostituito  dall'articolo  10,
          comma 1, lettera b), del decreto-legge 8  luglio  2002,  n.
          138, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          2002, n. 178, dopo la parola: "calda,",  sono  inserite  le
          seguenti: "della pesca  e  dell'acquacoltura",  e  dopo  le
          parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti  settori"
          sono inserite le seguenti: ", salvo per  il  settore  della
          pesca e dell'acquacoltura."
          Note al Comma 265
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  98  e  108,
          della legge 28 dicembre 2015, n.208,  recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita'  2016),  come  modificato  dalla
          presente legge:
              "98. Alle imprese  che  effettuano  l'acquisizione  dei
          beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,  destinati  a
          strutture produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle
          regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,   della
          Regione  siciliana  e  delle  regioni  Sardegna  e  Molise,
          ammissibili  alle  deroghe  previste   dall'articolo   107,
          paragrafo 3, lettera a),  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, e nelle zone assistite  della  regione
          Abruzzo, ammissibili alle  deroghe  previste  dall'articolo
          107,  paragrafo   3,   lettera   c),   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, come  individuate  dalla
          Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, fino  al
          31 dicembre 2023, e' attribuito un credito d'imposta  nella
          misura  massima  consentita  dalla  Carta  degli  aiuti   a
          finalita' regionale 2014-2020 C(2014)  6424  final  del  16
          settembre 2014, come  modificata  dalla  decisione  C(2016)
          5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese  attive  nel
          settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura,  disciplinato  dal
          regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dell'11  dicembre  2013,  e  nel  settore  della
          trasformazione  e  della  commercializzazione  di  prodotti
          agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,  che  effettuano
          l'acquisizione di beni strumentali nuovi,  gli  aiuti  sono
          concessi  nei  limiti  e  alle  condizioni  previsti  dalla
          normativa europea in materia di aiuti di Stato nei  settori
          agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico."
              "108. Gli oneri derivanti dai commi da 98  a  107  sono
          valutati in 617 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467  milioni  di
          euro   per   l'anno2023;   i    predetti    importi    sono
          corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di  spesa
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai predetti  oneri  si  fa  fronte  per  250
          milioni di  euro  annui,  relativamente  alle  agevolazioni
          concesse alle piccole  e  medie  imprese,  a  valere  sulle
          risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
          programma operativo  nazionale  «Imprese  e  Competitivita'
          2014/2020» e nei  programmi  operativi  relativi  al  Fondo
          europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  2014/2020   delle
          regioni in cui  si  applica  l'incentivo.  A  tal  fine  le
          predette risorse sono annualmente versate  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato.  Le  amministrazioni  titolari  dei
          predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato gli importi, europei e nazionali,  riconosciuti
          a titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione  europea,  da
          versare all'entrata del bilancio dello  Stato.  Nelle  more
          della    conclusione    della     procedura     finalizzata
          all'individuazione   delle   risorse,   alla    regolazione
          contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del
          presente comma si provvede mediante anticipazioni a  carico
          delle  disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione   di   cui
          all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
          risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo,  per
          la  parte  relativa  all'Unione  europea,  a   valere   sui
          successivi   accrediti   delle    corrispondenti    risorse
          dell'Unione  europea  in  favore   dei   citati   programmi
          operativi e, per la parte di cofinanziamento  nazionale,  a
          valere  sulle  corrispondenti  quote   di   cofinanziamento
          nazionale   riconosciute   a   seguito    delle    predette
          rendicontazioni di spesa."
              Note al comma 266
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  177,  della
          legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023):
              "177. In attuazione dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro."
              Note al comma 267
              Si riporta il testo dell'articolo 5, del  decreto-legge
          20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2017, n.123  (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita economica nel Mezzogiorno), come modificato  dalla
          presente legge:
              "Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni
              1. Le  nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che
          avviano    un    programma    di    attivita'    economiche
          imprenditoriali o di investimenti  di  natura  incrementale
          nella ZES, possono usufruire delle  seguenti  tipologie  di
          agevolazioni:
                a) l'attivita' economica nelle  ZES  e'  libera,  nel
          rispetto delle norme nazionali  ed  europee  sull'esercizio
          dell'attivita'  d'impresa.  Al  fine  di  semplificare   ed
          accelerare   l'insediamento,   la   realizzazione   e    lo
          svolgimento  dell'attivita'  economica   nelle   ZES   sono
          disciplinati i seguenti criteri derogatori  alla  normativa
          vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali
          speciali  applicabili.  Per  la  celere   definizione   dei
          procedimenti amministrativi, sono ridotti  di  un  terzo  i
          termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge  7  agosto
          1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          in  materia  di  valutazione  d'impatto  ambientale  (VIA),
          valutazione ambientale strategica  (VAS)  e  autorizzazione
          integrata  ambientale  (AIA);  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  2013,  n.
