art. 1 note (parte 11)

           	
				
 
    

          Note al Comma 370
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
              "Art. 2 Ambito di applicazione
              1. Ai fini del presente testo unico  si  intendono  per
          enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane,
          le comunita' montane, le comunita' isolane e le  unioni  di
          comuni.
              2. Le norme sugli enti  locali  previste  dal  presente
          testo  unico  si   applicano,   altresi',   salvo   diverse
          disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,  con
          esclusione  di  quelli  che  gestiscono  attivita'   aventi
          rilevanza economica  ed  imprenditoriale  e,  ove  previsto
          dallo statuto, dei consorzi per  la  gestione  dei  servizi
          sociali."
          Note al Comma 371
              Il  riferimento  al   testo   dell'articolo   26,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91  e'
          riportato nelle note al Comma 369.
               Il riferimento al testo dell'articolo 23  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' riportato  nelle  note
          al Comma 369.

          Note al Comma 375
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure  urgenti  relative  al
          Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa   e
          resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti):
              "Art.  1.  Piano   nazionale   per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza
              1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
          complementari  finalizzato   ad   integrare   con   risorse
          nazionali gli interventi del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza per complessivi 30.622,46 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026.
              2. Le risorse  nazionali  degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue:
                a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:
                  1. Servizi digitali  e  cittadinanza  digitale:  50
          milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e  10
          milioni di euro per l'anno 2026;
                  2. Servizi digitali  e  competenze  digitali:  0,73
          milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno  2023,  29,24
          milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
                  3. Tecnologie  satellitari  ed  economia  spaziale:
          65,98 milioni di euro per l'anno 2022,  136,09  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 202,06 milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 218,56 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  177,31
          milioni di euro per l'anno 2026;
                  4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in  contesti
          urbani marginalizzati: 70  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2026;
                b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma:
                  1. Interventi per le aree del terremoto del 2009  e
          2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
                c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferiti  ai  seguenti  programmi  e
          interventi:
                  1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi  verdi
          - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
          di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per  l'anno
          2024, 173,91 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  124,22
          milioni di euro per l'anno 2026;
                  2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi  verdi
          - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
          euro per l'anno 2022, 128,8  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
                  3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
          150 milioni di euro per l'anno 2021, 360  milioni  di  euro
          per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
          milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
                  4. Rinnovo del materiale rotabile e  infrastrutture
          per il trasporto ferroviario delle  merci:  60  milioni  di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro  per
          l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
                  5.  Strade  sicure   -   Messa   in   sicurezza   e
          implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico  per
          il  controllo  da  remoto  di  ponti,  viadotti  e   tunnel
          (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
          e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni  di
          euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
          50 milioni di euro per l'anno 2026;
                  6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
          monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di  ponti,
          viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25  milioni
          di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023,
          2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
                  7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima  e  della
          resilienza delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
          climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, 320 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
                  8. Aumento selettivo della capacita'  portuale:  72
          milioni di euro per l'anno 2021, 85  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025;
                  9.  Ultimo/Penultimo  miglio  ferroviario/stradale:
          20,41 milioni di euro per l'anno  2021,  52,79  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 68,93  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per  l'anno
          2026;
                  10. Efficientamento energetico: 3 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 7 milioni di euro per  l'anno  2022  e  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
                  11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
          attraverso  un  sistema  alimentato,  ove   l'energia   non
          provenga dalla rete di  trasmissione  nazionale,  da  fonti
          green rinnovabili o, qualora queste non siano  disponibili,
          da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:  80  milioni
          di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
          10 milioni di euro per l'anno 2026;
                  12.   Strategia   Nazionale    Aree    Interne    -
          Miglioramento dell'accessibilita' e della  sicurezza  delle
          strade,  inclusa  la   manutenzione   straordinaria   anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 100 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  50
          milioni di euro per l'anno 2026;
                  13.  Sicuro,  verde  e  sociale:   riqualificazione
          dell'edilizia residenziale pubblica: 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e  350
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
                d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione  del  Ministero  della  cultura  riferiti  al
          seguente programma:
                  1. Piano di investimenti  strategici  su  siti  del
          patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali:   207,7
          milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
          l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno  2023,  265,1
          milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
                e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  della  salute  riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi:
                  1. Salute, ambiente, biodiversita' e  clima:  51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
                  2. Verso un  ospedale  sicuro  e  sostenibile:  250
          milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  250
          milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
                  3. Ecosistema innovativo della salute:  10  milioni
          di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per  l'anno
          2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
          di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
                f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico  riferiti
          ai seguenti programmi e interventi:
                  1. «Polis»  -  Case  dei  servizi  di  cittadinanza
          digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145  milioni
          di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per  l'anno
          2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38  milioni
          di euro per l'anno 2026;
                  2. Transizione  4.0:  704,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, 1.414,95 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
          euro per l'anno 2024, 324,71 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
                  3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  250
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
                g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  della  giustizia  riferiti   al
          seguente programma e intervento:
                  1. Costruzione  e  miglioramento  di  padiglioni  e
          spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori:  2,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 19  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 41,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  57
          milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro  per
          l'anno 2026;
                h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali riferiti  al  seguente  programma  e
          intervento:
                  1.  Contratti  di  filiera  e  distrettuali  per  i
          settori agroalimentare, della  pesca  e  dell'acquacoltura,
          della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo:  200
          milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al  2023,  258,81  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
          e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il  25  per  cento
          delle  predette  somme  e'  destinato  esclusivamente  alle
          produzioni biologiche italiane ottenute conformemente  alla
          normativa europea e a quella nazionale di settore;
                i) quanto a complessivi 500 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          riferiti al seguente programma e intervento:
                  1. Iniziative di ricerca per tecnologie e  percorsi
          innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
                l) quanto a complessivi 210 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno riferiti al  seguente
          programma e intervento:
                  1. Piani urbani integrati: 80 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30  milioni  di  euro  nel
          2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
                m) quanto a 910 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
          829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per  l'anno
          2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai  commi
          3 e 4.
              2-bis.  Al  fine  di  favorire  la   realizzazione   di
          investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
          nazionale nonche' di ridurre  il  divario  infrastrutturale
          tra le diverse regioni, le  risorse  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), punti  1  e  3,  sono  destinate  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
          50 per cento e all'80 per cento.
              2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),  punto
          2, sono destinate:
                a) nella misura di 18  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, di 17,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  di  56,5
          milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno  2025  e
          di 108,7 milioni di euro per l'anno  2026,  all'erogazione,
          fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  di   un
          contributo di importo non superiore al  50  per  cento  dei
          costi necessari  per  il  rinnovo  ovvero  l'ammodernamento
          delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
                b) nella misura di 20  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
          di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
          parte di Rete ferroviaria italiana Spa,  di  unita'  navali
          impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
          servizi  ferroviari  di  collegamento  passeggeri  e  merci
          ovvero  nel  traghettamento  veloce  dei  passeggeri.  Tali
          risorse si intendono immediatamente disponibili  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ai  fini  dell'assunzione  di   impegni
          giuridicamente vincolanti;
                c) nella misura di 7 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per  l'anno
          2023, di 64,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  di  58
          milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni  di  euro
          per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non  superiore
          al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
          alla realizzazione  di  impianti  di  liquefazione  di  gas
          naturale   sul   territorio   nazionale   necessari    alla
          de-carbonizzazione  dei  trasporti  e  in  particolare  nel
          settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di  gas
          naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale  con
          le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
          unita'  navali  necessarie  a  sostenere  le  attivita'  di
          bunkeraggio a partire  dai  terminali  di  rigassificazione
          nazionali.
              2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono stabiliti:
                a) le modalita' di assegnazione delle risorse di  cui
          al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione
          di  contributi  in  favore  delle   imprese   del   settore
          ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie
          attivita'  sul  territorio  nazionale.  I  contributi  sono
          destinati al finanziamento, in misura non superiore  al  50
          per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi
          di movimentazione per il trasporto merci ferroviario  anche
          nei terminal intermodali, nonche' al  finanziamento,  nella
          misura  del  100  per  cento,   di   interventi   destinati
          all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari
          di Rete ferroviaria italiana Spa;
                b)  la  tipologia  e  i   parametri   tecnici   degli
          interventi ammessi a finanziamento ai sensi  delle  lettere
          a)  e  c)  del  comma  2-ter,  l'entita'   del   contributo
          riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per  ciascuna
          delle  tipologie  di  intervento  e  le  modalita'   e   le
          condizioni di erogazione dello stesso.
              2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera  c),
          punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia
          e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per
          lo sviluppo delle aree interne del Paese,  con  particolare
          riferimento   alla   promozione    e    al    miglioramento
          dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
          interventi   di   messa   in   sicurezza   e   manutenzione
          straordinaria della rete viaria delle medesime  aree  anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, di concerto con  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da   adottare   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
          ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla  base
          dei seguenti criteri:
                a) entita' della popolazione residente;
                b) estensione delle  strade  statali,  provinciali  e
          comunali  qualora  queste  ultime   rappresentino   l'unica
          comunicazione esistente tra due o piu' comuni  appartenenti
          all'area interna;
                c)    esistenza    di    rischi    derivanti    dalla
          classificazione sismica dei territori e  dall'accelerazione
          sismica;
                d) esistenza di situazioni di dissesto  idrogeologico
          e relativa entita'.
