art. 1 note (parte 21)

           	
				
 
    

              Note al comma 758
              Si  riporta  il   testo   dell'articolo   28-bis,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi  sismici  del  2016),  come  modificato  dalla
          presente legge:
                "Art. 28-bis. Misure per incentivare il recupero  dei
          rifiuti non pericolosi
                1. Al fine di  consentire  l'effettivo  recupero  dei
          rifiuti  non   pericolosi   derivanti   da   attivita'   di
          costruzione e demolizione, a seguito degli  eventi  sismici
          verificatisi a far data dal  24  agosto  2016,  l'avvio  ad
          operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli  articoli
          208, 209, 211, 213, 214 e 216  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, deve avvenire  entro  tre  anni  dalla
          data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato  D
          alla parte IV del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152.
                2. Fino al 31  dicembre  2023,  previo  parere  degli
          organi tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per
          cento, previa certificazione  della  regione  relativamente
          all'effettivo avvio delle operazioni di recupero  nel  sito
          interessato il  quantitativo  di  rifiuti  non  pericolosi,
          derivanti  da  attivita'  di  costruzione   e   demolizione
          conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal
          24 agosto 2016, indicato, in  ciascuna  autorizzazione,  ai
          sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero."
              Note al comma 759
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  986,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "986. Per gli anni  2019,  2021,  2022  e  2023,  nel
          limite di spesa  di  2  milioni  di  euro  annui,  ai  fini
          dell'accertamento    dell'indicatore    della    situazione
          patrimoniale, ai sensi di quanto disposto  dall'articolo  5
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo
          del patrimonio immobiliare di cui al comma 2  del  medesimo
          articolo sono  esclusi  gli  immobili  e  i  fabbricati  di
          proprieta' distrutti o non agibili in seguito  a  calamita'
          naturali."
              Note al comma 760
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13-ter   del
          decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio   2022   n.   15
          (Disposizioni urgenti in materia di  termini  legislativi),
          come modificato dalla presente legge:
                "Art. 13-ter.  Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          gestione commissariale per la ricostruzione  nei  territori
          interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini
          di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
                1. Al fine di assicurare il supporto ai  procedimenti
          amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare
          tramite  le  risorse  del  Fondo  complementare  al   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati
          dagli  eventi  sismici  del  2009  e  del  2016,  per   gli
          investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b),
          numero  1,  del  decreto-legge  6  maggio  2021,   n.   59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101, il Commissario straordinario  del  Governo  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016, n. 229, e'  autorizzato  ad  avvalersi,  con
          decorrenza non anteriore al 1° marzo  2022  e  fino  al  31
          dicembre 2024, ferme restando le scadenze  previste  per  i
          contratti in essere, di  un  contingente  massimo  di  otto
          esperti, di comprovata qualificazione  professionale  nelle
          materie oggetto degli interventi, per  un  importo  massimo
          complessivo di euro 108.000 in  ragione  d'anno,  al  lordo
          degli   oneri   fiscali    e    contributivi    a    carico
          dell'amministrazione per singolo  incarico  conferito.  Gli
          incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  anche  utilizzando  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa  complessivo
          di 2,5 milioni di euro, si provvede ai sensi del comma 3.
                2. Per l'attuazione degli interventi di cui al  comma
          1, il Commissario straordinario di cui al  medesimo  comma,
          mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del  supporto
          tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA,
          nel limite di 2,5 milioni di euro.
                3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  nel  limite
          massimo complessivo di 5 milioni di  euro,  il  Commissario
          straordinario di cui al comma 1  provvede  a  valere  sulle
          risorse  di  cui  all'articolo  43-bis,  comma  2,  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 233."