          59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,  in   materia   di
          autorizzazione paesaggistica; al  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in materia edilizia; alla legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, in materia di concessioni demaniali portuali;
                a-bis)   nell'ambito   del   procedimento   di    cui
          all'articolo  5-bis,  eventuali  autorizzazioni,   licenze,
          permessi, concessioni o nulla osta comunque  denominati  la
          cui adozione richiede  l'acquisizione  di  pareri,  intese,
          concerti o altri atti di  assenso  comunque  denominati  di
          competenza di piu' amministrazioni sono adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
          ivi previsti sono  ridotti  della  meta'  e  sono  altresi'
          ridotti alla meta' i termini di  cui  all'articolo  17-bis,
          comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
                a-ter) presso ogni Commissario straordinario  di  cui
          all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
          presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
          attivita'  soggetta   all'autorizzazione   unica   di   cui
          all'articolo 5-bis,  presentano  il  proprio  progetto.  Lo
          sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
          e  opera  secondo  i  migliori  standard  tecnologici,  con
          carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi  e  alle
          piattaforme digitali  in  uso  presso  gli  enti  coinvolti
          nell'istruttoria  del  procedimento.  Ciascun   Commissario
          rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
          istituzionale, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
          quale lo sportello e' reso disponibile.  Nelle  more  della
          piena  operativita'  dello  sportello  unico  digitale,  le
          domande  di  autorizzazione  unica  sono  presentate   allo
          sportello  unico  per  le   attivita'   produttive   (SUAP)
          territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma  3
          del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  che  le
          trasmette  al  Commissario  con  le  modalita'  determinate
          mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;
                a-quater) presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituita la Cabina di  regia  ZES,  presieduta
          dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
          coesione territoriale  e  composta  dal  Ministro  per  gli
          affari regionali  e  le  autonomie,  dal  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dai
          Presidenti delle regioni e delle province  autonome  e  dai
          presidenti dei Comitati di indirizzo delle  ZES  istituite,
          nonche' dagli altri Ministri competenti in base  all'ordine
          del giorno. Alle riunioni della  Cabina  di  regia  possono
          essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti
          pubblici locali e nazionali e dei  portatori  di  interesse
          collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni
          della Cabina di  regia,  che  si  avvale  a  tal  fine  del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
          verifica e il  monitoraggio  degli  interventi  nelle  ZES,
          sulla base dei dati raccolti ai sensi  del  comma  6.  Alla
          prima riunione della Cabina di regia e' altresi'  approvata
          la delibera recante il regolamento  di  organizzazione  dei
          lavori della stessa;
                a-quinquies) entro centoventi giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
          interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  il   Sud,
          Autorita' politica delegata per  la  coesione  territoriale
          una   proposta   di   protocollo    o    convenzione    per
          l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate  e
          regimi  procedimentali  speciali.  La  proposta   individua
          dettagliatamente le procedure oggetto  di  semplificazioni,
          le norme di  riferimento  e  le  amministrazioni  locali  e
          statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
          cui alla  lettera  a-quater).  Sono  parti  dell'accordo  o
          protocollo  la  regione  proponente  e  le  amministrazioni
          locali  o  statali   competenti   per   ogni   procedimento
          individuato;
                a-sexies)  nelle  ZES  e  nelle  ZES   interregionali
          possono essere istituite zone franche  doganali  intercluse
          ai sensi del regolamento (UE) n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
          il codice doganale dell'Unione,  e  dei  relativi  atti  di
          delega e di esecuzione. La  perimetrazione  di  dette  zone
          franche doganali, il cui Piano di Sviluppo  Strategico  sia
          stato presentato  dalle  regioni  proponenti  entro  l'anno
          2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il
          31 dicembre 2023 ed e'  approvata  con  determinazione  del
          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla proposta;
                a-septies) al fine di incentivare il  recupero  delle
          potenzialita' nell'Area portuale  di  Taranto  e  sostenere
          l'occupazione,  e'  istituita  la  Zona   franca   doganale
          interclusa ai sensi del regolamento (UE)  n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  la
          cui perimetrazione e' definita  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
                b) accesso alle infrastrutture esistenti  e  previste
          nel  Piano  di  sviluppo  strategico  della  ZES   di   cui
          all'articolo 4,  comma  5,  alle  condizioni  definite  dal
          soggetto per l'amministrazione, ai  sensi  della  legge  28
          gennaio  1994,  n.  84,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, nel rispetto della normativa europea e  delle
          norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  nonche'  delle
          disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
          dagli articoli 18 e 20 del  decreto  legislativo  4  agosto
          2016, n. 169.
              1-bis. I termini di cui al  comma  1  previsti  per  il
          rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
          pareri,  concessioni,  accertamenti  di  conformita'   alle
          prescrizioni  delle  norme  e  dei  piani  urbanistici   ed
          edilizi,  nulla  osta  ed   atti   di   assenso,   comunque
          denominati,   degli   enti   locali,    regionali,    delle
          amministrazioni  centrali  nonche'  di  tutti   gli   altri
          competenti enti e agenzie sono da  considerarsi  perentori.
          Decorsi inutilmente tali termini,  gli  atti  si  intendono
          resi in senso favorevole.
              2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
          il credito d'imposta di cui  all'articolo  1,  commi  98  e
          seguenti,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   e'
          commisurato alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
          acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per
          ciascun progetto di investimento, di 100 milioni  di  euro.
          Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
          al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208. Il  credito  di  imposta  e'  esteso
          all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
          realizzazione   ovvero    all'ampliamento    di    immobili
          strumentali agli investimenti. Per rafforzare la  struttura
          produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo
          strumento agevolativo denominato «contratto  di  sviluppo»,
          di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, e' stanziata  la  somma  complessiva  di  250
          milioni di euro, a valere sul Fondo per lo  sviluppo  e  la
          coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il
          2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.  Le
          predette risorse sono assegnate con delibera  del  Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico,
          nell'ambito   del   Piano   di   sviluppo    e    coesione,
          programmazione  2021-2027,  di  competenza   del   predetto
          Ministero,  con  specifica  destinazione  al  finanziamento
          addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.  Il
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  d'intesa   con   il
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri,   definisce   con   apposite
          direttive le aree tematiche e gli indirizzi  operativi  per
          la gestione  degli  interventi,  nonche'  le  modalita'  di
          vigilanza e monitoraggio sull'attuazione  degli  interventi
          finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle
          singole iniziative segue criteri di massima semplificazione
          e riduzione dei tempi, secondo  quanto  gia'  previsto  dai
          decreti di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98.