              2-sexies. Ai fini dell'assegnazione  delle  risorse  di
          cui  al  comma  2-quinquies,  si  tiene  conto,   in   modo
          prevalente, dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
              2-septies.  Al  fine  di  favorire   l'incremento   del
          patrimonio di edilizia residenziale pubblica di  proprieta'
          delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi  per
          le case popolari, comunque denominati, costituiti anche  in
          forma  societaria,   nonche'   degli   enti   di   edilizia
          residenziale pubblica aventi le stesse finalita'  degli  ex
          Istituti autonomi per le case popolari, le risorse  di  cui
          al comma  2,  lettera  c),  punto  13,  sono  destinate  al
          finanziamento   di   un   programma   di   interventi    di
          riqualificazione dell'edilizia residenziale  pubblica,  ivi
          compresi interventi di demolizione e ricostruzione,  avente
          ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
                a)  interventi   diretti   alla   verifica   e   alla
          valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
          edilizia residenziale pubblica e progetti di  miglioramento
          o di adeguamento sismico;
                b)  interventi  di  efficientamento   energetico   di
          alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
          comprese le relative progettazioni;
                c) interventi di  razionalizzazione  degli  spazi  di
          edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
          di frazionamento  e  ridimensionamento  degli  alloggi,  se
          eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b);
                d)  interventi  di   riqualificazione   degli   spazi
          pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
          di cui alle lettere a) e b), ivi  compresi  i  progetti  di
          miglioramento   e   valorizzazione   delle   aree    verdi,
          dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto  di
          intervento;
                e) operazioni di acquisto di immobili,  da  destinare
          alla sistemazione temporanea degli assegnatari  di  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica oggetto degli  interventi
          di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli  immobili
          da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
          antisismiche almeno pari a quelle indicate  come  requisito
          minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili  oggetto  degli
          interventi di cui alle  medesime  lettere  a)  e  b).  Alle
          finalita'  di  cui  alla  presente  lettera   puo'   essere
          destinato un importo non superiore  al  10  per  cento  del
          totale delle risorse;
                f) operazioni di locazione di  alloggi  da  destinare
          temporaneamente agli assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b).
              2-octies. Gli interventi finanziati con le  risorse  di
          cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
          detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77.
              2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, da adottare  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il
          Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281:
                a) sono individuati gli indicatori di riparto su base
          regionale delle risorse di cui al comma  2-septies,  tenuto
          conto  del  numero  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica presenti in ciascuna regione,  dell'entita'  della
          popolazione residente nella  regione  nonche'  dell'entita'
          della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
          e 2;
                b)  sono  stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di
          ammissione a finanziamento degli interventi, con  priorita'
          per gli interventi effettuati nelle zone sismiche  1  e  2,
          per  quelli  che  prevedono   azioni   congiunte   sia   di
          miglioramento di  classe  sismica  sia  di  efficientamento
          energetico, nonche' per quelli in relazione  ai  quali  sia
          gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
          ed  economica  di  cui  all'articolo  23  del  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50;
                c) sono disciplinate le modalita' di  erogazione  dei
          finanziamenti.
              2-decies. Al fine  di  incrementare  il  patrimonio  di
          edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
          recupero di immobili e  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
                a) interventi di ristrutturazione e  riqualificazione
          di  alloggi  e   immobili   gia'   destinati   a   edilizia
          residenziale pubblica;
                b)   interventi   finalizzati   al   riutilizzo,   al
          completamento o alla riconversione a edilizia  residenziale
          sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti  o
          abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
              3. All'articolo 119 del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
                b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis.
          Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di  cui
          al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno
          2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  60  per
          cento dell'intervento complessivo, la  detrazione  del  110
          per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il  31
          dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai  condomini
          di cui al comma 9, lettera a), la detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2022. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti
          di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30
          giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il  60
          per cento dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31 dicembre 2023.».
              4.  La  copertura  di  parte   degli   oneri   di   cui
          all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, pari a 1.655,4 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  a
          1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e  a  1.274  milioni  di  euro  per
          l'anno  2026,  a  valere   sulle   risorse   previste   per
          l'attuazione del progetto nell'ambito del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037  a  1050
          della legge n. 178 del 2020, e'  rideterminata  in  1.315,4
          milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
          per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
          in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
              5. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  3,  gli
          eventuali minori oneri previsti anche  in  via  prospettica
          rilevati dal monitoraggio degli  effetti  dell'agevolazione
          di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, rispetto  alla  previsione  tendenziale,  sono
          vincolati alla proroga del termine  della  fruizione  della
          citata   agevolazione,   da   definire    con    successivi
          provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al  primo
          periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento delle finanze sulla  base  dei  dati
          comunicati con cadenza trimestrale  dall'Agenzia  nazionale
          per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA)  e  i  conseguenti  aggiornamenti  delle
          stime   sono   comunicati   alle   competenti   commissioni
          parlamentari della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica.
              6. Agli interventi ricompresi nel Piano  nazionale  per
          gli investimenti  complementari  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,   le   procedure    di    semplificazione    e
          accelerazione, le misure di  trasparenza  e  conoscibilita'
          dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza.  Allo  scopo  di  agevolare  la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  comma   2,
          lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2023, le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater
          dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
          applicano ai soggetti individuati  per  l'attuazione  degli
          interventi suddetti.
              7. Ai fini del  monitoraggio  degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa   e   resilienza   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari. Le informazioni necessarie  per
          l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i
          sistemi collegati. Negli altri  casi  e,  comunque,  per  i
          programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   e'   utilizzato   il   sistema
          informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178.
              7-bis.  Fatte  salve  le   procedure   applicabili   ai
          programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
          ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo  14,  comma  1,
          ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  e
          fermo restando anche quanto previsto dal medesimo  articolo
          14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
          previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
          la  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di   monitoraggio
          comportano  la  revoca  del  finanziamento  ai  sensi   del
          presente comma, qualora non risultino assunte  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di  revoca  sono
          adottati dal  Ministro  a  cui  risponde  l'amministrazione
          centrale titolare  dell'intervento.  Nel  caso  in  cui  il
          soggetto attuatore sia la stessa amministrazione  centrale,
          nonche' per gli interventi di cui al comma 2,  lettera  b),
          punto 1, la revoca e' disposta con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le risorse  disponibili  per
          effetto delle revoche, anche  iscritte  in  conto  residui,
          sono riprogrammate con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  secondo  criteri  premianti
          nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
          migliori dati di impiego  delle  risorse.  Per  le  risorse
          oggetto di revoca, i termini di conservazione  dei  residui
          di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e  4,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  decorrono  nuovamente  dal  momento
          dell'iscrizione nello stato di previsione di  destinazione.
          Qualora  le  somme  oggetto  di  revoca  siano  state  gia'
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato,  le  stesse  devono
          essere tempestivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione,  al  fine  di
          consentirne l'utilizzo  previsto  con  la  riprogrammazione
          disposta con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio  anche  in  conto  residui.  In  caso  di  mancato
          versamento delle predette somme da parte degli enti  locali
          delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana
          e della regione Sardegna, il recupero  e'  operato  con  le
          procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti  locali  delle
          regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  caso  di
          mancato versamento, le predette regioni e province autonome
          assoggettano  i   propri   enti   ad   una   riduzione   in
          corrispondente misura dei  trasferimenti  correnti  erogati
          dalle medesime regioni o province autonome che  provvedono,
          conseguentemente,  a  riversare  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  le  somme  recuperate.  In  caso  di  mancato
          versamento da parte delle regioni e delle province autonome
          si procede al recupero delle somme dovute  a  valere  sulle
          giacenze depositate a qualsiasi  titolo  nei  conti  aperti
          presso la tesoreria statale.
              7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al  comma
          2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso
          al  finanziamento  integrativo   del   Servizio   sanitario
          nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
          68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  come
          prorogato, a decorrere dal 2013,  dall'articolo  15,  comma
          24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e  la
          relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di assistenza e dal  Tavolo  di  verifica  degli
          adempimenti  di  cui  rispettivamente  all'articolo   9   e
          all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
          marzo 2005.
              7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma
          finanziario e procedurale previsto dal presente articolo  e
          dal decreto di cui al  comma  7,  alla  ripartizione  delle
          risorse per la concreta attuazione degli interventi di  cui
          al comma 2, lettera d), punto 1, si  provvede  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  quindici
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto.
              7-quinquies. A  partire  dall'anno  2022  e  fino  alla
          completa  realizzazione  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti complementari, e' presentata annualmente  alle
          Camere,   unitamente   alla   relazione    gia'    prevista
          dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
          2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n.  18,  una  relazione  sulla  ripartizione
          territoriale dei programmi e degli  interventi  di  cui  al
          comma 2, anche sulla base delle risultanze dei  sistemi  di
          monitoraggio di cui al comma 7.
              8. L'attuazione degli interventi  di  cui  al  presente
          articolo, soggetti alla  procedura  di  notifica  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  subordinata  alla
          previa  autorizzazione  della   Commissione   europea.   Le
          amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
          nazionale per gli investimenti  complementari  in  coerenza
          con il principio dell'assenza  di  un  danno  significativo
          agli obiettivi  ambientali,  di  cui  all'articolo  17  del
          regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 18 giugno 2020.
              9.  Agli  oneri  derivanti   dal   presente   articolo,
          determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
          l'anno 2021, 6.053,59 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80  milioni
          di euro per l'anno  2024,  5.459,98  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
          70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
          milioni di euro per l'anno 2034,  che  aumentano,  ai  fini
          della   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
          indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
          2026, 2.809,90 milioni di euro per  l'anno  2027,  2.806,40
          milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno  2030,
          si provvede ai sensi dell'articolo 5."
