art. 1 note (parte 8)

           	
				
 
    

              Note al comma 279
              Si riporta il testo dell'articolo 77 del  decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23  luglio  2021,  n.  106  recante  misure  urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 77. Disposizioni finanziarie
              1. Per consentire lo sviluppo dei  servizi  finalizzati
          all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere  gli
          effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
          reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo  delle
          spese  sostenute  per  l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale,  come
          determinato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  591,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel  limite
          annuo massimo di 45 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
              2. Per l'anno 2021 e' istituito,  presso  lo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un
          apposito fondo  da  ripartire  con  una  dotazione  di  500
          milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di
          somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni
          centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi  di
          pertinenza di altre amministrazioni pubbliche.  Il  riparto
          del  fondo  e'  disposto  con  decreto  emanato  ai   sensi
          dell'articolo 4 quater,  comma  2,  del  decreto  legge  18
          aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14
          giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi
          del comma 10.
              2-bis. Nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
          di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2022, destinato  al  riconoscimento  di  un
          indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno  2022,  dei
          danni agli immobili derivanti  dall'esposizione  prolungata
          all'inquinamento provocato dagli  stabilimenti  siderurgici
          di Taranto del gruppo ILVA.
              2-ter. Hanno diritto di accesso  al  fondo  di  cui  al
          comma 2-bis, nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
          del medesimo fondo, i  proprietari  di  immobili  siti  nei
          quartieri della citta' di Taranto oggetto  dell'aggressione
          di polveri provenienti dagli stabilimenti  siderurgici  del
          gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa  sentenza
          definitiva  di  risarcimento  dei  danni,  a  carico  della
          societa'    ILVA    Spa,    attualmente    sottoposta    ad
          amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito
          allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori
          costi connessi alla  manutenzione  degli  stabili  di  loro
          proprieta' ovvero per la riduzione  delle  possibilita'  di
          godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento
          subito dagli stessi  a  causa  delle  emissioni  inquinanti
          provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
              2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
          riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva
          di risarcimento dei danni di  cui  al  comma  2-ter  o  con
          provvedimento  di  insinuazione  del  credito  allo   stato
          passivo della  procedura  concorsuale  e  comunque  per  un
          ammontare non superiore a 30.000 euro per  ciascuna  unita'
          abitativa.
              2-quinquies. Con decreto del Ministero  dello  sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          sono  stabilite  le  condizioni  e  le  modalita'  per   la
          presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui
          al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui
          ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del  rispetto  del
          limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
              2-sexies. Agli oneri derivanti dai  commi  da  2-bis  a
          2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021  e  a
          2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto.
              3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
          - periodo di programmazione 2021-2027, di cui  all'articolo
          1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  e'
          incrementata di 200 milioni  di  euro  nell'anno  2021.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
              4. Il Fondo unico  per  l'edilizia  scolastica  di  cui
          all'articolo  11,  comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n.  221,  e'  incrementato  di  150
          milioni di euro per  l'anno  2021.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede ai sensi del comma 10.
              5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge
          16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di 100  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di  euro  per  l'anno
          2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
              6.  Le  risorse   del   Fondo   di   cui   all'articolo
          13-duodecies del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
          n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro  per  l'anno
          2021 e 130 milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi
          oneri si provvede ai sensi del comma 10.
              7. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e'  incrementato  di  800
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 100  milioni  di  euro
          per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
          comma 10.
              8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
          derivanti dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di
          cui al comma 10, lettera h), sono valutati in  150  milioni
          di euro per l'anno 2022, 208 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno  2026,
          449 milioni di euro per l'anno 2027, 517  milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno  2029,  625
          milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni  di  euro  per
          l'anno 2031, 782 milioni di euro  per  l'anno  2032  e  836
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  che
          aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
          termini di indebitamento netto, in 23 milioni di  euro  per
          l'anno 2021, 155 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  235
          milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 364 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  433
          milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni  di  euro  per
          l'anno 2027, 586 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  650
          milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni  di  euro  per
          l'anno 2030, 767 milioni  di  euro  per  l'anno  2031,  876
          milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri  si  provvede
          ai sensi del comma 10.
              9. Per l'anno 2021  e'  autorizzata  la  spesa  di  100
          milioni di euro per  far  fronte  agli  eccezionali  eventi
          meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di
          emergenza con delibera del Consiglio dei  Ministri  del  23
          dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna,  di
          Ferrara, di Modena e di  Reggio  Emilia,  da  destinare  ai
          territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
          maggio 2012 per la realizzazione degli interventi  previsti
          dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto
          legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al  precedente
          periodo  sono  trasferite  o  versate  nella   contabilita'
          speciale aperta per l'emergenza ai sensi  dell'articolo  6,
          comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al  Commissario
          delegato.  Ai   relativi   oneri   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  44,
          del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
              9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo
          1, comma 12,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,
          n.  69,  gia'  nella  disponibilita'   della   contabilita'
          speciale 1778 intestata  all'Agenzia  delle  entrate,  sono
          quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.
              10. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto,  ad
          esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29,  35,
          46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71,  75  e
          76, determinati in 43.803,433 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, 2.326,511 milioni di euro per  l'anno  2022,  777,051
          milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per
          l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97
          milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per
          l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per  l'anno  2028,  937
          milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per
          l'anno 2030, 1.084,48 milioni  di  euro  per  l'anno  2031,
          1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65  milioni
          di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2034,  che  aumentano,  in  termini  di
          saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di
          euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e
          fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023,  759,31  milioni
          di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per  l'anno
          2027, 935,41 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  1.002,6
          milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni  di  euro
          per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno  2031,
          1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85  milioni
          di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2034, si provvede:
                a) quanto a 130,18 milioni di euro per  l'anno  2021,
          1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di
          euro per l'anno 2023, 81,79  milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56  milioni
          di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro  per  l'anno
          2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028,  55,56  milioni
          di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro  per  l'anno
          2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di
          euro per l'anno 2032 e 0,20  milioni  di  euro  per  l'anno
          2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro  per  l'anno
          2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in
          termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,  a  251,449
          milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di  euro
          per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro  per  l'anno  2023,
          86,64 milioni di euro per l'anno  2024,  66,61  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 63,41  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05  milioni
          di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro  per  l'anno
          2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030,  6,06  milioni
          di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di  euro  per  l'anno
          2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di
          euro per l'anno  2034  e  4,85  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente  utilizzo
          delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
          articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41,  42,  comma
          10, 43, 50, 72 e 74;
                b) quanto a 24,70 milioni di euro  per  l'anno  2023,
          24,20 milioni di euro per l'anno  2024,  25,50  milioni  di
          euro per l'anno 2025, 27,30  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10  milioni
          di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro  per  l'anno
          2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2031  al  2033,  225,50
          milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2035,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
                c) quanto a 50 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno  2026  e,
          solo in termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,  10
          milioni di euro per l'anno  2027,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo
          di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma
          177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
                d) quanto a 50 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di  fabbisogno  e
          indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno  2027,
          mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  unico  per
          l'edilizia  scolastica  di  cui  all'articolo   11,   comma
          4-sexies,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221;
                e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2023, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2021,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo;
                f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8
          milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per
          l'anno 2023, 220 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  145
          milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di  euro  per
          l'anno 2026, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
          per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
          a legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
                g) quanto a 90 milioni di euro per  l'anno  2027,  70
          milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
          cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
          183;
                h) quanto a 2.127 milioni di euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente utilizzo degli importi  di  cui  al
          comma 9-bis, che  sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  ad
          esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno
          2021;
                i) quanto a 141 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo
          4339 dello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire
          all'INPS  a  titolo  di  anticipazioni  di   bilancio   sul
          fabbisogno finanziario  delle  gestioni  previdenziali  nel
          loro complesso;
                l) mediante il ricorso all'indebitamento  autorizzato
          dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica  il
          22 aprile 2021 con le  risoluzioni  di  approvazione  della
          relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6
          della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
              11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
          e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
              12. All'articolo 3, comma 2, della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, le parole  «180.000  milioni  di  euro»  sono
          sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».
              13.   Ai   fini   dell'immediata    attuazione    delle
          disposizioni  recate  dal  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
          puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la
          cui  regolarizzazione  e'  effettuata  con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."
              Note al comma 280
              Si riporta il testo degli articoli 6 e  7  del  decreto
          del Ministro dello sviluppo  economico  23  settembre  2022
          (Fondo  a  copertura  dell'indennizzo  per  i  danni   agli
          immobili     derivanti     dell'esposizione      prolungata
          all'inquinamento provocato dagli  stabilimenti  siderurgici
          di Taranto del Gruppo ILVA), come modificato dalla presente
          legge:
              "Art. 6. Modalita' di intervento del fondo
              1. Il fondo opera con  uno  o  piu'  provvedimenti  del
          Ministero   con   i   quali   si    dispone    l'erogazione
          dell'indennizzo  per  i  danni  agli   immobili   derivanti
          dall'esposizione  prolungata   all'inquinamento   provocato
          dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo  ILVA,
          nel  rispetto  di  quanto  stabilito   dall'art.   77   del
          decreto-legge n. 73/2021, come convertito con modificazioni
          dalla legge n. 106/2021.
              2.  Il  fondo  opera   tramite   istanza   d'indennizzo
          presentata dai beneficiari, persone fisiche  o  giuridiche,
          entro sei mesi dalla data  di  pubblicazione  del  presente
          decreto, al Ministero per il  tramite  dell'amministrazione
          straordinaria, corredata della documentazione  obbligatoria
          di cui all'art. 8 del presente decreto."
              "Art. 7. Indennizzo
              1.  L'indennizzo  di  cui  al   presente   decreto   e'
          riconosciuto:
                a) per le motivazioni contenute nell'art.  77,  comma
          2-ter, del decreto-legge n. 73/2021;
                b) nei limiti  della  dotazione  finanziaria  di  cui
          all'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, per
          l'anno 2022;
                c) nella misura massima del 20 per cento  del  valore
          di   mercato   dell'immobile   danneggiato,   cosi'    come
          determinato ai fini della insinuazione del credito, in  via
          definitiva,  nello   stato   passivo   dell'amministrazione
          straordinaria   e   specificato   in   sede   di    istanza
          d'indennizzo, in ossequio all'art.  77,  comma  2-ter,  del
          decreto-legge n. 73/2021 e, comunque, per un ammontare  non
          superiore a 30.000 euro per ciascuna unita'  abitativa,  ai
          sensi dell'art. 77, comma 2-quater,  del  decreto-legge  n.
          73/2021.
              2. (Abrogato)
              3. Le somme eventualmente  non  oggetto  di  erogazione
          sono fatte confluire in apposito capitolo dell'entrata,  al
          fine  della  successiva   riassegnazione   al   fondo   per
          l'ammortamento dei titoli di Stato di  cui  alla  legge  27
          ottobre 1993, n. 432."