              2-bis.  Gli   interventi   relativi   agli   oneri   di
          urbanizzazione primaria di cui all'articolo  16,  comma  7,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,   per   le   imprese
          beneficiarie  delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
          investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma
          2, sono realizzati entro il termine perentorio  di  novanta
          giorni dalla presentazione della relativa istanza da  parte
          delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica  utilita'.
          In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della  legge
          7 agosto 1990, n. 241.
              3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di
          cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto  delle  seguenti
          condizioni:
                a) le imprese beneficiarie devono mantenere  la  loro
          attivita' nell'area ZES  per  almeno  sette  anni  dopo  il
          completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
          pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
                b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato
          di liquidazione o di scioglimento.
              4. L'agevolazione di cui al comma  2  e'  concessa  nel
          rispetto di tutte le condizioni  previste  dal  Regolamento
          (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
          particolare  di  quanto  disposto  dall'articolo  14;  agli
          adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
          provvede il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  o  il
          Ministro  delegato  per  la  coesione  territoriale  e   il
          Mezzogiorno.
              5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati  in
          25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019
          e 150,2 milioni di  euro  nel  2020  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per  lo  Sviluppo  e  la
          Coesione programmazione 2014-2020 di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  Le  risorse
          di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
          risorse destinata a sostenere interventi nelle  regioni  di
          cui all'articolo 4, comma 4.
              6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con
          cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi
          e degli incentivi concessi,  riferendo  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  la
          coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,  sull'andamento
          delle  attivita'   e   sull'efficacia   delle   misure   di
          incentivazione  concesse,  avvalendosi  di  un   piano   di
          monitoraggio    concordato    con    il    soggetto     per
          l'amministrazione di cui all'articolo  4,  comma  6,  sulla
          base di indicatori di  avanzamento  fisico,  finanziario  e
          procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo  4,
          comma  3.  L'Agenzia  per  la  coesione  affida  i  servizi
          tecnologici per  la  realizzazione  dello  sportello  unico
          digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
          di  evidenza   pubblica,   ovvero   si   avvale,   mediante
          convenzione, di piattaforme gia' in uso  ad  altri  enti  o
          amministrazioni. Gli oneri, nella  misura  massima  di  2,5
          milioni di euro, sono posti a  carico  del  PON  Governance
          2014/2020 e in particolare sulla quota React  UE  assegnata
          al programma nello specifico Asse di Assistenza  Tecnica  e
          Capacita'  amministrativa  di  cui  alla  Decisione   della
          Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021."
              Il riferimento al testo  dell'articolo  1,  comma  177,
          della legge 30 dicembre 2020, n.178 e' riportato nelle note
          al Comma 266.
              Note al comma 268
               Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 185 e  187,
          della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2021-2023)  come  modificato
          dalla presente legge:
              "185.  Al  fine  di  incentivare   piu'   efficacemente
          l'avanzamento tecnologico dei  processi  produttivi  e  gli
          investimenti in ricerca e sviluppo delle  imprese  operanti
          nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
          Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,  il  credito  d'imposta
          per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo  di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo  in
          materia di COVID-19,  direttamente  afferenti  a  strutture
          produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per  gli
          anni 2021, 2022 e 2023, alle seguenti categorie di imprese,
          come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE   della
          Commissione, del 6 maggio 2003: nella  misura  del  25  per
          cento  per  le  grandi   imprese,   che   occupano   almeno
          duecentocinquanta persone  e  il  cui  fatturato  annuo  e'
          almeno pari a 50 milioni di euro oppure il  cui  totale  di
          bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro; nella  misura
          del 35 per cento per le medie imprese, che occupano  almeno
          cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno
          10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per  le
          piccole imprese, che occupano meno di cinquanta  persone  e
          realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
          non superiori a 10 milioni di euro."
              "187.  Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e   la   coesione,
          programmazione 2021-2027, e' ridotto di 52 milioni di  euro
          per l'anno 2022, di 159,2  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2023 e 2024 e  di  107,2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025."
           Note al comma 269
              Il riferimento al testo  dell'articolo  1,  comma  177,
          della legge 30 dicembre 2020, n.178 e' riportato nelle note
          al Comma 266.
           Note al comma 270
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  831,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2022-2024)  come  modificato
          dalla presente legge:
              "831. Per le spese documentate, sostenute entro  il  31
          dicembre  2023,  relative  all'installazione  e  messa   in
          funzione  di  impianti  di  compostaggio  presso  i  centri
          agroalimentari presenti  nelle  regioni  Campania,  Molise,
          Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e' riconosciuto  un
          contributo, nel limite massimo  di1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni2023 e  2024,  sotto  forma  di  credito
          d'imposta, pari al 70 per cento  degli  importi  rimasti  a
          carico del contribuente."
              Il riferimento al testo  dell'articolo  1,  comma  177,
          della legge 30 dicembre 2020, n.178 e' riportato nelle note
          al Comma 266.
              Note al comma 271
               Si riporta il testo  dell'articolo  5,  comma  9,  del
          decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215  (Misure
          urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
          e  per  esigenze  indifferibili)  come   modificato   dalla
          presente legge:
              "Art. 5. Disposizioni urgenti in materia fiscale
              1. - 8. Omissis
              9. I soggetti che intendono avvalersi  della  procedura
          di riversamento spontaneo del credito d'imposta di  cui  al
          comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
          entrate entro il 30 novembre 2023, specificando il  periodo
          o i periodi d'imposta di maturazione del credito  d'imposta
          per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
          oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
          elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
          ammissibili. Il contenuto e le  modalita'  di  trasmissione
          del  modello  di  comunicazione   per   la   richiesta   di
          applicazione   della   procedura    sono    definiti    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da
          adottare entro il 31 maggio 2022.