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio  del   settore   dei   contratti   pubblici,   per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici):
              "Art.   4.    Commissari    straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali
              1. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, da adottare entro il  31  dicembre  2020,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
          individuati gli interventi infrastrutturali  caratterizzati
          da un elevato grado di  complessita'  progettuale,  da  una
          particolare   difficolta'   esecutiva   o   attuativa,   da
          complessita'  delle  procedure  tecnico  -   amministrative
          ovvero che comportano  un  rilevante  impatto  sul  tessuto
          socio - economico a livello nazionale, regionale o  locale,
          per la cui realizzazione o il cui  completamento  si  rende
          necessaria la nomina di uno o piu' Commissari  straordinari
          che e' disposta con i medesimi  decreti.  Il  parere  delle
          Commissioni parlamentari  viene  reso  entro  venti  giorni
          dalla  richiesta;  decorso  inutilmente  tale  termine   si
          prescinde dall'acquisizione del  parere.  Con  uno  o  piu'
          decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui  al
          primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente  del
          Consiglio dei ministri puo'  individuare,  sulla  base  dei
          medesimi  criteri  di  cui  al  primo  periodo,   ulteriori
          interventi per i quali disporre  la  nomina  di  Commissari
          straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali
          di rilevanza esclusivamente regionale o locale,  i  decreti
          di cui al  presente  comma  sono  adottati,  ai  soli  fini
          dell'individuazione di tali interventi, previa  intesa  con
          il Presidente della Regione interessata. Gli interventi  di
          cui  al  presente  articolo   sono   identificati   con   i
          corrispondenti codici  unici  di  progetto  (CUP)  relativi
          all'opera principale e agli interventi ad  essa  collegati.
          Il Commissario  straordinario  nominato,  prima  dell'avvio
          degli  interventi,  convoca  le  organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative a livello nazionale.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
          poter celermente stabilire le  condizioni  per  l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali  si  procede  comunque  all'iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006.
              3. Per  l'esecuzione  degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento.
              3-bis.   E'   autorizzata   l'apertura   di    apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui  all'articolo  27,
          comma 1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
          dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della  fase
          del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
          espressa,    dichiarare    i     predetti     provvedimenti
          provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma
          degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater,  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi
          effettuati dai Commissari straordinari avviene  sulla  base
          di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229.
              4. I Commissari straordinari  trasmettono  al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          febbraio 2017,  n.  18  e  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152.
              5. Con i medesimi decreti  di  cui  al  comma  1  sono,
          altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
          realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
          quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
          eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
          al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
          Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo  5,
          comma 1,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
          periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
          sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
          da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale di cui al primo periodo.
              6. Al fine  di  fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
              6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di  realizzazione
          del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
          salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto  come  sistema
          MOSE,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con la regione  Veneto,  sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.
              6-ter. Al fine della piu'  celere  realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
              6-quater. Al fine di assicurare  la  piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente  attraverso  l'insediamento  di   attivita'   di
          interesse collettivo sia a scala  urbana  che  extraurbana,
          anche in deroga alla pianificazione vigente,  nel  rispetto
          della pianificazione di bacino e delle  relative  norme  di
          attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie  unica  e
          straordinaria. I costi per l'utilizzo di  cui  al  presente
          comma gravano sull'ente incaricato  della  gestione  e  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica.
              6-quinquies.  Al  fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima.
              6-sexies. Anche  per  le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
              "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle  aree
          interessate da pericolosita'  o  da  rischio  idraulico  di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente".
              7. Alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche.
              7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello  sviluppo  economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti.
              7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel  limite
          complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205.
              8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione   e   il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare:
                a) le amministrazioni competenti che  subentrano  nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi;
                b) le amministrazioni competenti cui  trasferire  gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale;
                c) i centri di costo delle amministrazioni competenti
          cui  trasferire  le  risorse  presenti  sulla  contabilita'
          speciale  n.  3250,  intestata  al  Commissario  ad   acta,
          provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,  di  cui
          all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289.
              9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma  8,  la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
              10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.
              11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni
          di  cui  ai  commi  8  e  9,  le  risorse  esistenti  sulla
          contabilita' speciale 3250,  intestata  al  commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre  2002,
          n.  289,  sono  riassegnate,   ove   necessario,   mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi.
              12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8
          e 9, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
              12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
              "148-bis. Le disposizioni dei commi da  140  a  148  si
          applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017".
              12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
          1994, n.  20,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
              12-quater. All'articolo  16  della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
              "In  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'".
              12-quinquies.  All'articolo  61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) al comma 6, le parole:  "31  dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
                b) al comma 9, le  parole:  "con  la  consegna  delle
          opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
          dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
              12-sexies. Al primo periodo del comma 13  dell'articolo
          55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  dopo  le  parole:
          "Nodo stazione  di  Verona"  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
          di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della  Scala
          (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".
              12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
          lavori del Nodo  ferroviario  di  Genova  e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205.
              12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 421  e  423,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
              "421. Al fine di assicurare gli  interventi  funzionali
          alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per
          il  2025  nella  citta'  di  Roma  e   l'attuazione   degli
          interventi relativi alla Misura di cui  al  comma  420,  e'
          nominato, con decreto del Presidente della  Repubblica,  un
          Commissario straordinario. Il Commissario resta  in  carica
          fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno  o
          piu' subcommissari. Per gli oneri correlati  alla  gestione
          commissariale e' autorizzata la spesa di 500.000  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026."
              "423.   Il   programma   dettagliato    ripartisce    i
          finanziamenti tra gli interventi che sono identificati  con
          il codice unico di progetto (CUP). Per ogni  intervento  il
          programma   dettagliato   individua    il    cronoprogramma
          procedurale,  il  soggetto  attuatore  e   la   percentuale
          dell'importo complessivo lordo dei lavori che  in  sede  di
          redazione o rielaborazione del quadro economico di  ciascun
          intervento deve essere riconosciuta alla societa' "Giubileo
          2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale  percentuale
          e'  determinato  in  ragione  della  complessita'  e  delle
          tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo 2025"
          e non puo' essere superiore al  2  per  cento  dell'importo
          complessivo  lordo  dei  lavori  ovvero  alla   percentuale
          prevista dalla normativa  applicabile  tenuto  conto  delle
          risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.  Il
          programma dettagliato deve altresi' individuare per ciascun
          intervento il costo complessivo a carico delle  risorse  di
          cui al comma 420 o delle eventuali risorse gia' disponibili
          a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR  e
          del Piano complementare. Il decreto di  cui  al  comma  422
          individua inoltre le modalita' di revoca in caso di mancata
          alimentazione dei sistemi  di  monitoraggio  o  di  mancato
          rispetto del cronoprogramma procedurale."
              Si riporta il testo dell'articolo 9, del  decreto-legge
          27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti  in  materia  di
          sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
          lavoro,   salute   e   servizi    territoriali,    connesse
          all'emergenza da  COVID-19,  nonche'  per  il  contenimento
          degli  effetti  degli  aumenti  dei  prezzi   nel   settore
          elettrico):
              "Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport
              1. Al fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore
          sportivo interessati dalle  misure  restrittive  introdotte
          con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,  le
          disposizioni di cui all'articolo 81  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo
          10, comma 1, del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n.  106,  si   applicano   anche   per   gli   investimenti
          pubblicitari effettuati dal 1° gennaio  2022  al  31  marzo
          2022. A tal fine e' autorizzata la  spesa  per  un  importo
          complessivo  pari  a  20  milioni  di  euro  per  il  primo
          trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
              2. Al fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore
          sportivo interessati dalle  misure  restrittive  introdotte
          con il decreto-legge  n.  221  del  2021,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del
          fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25
          maggio 2021, n. 73,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata  di  euro  20
          milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di
          spesa ed e' destinato all'erogazione  di  un  contributo  a
          fondo  perduto  a  ristoro   delle   spese   sanitarie   di
          sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione  di  test
          di diagnosi dell'infezione da  COVID-19,  nonche'  di  ogni
          altra  spesa  sostenuta  in  applicazione  dei   protocolli
          sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati  dalle
          autorita' governative competenti per l'intero periodo dello
          stato di emergenza  nazionale,  in  favore  delle  societa'
          sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni
          sportive dilettantistiche iscritte  al  registro  nazionale
          delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche.
              3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in
          ragione   delle   misure   di   contenimento   e   gestione
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il
          decreto-legge   n.   221   del   2021,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, le  risorse  del
          «Fondo unico a sostegno  del  potenziamento  del  movimento
          sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente
          destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto  per
          le  associazioni  e  societa'   sportive   dilettantistiche
          maggiormente  colpite  dalle  restrizioni,  con   specifico
          riferimento   alle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche  che  gestiscono  impianti  sportivi.  Una
          quota delle risorse, fino al 30 per cento  della  dotazione
          complessiva  del  fondo  di  cui  al  presente  comma,   e'
          destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che
          gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con  decreto
          dell'Autorita' politica delegata in materia  di  sport,  da
          adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono individuati le  modalita'
          e i termini di presentazione delle richieste di  erogazione
          dei contributi, i criteri di ammissione,  le  modalita'  di
          erogazione,  nonche'  le   procedure   di   controllo,   da
          effettuarsi anche a campione.
              4. Il «Fondo unico a  sostegno  del  potenziamento  del
          movimento sportivo italiano» di cui all'articolo  1,  comma
          369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato
          di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
              4-bis. Al fine di  assicurare  la  partecipazione  allo
          sport delle persone con disabilita' mentale, le risorse  di
          cui all'articolo 1, comma  740,  della  legge  30  dicembre
          2021, n.  234,  sono  destinate  al  rifinanziamento  delle
          attivita'  nazionali  dell'associazione  "Special  Olympics
          Italia".
              5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del presente
          articolo, pari a  euro  60  milioni  per  l'anno  2022,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 32.