              Note al comma 281
               Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
              2121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal  1°
          gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di  lavoro
          dipendente,  con  esclusione   dei   rapporti   di   lavoro
          domestico, e'  riconosciuto  un  esonero  sulla  quota  dei
          contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia  e
          i  superstiti  a  carico  del  lavoratore  di   0,8   punti
          percentuali a condizione che  la  retribuzione  imponibile,
          parametrata su base mensile  per  tredici  mensilita',  non
          ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per  la
          competenza del mese di dicembre, del rateo di  tredicesima.
          Tenuto conto dell'eccezionalita' della  misura  di  cui  al
          primo periodo, resta  ferma  l'aliquota  di  computo  delle
          prestazioni pensionistiche."
              Note al comma 282
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  della  legge  15
          luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni
          in materia di spettacolo):
              "Art. 2. Deleghe  al  Governo  per  il  riordino  delle
          disposizioni di legge in materia di  spettacolo  e  per  il
          riordino e la revisione  degli  strumenti  di  sostegno  in
          favore  dei  lavoratori  del   settore   nonche'   per   il
          riconoscimento di nuove tutele in materia di  contratti  di
          lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino
          delle  disposizioni  legislative  vigenti   e   di   quelle
          regolamentari adottate ai  sensi  dell'articolo  24,  comma
          3-bis,  del  decreto-legge  24   giugno   2016,   n.   113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160, in materia di attivita', organizzazione e  gestione
          delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di  cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di  cui  alla
          legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma,  la
          revisione e  il  riassetto  della  vigente  disciplina  nei
          settori  del  teatro,  della  musica,  della  danza,  degli
          spettacoli  viaggianti,  delle  attivita'   circensi,   dei
          carnevali storici e delle rievocazioni  storiche,  mediante
          la redazione di un unico testo normativo denominato «codice
          dello spettacolo», al  fine  di  conferire  al  settore  un
          assetto piu' efficace, organico e conforme ai  principi  di
          semplificazione   delle    procedure    amministrative    e
          ottimizzazione  della  spesa  e  volto  a   promuovere   il
          riequilibrio  di  genere  e  a   migliorare   la   qualita'
          artistico-culturale  delle  attivita',  incentivandone   la
          produzione, l'innovazione, nonche' la  fruizione  da  parte
          della    collettivita',    con     particolare     riguardo
          all'educazione    permanente,    in    conformita'     alla
          raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio  2018  (2018/C
          189/01). Tenuto conto dei principi di  cui  all'articolo  1
          della legge 22  novembre  2017,  n.  175,  come  modificato
          dall'articolo 1 della presente legge, il  Governo  esercita
          la delega secondo i principi e i criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera
          b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017  e  secondo
          il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.
              2.  Con  riguardo  alle  fondazioni  lirico-sinfoniche,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma  3,
          della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi
          di cui  al  comma  1  sono  adottati  altresi'  secondo  il
          seguente principio  e  criterio  direttivo:  revisione  dei
          requisiti necessari per il reclutamento del  sovrintendente
          e del direttore artistico attraverso  nuove  procedure  che
          prevedano in particolare:
                a)  l'assenza  di  conflitto  di  interessi  con   le
          funzioni   svolte   all'interno   della   fondazione    dal
          sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da  tutti
          i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;
                b)    l'adozione    di    bandi    pubblici,    anche
          internazionali, che consentano  la  consultazione  pubblica
          del curriculum dei partecipanti.
              3. Al fine di valorizzare  la  funzione  sociale  della
          musica originale eseguita dal vivo e  degli  spazi  in  cui
          questa forma d'arte performativa  si  realizza,  i  decreti
          legislativi di cui al comma 1 recano  disposizioni  per  il
          riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano  in
          modo  prevalente  per  la  promozione   e   diffusione   di
          produzioni musicali contemporanee,  vocali  o  strumentali,
          dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'.
              4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7,
          della  legge  22  novembre  2017,  n.   175,   un   decreto
          legislativo recante disposizioni in materia di contratti di
          lavoro nel  settore  dello  spettacolo,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e del
          carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
          lavorative nel settore dello spettacolo,  indipendentemente
          dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto  e
          dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto  dalle
          parti;
                b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera, quale
          elemento  distinto  e  aggiuntivo  del  compenso  o   della
          retribuzione, in caso  di  obbligo  per  il  lavoratore  di
          assicurare la  propria  disponibilita'  su  chiamata  o  di
          garantire una prestazione esclusiva;
                c)  previsione  di  specifiche  tutele  normative  ed
          economiche per i casi di contratto di lavoro  intermittente
          o di prestazione occasionale di lavoro;
                d) previsione di tutele  specifiche  per  l'attivita'
          preparatoria  e  strumentale  all'evento  o  all'esibizione
          artistica.
              5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7,
          della  legge  22  novembre  2017,  n.   175,   un   decreto
          legislativo  recante  disposizioni  in  materia   di   equo
          compenso per i lavoratori autonomi  dello  spettacolo,  ivi
          compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal
          vivo, di cui all'articolo  4,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) determinazione di parametri retributivi diretti ad
          assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione  di  un
          equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla qualita'
          del   lavoro   svolto,   nonche'   al    contenuto,    alle
          caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
                b)  obbligo  per  le  amministrazioni  pubbliche   di
          retribuire  ogni  prestazione  di  lavoro  autonomo   nello
          spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
              6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7,
          della  legge  22  novembre  2017,  n.   175,   un   decreto
          legislativo  per  il  riordino   e   la   revisione   degli
          ammortizzatori e delle indennita' e per  l'introduzione  di
          un'indennita'   di   discontinuita',    quale    indennita'
          strutturale e permanente, in favore dei lavoratori  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei  lavoratori
          discontinui  del  settore  dello  spettacolo  di  cui  alla
          lettera b) del predetto comma 1,  individuati  con  decreto
          adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro della cultura,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto  del
          carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
          lavorative, nonche' nel rispetto dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
                a)  aggiornamento  e  definizione  dei  requisiti  di
          accesso agli strumenti di sostegno, anche  in  ragione  del
          carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
          su:
                  1)  limite  massimo  annuo  di   reddito   riferito
          all'anno solare precedente a quello di  corresponsione  dei
          sostegni;
                  2)  limite   minimo   di   prestazioni   lavorative
          effettive  nell'anno  solare   precedente   a   quello   di
          corresponsione dei sostegni;
                  3) reddito derivante  in  misura  prevalente  dalle
          prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
                b)   determinazione   dei    criteri    di    calcolo
          dell'indennita' giornaliera, della sua entita'  massima  su
          base  giornaliera  e  del  numero   massimo   di   giornate
          indennizzabili   e   oggetto   di   tutela   economica    e
          previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
                c)   incompatibilita'   con    eventuali    sostegni,
          indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
                d)  individuazione  di  misure  dirette  a   favorire
          percorsi di formazione e di aggiornamento per i  percettori
          dei sostegni;
                e) determinazione degli oneri contributivi  a  carico
          dei  datori  di  lavoro,  nonche'  di  un   contributo   di
          solidarieta' a carico dei soli lavoratori che  percepiscono
          retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
          per  gli  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori   dello
          spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
          comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  per  la  sola
          quota di retribuzioni  o  compensi  eccedente  il  predetto
          massimale.
              7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6  si
          provvede, a decorrere dall'anno 2023,  nel  limite  massimo
          delle risorse iscritte sul Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma  352,  della  legge  30  dicembre   2021,   n.   234,
          incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla
          lettera e) del  comma  6  nonche'  dalla  revisione  e  dal
          riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'.
              8.  Fatto  salvo   quanto   previsto   dal   comma   7,
          dall'attuazione delle deleghe di cui al  presente  articolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.  Qualora   uno   o   piu'   decreti   legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione al proprio interno, essi sono  adottati  solo
          successivamente o contestualmente alla data di  entrata  in
          vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
          17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  352,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
              "352.  Al  fine  di  introdurre   nell'ordinamento   un
          sostegno economico temporaneo in favore dei  lavoratori  di
          cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 30  aprile  1997,  n.  182,  tenuto  conto  del
          carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
          lavorative, nello stato di previsione del  Ministero  della
          cultura e' istituito un fondo,  denominato  «Fondo  per  il
          sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione  di
          40 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2022.  Con
          apposito provvedimento normativo, nei limiti delle  risorse
          di cui al primo  periodo,  che  costituiscono  il  relativo
          limite  di   spesa,   si   provvede   a   dare   attuazione
          all'intervento previsto."
          Note al Comma 284
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  22  e  23  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
              "Art. 22. Fondi di solidarieta' bilaterali
              1.  Fermo  restando  quanto   previsto   al   comma   9
          dell'articolo 14, e in attesa della riforma  dei  Fondi  di
          solidarieta'  bilaterali  di  settore  con  l'obiettivo  di
          risolvere  esigenze  di  innovazione  delle  organizzazioni
          aziendali e favorire percorsi  di  ricambio  generazionale,
          anche mediante l'erogazione  di  prestazioni  previdenziali
          integrative finanziate con i  fondi  interprofessionali,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre
          2015, n. 148, oltre le finalita' previste dall'articolo 26,
          comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del  2015,
          possono altresi' erogare un assegno  straordinario  per  il
          sostegno  al  reddito  a  lavoratori  che   raggiungano   i
          requisiti  previsti  per  l'opzione  per   l'accesso   alla
          pensione di cui all'articolo 14, comma  1,  e  all'articolo
          14.1 e ferma restando la modalita' di finanziamento di  cui
          all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n.
          148 del 2015.
              2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo
          in presenza di accordi collettivi di  livello  aziendale  o
          territoriale sottoscritti con le  organizzazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          nei quali e' stabilito a garanzia dei livelli occupazionali
          il numero di lavoratori da  assumere  in  sostituzione  dei
          lavoratori che accedono a tale prestazione.
              3.  Nell'ambito  delle  ulteriori  prestazioni  di  cui
          all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015,  i
          Fondi di solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il
          versamento  agli  stessi  Fondi  della  relativa  provvista
          finanziaria  da  parte  dei  datori  di  lavoro,  anche  al
          versamento della contribuzione correlata  a  periodi  utili
          per il conseguimento di  qualunque  diritto  alla  pensione
          anticipata o di vecchiaia, riscattabili  o  ricongiungibili
          precedenti  all'accesso  ai  Fondi  di   solidarieta'.   Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          lavoratori  che  maturano  i  requisiti  per  fruire  della
          prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni  di
          riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che  raggiungono
          i requisiti di accesso alla prestazione  straordinaria  per
          effetto del riscatto o della  ricongiunzione.  Le  relative
          risorse sono versate ai Fondi di solidarieta' dal datore di
          lavoro  interessato  e  costituiscono  specifica  fonte  di
          finanziamento riservata alle finalita' di cui  al  presente
          comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della
          normativa vigente.