              Omissis."
              Note al comma 272
              Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto-legge
          21 giugno 2022, n.73, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto2022, n.122 (Misure  urgenti  in  materia  di
          semplificazioni fiscali e di rilascio  del  nulla  osta  al
          lavoro, Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
          finanziarie  e  sociali)  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art. 23. Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
          di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e
          innovazione
              1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa;
                b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  «2-bis.
          Per la definizione delle attivita' di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta  di  cui  al   presente
          articolo si applicano le disposizioni dell'articolo  2  del
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26  maggio
          2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana 21 luglio 2020, n. 182.».
              2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni  di
          certezza operativa delle discipline previste  dall'articolo
          1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre  2019,  n.
          160, le imprese possono richiedere una  certificazione  che
          attesti la qualificazione degli investimenti  effettuati  o
          da  effettuare   ai   fini   della   loro   classificazione
          nell'ambito delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  di
          innovazione tecnologica e di design e innovazione  estetica
          ammissibili al beneficio. Tale certificazione  puo'  essere
          richiesta anche  per  l'attestazione  della  qualificazione
          delle  attivita'   di   ricerca   e   sviluppo   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 9. Analoga certificazione  puo'  essere  richiesta
          per l'attestazione della qualificazione delle attivita'  di
          innovazione tecnologica finalizzate  al  raggiungimento  di
          obiettivi di innovazione  digitale  4.0  e  di  transizione
          ecologica ai  fini  dell'applicazione  della  maggiorazione
          dell'aliquota del credito  d'imposta  prevista  dal  quarto
          periodo del comma 203, nonche' dai  commi  203-quinquies  e
          203-sexies del medesimo articolo 1 della legge  n  160  del
          2019. Le certificazioni di cui al primo, al  secondo  e  al
          terzo periodo possono essere richieste a condizione che  le
          violazioni  relative  all'utilizzo  dei  crediti  d'imposta
          previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non  siano
          state   gia'   constatate   con   processo    verbale    di
          constatazione.
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
          i requisiti dei soggetti pubblici o  privati  abilitati  al
          rilascio della certificazione di cui  al  comma  2,  fra  i
          quali   quelli   idonei   a   garantire   professionalita',
          onorabilita' e imparzialita' ed e'  istituito  un  apposito
          albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo
          economico.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le
          modalita'  di  vigilanza  sulle  attivita'  esercitate  dai
          certificatori, le modalita' e  condizioni  della  richiesta
          della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei
          richiedenti, parametrati ai costi della  procedura.  Tra  i
          soggetti abilitati al rilascio della certificazione di  cui
          al comma 2 sono compresi,  in  ogni  caso,  le  universita'
          statali, le universita' non statali legalmente riconosciute
          e gli enti pubblici di ricerca.
              4. Ferme restando le attivita'  di  controllo  previste
          dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del  2019,
          la  certificazione  di  cui  al  comma  2  esplica  effetti
          vincolanti nei confronti dell'Amministrazione  finanziaria,
          tranne nel caso in cui, sulla  base  di  una  non  corretta
          rappresentazione  dei  fatti,   la   certificazione   venga
          rilasciata   per   una   attivita'   diversa   da    quella
          concretamente realizzata. Fatto salvo quanto  previsto  nel
          primo periodo, gli atti, anche  a  contenuto  impositivo  o
          sanzionatorio,   difformi   da   quanto   attestato   nelle
          certificazioni sono nulli.
              5. La certificazione di cui al comma  2  e'  rilasciata
          dai soggetti  abilitati  che  si  attengono,  nel  processo
          valutativo, a quanto previsto da apposite linee  guida  del
          Ministero   dello   sviluppo   economico,    periodicamente
          elaborate ed aggiornate.
              6. Ai fini dello svolgimento delle  attivita'  previste
          dai commi da 2 a 5, il Ministero dello  sviluppo  economico
          e' autorizzato ad assumere  un  dirigente  di  livello  non
          generale e 10 unita'  di  personale  non  dirigenziale.  Il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e'   autorizzato   a
          conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente  comma
          anche   in   deroga   ai   limiti   percentuali    previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165.
              7. Per il reclutamento del personale  non  dirigenziale
          il Ministero dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
          bandire    una    procedura    concorsuale    pubblica    e
          conseguentemente ad  assumere  il  predetto  personale  con
          contratto di lavoro subordinato in  aggiunta  alle  vigenti
          facolta' assunzionali e nei limiti della vigente  dotazione
          organica,  da  inquadrare  nell'Area  Terza  del   Comparto
          Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del
          concorso  pubblico,  ad  acquisire  il  predetto  personale
          mediante comando, fuori ruolo  o  altra  analoga  posizione
          prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche e del personale  in  servizio
          presso l'Agenzia delle entrate e  la  Guardia  di  finanza,
          nonche' del personale delle Forze armate e della Polizia di
          Stato, ovvero ad acquisire personale  con  professionalita'
          equivalente proveniente da societa' e organismi  in  house,
          previa  intesa  con  le  amministrazioni   vigilanti,   con
          rimborso dei relativi oneri.
              8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e'  autorizzata  la
          spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui
          a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dello sviluppo economico.
              8-bis. Le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  951,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo
          42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate
          a finalita' e interventi per i  quali  il  Ministero  dello
          sviluppo economico si  avvale,  sulla  base  della  vigente
          normativa, della Fondazione Enea Tech  e  Biomedical,  sono
          accreditate su  un  conto  infruttifero  aperto  presso  la
          Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.
              8-ter. E' autorizzata l'apertura di un  conto  corrente
          presso la Tesoreria centrale  dello  Stato  intestato  alla
          societa' Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse  rese
          disponibili  in  attuazione  di  accordi  e  nel  quale  la
          medesima societa' e' autorizzata a effettuare operazioni di
          versamento e di prelevamento per le medesime finalita'."