              5-bis. Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  dei
          Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026  sotto  il  profilo
          ambientale,  economico   e   sociale,   in   un'ottica   di
          miglioramento della capacita'  e  della  fruibilita'  delle
          dotazioni infrastrutturali esistenti e da  realizzare,  per
          le opere di infrastrutturazione, ivi  comprese  quelle  per
          l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2024.   La
          titolarita' della misura e'  in  capo  all'Agenzia  per  la
          coesione territoriale e al relativo  onere  si  provvede  a
          valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione,  periodo  di  programmazione  2021-2027,  di  cui
          all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178.
              5-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
          e la coesione territoriale, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili   e   con
          l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  sport,  da
          adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti  gli  enti
          locali territorialmente interessati, sono  identificate  le
          opere   infrastrutturali,   ivi   comprese    quelle    per
          l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse  e
          di contesto, con l'indicazione,  per  ciascuna  opera,  del
          codice  unico  di  progetto,  del  soggetto   attuatore   e
          dell'entita' del finanziamento concesso, delle altre  fonti
          di  finanziamento  disponibili  e  del  cronoprogramma   di
          realizzazione. I medesimi  decreti  ripartiscono  anche  le
          relative risorse e individuano  altresi'  le  modalita'  di
          monitoraggio   degli    interventi,    il    cronoprogramma
          procedurale  con  i  relativi  obiettivi   determinati   in
          coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis,  nonche'  le
          modalita' di revoca in caso di  mancata  alimentazione  dei
          sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto  dei  termini
          previsti dal cronoprogramma  procedurale.  Le  informazioni
          necessarie per l'attuazione degli interventi sono  rilevate
          attraverso il sistema di monitoraggio  di  cui  al  decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi  collegati.
          Nell'ambito degli interventi, si intendono:
                a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la
          cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura  o
          che  si  rendono  necessarie  per  rendere   efficienti   e
          appropriate le  infrastrutture  esistenti  individuate  nel
          dossier di candidatura;
                b)  per  opere  connesse,  le  opere  necessarie  per
          connettere le infrastrutture di  cui  alla  lettera  a)  ai
          luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche'  alla
          rete  infra-strutturale  esistente,  in  modo  da   rendere
          maggiormente  efficace   la   funzionalita'   del   sistema
          complessivo di accessibilita';
                c)  per  opere  di  contesto,   le   opere   la   cui
          realizzazione  integra  il  sistema  di  accessibilita'  ai
          luoghi di svolgimento degli eventi sportivi  e  alle  altre
          localizzazioni  che   sono   interessate   direttamente   o
          indirettamente dall'evento o che  offrono  opportunita'  di
          valorizzazione territoriale in  occasione  dei  Giochi  del
          Mediterraneo di Taranto 2026."
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   4-ter,   del
          decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014, n.9 (Interventi
          urgenti di avvio del piano "Destinazione  Italia",  per  il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO 2015):
              "Art. 4-ter Misure urgenti per accelerare  l'attuazione
          di interventi di bonifica in siti contaminati di  interesse
          nazionale
              1.  Al  fine   di   accelerare   la   progettazione   e
          l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del
          danno  ambientale  nel  sito   contaminato   di   interesse
          nazionale  di  Crotone,   le   somme   liquidate   per   il
          risarcimento    del    danno    ambientale     a     favore
          dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale
          di  Milano  n.  2536  del  28  febbraio  2012,  passata  in
          giudicato, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e destinate alle finalita'
          di cui  al  presente  comma.  Con  successivo  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, e' nominato un commissario straordinario  delegato
          ai sensi dell'articolo 20  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio  2009,  n.  2,  e  successive   modificazioni,   ad
          eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo,  del
          citato articolo 20, e sono  individuati  le  attivita'  del
          commissario,  nel  limite  delle  risorse   acquisite,   le
          relative modalita' di  utilizzo  nonche'  il  compenso  del
          commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111.
              2. Al fine di coordinare, accelerare  e  promuovere  la
          progettazione degli interventi di caratterizzazione,  messa
          in sicurezza e bonifica nel sito contaminato  di  interesse
          nazionale Brescia  Caffaro,  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          individuazione delle risorse finanziarie disponibili,  puo'
          nominare un commissario  straordinario  delegato  ai  sensi
          dell'articolo 20 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, ad eccezione del  comma  5,  primo,  secondo  e
          terzo periodo, del citato  articolo  20.  Il  compenso  del
          commissario di cui al  presente  comma  e'  determinato  ai
          sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attivita'  di
          cui  al  presente  comma  e'  istituita  una   contabilita'
          speciale nella  quale  confluiscono  le  risorse  pubbliche
          stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e
          la bonifica del predetto sito contaminato.
              3. I commissari di cui ai commi 1 e 2  curano  le  fasi
          progettuali,  la  predisposizione  dei   bandi   di   gara,
          l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per
          la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori,
          la relativa contabilita' e il collaudo,  promuovendo  anche
          le opportune intese  tra  i  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Per le attivita' connesse  alla  realizzazione
          degli  interventi,  i  commissari   sono   autorizzati   ad
          avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  societa'
          specializzate a totale capitale  pubblico  e  degli  uffici
          delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali."
          Note al Comma 377
              La legge 16 aprile 1987, n.  183  (Coordinamento  delle
          politiche  riguardanti  l'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee ed adeguamento  dell'ordinamento  interno
          agli  atti  normativi  comunitari)  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
               Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
          1988,   n.   568   (Approvazione   del   regolamento    per
          l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di
          rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,  in
          esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n.  183)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1989, n.
          26.
          Note al Comma 379
               Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  recante
          codice dei contratti pubblici e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
              Il capo I del titolo VI della parte II (articoli da 114
          a 141) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  reca:
          "Appalti nei settori speciali"
              Si riporta il  testo  dell'articolo  164,  del  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  recante  codice  dei
          contratti pubblici:
              "Art. 164 Oggetto e ambito di applicazione
              1. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          346 del TFUE, le disposizioni di cui  alla  presente  Parte
          definiscono  le  norme  applicabili   alle   procedure   di
          aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione  di  lavori
          pubblici  o  di  servizi  indette   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori qualora  i
          lavorio i servizi siano destinati ad una delle attivita' di
          cui all'allegato II. In ogni caso,  le  disposizioni  della
          presente Parte non si applicano ai provvedimenti,  comunque
          denominati, con cui le  amministrazioni  aggiudicatrici,  a
          richiesta   di   un   operatore   economico,   autorizzano,
          stabilendone le modalita' e le condizioni,  l'esercizio  di
          un'attivita' economica che puo'  svolgersi  anche  mediante
          l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
              2. Alle procedure di  aggiudicazione  di  contratti  di
          concessione di lavori pubblici o di servizi  si  applicano,
          per quanto compatibili,  le  disposizioni  contenute  nella
          parte  I  e  nella   parte   II,   del   presente   codice,
          relativamente ai principi generali, alle  esclusioni,  alle
          modalita' e alle procedure di affidamento,  alle  modalita'
          di pubblicazione e redazione dei bandi e degli  avvisi,  ai
          requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai
          criteri di aggiudicazione, alle modalita' di  comunicazione
          ai  candidati   e   agli   offerenti,   ai   requisiti   di
          qualificazione degli operatori  economici,  ai  termini  di
          ricezione delle domande di partecipazione alla  concessione
          e delle offerte, alle modalita' di esecuzione.
              3. I servizi non economici di  interesse  generale  non
          rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
              4.  Agli  appalti  di  lavori  pubblici  affidati   dai
          concessionari che sono amministrazioni  aggiudicatrici,  si
          applicano, salvo che  non  siano  derogate  nella  presente
          parte, le disposizioni del presente codice.
              5. I concessionari di  lavori  pubblici  che  non  sono
          amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti  di  lavori
          affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della  presente
          Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e  II  in
          materia di subappalto, progettazione, collaudo e  piani  di
          sicurezza,  non  derogate  espressamente   dalla   presente
          parte."
          Note al Comma 380
              Si riporta il testo degli articoli 36 e 41, del decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge
          26 novembre 2021, n. 206, recante  delega  al  Governo  per
          l'efficienza del processo civile e per la  revisione  della
          disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
          controversie e  misure  urgenti  di  razionalizzazione  dei
          procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle
          famiglie nonche' in materia  di  esecuzione  forzata)  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 36. Disposizioni transitorie delle  modifiche  al
          codice penale e alle disposizioni di attuazione del  codice
          di procedura penale
              1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a
          decorrere dal 28 febbraio 2023.
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 6  si  applicano
          ai procedimenti iscritti  successivamente  al  28  febbraio
          2023."
              "Art. 41. Disposizioni transitorie delle  modifiche  al
          decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
              1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  7,  comma  l,
          lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v),  z),
          aa)e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
              2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di
          cui all'articolo 3  del  decreto  ministeriale  18  ottobre
          2010, n. 180, se  intendono  mantenere  l'iscrizione,  sono
          tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare  la  relativa
          istanza al Dipartimento per gli  affari  di  giustizia  del
          Ministero della giustizia, corredata  dalla  documentazione
          attestante    l'adeguamento    ai    requisiti     previsti
          dall'articolo  16,  come  modificato  dall'articolo  7  del
          presente decreto. Fino al  30  giugno  2023  gli  organismi
          iscritti  non  possono  essere  sospesi  o  cancellati  dal
          registro  per  mancanza  di  tali  requisiti.  Il   mancato
          adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione
          degli organismi dal registro.
              3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco  di  cui
          all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se
          intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il  30
          aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento  per  gli
          affari  di  giustizia  del   Ministero   della   giustizia,
          corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento  ai
          requisiti   previsti   dall'articolo   16-bis,   introdotto
          dall'articolo  7   del   presente   decreto.   Il   mancato
          adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione
          degli enti dall'elenco.