              4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1  e
          2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  e  all'articolo  26,
          comma 9, lettera b), e all'articolo 27,  comma  5,  lettera
          f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze
          successive  al  1°  gennaio  2019,  il  datore  di   lavoro
          interessato ha l'obbligo di provvedere al  pagamento  della
          prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza  utile
          del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi
          istitutivi, al  versamento  della  contribuzione  correlata
          fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
              5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai  fini
          della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta
          giorni dalla sottoscrizione con le modalita' individuate in
          attuazione dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  151.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo  si  applicano  anche  ai  fondi  bilaterali  gia'
          costituiti o in corso di costituzione.
              6.  Il  Fondo  di  solidarieta'  per   il   lavoro   in
          somministrazione,  di  cui  all'articolo  27  del   decreto
          legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il  Fondo  di
          cui all'articolo 12 del decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n.  276,  e'  autorizzato  a  versare  all'INPS,  per
          periodi  non  coperti  da  contribuzione   obbligatoria   o
          figurativa, contributi pari all'aliquota  di  finanziamento
          prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto
          stabilito dal contratto collettivo nazionale delle  imprese
          di   somministrazione   di   lavoro.   Le   modalita'    di
          determinazione della  contribuzione  e  di  versamento  del
          contributo sono stabilite  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  sentito  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Rientrano altresi' tra le
          competenze del Fondo di solidarieta'  di  cui  al  presente
          comma, a valere sulle risorse appositamente previste  dalla
          contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale,  nonche'
          le  altre  misure  di  politica  attiva   stabilite   dalla
          contrattazione collettiva stessa."
              "Art. 23. Anticipo del TFS
              1. Ferma restando la normativa vigente  in  materia  di
          liquidazione  dell'indennita'  di  fine  servizio  comunque
          denominata, di cui all'articolo  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  il
          personale degli enti pubblici di ricerca, cui e'  liquidata
          la pensione di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo
          14.1, conseguono il riconoscimento dell'indennita' di  fine
          servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto
          maturerebbe a seguito del raggiungimento dei  requisiti  di
          accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto
          anche conto di quanto disposto dal comma  12  del  medesimo
          articolo  relativamente  agli  adeguamenti  dei   requisiti
          pensionistici alla speranza di vita.
              2. Sulla base  di  apposite  certificazioni  rilasciate
          dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento  di
          fine servizio, comunque denominato, i soggetti  di  cui  al
          comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno  avuto
          accesso prima della data di entrata in vigore del  presente
          decreto, al trattamento di pensione ai sensi  dell'articolo
          24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          possono presentare richiesta di finanziamento di una  somma
          pari all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5
          del presente articolo,  dell'indennita'  di  fine  servizio
          maturata, alle banche o agli  intermediari  finanziari  che
          aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, tra  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia
          e   delle   finanze,   il   Ministro   per   la    pubblica
          amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito
          l'INPS. Ai  fini  del  rimborso  del  finanziamento  e  dei
          relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita'  di
          fine servizio, comunque denominata, trattiene  il  relativo
          importo  da  tale  indennita',  fino  a  concorrenza  dello
          stesso.  Gli  importi  trattenuti  ai  sensi  del   periodo
          precedente non sono soggetti a  procedure  di  sequestro  o
          pignoramento e, in  ogni  caso,  a  esecuzione  forzata  in
          virtu' di qualsivoglia azione  esecutiva  o  cautelare.  Il
          finanziamento e' garantito  dalla  cessione  pro  solvendo,
          automatica e  nel  limite  dell'importo  finanziato,  senza
          alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di
          fine servizio maturato che i lavoratori  di  cui  al  primo
          periodo vantano nei confronti degli enti che  corrispondono
          l'indennita' di fine servizio. Gli  enti  responsabili  per
          l'erogazione del trattamento  di  fine  servizio,  comunque
          denominato, provvedono alle attivita' di  cui  al  presente
          comma con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.
              3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze  un  Fondo  di  garanzia  per
          l'accesso ai finanziamenti di  cui  al  comma  2,  con  una
          dotazione iniziale pari a 75 milioni  di  euro  per  l'anno
          2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          37, comma 6, del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89. La garanzia del  Fondo  copre  l'80  per  cento  del
          finanziamento di cui al comma 2 e dei  relativi  interessi.
          Il Fondo e' ulteriormente alimentato  con  le  commissioni,
          orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso,
          che a tal fine sono versate sul conto  corrente  presso  la
          tesoreria dello Stato istituito ai sensi del  comma  8.  La
          garanzia  del  Fondo  e'  a  prima  richiesta,   esplicita,
          incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono
          assistiti dalla garanzia dello Stato,  avente  le  medesime
          caratteristiche di quella  del  Fondo,  quale  garanzia  di
          ultima  istanza.  La  garanzia  dello  Stato  e'   elencata
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'
          altresi' assistito automaticamente dal  privilegio  di  cui
          all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1),  del  codice
          civile. Il Fondo e'  surrogato  di  diritto  alla  banca  o
          all'intermediario  finanziario,   per   l'importo   pagato,
          nonche' nel privilegio di cui al citato articolo  2751-bis,
          primo comma, numero 1), del codice civile.
              4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a
          esso connesse nell'intero  svolgimento  del  rapporto  sono
          esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
          ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo
          o diritto. Per le finalita' di cui al  decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento  e'
          sottoposta a obblighi  semplificati  di  adeguata  verifica
          della clientela.
              5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro  ovvero
          all'importo spettante ai soggetti di cui  al  comma  2  nel
          caso  in  cui  l'indennita'  di  fine   servizio   comunque
          denominata sia di importo  inferiore.  Alle  operazioni  di
          finanziamento di cui al comma 2  si  applica  il  tasso  di
          interesse indicato nell'accordo quadro di cui  al  medesimo
          comma.
              6. Gli interessi vengono liquidati  contestualmente  al
          rimborso della quota capitale.
              7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
          al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni  e
          adempimenti, anche in termini di trasparenza ai  sensi  del
          Titolo VI del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
          385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri,  le
          condizioni e le modalita' di  funzionamento  del  Fondo  di
          garanzia di cui al comma  3  e  della  garanzia  di  ultima
          istanza dello  Stato  sono  disciplinati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta  giorni
          dalla data di conversione in legge  del  presente  decreto,
          sentiti l'INPS, il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali e l'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato.
              8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma  3
          e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita  convenzione
          da  stipulare  tra  lo  stesso  Istituto  e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione. Per la predetta  gestione  e'  autorizzata
          l'istituzione di  un  apposito  conto  corrente  presso  la
          tesoreria dello Stato intestato al gestore."
              Note al comma 288
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  179,  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2017-2019),  come  modificato
          dalla presente legge:
              "179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al
          31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione  generale
          obbligatoria, alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della
          medesima e alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
          in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)  del
          presente comma, al compimento del requisito anagrafico  dei
          63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui  ai  commi
          185 e 186 del  presente  articolo,  un'indennita'  per  una
          durata non superiore al periodo intercorrente tra  la  data
          di  accesso  al  beneficio  e  il  conseguimento  dell'eta'
          anagrafica   prevista   per   l'accesso   al    trattamento
          pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
                a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
          cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  anche
          collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o  risoluzione
          consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero  per  scadenza
          del termine del rapporto di lavoro a  tempo  determinato  a
          condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
          la cessazione del rapporto, periodi  di  lavoro  dipendente
          per almeno diciotto mesi hanno  concluso  integralmente  la
          prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono  in
          possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
                b) assistono, al momento della richiesta e da  almeno
          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
          con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero  un  parente  o  un  affine  di  secondo  grado
          convivente qualora i genitori o il  coniuge  della  persona
          con handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i
          settanta anni di eta' oppure  siano  anch'essi  affetti  da
          patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,  e  sono
          in possesso di  un'anzianita'  contributiva  di  almeno  30
          anni;
                c) hanno una riduzione  della  capacita'  lavorativa,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale
          al 74  per  cento  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
          contributiva di almeno 30 anni;
                d)  sono  lavoratori  dipendenti,  al  momento  della
          decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
          delle professioni indicate  nell'allegato  C  annesso  alla
          presente legge che svolgono  da  almeno  sette  anni  negli
          ultimi dieci ovvero almeno  sei  anni  negli  ultimi  sette
          attivita' lavorative per le quali e' richiesto  un  impegno
          tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
          loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
          un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni."
              Note al comma 289
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  92,  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024):
              "92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  179,
          lettera d), della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  si
          applicano  ai  lavoratori  dipendenti   che   svolgono   le
          professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla  presente
          legge. Per gli operai edili, come  indicati  nel  contratto
          collettivo nazionale  di  lavoro  per  i  dipendenti  delle
          imprese edili ed affini, per i  ceramisti  (classificazione
          Istat 6.3.2.1.2) e per i  conduttori  di  impianti  per  la
          formatura   di   articoli   in   ceramica   e    terracotta
          (classificazione    Istat     7.1.3.3)     il     requisito
          dell'anzianita' contributiva di cui alla  medesima  lettera
          d) e' di almeno 32 anni."
              Note al comma 290
              Si riporta il testo del comma 165 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020):
              "165. Per i soggetti che a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle  condizioni  di
          cui all'articolo 1, commi 179 e  179-bis,  della  legge  11
          dicembre 2016,  n.  232,  come  modificati  dalla  presente
          legge, non si applica il  limite  relativo  al  livello  di
          tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
          maggio 2017, n. 88. I  soggetti  che  verranno  a  trovarsi
          nelle  predette  condizioni  nel   corso   dell'anno   2018
          presentano domanda per il loro riconoscimento entro  il  31
          marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto  dal  citato
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
          fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018  e,
          comunque, non oltre il  30  novembre  2018  sono  prese  in
          considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
          di cui all'articolo 11 del citato  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
          2017 residuano le necessarie risorse finanziarie."
              Note al comma 291
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  186,  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019):
              "186.  Il  beneficio  dell'indennita'  disciplinata  ai
          sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di  630
          milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1  milioni
          di euro per l'anno 2022,  di  169,3  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno  2024,  di
          71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di  8,9  milioni  di
          euro  per  l'anno  2026.  Qualora  dal  monitoraggio  delle
          domande presentate  e  accolte  emerga  il  verificarsi  di
          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di
          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo
          periodo del presente comma, la  decorrenza  dell'indennita'
          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della
          maturazione dei requisiti di cui al comma 180,  individuati
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 185, e, a parita'  degli  stessi,  in  ragione
          della data di  presentazione  della  domanda,  al  fine  di
          garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
          al numero programmato in relazione  alle  predette  risorse
          finanziarie."