              Note al comma 273
              Si riporta il testo dell'articolo 83, del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,  come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 83. Determinazione del reddito complessivo
              1. Il reddito  complessivo  e'  determinato  apportando
          all'utile o alla perdita risultante  dal  conto  economico,
          relativo all'esercizio chiuso  nel  periodo  d'imposta,  le
          variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione   conseguenti
          all'applicazione dei  criteri  stabiliti  nelle  successive
          disposizioni della presente sezione. In caso  di  attivita'
          che fruiscono di regimi di parziale o  totale  detassazione
          del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
          nella  stessa  misura  in  cui  assumerebbero  rilevanza  i
          risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio
          in base ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 luglio  2002,  anche  nella  formulazione
          derivante dalla procedura prevista dall'articolo  4,  comma
          7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.  38,  e
          per  i  soggetti,  diversi  dalle  micro-imprese   di   cui
          all'articolo 2435-ter  del  codice  civile  che  non  hanno
          optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria,  i
          quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni
          del  codice  civile,  valgono,   anche   in   deroga   alle
          disposizioni  dei  successivi   articoli   della   presente
          sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
          e  classificazione  in  bilancio  previsti  dai  rispettivi
          principi contabili. I criteri di imputazione  temporale  di
          cui al terzo periodo  valgono  ai  fini  fiscali  anche  in
          relazione alle poste contabilizzate a seguito del  processo
          di correzione degli errori contabili.  La  disposizione  di
          cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi
          di reddito per  i  quali  e'  scaduto  il  termine  per  la
          presentazione  della  dichiarazione  integrativa   di   cui
          all'articolo 2, comma 8, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e, sussistendo gli  altri
          presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono
          il proprio bilancio  d'esercizio  a  revisione  legale  dei
          conti.
              1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi  dalle
          micro-imprese  di  cui  all'articolo  2435-ter  del  codice
          civile,  che  redigono  il  bilancio  in  conformita'  alle
          disposizioni del codice civile,  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le  disposizioni  emanate  in  attuazione  del
          comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.
          244, e del  comma  7-quater  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 38."
              Note al comma 274
              Si riporta il testo dell'articolo 8, del  decreto-legge
          21 giugno 2022, n.73, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto2022, n.122 (Misure  urgenti  in  materia  di
          semplificazioni fiscali e di rilascio  del  nulla  osta  al
          lavoro, Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
          finanziarie  e  sociali)  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art.  8.  Estensione  del  principio  di   derivazione
          rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia  di
          errori contabili
              1. All'articolo 83, comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) le parole  «diversi  dalle  micro-imprese  di  cui
          all'articolo  2435-ter  del  codice   civile,   che»   sono
          sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese  di
          cui all'articolo 2435-ter del codice civile che  non  hanno
          optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria,  i
          quali»;
                b) sono aggiunti  in  fine  i  seguenti  periodi:  «I
          criteri di imputazione temporale di cui  al  terzo  periodo
          valgono ai fini  fiscali  anche  in  relazione  alle  poste
          contabilizzate a seguito del processo di  correzione  degli
          errori contabili. La disposizione di cui al quarto  periodo
          non si applica ai componenti  negativi  di  reddito  per  i
          quali e' scaduto il  termine  per  la  presentazione  della
          dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2,  comma  8,
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n. 322.».
              1-bis. Le poste contabilizzate a seguito  del  processo
          di correzione degli errori contabili  effettuato  ai  sensi
          dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, rilevano anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, di cui al titolo I del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo  del
          presente comma non si applica ai  componenti  negativi  del
          valore della produzione netta per i  quali  e'  scaduto  il
          termine   per   la   presentazione   della    dichiarazione
          integrativa  prevista  dall'articolo  2,   comma   8,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri
          presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono
          il proprio bilancio  d'esercizio  a  revisione  legale  dei
          conti.
              2. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  si
          applicano a partire dal periodo  d'imposta  in  corso  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto."
              Note al comma 275
              Il  testo   decreto-legge   21   giugno   2022,   n.73,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto2022,
          n.122 e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21  giugno
          2022, n. 143.
           Note al comma 276
               Si riporta il testo dell'articolo 18 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,   n.600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) come modificato dalla presente legge:
              "Art.  18  Contabilita'  semplificata  per  le  imprese
          minori
              1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano
          anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non  sono
          obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo
          stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati  alle  lettere
          c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i  ricavi
          indicati agli articoli  57  e  85  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in  un  anno
          intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di  applicazione
          dei  criteri  previsti  dall'articolo  109,  comma  2,  del
          medesimo testo unico, non abbiano superato  l'ammontare  di
          500.000 euro per le imprese aventi per oggetto  prestazioni
          di servizi, ovvero di 800.000 euro per  le  imprese  aventi
          per oggetto altre  attivita',  sono  esonerati  per  l'anno
          successivo   dalla   tenuta   delle   scritture   contabili
          prescritte dai precedenti articoli, salvi gli  obblighi  di
          tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal
          presente  decreto.  Per  i  contribuenti   che   esercitano
          contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita'
          si  fa  riferimento  all'ammontare  dei   ricavi   relativi
          all'attivita'  prevalente.  In  mancanza   della   distinta
          annotazione  dei  ricavi,  si  considerano  prevalenti   le
          attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
          criteri per l'individuazione  delle  attivita'  consistenti
          nella prestazione di servizi.