              3-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8   si
          applicano anche agli accordi di conciliazione  conclusi  in
          procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
              4. Le disposizioni di  cui  all'articolo  9,  comma  1,
          lettere e) e l), si applicano a  decorrere  dal  30  giugno
          2023."
          Note al Comma 381
              Il titolo II del decreto legislativo 30  gennaio  2006,
          n.26   (Istituzione   della    Scuola    superiore    della
          magistratura, nonche' disposizioni in tema di  tirocinio  e
          formazione   degli   uditori   giudiziari,    aggiornamento
          professionale  e  formazione  dei   magistrati,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della  L.  25  luglio
          2005, n. 150) reca: "Disposizioni sui  magistrati  ordinari
          in tirocinio"
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  21,  del  decreto
          legislativo  n.  26  del  2006  (Istituzione  della  Scuola
          superiore della magistratura, nonche' disposizioni in  tema
          di  tirocinio  e  formazione  degli   uditori   giudiziari,
          aggiornamento professionale e formazione dei magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150):
              "Art. 21. Contenuto e modalita' di svolgimento
              1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola
          in tre periodi: il primo periodo, della durata  di  quattro
          mesi,  e'  svolto  presso  i  tribunali  e  consiste  nella
          partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa  alle
          controversie o ai reati  rientranti  nella  competenza  del
          tribunale  in  composizione   collegiale   e   monocratica,
          compresa la partecipazione alla  camera  di  consiglio,  in
          maniera  che  sia  garantita  al  magistrato  ordinario  in
          tirocinio la formazione di una equilibrata  esperienza  nei
          diversi settori; il secondo periodo, della  durata  di  due
          mesi, e' svolto presso le procure della Repubblica presso i
          tribunali; il terzo periodo, della durata di sei  mesi,  e'
          svolto presso un ufficio corrispondente a quello  di  prima
          destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
              2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato
          ordinario  in  tirocinio  il  programma  di  tirocinio   da
          svolgersi presso gli uffici giudiziari  del  capoluogo  del
          distretto  di  residenza  del   magistrato   ordinario   in
          tirocinio,  salva  diversa  autorizzazione   dello   stesso
          comitato di gestione per  gravi  e  motivate  esigenze;  il
          programma garantisce al magistrato ordinario  in  tirocinio
          un'adeguata  formazione  nei  settori  civile,   penale   e
          dell'ordinamento giudiziario e una  specifica  preparazione
          nelle funzioni che sara' chiamato a svolgere nella sede  di
          prima destinazione.
              3. I magistrati affidatari presso i quali i  magistrati
          ordinari svolgono i prescritti periodi  di  tirocinio  sono
          designati dal Consiglio superiore  della  magistratura,  su
          proposta del competente consiglio giudiziario.
              4. Al termine  della  sessione,  i  singoli  magistrati
          affidatari compilano, per ciascun magistrato  ordinario  in
          tirocinio  loro  assegnato,  una  scheda   valutativa   che
          trasmettono  al  comitato   direttivo   ed   al   Consiglio
          superiore."
          Note al Comma 383
              Si riporta il testo dell'articolo 13-bis,  del  decreto
          legge  16   ottobre   2017,   n.   148,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante
          disposizioni urgenti in materia finanziaria e per  esigenze
          indifferibili, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 13-bis. Disposizioni in  materia  di  concessioni
          autostradali
              1. Per il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  ai
          protocolli di intesa stipulati in  data  14  gennaio  2016,
          rispettivamente, tra il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e  la  regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol
          unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate
          allo  sviluppo  del  Corridoio  scandinavo  mediterraneo  e
          sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e   le   regioni
          Friuli-Venezia Giulia e Veneto  interessate  allo  sviluppo
          del  Corridoio   mediterraneo,   tesi   a   promuovere   la
          cooperazione istituzionale per  lo  sviluppo  dei  medesimi
          Corridoi,    il    coordinamento    delle    infrastrutture
          autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste,  A28
          Portogruaro-Pordenone  e   raccordo   Villesse-Gorizia   e'
          assicurato come segue:
                a)  le  funzioni  di  concedente  sono   svolte   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                b) le convenzioni di concessione per la realizzazione
          delle opere e la gestione delle tratte  autostradali  hanno
          durata trentennale e sono  stipulate  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti con le regioni  e  gli  enti
          locali che hanno sottoscritto gli  appositi  protocolli  di
          intesa  in  data  14  gennaio  2016,  che  potranno   anche
          avvalersi nel ruolo di concessionario di societa' in house,
          esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale  non
          figurino  privati;  nel   caso   di   societa'   in   house
          appositamente costituite e fino al  momento  dell'effettivo
          trasferimento della  concessione,  non  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 14,  comma  5,  primo  periodo,  del
          testo  unico  in  materia  di  societa'  a   partecipazione
          pubblica, di cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,
          n.175;
                c) le convenzioni  di  cui  alla  lettera  b)  devono
          prevedere   che    eventuali    debiti    delle    societa'
          concessionarie  uscenti  e  il  valore  di  subentro  delle
          concessioni scadute  restino  a  carico  dei  concessionari
          subentranti.
              2.   La   societa'   Autobrennero   Spa   provvede   al
          trasferimento all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle
          risorse accantonate in regime  di  esenzione  fiscale  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge  27
          dicembre 1997, n. 449, mediante  versamenti  rateizzati  di
          pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La  societa'
          Autobrennero Spa provvede al versamento  della  prima  rata
          entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro  il
          15 dicembre di ciascuno degli anni successivi.  Le  risorse
          versate dalla societa' Autobrennero  Spa  sono  riassegnate
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e trasferite alla societa'  Rete  ferroviaria
          italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare  ai
          sensi del medesimo articolo 55, comma 13,  della  legge  n.
          449   del   1997   sono    versate    dal    concessionario
          dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
          cui   al   periodo   precedente   entro    trenta    giorni
          dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
          risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
          per le finalita' di cui al citato articolo  55,  comma  13,
          della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del  contratto  di
          programma -  parte  investimenti  tra  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
              3. A partire dalla  data  dell'affidamento  di  cui  al
          comma 4, il concessionario subentrante  dell'infrastruttura
          autostradale  A22  Brennero-Modena  versa  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno,
          l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018  e  di  70
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2019  al
          2024  e  comunque  fino  a  concorrenza   del   valore   di
          concessione,  che  non   potra'   essere   complessivamente
          inferiore a 580 milioni di euro. Nella  determinazione  del
          valore di concessione, di cui al periodo  precedente,  sono
          in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo  Stato
          per la realizzazione dell'infrastruttura.
              4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
          dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con  i
          concessionari autostradali delle infrastrutture di  cui  al
          comma  1,  dopo  l'approvazione  del  CIPE,  previo  parere
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
          convenzione e comunque, con riferimento  all'infrastruttura
          autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 15 dicembre 2021
          e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e  per
          gli anni precedenti dal  concessionario  subentrante  della
          predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e'  effettuato
          per il 50 per cento entro il 21  dicembre  2021  e  per  il
          restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022.  I  medesimi
          concessionari mantengono  tutti  gli  obblighi  previsti  a
          legislazione vigente.
              5. All'articolo 55, comma 13, della legge  27  dicembre
          1997, n. 449, il terzo e il quarto periodo sono soppressi."
          Note al Comma 384
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  49  del  decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure   di   esecuzione)   come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
          al portatore
              1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e  di
          titoli al portatore in euro o in valuta estera,  effettuato
          a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone
          fisiche  o  giuridiche,  quando  il   valore   oggetto   di
          trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000
          euro. Il trasferimento superiore al predetto limite,  quale
          che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e'
          effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla  soglia,  che
          appaiono artificiosamente frazionati e puo' essere eseguito
          esclusivamente per il tramite  di  banche,  Poste  italiane
          S.p.a.,  istituti  di  moneta  elettronica  e  istituti  di
          pagamento,  questi  ultimi  quando  prestano   servizi   di
          pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1,
          lettera b), numero 6), del decreto legislativo  27  gennaio
          2010, n. 11. Il trasferimento  effettuato  per  il  tramite
          degli intermediari bancari e  finanziari  avviene  mediante
          disposizione accettata per iscritto  dagli  stessi,  previa
          consegna ai medesimi intermediari della somma in  contanti.
          A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
          dell'accettazione, il beneficiario ha diritto  di  ottenere
          il pagamento nella  provincia  del  proprio  domicilio.  La
          comunicazione da parte  del  debitore  al  creditore  della
          predetta  accettazione   produce   gli   effetti   di   cui
          all'articolo 1277, primo comma, del codice  civile  e,  nei
          casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo
          1210 del medesimo codice.
              2.  Per  il  servizio  di  rimessa  di  denaro  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies. 1), numero  6),
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, la soglia e' di 1.000 euro.
              3. Per la negoziazione a pronti di mezzi  di  pagamento
          in valuta,  svolta  dai  soggetti  iscritti  nella  sezione
          prevista dall'articolo 17-bis del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.
              3-bis. A decorrere dal 1° luglio  2020  e  fino  al  31
          dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia  di
          cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di  2.000  euro.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto  di  cui
          al comma 1 e' riferito alla cifra di 5.000 euro.
              4.  I  moduli  di  assegni  bancari  e   postali   sono
          rilasciati dalle banche e da Poste Italiane  S.p.A.  muniti
          della clausola di  non  trasferibilita'.  Il  cliente  puo'
          richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di  assegni
          bancari e postali in forma libera.
              5. Gli assegni bancari e  postali  emessi  per  importi
          pari o superiori a 1.000 euro devono  recare  l'indicazione
          del nome o della ragione  sociale  del  beneficiario  e  la
          clausola di non trasferibilita'.