              Note al comma 292
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del  decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
          di reddito di cittadinanza e di pensioni), come  modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 16. Opzione donna
              1. Il diritto al trattamento  pensionistico  anticipato
          e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo  del  sistema
          contributivo previste dal  decreto  legislativo  30  aprile
          1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro  il
          31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianita'  contributiva
          pari o superiore a  trentacinque  anni  e  un'eta'  pari  o
          superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti  e  a  59
          anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito  di
          eta'  anagrafica  non  e'  adeguato  agli  incrementi  alla
          speranza di vita di cui all'articolo 12  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122.
              1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico  di  cui
          al comma 1 si applica nei confronti delle  lavoratrici  che
          entro il 31  dicembre  2022  hanno  maturato  un'anzianita'
          contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta'
          anagrafica di sessanta anni, ridotta di un  anno  per  ogni
          figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano  in
          una delle seguenti condizioni:
                a) assistono, al momento della richiesta e da  almeno
          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
          con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero  un  parente  o  un  affine  di  secondo  grado
          convivente qualora i genitori o il  coniuge  della  persona
          con handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i
          settanta anni di eta' oppure  siano  anch'essi  affetti  da
          patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
                b) hanno una riduzione  della  capacita'  lavorativa,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale
          al 74 per cento;
                c)  sono  lavoratrici  licenziate  o  dipendenti   da
          imprese per le quali e' attivo un tavolo di  confronto  per
          la gestione della crisi aziendale presso la  struttura  per
          la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici  di  cui
          alla presente lettera la riduzione massima di due anni  del
          requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del
          presente comma si  applica  a  prescindere  dal  numero  di
          figli.
              2. Al trattamento pensionistico di cui  ai  commi  1  e
          1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza
          di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122.
              3. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  al
          personale del  comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. In sede  di  prima  applicazione,
          entro il 28 febbraio 2023, il relativo  personale  a  tempo
          indeterminato puo' presentare  domanda  di  cessazione  dal
          servizio con effetti dall'inizio rispettivamente  dell'anno
          scolastico o accademico."
              Note al comma 293
              Si riporta il testo dei commi 356 e  357  dell'articolo
          1, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023)   come
          modificato dalla presente legge:
              "356.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,   l'INAIL,
          attraverso il Fondo per le  vittime  dell'amianto,  di  cui
          all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, eroga ai soggetti gia' titolari di rendita erogata per
          una patologia asbesto-correlata riconosciuta  dallo  stesso
          INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore
          marittimo,  ovvero,  in  caso  di  soggetti  deceduti,   ai
          superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,
          n.  1124,   una   prestazione   aggiuntiva   nella   misura
          percentuale del 15 per cento, elevata al  17  per  cento  a
          decorrere dal 1° gennaio 2023, della rendita in  godimento.
          La prestazione aggiuntiva e' erogata unitamente al rateo di
          rendita corrisposto mensilmente ed  e'  cumulabile  con  le
          altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo  sulla  base
          delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
              357. Per  gli  eventi  accertati  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2021, l'INAIL, tramite  il  Fondo  per  le  vittime
          dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma,  che  abbiano
          contratto  la  patologia  per   esposizione   familiare   a
          lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto  ovvero
          per esposizione  ambientale,  una  prestazione  di  importo
          fisso pari a euro 10.000, elevato a euro 15.000 a decorrere
          dal 1°gennaio 2023, da corrispondere in un'unica  soluzione
          su istanza  dell'interessato  o  degli  eredi  in  caso  di
          decesso. L'istanza e' presentata a pena di decadenza  entro
          tre anni dalla data dell'accertamento della malattia."
              Note al comma 294
              Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 contiene le
          disposizioni urgenti in materia di reddito di  cittadinanza
          e di pensioni.
              Note al comma 296
              Si riporta il testo dell'articolo 8  del  decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
          di reddito di cittadinanza e di pensioni):
              "Art. 8. Incentivi per l'impresa e per il lavoratore
              1. Al datore di  lavoro  privato  che  assuma  a  tempo
          indeterminato, pieno o parziale,  o  determinato,  o  anche
          mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari
          di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un  soggetto
          accreditato di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto, ferma  restando
          l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  previdenziali,
          l'esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  del  datore  di  lavoro   e   del
          lavoratore, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti
          all'INAIL,  nel  limite  dell'importo   mensile   del   Rdc
          percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,  per  un
          periodo  pari  alla  differenza  tra  18  mensilita'  e  le
          mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque,
          per un importo non superiore a 780 euro mensili  e  per  un
          periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai
          sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella
          misura  fissa  di  5  mensilita'.  L'importo   massimo   di
          beneficio mensile non puo'  comunque  eccedere  l'ammontare
          totale  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  a
          carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
          mensilita'  incentivate,  con  esclusione   dei   premi   e
          contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento  del
          beneficiario  di  Rdc   effettuato   nei   trentasei   mesi
          successivi all'assunzione, il datore di  lavoro  e'  tenuto
          alla restituzione dell'incentivo  fruito  maggiorato  delle
          sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma  8,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  salvo  che  il
          licenziamento avvenga per giusta causa o  per  giustificato
          motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione
          del beneficiario di  Rdc  stipula,  presso  il  centro  per
          l'impiego, ove necessario, un patto di formazione,  con  il
          quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di
          riqualificazione professionale.
              1-bis. Le  agenzie  per  il  lavoro  iscritte  all'albo
          informatico delle agenzie per il  lavoro  disciplinate  dal
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  autorizzate
          dall'ANPAL a offrire i servizi di incontro  tra  domanda  e
          offerta di lavoro possono svolgere attivita' di  mediazione
          tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.
              1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei  soggetti
          percettori di Rdc, alle agenzie per il  lavoro  di  cui  al
          decreto  legislativo  10  settembre  2003,   n.   276,   e'
          riconosciuto,  per  ogni  soggetto  assunto  a  seguito  di
          specifica  attivita'  di  mediazione,  effettuata  mediante
          l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo  6,  comma
          1, del presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo  di
          cui al comma 1, che viene decurtato dall'incentivo previsto
          per il datore di lavoro.
              1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi
          dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150, e ai quali  sia  stata  affidata  l'attivazione  di
          interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del
          programma "Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori" (GOL),
          di cui alla missione M5, componente C1, del Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   dell'Italia,   approvato   con
          decisione di esecuzione del  Consiglio  ECOFIN  dell'Unione
          europea del 13 luglio 2021, comunicano  tempestivamente,  e
          comunque entro cinque giorni, al  centro  per  l'impiego  e
          all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta  di  lavoro
          congrua, pena la decadenza dalla  partecipazione  da  parte
          del medesimo servizio per il lavoro al  programma  GOL  per
          sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi  in
          favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi
          gli  interventi   attivati   al   momento   della   mancata
          comunicazione.
              1-quinquies. L'ANPAL  realizza  il  monitoraggio  e  la
          valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al
          comma   1-quater,   con   riferimento   agli    esiti    di
          ricollocazione per profilo di occupabilita', tenuto  conto,
          in   particolare,   del   numero   di    offerte    congrue
          complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc,  incluse
          quelle  non   accettate.   L'ANPAL   segnala   ai   servizi
          interessati eventuali criticita'  riscontrate  in  sede  di
          valutazione, anche in termini di numero di  esiti  positivi
          di ricollocazione e  di  offerte  congrue  complessivamente
          formulate, incluse quelle non  accettate,  da  valutare  in
          relazione al contesto territoriale di riferimento.  Ove  le
          criticita'  permangano,  l'ANPAL  valuta  la  revoca  dalla
          partecipazione al programma GOL del servizio per il  lavoro
          interessato. Sono fatti salvi gli  interventi  attivati  al
          momento della revoca.
              2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare
          presso  i  centri  per  l'impiego  e  presso   i   soggetti
          accreditati di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo
          n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista  da
          provvedimenti regionali, un  Patto  di  formazione  con  il
          quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo  o
          di  riqualificazione  professionale,  anche   mediante   il
          coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di  ricerca,
          secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e
          sulla base di indirizzi definiti con  accordo  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          utilizzando a tal fine, le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di
          formazione  puo'  essere  altresi'  stipulato   dai   fondi
          paritetici interprofessionali per la formazione continua di
          cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
          attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in  sede
          di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a  questo
          percorso  formativo  il  beneficiario  di  Rdc  ottiene  un
          lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di  un
          contratto di lavoro  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  al
          datore di lavoro che assume, ferma restando  l'aliquota  di
          computo delle prestazioni  previdenziali,  e'  riconosciuto
          l'esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  del  datore  di  lavoro   e   del
          lavoratore, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti
          all'INAIL, nel limite della meta' dell'importo mensile  del
          Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,  per
          un periodo pari alla differenza  tra  18  mensilita'  e  il
          numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso
          e, comunque, per  un  importo  non  superiore  a  390  euro
          mensili e per un periodo non inferiore a 6  mensilita'.  In
          caso  di  rinnovo  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   6,
          l'esonero e' concesso nella misura fissa di sei  mensilita'
          per meta'  dell'importo  del  Rdc.  L'importo  massimo  del
          beneficio mensile comunque non  puo'  eccedere  l'ammontare
          totale  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  a
          carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le
          mensilita'  incentivate,  con  esclusione   dei   premi   e
          contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo
          mensile  del  Rdc   percepito   dal   lavoratore   all'atto
          dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili  e  per
          un periodo non inferiore a 6  mensilita',  e'  riconosciuta
          all'ente di formazione  accreditato  che  ha  garantito  al
          lavoratore assunto il  predetto  percorso  formativo  o  di
          riqualificazione  professionale,  sotto  forma  di  sgravio
          contributivo  applicato  ai  contributi   previdenziali   e
          assistenziali dovuti per i  propri  dipendenti  sulla  base
          delle stesse regole valide per  il  datore  di  lavoro  che
          assume il beneficiario del Rdc. Nel caso  di  licenziamento
          del beneficiario del  Rdc  effettuato  nei  trentasei  mesi
          successivi all'assunzione, il datore di  lavoro  e'  tenuto
          alla restituzione dell'incentivo  fruito  maggiorato  delle
          sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma  8,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  salvo  che  il
          licenziamento avvenga per giusta causa o  per  giustificato
          motivo.
              3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano
          a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento
          occupazionale netto del numero di dipendenti  nel  rispetto
          dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera  f),
          del  decreto  legislativo  n.  150   del   2015,   riferiti
          esclusivamente ai  lavoratori  a  tempo  indeterminato.  Il
          diritto  alle  predette  agevolazioni  e'  subordinato   al
          rispetto  degli  ulteriori   principi   generali   di   cui
          all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
              4. Ai beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attivita'
          lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa'
          cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del  Rdc
          e'  riconosciuto  in  un'unica   soluzione   un   beneficio
          addizionale pari a sei mensilita' del Rdc,  nei  limiti  di
          780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
          del beneficio addizionale sono stabilite  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
          dello sviluppo economico.