              2. I soggetti che  fruiscono  dell'esonero  di  cui  al
          comma 1 devono annotare  cronologicamente  in  un  apposito
          registro i ricavi percepiti indicando per ciascun  incasso:
          a) il relativo importo; b) le generalita', l'indirizzo e il
          comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il
          pagamento; c) gli estremi della fattura o  altro  documento
          emesso. Devono essere altresi'  annotate  cronologicamente,
          in  diverso  registro  e  con  riferimento  alla  data   di
          pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per  ciascuna
          spesa devono essere fornite  le  indicazioni  di  cui  alle
          lettere b) e c) del primo periodo.
              3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi
          da quelli indicati al comma 2, sono annotati  nei  registri
          obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine  di
          presentazione della dichiarazione dei redditi.
              4. I registri tenuti ai fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto sostituiscono i  registri  indicati  al  comma  2,
          qualora  vi  siano  iscritte  separate  annotazioni   delle
          operazioni non  soggette  a  registrazione  ai  fini  della
          suddetta  imposta.  In  luogo  delle  singole   annotazioni
          relative  a  incassi  e  pagamenti,  nell'ipotesi  in   cui
          l'incasso o il pagamento  non  sia  avvenuto  nell'anno  di
          registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo
          complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione
          delle fatture cui le  operazioni  si  riferiscono.  In  tal
          caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono  essere
          annotati separatamente  nei  registri  stessi  nel  periodo
          d'imposta in cui vengono incassati o pagati,  indicando  ai
          sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile  gia'
          registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
              5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i
          contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto senza operare  annotazioni  relative  a
          incassi  e  pagamenti,  fermo  restando   l'obbligo   della
          separata  annotazione  delle  operazioni  non  soggette   a
          registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal  caso,
          per finalita' di semplificazione si presume che la data  di
          registrazione dei documenti coincida con quella in  cui  e'
          intervenuto il relativo incasso o pagamento.
              6. I  soggetti  esonerati  dagli  adempimenti  relativi
          all'imposta sul valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  34
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le  disposizioni
          dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
              7. Il regime di contabilita' semplificata previsto  nel
          presente articolo si estende di anno in  anno  qualora  non
          vengano superati gli importi indicati nel comma 1.
              8. Il contribuente ha facolta' di optare per il  regime
          ordinario. L'opzione ha  effetto  dall'inizio  del  periodo
          d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino  a  quando
          non e' revocata e, in ogni caso, per il  periodo  stesso  e
          per i due successivi.
              9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di  impresa
          commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi  per  un
          ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti
          indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere  la
          contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
              10. Per i rivenditori, in base a contratti  estimatori,
          di giornali, di libri e di  periodici,  anche  su  supporti
          audio-videomagnetici, e per i distributori  di  carburante,
          ai fini del calcolo dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati  di  contabilita',  i  ricavi   percepiti   si
          assumono al netto del prezzo corrisposto al  fornitore  dei
          predetti beni. Per le  cessioni  di  generi  di  monopolio,
          valori bollati e  postali,  marche  assicurative  e  valori
          similari,  si  considerano  ricavi   gli   aggi   percepiti
          spettanti ai rivenditori.
              11. Ai fini del  presente  articolo  si  assumono  come
          ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme  incassate
          registrate nel registro di cui al comma 2,  primo  periodo,
          ovvero nel registro di cui al comma 4."
              Note al comma 277
              Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto-legge
          4 giugno 2013, n.63, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013,  n.90  (Disposizioni  urgenti  per  il
          recepimento  della  Direttiva  2010/31/UE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  19  maggio   2010,   sulla
          prestazione energetica  nell'edilizia  per  la  definizione
          delle  procedure  d'infrazione  avviate  dalla  Commissione
          europea, nonche' altre disposizioni in materia di  coesione
          sociale), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  16  Proroga   delle   detrazioni   fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili
              1. Ferme restando le ulteriori  disposizioni  contenute
          nell'articolo 16-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
          relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato
          articolo 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
          fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
          a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
          al 50 per cento per le spese sostenute dal 26  giugno  2012
          al 31 dicembre 2024.
              1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
          dicembre  2024  per  gli  interventi  di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate  dopo
          la data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
          ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
          su  edifici   ubicati   nelle   zone   sismiche   ad   alta
          pericolosita'  (zone  1  e  2)  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20  marzo
          2003, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2003,  riferite  a
          costruzioni  adibite   ad   abitazione   e   ad   attivita'
          produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
          misura del 50 per cento, fino ad un  ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a 96.000 euro  per  unita'
          immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
          cinque  quote  annuali  di  pari   importo   nell'anno   di
          sostenimento delle spese e in quelli successivi.  Nel  caso
          in cui gli interventi di cui al presente  comma  realizzati
          in ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
          interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
          del limite massimo  delle  spese  ammesse  a  fruire  della
          detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
          stessi  anni  per  le  quali  si  e'  gia'   fruito   della
          detrazione. (49) (56) (60)
              1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31
          dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003.
              1-quater. Qualora dalla realizzazione degli  interventi
          di cui ai commi 1-bis e  1-ter  derivi  una  riduzione  del
          rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
          rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta  nella
          misura  del  70  per  cento  della  spesa  sostenuta.   Ove
          dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
          inferiori, la detrazione spetta nella  misura  dell'80  per
          cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro il 28 febbraio  2017,  sentito
          il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono  stabilite
          le linee guida per la classificazione  di  rischio  sismico
          delle costruzioni nonche' le modalita' per  l'attestazione,
          da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia  degli
          interventi effettuati.
              1-quinquies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere  dal  1º
          gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione   i   soggetti
          beneficiari   possono   optare   per   la   cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari
          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma
          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione.
              1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
          detraibili per la realizzazione degli interventi di cui  ai
          commi 1-ter, 1-quater  e  1-quinquies  rientrano  anche  le
          spese effettuate per la classificazione e verifica  sismica
          degli immobili.