              6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine  del
          traente possono essere girati unicamente  per  l'incasso  a
          una banca o a Poste Italiane S.p.A.
              7. Gli assegni circolari,  vaglia  postali  e  cambiari
          sono emessi con l'indicazione  del  nome  o  della  ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilita'.
              8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia  postali  e
          cambiari, di importo inferiore a  1.000  euro  puo'  essere
          richiesto, per iscritto, dal cliente senza la  clausola  di
          non trasferibilita'.
              9.  Il  richiedente  di   assegno   circolare,   vaglia
          cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed  emesso
          con la clausola di non trasferibilita',  puo'  chiedere  il
          ritiro  della  provvista  previa  restituzione  del  titolo
          all'emittente.
              10. Per ciascun modulo di assegno  bancario  o  postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in  forma
          libera e' dovuta dal richiedente, a titolo  di  imposta  di
          bollo, la somma di 1,50 euro.
              11.   I   soggetti   autorizzati   a   utilizzare    le
          comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
          Poste Italiane S.p.A. i dati  identificativi  e  il  codice
          fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
          di assegni bancari o postali in  forma  libera  ovvero  che
          abbiano richiesto assegni  circolari  o  vaglia  postali  o
          cambiari in forma libera nonche' di coloro che  li  abbiano
          presentati all'incasso.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono  individuate  le  modalita'
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La documentazione inerente  i  dati  medesimi,  costituisce
          prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice  di
          procedura penale.
              12. A decorrere dall'entrata in vigore  della  presente
          disposizione  e'  ammessa  esclusivamente  l'emissione   di
          libretti di deposito, bancari o postali, nominativi  ed  e'
          vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari  o
          postali al portatore che, ove esistenti, sono  estinti  dal
          portatore entro il 31 dicembre 2018.
              13.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          concernenti la circolazione del contante e le modalita'  di
          circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai
          trasferimenti in cui siano parte banche  o  Poste  Italiane
          S.p.A.,  istituti  di  moneta  elettronica  e  istituti  di
          pagamento,  nonche'  ai  trasferimenti   tra   gli   stessi
          effettuati  in  proprio  o  per  il  tramite   di   vettori
          specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
              14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano
          ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
          cui siano parte banche, Poste Italiane  S.p.A.,  SIM,  SGR,
          SICAV, SICAF e imprese  di  assicurazione  che  operano  in
          Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.
              15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
          effettuati allo Stato o agli altri  enti  pubblici  e  alle
          erogazioni  da  questi  comunque   disposte   verso   altri
          soggetti.  E'  altresi'   fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 494 del codice di procedura civile."
          Note al Comma 385
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221  (Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese):
              "Art. 15 Pagamenti elettronici
              1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82, recante «Codice dell'amministrazione  digitale»,  e'
          sostituito dal seguente:
              «Art.  5  (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, e  i  gestori  di  pubblici  servizi  nei  rapporti  con
          l'utenza sono tenuti a far  data  dal  1°  giugno  2013  ad
          accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
          dovuti, anche con l'uso delle tecnologie  dell'informazione
          e della comunicazione. A tal fine:
                a)  sono  tenuti  a  pubblicare   nei   propri   siti
          istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
                  1)  i  codici  IBAN  identificativi  del  conto  di
          pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del   versamento   in
          Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,
          tramite i quali i soggetti versanti  possono  effettuare  i
          pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero  gli
          identificativi del  conto  corrente  postale  sul  quale  i
          soggetti versanti possono effettuare i  pagamenti  mediante
          bollettino postale;
                  2)  i  codici  identificativi  del   pagamento   da
          indicare obbligatoriamente per il versamento;
                b)  si  avvalgono  di  prestatori   di   servizi   di
          pagamento, individuati mediante ricorso agli  strumenti  di
          acquisto e negoziazione messi a disposizione  da  Consip  o
          dalle centrali  di  committenza  regionali  di  riferimento
          costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  per  consentire  ai  privati  di
          effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
          di carte di debito, di credito, prepagate ovvero  di  altri
          strumenti  di  pagamento   elettronico   disponibili,   che
          consentano anche l'addebito in  conto  corrente,  indicando
          sempre  le  condizioni,  anche  economiche,  per  il   loro
          utilizzo. Il  prestatore  dei  servizi  di  pagamento,  che
          riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua  il
          riversamento   dell'importo   trasferito    al    tesoriere
          dell'ente, registrando in apposito sistema  informatico,  a
          disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
          codici identificativi del  pagamento  medesimo,  nonche'  i
          codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
          dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le  modalita'
          di movimentazione tra  le  sezioni  di  Tesoreria  e  Poste
          Italiane  S.p.A.  dei  fondi   connessi   alle   operazioni
          effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
          amministrazioni sono  regolate  dalla  convenzione  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e  Poste  Italiane
          S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera  b),  le
          amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono
          altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
          cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
          di pagamento abilitati.
              3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma  1
          possono essere escluse le operazioni di  pagamento  per  le
          quali la verifica del buon fine dello stesso  debba  essere
          contestuale all'erogazione del  servizio;  in  questi  casi
          devono  comunque  essere  rese  disponibili  modalita'   di
          pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
              3-bis.   I   micro-pagamenti   dovuti   a   titolo   di
          corrispettivo  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  come  modificato  dall'articolo  7,  comma   2,   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.  94,  per  i
          contratti di acquisto di beni e  servizi  conclusi  tramite
          gli strumenti elettronici di cui al  medesimo  articolo  1,
          comma 450, stipulati nelle forme di  cui  all'articolo  11,
          comma 13, del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  sono
          effettuati mediante strumenti elettronici di  pagamento  se
          richiesto dalle imprese fornitrici.
              3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono  definiti
          i micro-pagamenti in relazione al  volume  complessivo  del
          contratto e sono adeguate alle finalita' di  cui  al  comma
          3-bis le norme relative alle procedure di  pagamento  delle
          pubbliche amministrazioni di  cui  al  citato  articolo  1,
          comma 450,  della  legge  n.  296  del  2006.  Le  medesime
          pubbliche  amministrazioni  provve-  dono  ad  adeguare  le
          proprie  norme  al  fine   di   consentire   il   pagamento
          elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il
          1° gennaio 2013.
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere  a)
          e b) e le modalita' attraverso le quali il  prestatore  dei
          servizi di pagamento  mette  a  disposizione  dell'ente  le
          informazioni relative al pagamento medesimo.
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.».
              2.
              3. Al fine di dare piena attuazione a  quanto  previsto
          in   materia   di    pubblicazione    dell'indicatore    di
          tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
          servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera  a),
          della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita'  di
          attuazione che saranno stabilite con il decreto di  cui  al
          comma 6 del medesimo  articolo,  tutte  le  amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          si avvalgono delle funzionalita' messe a  disposizione  dal
          sistema informativo SICOGE.
              4. A decorrere dal  30  giugno  2014,  i  soggetti  che
          effettuano  l'attivita'  di  vendita  di  prodotti   e   di
          prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
          accettare anche pagamenti effettuati  attraverso  carte  di
          pagamento, relativamente ad almeno una carta  di  debito  e
          una carta di credito e alle carte prepagate;  tale  obbligo
          non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'
          tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
              4-bis. A decorrere dal 30  giugno  2022,  nei  casi  di
          mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo,
          effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da
          parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4,
          si applica nei confronti del medesimo soggetto la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a
          30 euro,  aumentata  del  4  per  cento  del  valore  della
          transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione
          del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni  di
          cui al presente comma si applicano le procedure e i termini
          previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a  eccezione
          dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.
          L'autorita'  competente  a  ricevere  il  rapporto  di  cui
          all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e'  il
          prefetto della provincia nella quale e' stata  commessa  la
          violazione.   All'accertamento   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata  legge
          n. 689 del 1981.
              4-ter.
              5. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita   la   Banca   d'Italia,   vengono
          disciplinati le modalita',  i  termini  e  l'importo  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie anche  in  relazione  ai
          soggetti interessati, di attuazione della  disposizione  di
          cui al comma  4  anche  con  riferimento  alle  fattispecie
          costituenti illecito e alle  relative  sanzioni  pecuniarie
          amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
          l'estensione  degli  obblighi  a  ulteriori  strumenti   di
          pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
              5-bis.  Per  il  conseguimento   degli   obiettivi   di
          razionalizzazione e contenimento della  spesa  pubblica  in
          materia informatica ed al fine di garantire omogeneita'  di
          offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
          pubbliche devono avvalersi per le attivita'  di  incasso  e
          pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
          81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82,  e  delle  piattaforme  di  incasso  e  pagamento   dei
          prestatori di  servizi  di  pagamento  abilitati  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82.
              5-ter.  Al  comma  5  dell'articolo  35   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: «La  valutazione  della  conformita'  del
          sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati  dal
          titolare delle chiavi di firma e'  effettuata  dall'Agenzia
          per l'Italia digitale  in  conformita'  ad  apposite  linee
          guida da questa emanate, acquisito il  parere  obbligatorio
          dell'Organismo   di    certificazione    della    sicurezza
          informatica».
              5-quater. All'articolo 21 del codice  del  consumo,  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  dopo
          il comma 4 e' aggiunto il seguente:
              «4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la  pratica
          commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi  per  il
          completamento  di  una  transazione  elettronica   con   un
          fornitore di beni o servizi»."
          Note al Comma 388
              Si riporta il testo dell'articolo 41  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          recante disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi:
              "Art. 41 Accertamento d'ufficio
              Gli uffici  delle  imposte  procedono  all'accertamento
          d'ufficio  nei   casi   di   omessa   presentazione   della
          dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle  ai
          sensi delle disposizioni del titolo I.