              5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui  al
          presente  articolo  e'  subordinato   al   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo  1,  comma  1175,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Le  medesime  agevolazioni
          non spettano ai datori di lavoro che non  siano  in  regola
          con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi  di
          assunzione  di  beneficiario  di  Reddito  di  cittadinanza
          iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
              6. Le agevolazioni di cui  al  presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo  e   del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   «de   minimis»   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura.
              7. Le agevolazioni di cui  al  presente  articolo  sono
          compatibili  e  aggiuntive  rispetto  a  quelle   stabilite
          dall'articolo 1, comma 247, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia  esaurito
          gli esoneri contributivi in forza della predetta  legge  n.
          145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2
          del presente articolo, sono fruiti sotto forma  di  credito
          di imposta  per  il  datore  di  lavoro.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabilite le modalita' di accesso al
          predetto credito di imposta."
              Note al comma 297
              Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023):
              "10. Per le nuove assunzioni a  tempo  indeterminato  e
          per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato  in
          contratti a  tempo  indeterminato  effettuate  nel  biennio
          2021-2022, al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile
          stabile, l'esonero  contributivo  di  cui  all'articolo  1,
          commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017,  n.
          205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
          periodo massimo di trentasei mesi, nel  limite  massimo  di
          importo  pari  a  6.000  euro  annui,  con  riferimento  ai
          soggetti che alla data della prima  assunzione  incentivata
          ai sensi del presente comma e dei commi  da  11  a  15  del
          presente articolo non abbiano  compiuto  il  trentaseiesimo
          anno di eta'.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo  delle
          prestazioni pensionistiche."
              Note al comma 298
              Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023):
              "16. Per le assunzioni di donne lavoratrici  effettuate
          nel  biennio  2021-2022,  in  via  sperimentale,  l'esonero
          contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto  nella  misura
          del 100 per cento nel limite  massimo  di  importo  pari  a
          6.000 euro annui."
              Note al comma 299
              Il riferimento al testo dell'articolo 108 del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea  e'  riportato  nelle
          note al Comma 40.
          Note al comma 300
               Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 503,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge:
              "503.  Al  fine  di   promuovere   l'imprenditoria   in
          agricoltura, ai coltivatori  diretti  e  agli  imprenditori
          agricoli professionali di cui all'articolo  1  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  con  eta'  inferiore  a
          quarant'anni, con riferimento alle nuove  iscrizioni  nella
          previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e  il
          31  dicembre  2023,   e'   riconosciuto,   ferma   restando
          l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per
          un periodo massimo  di  ventiquattro  mesi,  l'esonero  dal
          versamento del 100 per  cento  dell'accredito  contributivo
          presso   l'assicurazione    generale    obbligatoria    per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.  L'esonero  di
          cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri  o
          riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
          normativa vigente. L'INPS provvede, con le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, al monitoraggio del  numero  di  nuove  iscrizioni
          effettuate ai sensi del presente comma e delle  conseguenti
          minori entrate contributive, inviando relazioni mensili  al
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          al Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  nei  limiti  previsti   dai
          regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.   1408/2013   della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis
          »."
              Note al comma 301
              Il capo III, del titolo I, del decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n.185 (Incentivi all'autoimprenditorialita'  e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45,  comma  1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144) reca:
              "Misure      in       favore       dello       sviluppo
          dell'imprenditorialita'  in  agricoltura  e  del   ricambio
          generazionale"
              Note al comma 302
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  515,  della
          legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024):
              "515. Nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  il
          Fondo mutualistico nazionale per  la  copertura  dei  danni
          catastrofali  meteoclimatici   alle   produzioni   agricole
          causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',  con  una
          dotazione  di  50  milioni  di  euro   per   l'anno   2022,
          finalizzato  agli  interventi  di  cui  agli  articoli  69,
          lettera  f),  e  76  del  regolamento  (UE)  2021/2115  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
          dotazione finanziaria per l'anno  2022  e'  destinata  alla
          copertura delle  spese  amministrative  di  costituzione  e
          gestione del Fondo e dei costi sostenuti per  le  attivita'
          di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
          realizzazione    dei    sistemi    informatici    e     per
          l'implementazione delle procedure  finanziarie  di  cui  al
          comma  517.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
          cui  al  comma  516  la  relativa  dotazione   finanziaria.
          L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  supporta
          le  attivita'  di  sperimentazione  per  la  definizione  e
          implementazione delle procedure di competenza. Con  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali   sono   definite   le   disposizioni   per    il
          riconoscimento, la  costituzione,  il  finanziamento  e  la
          gestione del Fondo. I criteri e le  modalita'  d'intervento
          del Fondo sono definiti annualmente nel Piano  di  gestione
          dei rischi  in  agricoltura,  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."
              Note al comma 304
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  da  472  a
          475, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
              "472.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  programma
          «Incentivazione e sostegno alla gioventu' » della  missione
          « Giovani  e  sport  »,  e'  istituito  un  fondo  con  una
          dotazione  di  euro  200.000  per  l'anno  2019,   per   il
          finanziamento delle attivita' di cui ai commi da 470 a 477.
          Le risorse  sono  successivamente  trasferite  al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  che
          provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio
          nazionale  dei  giovani  entro  i  primi  sessanta   giorni
          dell'anno.
              473. Al fine  di  incoraggiare  la  partecipazione  dei
          giovani  allo  sviluppo  politico,  sociale,  economico   e
          culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
                a)  promuove  il  dialogo  tra  le  istituzioni,   le
          organizzazioni giovanili e i giovani;
                b)  promuove  il  superamento  degli  ostacoli   alla
          partecipazione dei giovani ai meccanismi  della  democrazia
          rappresentativa e diretta;
                c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani  e,  a
          tal   fine,   sostiene   l'attivita'   delle   associazioni
          giovanili,  favorendo  lo  scambio  di  buone  pratiche   e
          incrementando le reti tra le stesse;
                d) agevola la formazione e lo sviluppo  di  organismi
          consultivi dei giovani a livello locale;
                e)  collabora  con   le   amministrazioni   pubbliche
          elaborando studi e predisponendo rapporti sulla  condizione
          giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
                f) esprime  pareri  e  formula  proposte  sugli  atti
          normativi di  iniziativa  del  Governo  che  interessano  i
          giovani;
                g)  partecipa  ai   forum   associativi   europei   e
          internazionali,   incoraggiando   la   comunicazione,    le
          relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili  dei
          diversi Paesi.
              474. Il Consiglio  nazionale  dei  giovani  e'  inoltre
          sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei
          ministri  o   l'Autorita'   politica   delegata   ritengano
          opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo'  anche
          essere sentito, su  richiesta  dei  Ministri  competenti  e
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con
          l'Autorita' politica delegata, su materie e  politiche  che
          abbiano impatto sulle giovani generazioni.
              475. Il Consiglio nazionale dei  giovani,  a  decorrere
          dalla data di adozione dello statuto di cui al  comma  477,
          subentra   al   Forum   nazionale   dei    giovani    nella
          rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'."
              Note al comma 305
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  472,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2019-2021)  come  modificato
          dalla presente legge:
              "472.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  programma
          «Incentivazione e sostegno alla gioventu'»  della  missione
          «Giovani e sport», e' istituito un fondo con una  dotazione
          di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
          attivita' di cui ai commi da 470 a  477.  Le  risorse  sono
          successivamente  trasferite  al  bilancio  autonomo   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri che  provvede  a  sua
          volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale  dei
          giovani  entro  e  non  oltre  i  primi   sessanta   giorni
          dell'anno."
              Note al comma 306
              Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge
          24 dicembre 2021,  n.221,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 2022, n.11 (Proroga dello stato  di
          emergenza nazionale e ulteriori misure per il  contenimento
          della diffusione dell'epidemia da COVID-19):
              "Art. 17. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e
          congedi parentali
              1. Sono prorogate le disposizioni di  cui  all'articolo
          26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, fino al 31 marzo  2022.  Al  fine  di  garantire  la
          sostituzione    del    personale    docente,     educativo,
          amministrativo, tecnico  ed  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche che usufruisce dei benefici  di  cui  al  primo
          periodo e' autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per
          l'anno 2022.
              2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il
          limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto
          del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  per  la   pubblica
          amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
          le patologie croniche con scarso  compenso  clinico  e  con
          particolare connotazione di  gravita',  in  presenza  delle
          quali ricorre la condizione di fragilita'.
              3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21
          ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2021, n. 215, si  applicano  fino  al  31
          marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente
          comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni
          di  euro  per  l'anno  2022.  Sulla  base   delle   domande
          pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
          limite di spesa di cui  al  secondo  periodo  del  presente
          comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  il
          raggiungimento, anche  in  via  prospettica,  del  predetto
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del
          personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
          benefici di cui al primo periodo  del  presente  comma,  e'
          autorizzata la spesa di 7,6  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022.
              3-bis.  Sono   prorogate   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022.  Dal  1°  gennaio  2022
          fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi
          con le tutele di cui  al  presente  comma  sono  finanziati
          dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni  di
          euro  per  l'anno  2022,  dando   priorita'   agli   eventi
          cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro  per
          l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  26,
          comma 7-bis,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, per i lavoratori di cui  al  comma  2  del  medesimo
          articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione  economica
          di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al  monitoraggio
          del limite di spesa di cui al secondo periodo del  presente
          comma. Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'
          stato raggiunto anche  in  via  prospettica  il  limite  di
          spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione   ulteriori
          domande.
              3-ter. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  3-bis  si
          applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
              4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari  a
          122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
                a) quanto a 76,7 milioni di  euro  per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica di cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307;
                b) quanto a 30,7 milioni di  euro  per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
                c) quanto a 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno  2022,  al
          fine  di  garantire  la   compensazione   in   termini   di
          indebitamento   netto   e   fabbisogno   delle    pubbliche
          amministrazioni, mediante utilizzo  di  quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dal comma 1."
              Note al comma 308
              Si riporta il testo dell'articolo  6,  della  legge  22
          giugno  2000,  n.193  (Norme   per   favorire   l'attivita'
          lavorativa dei detenuti):
              "Art. 6.
              1. All'onere derivante dalla attuazione della  presente
          legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni
          annue  a  decorrere  dal   2000,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2000-2002,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire
          4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della
          giustizia,  e  per  lire  5.000  milioni   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
              Note al comma 309
               Si riporta il testo dell'articolo 34, della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo):
              "Art. 34 Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
              1. Con effetto dal 1° gennaio 1999,  il  meccanismo  di
          rivalutazione delle pensioni si applica  per  ogni  singolo
          beneficiario  in  funzione  dell'importo  complessivo   dei
          trattamenti   corrisposti   a   carico   dell'assicurazione
          generale obbligatoria  e  delle  relative  gestioni  per  i
          lavoratori  autonomi,  nonche'   dei   fondi   sostitutivi,
          esclusivi  ed  esonerativi  della  medesima  e  dei   fondi
          integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma  3,
          della legge 27  dicembre  1997,  n.  449.  L'aumento  della
          rivalutazione  automatica  dovuto   in   applicazione   del
          presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
          misura  proporzionale  all'ammontare  del  trattamento   da
          rivalutare  rispetto  all'ammontare  complessivo.  Ai  fini
          dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si  tiene
          conto  altresi'   dell'importo   degli   assegni   vitalizi
          derivanti da uffici elettivi.