              1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi  da  1-bis  a
          1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
          le case popolari, comunque denominati, nonche'  dagli  enti
          aventi le stesse finalita' sociali dei  predetti  istituti,
          istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono   ai
          requisiti della legislazione europea in materia di in house
          providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del
          31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
          loro  proprieta'  ovvero  gestiti  per  conto  dei  comuni,
          adibiti ad edilizia residenziale  pubblica,  nonche'  dalle
          cooperative  di  abitazione  a  proprieta'   indivisa   per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci.
              1-septies. Qualora  gli  interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione
          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro trenta mesi dalla data  di  conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti
          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente
          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi
          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
          a istituti di credito e intermediari finanziari.
              1-octies. Per gli  interventi  di  adozione  di  misure
          antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto
          avente  diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo diretto delle stesse, per  un  contributo  di
          pari ammontare, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo
          dovuto, anticipato dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli
          interventi e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di
          credito   d'imposta   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
          volta facolta' di cedere il  credito  d'imposta  ai  propri
          fornitori  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari.
              2. Ai contribuenti che fruiscono  della  detrazione  di
          cui al comma 1  e'  altresi'  riconosciuta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,
          per le ulteriori spese  documentate  sostenute  negli  anni
          2022, 2023 e 2024 per l'acquisto  di  mobili  e  di  grandi
          elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A  per
          i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici
          e le lavastoviglie, alla classe F per  i  frigoriferi  e  i
          congelatori,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia
          prevista  l'etichetta  energetica,  finalizzati  all'arredo
          dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di
          cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi  diritto
          in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
          del 50 per cento delle spese sostenute ed e'  calcolata  su
          un ammontare complessivo non superiore a  10.000  euro  per
          l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e  a  5.000  euro
          per l'anno 2024. La detrazione spetta a condizione che  gli
          interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio   siano
          iniziati a partire dal 1° gennaio  dell'anno  precedente  a
          quello dell'acquisto. Qualora gli  interventi  di  recupero
          del  patrimonio   edilizio   siano   effettuati   nell'anno
          precedente a quello dell'acquisto,  ovvero  siano  iniziati
          nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in
          detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo e'
          considerato  al  netto  delle  spese  sostenute   nell'anno
          precedente per le quali si e' fruito della  detrazione.  Ai
          fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le  spese
          di cui al presente comma sono  computate  indipendentemente
          dall'importo  delle  spese  sostenute  per  i   lavori   di
          ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di  cui  al
          comma 1.
              2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito  della
          Missione 2, Componente  3,  Investimento  2.1  «Ecobonus  e
          Sismabonus  fino  al  110  per   cento   per   l'efficienza
          energetica e la sicurezza degli edifici», nonche'  al  fine
          di effettuare il monitoraggio degli interventi  di  cui  al
          presente articolo, compresa la  valutazione  del  risparmio
          energetico da essi conseguito, in analogia  a  quanto  gia'
          previsto  in  materia  di   detrazioni   fiscali   per   la
          riqualificazione energetica degli edifici,  sono  trasmesse
          per  via  telematica   all'ENEA   le   informazioni   sugli
          interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
          elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
          sui  risultati  degli   interventi   al   Ministero   della
          transizione ecologica, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze
          territoriali."


              Note al comma 278
              Si riporta il testo dell'articolo 77 del  decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23  luglio  2021,  n.  106  recante  misure  urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali:
              "Art. 77. Disposizioni finanziarie
              1. Per consentire lo sviluppo dei  servizi  finalizzati
          all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere  gli
          effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
          reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo  delle
          spese  sostenute  per  l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale,  come
          determinato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  591,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel  limite
          annuo massimo di 45 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
              2. Per l'anno 2021 e' istituito,  presso  lo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un
          apposito fondo  da  ripartire  con  una  dotazione  di  500
          milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di
          somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni
          centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi  di
          pertinenza di altre amministrazioni pubbliche.  Il  riparto
          del  fondo  e'  disposto  con  decreto  emanato  ai   sensi
          dell'articolo 4 quater,  comma  2,  del  decreto  legge  18
          aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14
          giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi
          del comma 10.
              2-bis. Nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
          di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2022, destinato  al  riconoscimento  di  un
          indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno  2022,  dei
          danni agli immobili derivanti  dall'esposizione  prolungata
          all'inquinamento provocato dagli  stabilimenti  siderurgici
          di Taranto del gruppo ILVA.
              2-ter. Hanno diritto di accesso  al  fondo  di  cui  al
          comma 2-bis, nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
          del medesimo fondo, i  proprietari  di  immobili  siti  nei
          quartieri della citta' di Taranto oggetto  dell'aggressione
          di polveri provenienti dagli stabilimenti  siderurgici  del
          gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa  sentenza
          definitiva  di  risarcimento  dei  danni,  a  carico  della
          societa'    ILVA    Spa,    attualmente    sottoposta    ad
          amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito
          allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori
          costi connessi alla  manutenzione  degli  stabili  di  loro
          proprieta' ovvero per la riduzione  delle  possibilita'  di
          godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento
          subito dagli stessi  a  causa  delle  emissioni  inquinanti
          provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
              2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
          riconosciuto nella misura massima  del  20  per  cento  del
          valore di  mercato  dell'immobile  danneggiato  al  momento
          della domanda e comunque per un ammontare non  superiore  a
          30.000 euro per ciascuna unita' abitativa.
              2-quinquies. Con decreto del Ministero  dello  sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          sono  stabilite  le  condizioni  e  le  modalita'  per   la
          presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui
          al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui
          ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del  rispetto  del
          limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
              2-sexies. Agli oneri derivanti dai  commi  da  2-bis  a
          2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021  e  a
          2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto.