              Nelle ipotesi di  cui  al  precedente  comma  l'ufficio
          determina il reddito complessivo del  contribuente,  e,  in
          quanto possibile i singoli redditi  delle  persone  fisiche
          soggetti all'imposta locale sui  redditi,  sulla  base  dei
          dati e delle notizie  comunque  raccolti  o  venuti  a  sua
          conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di  presunzioni
          prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di
          prescindere in tutto o  in  parte  dalle  risultanze  della
          dichiarazione, se presentata, e dalle  eventuali  scritture
          contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute.
              I redditi fondiari sono in  ogni  caso  determinati  in
          base alle risultanze catastali.
              Se    il    reddito    complessivo    e'    determinato
          sinteticamente,  non  sono  deducibili  gli  oneri  di  cui
          all'art. 10 del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597.  Si
          applica il quinto comma dell'art. 38.
              Agli  effetti  dell'imposta  locale  sui  redditi,   il
          reddito  complessivo  delle  persone  fisiche   determinato
          d'ufficio  senza  attribuzione  totale  o   parziale   alle
          categorie di  redditi  indicate  nell'art.  6  del  decreto
          indicato nel precedente comma  e'  considerato  reddito  di
          capitale, salvo il disposto del terzo comma."
          Note al Comma 389
              Si riporta il testo dell'articolo 43 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria):
              "Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione
          degli investimenti e di sviluppo d'impresa
              1. Per favorire l'attrazione degli  investimenti  e  la
          realizzazione di progetti di sviluppo di impresa  rilevanti
          per il rafforzamento della struttura produttiva del  Paese,
          con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
          e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
          finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
          riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
          e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
          normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, si provvede, in particolare a:
                a)  individuare  le  attivita',  le  iniziative,   le
          categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
          le spese  ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e  la
          natura  finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili   nei
          limiti consentiti dalla vigente  normativa  comunitaria,  i
          criteri   di   valutazione   dell'istanza   di   ammissione
          all'agevolazione;
                b) affidare, con le modalita' stabilite  da  apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
          relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
          articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
          valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
          agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
          ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
          dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato;
                c) stabilire le  modalita'  di  cooperazione  con  le
          Regioni e  gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della
          gestione dell'intervento di cui al presente  articolo,  con
          particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato;
                d) disciplinare una procedura accelerata che  preveda
          la possibilita' per l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.A.  di
          chiedere al Ministero dello sviluppo economico  l'indizione
          di conferenze  di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
          partecipano tutti i soggetti  competenti  all'adozione  dei
          provvedimenti  necessari  per   l'avvio   dell'investimento
          privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
          complementari  e  funzionali  all'investimento  stesso,  la
          predetta  Agenzia  nonche',  senza  diritto  di  voto,   il
          soggetto che ha presentato  l'istanza  per  la  concessione
          dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
          in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
          comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  adotta,  in  conformita'   alla
          determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  un
          provvedimento di approvazione del  progetto  esecutivo  che
          sostituisce, a tutti gli effetti, salvo  che  la  normativa
          comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
          e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
          comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla
          predetta conferenza;
                e) le agevolazioni di  cui  al  presente  comma  sono
          cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
          normativa comunitaria, con benefici fiscali.
              2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
          apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
          dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo,   vigila
          sull'esercizio   delle   funzioni   affidate    all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al  comma  1,
          effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
          effetto degli investimenti realizzati.
              3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e   gli   interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei  programmi  previsti
          dal Quadro strategico nazionale 2007-2013  ed  in  coerenza
          con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo.
              4. Per l'utilizzo del Fondo  di  cui  al  comma  3,  il
          Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa.
              5. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1, non possono essere piu' presentate domande  per
          l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
          base delle previsioni in materia di contratti di programma,
          di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  ivi  compresi  i  contratti  di
          localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
          n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
          entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
          l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
          articolo.
              6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
          215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, e dell'articolo 6, commi 12,  13,  14  e  14-bis,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
          abrogato l'articolo 1, comma 13, del  citato  decreto-legge
          n. 35 del 2005.
              7. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
          convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
          risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
          ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
          normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
          di tesoreria intestati all'Agenzia.
              7-bis. Il termine di cui  all'articolo  1,  comma  862,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009."
              Si  riporta  il   testo   dell'articolo   24-bis,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina):
              "Art. 24-bis. Completamento del progetto di risanamento
          e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e  di
          Civitavecchia ai fini dell'accelerazione  della  produzione
          di energia elettrica da  fonti  rinnovabili,  del  rilancio
          delle attivita'  imprenditoriali,  della  salvaguardia  dei
          livelli occupazionali  e  del  sostegno  dei  programmi  di
          investimento e sviluppo imprenditoriale
              1. Al fine  di  accelerare  la  produzione  di  energia
          elettrica da fonti  rinnovabili  connessa  al  progetto  di
          risanamento e di riconversione delle centrali a carbone  di
          Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia,
          nell'ambito  degli  obiettivi  in  materia  di  transizione
          ecologica ed energetica previsti  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza  e  nell'ambito   degli   importanti
          progetti  di  comune  interesse  europeo  (IPCEI)  per   la
          transizione ecologica  del  Paese,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto  e'  convocato,  presso  il  Ministero
          dello sviluppo  economico,  un  comitato  di  coordinamento
          finalizzato a individuare soluzioni per il  rilancio  delle
          attivita' imprenditoriali, per la salvaguardia dei  livelli
          occupazionali  e  per  il   sostegno   dei   programmi   di
          investimento  e   sviluppo   imprenditoriale   delle   aree
          industriali  di  Brindisi  e  di  Civitavecchia,   con   la
          partecipazione  delle  istituzioni  locali,   delle   parti
          sociali   e   degli   operatori   economici   nonche'    di
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
          del Ministero della transizione  ecologica,  del  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri.
              2. La partecipazione alle riunioni del comitato di  cui
          al comma 1 non da' diritto alla corresponsione di compensi,
          indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque
          denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica."
          Note al Comma 391
              Si riporta il testo dell'articolo  52  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea):
              "Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato
              1. Al fine di garantire  il  rispetto  dei  divieti  di
          cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'
          previsti dalla normativa europea e nazionale in materia  di
          aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
          ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le  relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti:
                a) gli aiuti di Stato di  cui  all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
                b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia;
                c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012;
                d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015.
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi.
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto.
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca.
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57.
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno."
              Si riporta il testo dell'articolo 14,  della  legge  29
          luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per  l'adempimento  degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea - Legge europea 2014):
              "Art. 14. Disposizioni  relative  alla  gestione  e  al
          monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese
              1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono  apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) all'articolo 46:
                  1) al comma 2 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «A decorrere dal  1º  gennaio  2017,  la  predetta
          verifica e' effettuata  attraverso  l'accesso  al  Registro
          nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;
                  2) il comma 4 e' abrogato a decorrere dal 1° luglio
          2017;
                b) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
              «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di  Stato).  -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti:
                a) gli aiuti di Stato di  cui  all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
                b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia;
                c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012;
                d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  14  del
          regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,  del  22  marzo
          1999.
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi.
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto.
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca.
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013.  Fino  alla  data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui al primo  periodo,
          si   applicano   le   modalita'   di   trasmissione   delle
          informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
          sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,
          n. 57.
              7. Decorsi sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al comma 6,  la  trasmissione
          delle informazioni al Registro di  cui  al  comma  1  e,  a
          decorrere dal 1º gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi
          di  interrogazione  del  Registro  medesimo   costituiscono
          condizione  legale  di  efficacia  dei  provvedimenti   che
          dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui  al
          comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione  di
          detti aiuti indicano espressamente  l'avvenuto  inserimento
          delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione
          dello stesso. L'inadempimento  degli  obblighi  di  cui  ai
          commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del  presente  comma
          e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al  comma
          1  e   comporta   la   responsabilita'   patrimoniale   del
          responsabile  della  concessione  o  dell'erogazione  degli
          aiuti. L'inadempimento  e'  rilevabile  anche  dall'impresa
          beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».
              2.  Le  informazioni  contenute  nel  Registro  di  cui
          all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  come
          sostituito  dal  comma  1  del  presente   articolo,   sono
          utilizzate  anche  ai   fini   della   relazione   di   cui
          all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n.  266,  che,  a
          decorrere dall'anno  2015,  e'  predisposta  dal  Ministero
          dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere  entro  il
          30 settembre di ciascun anno,  al  fine  di  illustrare  le
          caratteristiche e l'andamento,  nell'anno  precedente,  dei
          diversi provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche
          e produttive, per  una  valutazione  dei  provvedimenti  in
          questione e per fornire, in forma articolata,  elementi  di
          monitoraggio.  Il  Ministero   dello   sviluppo   economico
          individua   con   proprio   provvedimento   le    ulteriori
          informazioni utili alla predisposizione della relazione  di
          cui al presente  comma,  che  devono  essere  inserite  nel
          Registro dai soggetti pubblici o privati  che  concedono  o
          gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese."
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   18-ter   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi):
              "Art.   18-ter.   Piattaforma   telematica   denominata
          "Incentivi.gov.it"
              1. Nell'ambito  dei  processi  di  rafforzamento  e  di
          incremento  dell'efficienza  e  della   trasparenza   delle
          attivita' delle pubbliche  amministrazioni  previsti  negli
          obiettivi  tematici  dell'Accordo   di   partenariato   per
          l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla  programmazione
          2014-2020  e,  in   particolare,   per   contribuire   alla
          realizzazione della strategia dell'Unione per una  crescita
          intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione
          economica, sociale e territoriale, e' istituita  presso  il
          Ministero   dello   sviluppo   economico   la   piattaforma
          telematica denominata "Incentivi.gov.it"  per  il  sostegno
          della  politica  industriale  e  della  competitivita'  del
          Paese.