              2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di
          trattamenti   pensionistici,   nella    comunicazione    da
          trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro  il
          mese  di  febbraio  di   ciascun   anno   in   applicazione
          dell'articolo 8 del decreto legislativo 2  settembre  1997,
          n.  314,  forniscono,  per  ciascun  trattamento,  i   dati
          richiesti dal Casellario stesso. Sulla  base  dei  predetti
          dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il
          mese di giugno di ciascun anno, l'importo  del  trattamento
          complessivo del soggetto su cui attribuire  gli  incrementi
          di cui al comma 1.
              3. Per gli anni successivi al  1999,  in  attesa  della
          comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma  2,
          gli enti determinano, in via provvisoria, la  rivalutazione
          automatica da applicare sul proprio trattamento sulla  base
          dei dati comunicati  dal  Casellario  medesimo  per  l'anno
          precedente. A  decorrere  dalla  data  di  ricezione  della
          comunicazione da parte del Casellario, gli enti  provvedono
          a rideterminare la rivalutazione spettante dal  1°  gennaio
          dell'anno di riferimento e  ad  effettuare  i  conguagli  a
          credito  e  a   debito   dei   pensionati.   In   caso   di
          rideterminazione con effetto retroattivo degli importi  dei
          trattamenti  pensionistici  soggetti  alla  disciplina  del
          presente  articolo  anche  gli  aumenti  di   rivalutazione
          spettanti dal 1° gennaio 1999  in  poi  sono  rideterminati
          sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A  tal  fine
          gli importi rideterminati relativi a periodi successivi  al
          1° gennaio 1999 devono essere segnalati  al  Casellario  in
          occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la
          effettiva rideterminazione degli aumenti  di  rivalutazione
          per gli stessi anni sara' effettuata dagli enti interessati
          a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte
          del Casellario.
              4.  Per  l'anno  1999,  in  attesa  degli   adempimenti
          connessi alla prima applicazione  della  nuova  disciplina,
          ciascun   ente   attribuira'   in   via   provvisoria    la
          rivalutazione in applicazione del comma 1  sul  totale  dei
          trattamenti dallo  stesso  erogati.  I  recuperi  derivanti
          dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche  in
          deroga  ad  eventuali  limiti  stabiliti  dalla   normativa
          vigente in materia.
              5. La cessazione del rapporto di lavoro per  dimissioni
          intervenuta con decorrenza successiva al 31  dicembre  1998
          non  da'  titolo  alla  concessione  della  indennita'   di
          disoccupazione ordinaria,  agricola  e  non  agricola,  con
          requisiti normali di cui al regio decreto-legge  4  ottobre
          1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          aprile  1936,  n.  1155,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni,  e  con   requisiti   ridotti   di   cui   al
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
          successive modificazioni e integrazioni.
              6. L'articolo 76, terzo comma, del regio  decreto-legge
          di  cui  al  comma  5  si  intende  abrogato  nella   parte
          modificata dal medesimo comma.
              7. Al fine di potenziare la funzione  di  coordinamento
          dell'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
          dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli
          accessi al pensionamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche
          amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi  flussi  di
          pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della  programmazione  economica  e  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  sono  definiti   le
          modalita' e i criteri per la trasmissione,  anche  mediante
          adeguati   supporti   informatici,   di   idonei   elementi
          informativi  da  parte  delle  amministrazioni  interessate
          relativi alle domande di quiescenza.
              8. Nei confronti dei  titolari  di  pensione  a  carico
          delle  gestioni   esclusive   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria, anche nei  casi  di  cumulo  tra  pensione  e
          redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo
          10, commi 4 e 4-bis, del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 503.
              9. All'articolo 59, comma 34, della legge  27  dicembre
          1997, n.  449,  dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento,
          per gli esercizi 1998  e  1999,  le  quote  assegnate  alle
          gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge  9  marzo
          1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di  quello
          definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663"."
              Note al comma 311
              Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria) come modificato dalla presente
          legge:
              "Art. 14 Soppressione,  incorporazione  e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nel   rispetto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 8, comma  15,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione  (COVIP)  e'   attribuito   il   controllo   sugli
          investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
          del patrimonio degli enti di  diritto  privato  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene  esercitato
          anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo  la
          produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  sono
          stabilite le  modalita'  con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
          Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo  di  cui
          al comma 1 ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
          1994 ed ai fini dell'assunzione dei  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e  6,  del  predetto  decreto
          legislativo.
              3. Entro il 30 giugno 2023, con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita  la  COVIP,
          sono definite norme di indirizzo in materia di investimento
          delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  509,  e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di  conflitti
          di interessi e di banca depositaria,  di  informazione  nei
          confronti   degli   iscritti,   nonche'   sugli    obblighi
          relativamente alla governance  degli  investimenti  e  alla
          gestione del rischio.  Entro  sei  mesi  dall'adozione  del
          decreto di cui al primo periodo e nel  rispetto  di  quanto
          disposto dallo  stesso,  gli  enti  previdenziali  adottano
          regolamenti   interni   sottoposti   alla   procedura    di
          approva-zione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
              Omissis."
              Note al comma 312
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  commi  116  e
          116-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024)   come
          modificato dalla presente legge:
              "116. Entro il 31 gennaio 2023, l'INPGI  provvede,  con
          autonome    deliberazioni    soggette    ad    approvazione
          ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del  citato
          decreto legislativo n. 509 del 1994,  alla  modifica  dello
          statuto e dei regolamenti interni,  secondo  i  principi  e
          criteri di cui all'articolo 6, commi 1  e  3,  del  decreto
          legislativo   10   febbraio   1996,   n.   103,   ai   fini
          dell'adeguamento alla funzione  di  ente  di  previdenza  e
          assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che
          svolgono   attivita'   autonoma   di   libera   professione
          giornalistica,  anche   sotto   forma   di   collaborazione
          coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data
          di  approvazione  dello  statuto  da  parte  dei  Ministeri
          vigilanti, sono indette le elezioni per  il  rinnovo  degli
          organi dell'Istituto. Tali organi entrano in carica in data
          successiva a quella di approvazione da parte dei  Ministeri
          vigilanti della delibera  di  trasferimento  delle  risorse
          strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.
              116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31  gennaio
          2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un
          commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta
          le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone
          all'approvazione ministeriale  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma 2, lettera a),  del  decreto  legislativo  30  giugno
          1994, n. 509.
              Omissis."
              Note al comma 313
              Il riferimento al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26 e' riportato nelle note al Comma 294.
              Note al comma 314
               Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
          dicembre 2013, n. 159 recante  Regolamento  concernente  la
          revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 gennaio 2014, n. 19.
              Note al comma 315
               La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al  Governo  per
          la definizione delle norme generali sull'istruzione  e  dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni   in   materia   di
          istruzione e formazione professionale) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
          di reddito di cittadinanza e di pensioni):
              "Art. 4. Patto per il lavoro e Patto  per  l'inclusione
          sociale
              1. L'erogazione  del  beneficio  e'  condizionata  alla
          dichiarazione di  immediata  disponibilita'  al  lavoro  da
          parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle
          modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione
          ad   un   percorso   personalizzato   di    accompagnamento
          all'inserimento lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che
          prevede  attivita'  al   servizio   della   comunita',   di
          riqualificazione  professionale,  di  completamento   degli
          studi,  nonche'  altri  impegni  individuati  dai   servizi
          competenti  finalizzati  all'inserimento  nel  mercato  del
          lavoro e all'inclusione sociale.
              2.  Sono  tenuti  agli  obblighi  di  cui  al  presente
          articolo tutti i componenti il nucleo familiare  che  siano
          maggiorenni,  non  gia'  occupati  e  non  frequentanti  un
          regolare corso di studi, ferma restando per  il  componente
          con disabilita' interessato la possibilita'  di  richiedere
          la volontaria adesione  a  un  percorso  personalizzato  di
          accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione
          sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso
          che tale percorso deve  tenere  conto  delle  condizioni  e
          necessita' specifiche dell'interessato.  Sono  esclusi  dai
          medesimi  obblighi  i   beneficiari   della   Pensione   di
          cittadinanza ovvero  i  beneficiari  del  Rdc  titolari  di
          pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore  a  65
          anni, nonche' i componenti con disabilita',  come  definita
          ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
          iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti  obblighi
          ai  sensi  della  medesima  disciplina.  I  componenti  con
          disabilita' possono manifestare la loro  disponibilita'  al
          lavoro ed essere destinatari  di  offerte  di  lavoro  alle
          condizioni, con le percentuali e  con  le  tutele  previste
          dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
              3. Possono altresi'  essere  esonerati  dagli  obblighi
          connessi alla fruizione del Rdc, i componenti  con  carichi
          di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti
          minori di tre anni di eta' ovvero di componenti  il  nucleo
          familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come
          definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al  comma
          15-quater e coloro che  frequentano  corsi  di  formazione,
          oltre a  ulteriori  fattispecie  identificate  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine  di  assicurare
          omogeneita' di trattamento, sono definiti, con  accordo  in
          sede di Conferenza Unificata, principi e  criteri  generali
          da adottarsi da parte dei servizi  competenti  in  sede  di
          valutazione degli esoneri di cui al presente  comma,  anche
          all'esito del primo periodo  di  applicazione  del  Rdc.  I
          componenti con i predetti carichi  di  cura  sono  comunque
          esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
              4. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per
          se' e tutti  i  componenti  maggiorenni  del  nucleo,  come
          definito dall'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli
          obblighi connessi alla fruizione del Rdc ai sensi del comma
          2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita'  al
          lavoro, ed e' trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale per
          le  politiche  attive   del   lavoro   (ANPAL),   ai   fini
          dell'inserimento nel  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le
          dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro di  cui
          al presente comma e' improcedibile.
              5. I componenti dei nuclei familiari  beneficiari,  tra
          quelli tenuti agli obblighi ai  sensi  del  comma  2,  sono
          individuati e resi noti ai  centri  per  l'impiego  per  il
          tramite della piattaforma digitale di cui  all'articolo  6,
          comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni  dal
          riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o  piu'
          dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
                a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
                b) essere beneficiario della NASpI  ovvero  di  altro
          ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o
          averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
                c) aver sottoscritto negli ultimi due anni  un  patto
          di servizio attivo presso i centri per l'impiego  ai  sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150;
                d) non aver sottoscritto un  progetto  personalizzato
          ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo   15
          settembre 2017, n. 147.