              3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
          - periodo di programmazione 2021-2027, di cui  all'articolo
          1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  e'
          incrementata di 200 milioni  di  euro  nell'anno  2021.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
              4. Il Fondo unico  per  l'edilizia  scolastica  di  cui
          all'articolo  11,  comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n.  221,  e'  incrementato  di  150
          milioni di euro per  l'anno  2021.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede ai sensi del comma 10.
              5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge
          16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di 100  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di  euro  per  l'anno
          2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
              6.  Le  risorse   del   Fondo   di   cui   all'articolo
          13-duodecies del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
          n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro  per  l'anno
          2021 e 130 milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi
          oneri si provvede ai sensi del comma 10.
              7. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e'  incrementato  di  800
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 100  milioni  di  euro
          per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
          comma 10.
              8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
          derivanti dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di
          cui al comma 10, lettera h), sono valutati in  150  milioni
          di euro per l'anno 2022, 208 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno  2026,
          449 milioni di euro per l'anno 2027, 517  milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno  2029,  625
          milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni  di  euro  per
          l'anno 2031, 782 milioni di euro  per  l'anno  2032  e  836
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  che
          aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
          termini di indebitamento netto, in 23 milioni di  euro  per
          l'anno 2021, 155 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  235
          milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 364 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  433
          milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni  di  euro  per
          l'anno 2027, 586 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  650
          milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni  di  euro  per
          l'anno 2030, 767 milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  876
          milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri  si  provvede
          ai sensi del comma 10.
              9. Per l'anno 2021  e'  autorizzata  la  spesa  di  100
          milioni di euro per  far  fronte  agli  eccezionali  eventi
          meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di
          emergenza con delibera del Consiglio dei  Ministri  del  23
          dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna,  di
          Ferrara, di Modena e di  Reggio  Emilia,  da  destinare  ai
          territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
          maggio 2012 per la realizzazione degli interventi  previsti
          dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto
          legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al  precedente
          periodo  sono  trasferite  o  versate  nella   contabilita'
          speciale aperta per l'emergenza ai sensi  dell'articolo  6,
          comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al  Commissario
          delegato.  Ai   relativi   oneri   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  44,
          del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
              9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo
          1, comma 12,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,
          n.  69,  gia'  nella  disponibilita'   della   contabilita'
          speciale 1778 intestata  all'Agenzia  delle  entrate,  sono
          quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.
              10. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto,  ad
          esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29,  35,
          46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71,  75  e
          76, determinati in 43.803,433 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, 2.326,511 milioni di euro per  l'anno  2022,  777,051
          milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per
          l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97
          milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per
          l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per  l'anno  2028,  937
          milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per
          l'anno 2030, 1.084,48 milioni  di  euro  per  l'anno  2031,
          1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65  milioni
          di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2034,  che  aumentano,  in  termini  di
          saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di
          euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e
          fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023,  759,31  milioni
          di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per  l'anno
          2027, 935,41 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  1.002,6
          milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni  di  euro
          per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno  2031,
          1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85  milioni
          di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2034, si provvede:
                a) quanto a 130,18 milioni di euro per  l'anno  2021,
          1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di
          euro per l'anno 2023, 81,79  milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56  milioni
          di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro  per  l'anno
          2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028,  55,56  milioni
          di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro  per  l'anno
          2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di
          euro per l'anno 2032 e 0,20  milioni  di  euro  per  l'anno
          2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro  per  l'anno
          2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in
          termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,  a  251,449
          milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di  euro
          per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro  per  l'anno  2023,
          86,64 milioni di euro per l'anno  2024,  66,61  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 63,41  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05  milioni
          di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro  per  l'anno
          2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030,  6,06  milioni
          di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di  euro  per  l'anno
          2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di
          euro per l'anno  2034  e  4,85  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente  utilizzo
          delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
          articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41,  42,  comma
          10, 43, 50, 72 e 74;
                b) quanto a 24,70 milioni di euro  per  l'anno  2023,
          24,20 milioni di euro per l'anno  2024,  25,50  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 27,30  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10  milioni
          di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro  per  l'anno
          2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2031  al  2033,  225,50
          milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2035,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
                c) quanto a 50 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno  2026  e,
          solo in termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,  10
          milioni di euro per l'anno  2027,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo
          di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma
          177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
                d) quanto a 50 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di  fabbisogno  e
          indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno  2027,
          mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  unico  per
          l'edilizia  scolastica  di  cui  all'articolo   11,   comma
          4-sexies,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221;
                e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2023, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2021,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo;
                f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8
          milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per
          l'anno 2023, 220 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  145
          milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di  euro  per
          l'anno 2026, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
          per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
          a legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
                g) quanto a 90 milioni di euro per  l'anno  2027,  70
          milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
          cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
          183;
                h) quanto a 2.127 milioni di euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente utilizzo degli importi  di  cui  al
          comma 9-bis, che  sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  ad
          esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno
          2021;
                i) quanto a 141 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo
          4339 dello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire
          all'INPS  a  titolo  di  anticipazioni  di   bilancio   sul
          fabbisogno finanziario  delle  gestioni  previdenziali  nel
          loro complesso;
                l) mediante il ricorso all'indebitamento  autorizzato
          dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica  il
          22 aprile 2021 con le  risoluzioni  di  approvazione  della
          relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6
          della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
              11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
          e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
              12. All'articolo 3, comma 2, della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, le parole  «180.000  milioni  di  euro»  sono
          sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».
              13.   Ai   fini   dell'immediata    attuazione    delle
          disposizioni  recate  dal  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
          puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la
          cui  regolarizzazione  e'  effettuata  con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."