              1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve
          promuovere  la   conoscenza   di   tutte   le   misure   di
          incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal
          Ministero  dello  sviluppo  economico   e   migliorare   la
          trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso  e
          di erogazione degli incentivi anche attraverso  un  accesso
          alle informazioni interattivo e  di  facile  utilizzo  che,
          sulla base delle esigenze  dei  beneficiari,  li  indirizzi
          verso le misure piu' appropriate ed agevoli  la  conoscenza
          dello stato di avanzamento delle procedure  di  concessione
          degli  incentivi,  anche  attraverso  sistemi  dedicati  di
          assistenza.
              2. Fermi restando i contenuti previsti al comma  1-bis,
          una sezione della piattaforma e' dedicata alle informazioni
          relative alle misure  di  sostegno  al  tessuto  produttivo
          gestite dalle altre amministrazioni  pubbliche  centrali  e
          locali  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  e'  alimentata
          attraverso l'interoperabilita' con  il  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato di cui al comma 6.
              3.  Alle  spese  per  lo  sviluppo  della   piattaforma
          telematica  di  cui  al  comma  1  si  provvede  attraverso
          l'impiego  di  quota  parte  delle  risorse,  fino  ad   un
          ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui  fondi
          del programma operativo nazionale "Governance  e  capacita'
          istituzionale" 2014-2020.
              4.
              5.
              6. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico
          sono adottate le disposizioni necessarie  per  l'attuazione
          del  presente  articolo,  ivi  incluse  le  modalita'   per
          assicurare    l'interoperabilita'     della     piattaforma
          Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli  aiuti  di
          Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, al fine  di  garantire  l'immediata  disponibilita'
          delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2."
          Note al Comma 392
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 55 e 55-bis,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
              "55. A decorrere dal  1°  luglio  2022  e  fino  al  31
          dicembre 2022,  l'importo  massimo  garantito  per  singola
          impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  pari  a  5
          milioni  di  euro  e  la  garanzia  e'  concessa   mediante
          applicazione del modello di valutazione di cui  alla  parte
          IX,  lettera  A,  delle  condizioni  di  ammissibilita'   e
          disposizioni di carattere  generale  per  l'amministrazione
          del Fondo di garanzia  allegate  al  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico  12  febbraio  2019,  fatta  salva
          l'ammissibilita'  alla  garanzia  del  Fondo  dei  soggetti
          rientranti  nella  fascia  5  del   medesimo   modello   di
          valutazione. A decorrere dalla medesima data del 1°  luglio
          2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando  le  maggiori
          coperture previste, in relazione a particolari tipologie di
          soggetti  beneficiari,  dal  decreto  del  Ministro   dello
          sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  157  del  7  luglio
          2017, la garanzia del Fondo e' concessa:
                1)   per   esigenze   diverse   dal   sostegno   alla
          realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
          per  cento  dell'importo  dell'operazione  finanziaria   in
          favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4
          e 5 di cui al  predetto  modello  di  valutazione  e  nella
          misura massima del 60 per  cento  in  favore  dei  soggetti
          beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo
          modello; in relazione  alla  riassicurazione,  la  predetta
          misura massima del 60 per cento  e'  riferita  alla  misura
          della copertura del Fondo di garanzia rispetto  all'importo
          dell'operazione  finanziaria  sottostante,  come   previsto
          dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
                2)   per   esigenze   connesse   al   sostegno   alla
          realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
          per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti  i
          soggetti beneficiari,  indipendentemente  dalla  fascia  di
          appartenenza di cui al predetto modello di valutazione.
              55-bis. Fermo quanto disposto dal  comma  55  e  previa
          approvazione   della   Commissione   europea    ai    sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea, in considerazione  delle  esigenze  di
          liquidita' direttamente derivanti  dall'interruzione  delle
          catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei  prezzi
          di  materie  prime  e   fattori   di   produzione,   dovuti
          all'applicazione  delle   misure   economiche   restrittive
          adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina  da  parte
          della Russia,  comprese  le  sanzioni  imposte  dall'Unione
          europea e dai suoi partner internazionali, cosi' come dalle
          contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino  al  31
          dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, puo' essere  concessa  su  finanziamenti  individuali,
          concessi successivamente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione  e  destinati  a  finalita'  di
          investimento  o  copertura  dei  costi  del   capitale   di
          esercizio, alle seguenti condizioni:
                1) per le esigenze di cui al  comma  55,  numero  2),
          nella misura  massima  del  90  per  cento,  in  favore  di
          finanziamenti finalizzati alla realizzazione  di  obiettivi
          di efficientamento o diversificazione  della  produzione  o
          del consumo energetici, quali,  a  titolo  esemplificativo,
          quelli volti a  soddisfare  il  fabbisogno  energetico  con
          energie provenienti  da  fonti  rinnovabili,  a  effettuare
          investimenti  in  misure  di  efficienza   energetica   che
          riducono il consumo di energia assorbito  dalla  produzione
          economica,  a  effettuare  investimenti   per   ridurre   o
          diversificare  il  consumo  di  gas   naturale   ovvero   a
          migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto  a
          oscillazioni   eccezionali   dei   prezzi    sui    mercati
          dell'energia elettrica;
                2) entro il limite di  5  milioni  di  euro,  per  un
          importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non
          superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
                  2.1) il 15 per cento  del  fatturato  annuo  totale
          medio degli ultimi tre esercizi  conclusi  come  risultante
          dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora
          l'impresa   abbia    iniziato    la    propria    attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2019, si fa  riferimento  al
          fatturato annuo totale medio degli esercizi  effettivamente
          conclusi;
                  2.2) il  50  per  cento  dei  costi  sostenuti  per
          l'energia  nei  dodici  mesi  precedenti  il   mese   della
          richiesta    di    finanziamento    inviata    dall'impresa
          beneficiaria al soggetto finanziatore;
                3) a titolo gratuito, nei  confronti  delle  imprese,
          localizzate in Italia,  che  operino  in  uno  o  piu'  dei
          settori  o  sottosettori  particolarmente  colpiti  di  cui
          all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea
          2022/ C131 I/01 recante "Quadro  temporaneo  di  crisi  per
          misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
          dell'aggressione  della  Russia  contro   l'Ucraina",   nel
          rispetto  delle  condizioni  di   compatibilita'   con   la
          normativa europea in materia di aiuti  di  Stato,  previste
          dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "de
          minimis" o di esenzione per categoria;
                4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni
          adottate    dall'Unione    europea,     comprese     quelle
          specificamente elencate  nei  provvedimenti  che  comminano
          tali sanzioni, quelle possedute o controllate  da  persone,
          entita'  o  organismi  oggetto  delle   sanzioni   adottate
          dall'Unione  europea  e  quelle  che  operano  nei  settori
          industriali oggetto  delle  sanzioni  adottate  dall'Unione
          europea, nella misura in cui  il  rilascio  della  garanzia
          pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione."
          Note al Comma 393
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  100,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              "100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese. Il Fondo opera entro il  limite  massimo  di
          impegni assumibile,  fissato  annualmente  dalla  legge  di
          bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di  attivita',
          che definisce previsionalmente la tipologia  e  l'ammontare
          preventivato degli importi  oggetto  dei  finanziamenti  da
          garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori  e
          dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative  stime
          di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
          definisce, in linea con le migliori  pratiche  del  settore
          bancario e assicurativo,  la  propensione  al  rischio  del
          portafoglio delle garanzie del Fondo,  tenuto  conto  dello
          stock in essere e delle operativita'  considerate  ai  fini
          della redazione del piano annuale di attivita', la  misura,
          in termini percentuali ed  assoluti,  degli  accantonamenti
          prudenziali a copertura dei  rischi  nonche'  l'indicazione
          delle politiche di governo dei rischi  e  dei  processi  di
          riferimento  necessari  per  definirli   e   attuarli.   Il
          Consiglio di gestione del Fondo delibera il  piano  annuale
          di attivita' e il sistema dei limiti di  rischio  che  sono
          approvati, entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica  e  lo   sviluppo   sostenibile   (CIPESS).   Per
          l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione  del
          primo piano annuale di attivita' e del  primo  sistema  dei
          limiti di rischio di cui alla presente lettera,  il  limite
          massimo di impegni assumibile e'  fissato  dalla  legge  di
          bilancio in assenza della  delibera  del  CIPESS.  Ai  fini
          dell'efficiente programmazione e allocazione delle  risorse
          da stanziare a copertura  del  fabbisogno  finanziario  del
          Fondo  nonche'  dell'efficace   e   costante   monitoraggio
          dell'entita'  dei  rischi  di  escussione  delle   garanzie
          pubbliche, anche  in  relazione  alla  stima  del  relativo
          impatto sui saldi di bilancio,  funzionale  alla  redazione
          dei  documenti  di  finanza  pubblica  e  alle  rilevazioni
          statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
          Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,   su   base
          semestrale, una relazione volta a  fornire  una  panoramica
          dei volumi e della composizione  del  portafoglio  e  delle
          relative stime di rischio e, su base almeno  trimestrale  e
          in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi  recante
          l'indicazione  del   numero   di   operazioni   effettuate,
          dell'entita' del finanziamento residuo e del  garantito  in
          essere, della stima di perdita attesa e  della  percentuale
          media di accantonamento a presidio del rischio relativi  al
          trimestre di riferimento, unitamente  alla  rendicontazione
          sintetica degli indennizzi e dei  recuperi  effettuati  nel
          trimestre precedente;
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."