              5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
          all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai  centri
          per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e  di  eta'
          pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal  possesso
          dei requisiti di cui al comma 5  del  presente  articolo  e
          dall'eventuale presa in  carico  del  nucleo  familiare  di
          appartenenza  ai  sensi  del  comma  12,  affinche'   siano
          convocati  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento   del
          beneficio.
              5-ter. La piattaforma digitale di cui  all'articolo  6,
          comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5  e  5-bis  del
          presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche
          l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano  componenti  dei
          nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni  di  cui  al
          comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di  immediata
          disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche'
          siano convocati nei  termini  previsti  dalla  legislazione
          vigente.
              5-quater. Nel caso in cui l'operatore  del  centro  per
          l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei  beneficiari
          nelle  condizioni  di  cui  al  comma  5   siano   presenti
          particolari  criticita'  in  relazione   alle   quali   sia
          difficoltoso l'avvio  di  un  percorso  di  inserimento  al
          lavoro, per il tramite della piattaforma  digitale  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, invia il  richiedente  ai  servizi
          comunali competenti per il contrasto della poverta', che si
          coordinano  a  livello  di  ambito  territoriale,  per   la
          valutazione multidimensionale di cui al comma  11.  L'invio
          del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che
          l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro
          per  l'impiego.  Al  fine  di  assicurare  omogeneita'   di
          trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in  sede
          di Conferenza unificata di cui al comma 3 i  principi  e  i
          criteri generali da adottare in  sede  di  valutazione  per
          l'identificazione   delle   condizioni    di    particolare
          criticita' di cui al presente comma.
              6. In sede di  primo  incontro  presso  il  centro  per
          l'impiego sono individuati eventuali componenti del  nucleo
          familiare esonerati dagli obblighi ai sensi  del  comma  3,
          fatta  salva  la   valutazione   di   bisogni   sociali   o
          socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
              7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter,  non
          esclusi o esonerati  dagli  obblighi,  stipulano  presso  i
          centri  per   l'impiego   ovvero,   laddove   previsto   da
          provvedimenti regionali, presso i soggetti  accreditati  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n.  150  del
          2015, un Patto per il lavoro,  che  equivale  al  patto  di
          servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
          decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
          deve contenere gli obblighi  e  gli  impegni  previsti  dal
          comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro  fine,
          il patto di servizio assume la denominazione di  Patto  per
          il lavoro. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sentita  l'Agenzia  nazionale  per  le
          politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
          definiti appositi indirizzi  e  modelli  nazionali  per  la
          redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al  primo
          periodo di applicazione del Rdc.
              8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
                a) collaborare alla  definizione  del  Patto  per  il
          lavoro;
                b) accettare espressamente gli obblighi e  rispettare
          gli  impegni  previsti  nel  Patto  per  il  lavoro  e,  in
          particolare:
                  1) registrarsi sull'apposita  piattaforma  digitale
          di cui all'articolo 6, comma 1, anche  per  il  tramite  di
          portali   regionali,    se    presenti,    e    consultarla
          quotidianamente quale supporto  nella  ricerca  attiva  del
          lavoro;
                  2) svolgere ricerca attiva del lavoro,  verificando
          la  presenza  di  nuove  offerte  di  lavoro,  secondo   le
          ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro,  che,
          comunque, individua il diario delle  attivita'  che  devono
          essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro
          e' verificata presso il centro per  l'impiego  in  presenza
          con  frequenza  almeno  mensile;   in   caso   di   mancata
          presentazione  senza  comprovato  giustificato  motivo   si
          applica la decadenza dal beneficio;
                  3)  accettare  di  essere  avviato  alle  attivita'
          individuate nel Patto per il lavoro;
                  4) sostenere  i  colloqui  psicoattitudinali  e  le
          eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
          indicazione dei servizi  competenti  e  in  attinenza  alle
          competenze certificate;
                  5) accettare almeno una di due  offerte  di  lavoro
          congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto  legislativo
          n. 150 del 2015, come integrato al  comma  9;  in  caso  di
          rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
          deve essere accettata, a pena di decadenza  dal  beneficio,
          la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma
          9.
              9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma
          8 e' definita anche con riferimento al  numero  di  offerte
          rifiutate. In particolare, e' definita  congrua  un'offerta
          dalle caratteristiche seguenti:
                a)  entro  ottanta  chilometri  di   distanza   dalla
          residenza del beneficiario  o  comunque  raggiungibile  nel
          limite temporale massimo di cento minuti  con  i  mezzi  di
          trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta,  ovvero,
          fermo quanto previsto alla lettera  d),  ovunque  collocata
          nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
                b) in caso di rapporto di lavoro a tempo  determinato
          o  a  tempo  parziale,  con  le  caratteristiche   di   cui
          all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 150, quando il luogo di lavoro non dista piu' di ottanta
          chilometri di distanza dalla residenza del  beneficiario  o
          e' comunque raggiungibile nel limite temporale  massimo  di
          cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia
          di prima sia di seconda offerta;
                c)  in  caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai   sensi
          dell'articolo  3,  comma  6,  fermo  quanto  previsto  alla
          lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel
          territorio italiano anche  nel  caso  si  tratti  di  prima
          offerta;
                d)  esclusivamente  nel  caso  in  cui   nel   nucleo
          familiare siano presenti componenti con  disabilita',  come
          definita ai fini dell'ISEE, non operano  le  previsioni  di
          cui alle lettere b) e c) e, in deroga  alle  previsioni  di
          cui alla lettera a) relative alle offerte  successive  alla
          prima,  indipendentemente  dal  periodo  di  fruizione  del
          beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede  la  distanza
          di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
                d-bis) esclusivamente nel  caso  in  cui  nel  nucleo
          familiare siano presenti  figli  minori,  anche  qualora  i
          genitori  siano  legalmente  separati,   non   operano   le
          previsioni di  cui  alla  lettera  c)  e,  in  deroga  alle
          previsioni di cui alle  lettere  a)  e  b),  con  esclusivo
          riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
          eccede la distanza di  duecentocinquanta  chilometri  dalla
          residenza del  beneficiario.  Le  previsioni  di  cui  alla
          presente   lettera   operano   esclusivamente   nei   primi
          ventiquattro   mesi   dall'inizio   della   fruizione   del
          beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
              9-bis.  All'articolo  25,  comma  1,  lettera  d),  del
          decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine,
          le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito
          di cittadinanza,  superiore  di  almeno  il  10  per  cento
          rispetto  al  beneficio  massimo  fruibile   da   un   solo
          individuo, inclusivo della componente ad  integrazione  del
          reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».
              9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al  presente
          decreto possono essere proposte ai beneficiari  di  cui  al
          comma 7 del presente articolo direttamente  dai  datori  di
          lavoro   privati.    L'eventuale    mancata    accettazione
          dell'offer-ta congrua da parte dei beneficiari  di  cui  al
          medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato
          al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai
          fini  della  decadenza  dal  beneficio.  Con  decreto   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'   di
          comunicazione e  di  verifica  della  mancata  accettazione
          dell'offerta congrua.
              10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata
          oltre  duecentocinquanta  chilometri  di   distanza   dalla
          residenza  del  beneficiario,  il   medesimo   continua   a
          percepire il beneficio  economico  del  Rdc,  a  titolo  di
          compensazione per le spese di trasferimento sostenute,  per
          i  successivi  tre  mesi  dall'inizio  del  nuovo  impiego,
          incrementati  a  dodici  mesi  nel  caso   siano   presenti
          componenti   di   minore   eta'   ovvero   componenti   con
          disabilita', come definita a fini ISEE.
              11. I nuclei  familiari  beneficiari  che  non  abbiano
          componenti  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  5   sono
          individuati e resi noti, per il tramite  della  piattaforma
          istituita presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai  comuni,  che
          si coordinano a livello di ambito  territoriale,  affinche'
          siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
          beneficio, dai servizi competenti per  il  contrasto  della
          poverta'. Agli  interventi  connessi  al  Rdc,  incluso  il
          percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo,  il
          richiedente e  il  suo  nucleo  familiare  accedono  previa
          valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i
          bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5  del
          decreto legislativo n. 147 del 2017.
              12.  Nel  caso  in  cui,  in  esito  alla   valutazione
          preliminare, i bisogni del  nucleo  familiare  e  dei  suoi
          componenti siano prevalentemente connessi  alla  situazione
          lavorativa, i servizi competenti sono comunque  individuati
          presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad  essi
          resi  noti  per  il  tramite  delle  piattaforme   di   cui
          all'articolo 6 per la definizione e la  sottoscrizione  del
          Patto per il lavoro entro i successivi trenta  giorni.  Nel
          caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i
          beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale
          e i servizi si coordinano in maniera  da  fornire  risposte
          unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai  centri
          per l'impiego e ai servizi  sociali,  degli  altri  servizi
          territoriali di  cui  si  rilevi  in  sede  di  valutazione
          preliminare la competenza.
              13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,   ove   non
          diversamente specificato,  assume  le  caratteristiche  del
          progetto personalizzato di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo n. 147 del 2017 e,  conseguentemente,  ai  fini
          del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto  personalizzato
          medesimo  ne  assume  la  denominazione.  Nel   Patto   per
          l'inclusione sociale sono inclusi,  oltre  agli  interventi
          per  l'accompagnamento  all'inserimento   lavorativo,   ove
          opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma  8,
          gli interventi  e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla
          poverta' di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo  n.
          147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono  riferiti
          al Rdc. Gli interventi e i  servizi  sociali  di  contrasto
          alla poverta'  sono  comunque  attivati,  ove  opportuni  e
          richiesti,   anche   in   favore   dei   beneficiari    che
          sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro.  Il  Patto   per
          l'inclusione sociale prevede  in  ogni  caso  la  frequenza
          almeno mensile in presenza presso i  servizi  di  contrasto
          alla  poverta'  al  fine  della  verifica   dei   risultati
          raggiunti e del rispetto degli impegni assunti  nell'ambito
          del   progetto   personalizzato;   in   caso   di   mancata
          presentazione  senza  comprovato  giustificato  motivo   si
          applica la decadenza dal beneficio.
              14. Il Patto per il lavoro e il Patto per  l'inclusione
          sociale  e  i  sostegni  in  essi  previsti,   nonche'   la
          valutazione multidimensionale che eventualmente li precede,
          costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
              15. In coerenza con  le  competenze  professionali  del
          beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale,  non
          formale e informale, nonche' in base agli interessi e  alle
          propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso
          il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni,
          il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del  Patto
          per il lavoro e  del  Patto  per  l'inclusione  sociale  la
          propria disponibilita' per la partecipazione a  progetti  a
          titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
          culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo  e  di
          tutela dei beni comuni,  da  svolgere  presso  il  medesimo
          comune di residenza, mettendo a disposizione un  numero  di
          ore compatibile con le altre attivita' del  beneficiario  e
          comunque non inferiore al numero di otto  ore  settimanali,
          aumentabili  fino  ad  un  numero  massimo  di  sedici  ore
          complessive settimanali.  Nell'ambito  dei  progetti  utili
          alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare tutti
          i percettori di  Rdc  residenti.  Lo  svolgimento  di  tali
          attivita' da parte  dei  percettori  di  Rdc  e'  a  titolo
          gratuito, non e' assimilabile ad una prestazione di  lavoro
          subordinato o parasubordinato  e  non  comporta,  comunque,
          l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego  con  le
          amministrazioni  pubbliche.  Resta  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 7, comma 5, lettera d). La partecipazione  ai
          progetti e' facoltativa per  le  persone  non  tenute  agli
          obblighi connessi al Rdc. Le forme  e  le  caratteristiche,
          nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di  cui  al
          presente comma sono definite con decreto del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare  entro  sei
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. I  comuni  comunicano  le
          informazioni sui progetti ad  una  apposita  sezione  della
          piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, di  cui  all'articolo  6,
          comma 1.  L'esecuzione  delle  attivita'  e  l'assolvimento
          degli obblighi del beneficiario di cui  al  presente  comma
          sono subordinati all'attivazione dei  progetti.  L'avvenuto
          assolvimento di tali obblighi viene attestato  dai  comuni,
          tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
              15-bis. I centri  per  l'impiego,  le  agenzie  per  il
          lavoro  e  gli  enti   di   formazione   registrano   nelle
          piattaforme digitali di cui all'articolo  6,  comma  1,  le
          competenze acquisite dal beneficiario  in  ambito  formale,
          non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
              15-ter. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 15-bis si provvede con le risorse umane,  finanziarie
          e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              15-quater. Per le finalita' di cui al presente  decreto
          e  ad  ogni  altro  fine,  si  considerano  in   stato   di
          disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da  lavoro
          dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o
          inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi  dell'articolo
          13 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917.
              15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da  parte
          dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,
          puo' essere effettuata anche  con  mezzi  informali,  quali
          messaggistica  telefonica  o  posta  elettronica,   secondo
          modalita'  definite  con  accordo  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281.
              15-sexies.  I  Patti  per  il  lavoro  e  i  Patti  per
          l'inclusione   sociale   prevedono    necessariamente    la
          partecipazione periodica dei  beneficiari  ad  attivita'  e
          colloqui da svolgere in presenza."
              Note al comma 316
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  622,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007):
              "622. L'istruzione impartita per almeno dieci  anni  e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste  daicurricularelativi  ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
          si assolve anche nei percorsi di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008."
              Si riporta il testo dell'articolo 4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  ottobre  2012,  n.   263
          (Regolamento recante norme generali  per  la  ridefinizione
          dell'assetto    organizzativo    didattico    dei    Centri
          d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a
          norma dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133):
              "Art. 4 Assetto didattico
              1.  I  percorsi  di  istruzione   degli   adulti   sono
          riorganizzati in:
                a)  percorsi  di  primo  livello:   i   percorsi   di
          istruzione di primo livello realizzati dai  Centri  di  cui
          all'articolo  2,  sono  finalizzati  al  conseguimento  del
          titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e
          della  certificazione   attestante   l'acquisizione   delle
          competenze di base connesse all'obbligo  di  istruzione  di
          cui al decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  22
          agosto  2007,  n.  139,  relative  alle  attivita'  e  agli
          insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);
                b)  percorsi  di  secondo  livello:  i  percorsi   di
          istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni
          scolastiche  di  cui  al  comma  6,  sono  finalizzati   al
          conseguimento   del   diploma   di   istruzione    tecnica,
          professionale e artistica;
                c) percorsi di alfabetizzazione  e  di  apprendimento
          della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e  di
          apprendimento della lingua italiana, realizzati dai  Centri
          di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri  di
          cui all'articolo 3,  nei  limiti  dell'organico  assegnato,
          sono finalizzati al conseguimento di un  titolo  attestante
          il raggiungimento di un livello di conoscenza della  lingua
          italiana non inferiore al  livello  A2  del  Quadro  comune
          europeo  di  riferimento  per  le  lingue   elaborato   dal
          Consiglio d'Europa.
              2. I percorsi di primo  livello  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), sono articolati in due periodi didattici  cosi'
          strutturati:
                a) il  primo  periodo  didattico  e'  finalizzato  al
          conseguimento del titolo di  studio  conclusivo  del  primo
          ciclo;
                b) il secondo periodo  didattico  e'  finalizzato  al
          conseguimento     della      certificazione      attestante
          l'acquisizione   delle   competenze   di   base    connesse
          all'obbligo di istruzione di  cui  al  citato  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.  139,
          relative alle attivita' e insegnamenti  generali  comuni  a
          tutti gli indirizzi degli istituti  professionali  e  degli
          istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  87,  e  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          88.
              3. I percorsi di secondo livello di istruzione  tecnica
          e professionale  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  sono
          articolati in tre periodi didattici, cosi' strutturati:
                a)  il  primo  periodo   didattico   e'   finalizzato
          all'acquisizione  della   certificazione   necessaria   per
          l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti
          tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo  scelto
          dallo studente. Tale periodo si riferisce alle  conoscenze,
          abilita' e competenze previste per  il  primo  biennio  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  alle   singole   aree   di
          indirizzo;
                b)  il  secondo  periodo  didattico  e'   finalizzato
          all'acquisizione  della   certificazione   necessaria   per
          l'ammissione all'ultimo anno dei  percorsi  degli  istituti
          tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo  scelto
          dallo studente. Tale periodo si riferisce alle  conoscenze,
          abilita' e competenze previste per il secondo  biennio  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  alle   singole   aree   di
          indirizzo;
                c)  il  terzo  periodo   didattico   e'   finalizzato
          all'acquisizione  del  diploma  di  istruzione  tecnica   o
          professionale,  in  relazione  all'indirizzo  scelto  dallo
          studente.  Tale  periodo  si  riferisce  alle   conoscenze,
          abilita'  e  competenze  previste  per  l'ultimo  anno  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  alle   singole   aree   di
          indirizzo.
              4. I  percorsi  di  primo  livello  relativi  al  primo
          periodo didattico di cui al comma 2, lettera a),  hanno  un
          orario  complessivo  di  400  ore,  articolato  secondo  le
          indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo
          11, comma 10, destinato allo  svolgimento  di  attivita'  e
          insegnamenti  obbligatori  relativi  ai   saperi   e   alle
          competenze  attesi  in  esito  ai  percorsi  della   scuola
          secondaria di primo  grado.  I  percorsi  sono  organizzati
          anche con riferimento alle competenze chiave in materia  di
          cittadinanza  da  acquisire  al   termine   dell'istruzione
          obbligatoria di cui all'allegato al  decreto  del  Ministro
          della pubblica  istruzione  22  agosto  2007,  n.  139.  In
          assenza  della  certificazione  conclusiva   della   scuola
          primaria, l'orario  complessivo  puo'  essere  incrementato
          fino ad un massimo di ulteriori 200 ore,  in  relazione  ai
          saperi e alle competenze  possedute  dallo  studente.  Tale
          quota, articolata secondo le  indicazioni  contenute  nelle
          linee guida di cui all'articolo 11, comma 10,  puo'  essere
          utilizzata anche ai fini  dell'alfabetizzazione  in  lingua
          italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera
          c).
              5. L'orario complessivo obbligatorio  dei  percorsi  di
          cui al presente articolo e' cosi' determinato:
                a) i percorsi di primo livello, relativi  al  secondo
          periodo didattico di cui al comma 2, lettera b),  hanno  un
          orario complessivo pari al 70 per cento di quello  previsto
          dai corrispondenti ordinamenti  degli  istituti  tecnici  o
          professionali per l'area di istruzione generale, articolato
          secondo le indicazioni contenute nelle linee guida  di  cui
          all'articolo 11, comma 10;
                b) i percorsi di secondo livello di cui al  comma  3,
          lettere a), b) e  c),  hanno,  rispettivamente,  un  orario
          complessivo pari al 70 per cento  di  quello  previsto  dai
          corrispondenti  ordinamenti  degli   istituti   tecnici   o
          professionali  con  riferimento  all'area   di   istruzione
          generale e alle singole aree di indirizzo.
              6. I percorsi di secondo livello di  cui  al  comma  1,
          lettera b), relativi agli istituti tecnici,  agli  istituti
          professionali e ai  licei  artistici,  con  riferimento  ai
          periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b)  e  c),
          sono realizzati dalle  istituzioni  scolastiche  presso  le
          quali  funzionano  i  percorsi   di   istruzione   tecnica,
          professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a
          tale  fine   individuate   nell'ambito   della   competenza
          esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano  in  materia  di  programmazione  dell'offerta
          formativa,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei   parametri
          definiti  ai  sensi   della   normativa   vigente   e   con
          l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
              7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa,
          le istituzioni scolastiche presso  le  quali  funzionano  i
          percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresi',
          la realizzazione di percorsi finalizzati  al  conseguimento
          di altri diplomi di istruzione liceale oltre  a  quello  di
          liceo artistico nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente e delle dotazioni  organiche  definite
          ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008
          e dall'articolo 19, comma 7,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111.
              8. I percorsi di istruzione artistica di cui  al  comma
          1,  lettera  b),  sono  realizzati  con  riferimento   alle
          conoscenze,   abilita'   e    competenze    previste    dai
          corrispondenti ordinamenti del liceo  artistico  secondo  i
          periodi didattici di cui al comma 3,  l'orario  complessivo
          di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al  comma  9,
          definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida
          di cui all'articolo 11, comma 10.
              9. Ai fini di cui al presente articolo,  con  le  linee
          guida di cui  all'articolo  11,  comma  10,  approvate  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti
          i criteri generali e le modalita' per rendere  sostenibili,
          per lo studente, i carichi orari di cui ai  commi  4  e  5,
          attraverso:
                a) il riconoscimento dei crediti  comunque  acquisiti
          dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e  del
          livello richiesto;
                b)  la  personalizzazione  del  percorso  di   studio
          relativo  al  livello  richiesto,  che  lo  studente   puo'
          completare anche nell'anno scolastico  successivo,  secondo
          quanto previsto dal  patto  formativo  individuale  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera e);
                c) la fruizione a distanza di una parte del  percorso
          previsto, di regola, per non piu'  del  20  per  cento  del
          corrispondente monte ore complessivo;
                d) la realizzazione di attivita' di accoglienza e  di
          orientamento,  finalizzate  alla  definizione   del   Patto
          formativo individuale, per non piu' del 10  per  cento  del
          corrispondente monte ore complessivo del percorso."