              Note al comma 761
              Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per  il
          sostegno e  il  rilancio  dell'economia),  come  modificato
          dalla presente legge:
                "Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici
                1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre  2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater  e'  inserito
          il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui  al
          comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021;  a  tale
          fine  il  Fondo  per  le   emergenze   nazionali   previsto
          dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
          al  decreto  legislativo  2  gennaio   2018,   n.   1,   e'
          incrementato di 300 milioni di euro per l'anno  2021.».  Al
          relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per  l'anno
          2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno  2020.».
          Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro  per  l'anno
          2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                2-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  2,
          ultimo  periodo,  per  i  contratti  di  lavoro   a   tempo
          determinato stipulati con il personale in  servizio  presso
          gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri
          enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per
          i contratti di lavoro  a  tempo  determinato  di  cui  alle
          convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma
          3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, la  proroga  fino  al  31  dicembre  2021  si
          intende in deroga, limitatamente alla predetta  annualita',
          ai limiti di durata previsti  dal  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  e  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e  in
          deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
                3.  Al  fine  di   assicurare   le   professionalita'
          necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
          ivi comprese le unioni dei comuni  ricompresi  nei  crateri
          del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del  2012
          e del sisma del 2016,  nonche'  gli  Enti  parco  nazionali
          autorizzati  alle   assunzioni   di   personale   a   tempo
          determinato ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  ultimo
          periodo,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229,  in  coerenza  con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato,
          con  le  procedure,  i  termini  e  le  modalita'  di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
          75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
          in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
          e presso gli enti  locali  dei  predetti  crateri.  Per  le
          assunzioni di cui al presente comma,  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del
          2017 possono essere maturati anche computando i periodi  di
          servizio svolti a tempo determinato presso  amministrazioni
          diverse  da  quella  che  procede  all'assunzione,  purche'
          comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione,  gli
          enti locali o gli Enti parco dei  predetti  crateri,  ferma
          restando la sussistenza dei requisiti di  cui  all'articolo
          20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75
          del 2017. Al personale con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato che abbia svolto presso  gli  enti  di  cui  al
          periodo  precedente,  alla  data  del  31  dicembre   2021,
          un'attivita' lavorativa  di  almeno  tre  anni,  anche  non
          continuativi, nei precedenti otto  anni  e'  riservata  una
          quota non superiore al 50 per cento dei  posti  disponibili
          nell'ambito dei  concorsi  pubblici  banditi  dai  predetti
          enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresi'
          l'adeguata   valorizzazione   dell'esperienza    lavorativa
          maturata  presso  i  predetti   enti   con   contratti   di
          somministrazione e lavoro.
                3-bis. Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un  fondo
          con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno  2020,  a
          31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato  al  concorso
          agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
          di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
          3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente  si
          provvede con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. Il riparto e' effettuato con uno o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri fino  all'esaurimento
          delle risorse del fondo  fra  gli  enti  che  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  ovvero  dalla  riapertura
          dei termini da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  -
          Dipartimento della  funzione  pubblica  presentano  istanza
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale
          da assumere a tempo indeterminato e il relativo  costo,  in
          proporzione agli oneri delle  rispettive  assunzioni.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari  a  5  milioni  di
          euro per l'anno 2020  e  a  30  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021, si provvede:
                  a) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo  1,  comma
          200,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   come
          rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
          decreto;
                  b);
                  c)  quanto  a  30  milioni  di  euro  a   decorrere
          dall'anno 2022, per  10  milioni  di  euro  annui  mediante
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   come   rifinanziato
          dall'articolo 114, comma 4, del presente  decreto,  per  20
          milioni di euro per  l'anno  2022  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e  per
          20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.
                3-ter.  All'articolo  50,  comma   3,   alinea,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  le
          parole: «due unita' con funzioni  di  livello  dirigenziali
          non generale» sono sostituite dalle seguenti:  «due  unita'
          con funzioni di livello dirigenziale non generale,  di  cui
          una incaricata ai sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in  deroga
          ai limiti percentuali  ivi  previsti.  Alla  struttura  del
          Commissario  straordinario   e'   altresi'   assegnata   in
          posizione di comando un'ulteriore unita' di  personale  con
          funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
          ai   ruoli   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per un importo massimo  di  40.000  euro  per
          ciascun incarico».
                3-quater. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020  e  a  euro
          470.000   per   l'anno   2021,   si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
          decreto.
                3-quinquies. All'articolo  50  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma  9-ter  e'
          aggiunto il seguente:
                  «9-quater. Al fine di  accelerare  il  processo  di
          ricostruzione,  il  Commissario  straordinario  puo',   con
          propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo  2,
          comma 2, destinare ulteriori unita' di  personale  per  gli
          Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e  la
          struttura   commissariale,   mediante   ampliamento   delle
          convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel  limite
          di spesa di 7,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2021 e 2022,  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,  gia'
          finalizzate a spese di personale  e  non  utilizzate.  Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          indebitamento  netto  e  fabbisogno  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
                3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa  delle
          attivita' scolastiche,  nell'esecuzione  dei  contratti  in
          essere di  appalto  o  concessione  aventi  ad  oggetto  il
          trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi  di
          trasporto  scolastico  ai   sensi   dell'articolo   106   e
          dell'articolo 175 del decreto legislativo 18  aprile  2016,
          n. 50, e per l'esecuzione di  tali  servizi  aggiuntivi  si
          debba   ricorrere   a   subaffidamenti,   l'appaltatore   o
          concessionario comunica all'amministrazione  il  nominativo
          del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto
          o subconcessione e  le  dichiarazioni  rese  da  parte  del
          soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, attestanti il possesso dei requisiti  di  idoneita'
          professionale e l'assenza dei motivi di esclusione  di  cui
          all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. L'amministrazione, al fine di assicurare la  tempestiva
          erogazione  del  servizio,  autorizza   il   subaffidamento
          condizionando  risolutivamente  lo  stesso  all'esito   dei
          controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso  di
          esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
          delle    sole    prestazioni    effettivamente    eseguite.
          L'amministrazione  effettua   sempre   il   controllo   sui
          requisiti  di  idoneita'   professionale,   sui   requisiti
          generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4  e  5,  lettera
          b), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  la
          verifica  antimafia  di  cui  al  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159, e, a  campione,  il  controllo  sui
          restanti requisiti.
                3-septies. A decorrere dall'anno  2021  le  spese  di
          personale riferite  alle  assunzioni,  effettuate  in  data
          successiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, finanziate  integralmente
          da risorse provenienti  da  altri  soggetti,  espressamente
          finalizzate a  nuove  assunzioni  e  previste  da  apposita
          normativa, e le corrispondenti  entrate  correnti  poste  a
          copertura delle stesse non rilevano ai fini della  verifica
          del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
          dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, per il periodo  in  cui  e'  garantito  il  predetto
          finanziamento. In caso di finanziamento parziale,  ai  fini
          del predetto valore soglia  non  rilevano  l'entrata  e  la
          spesa di personale per un importo corrispondente.
                3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per  fare
          fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed
          alle attivita' economiche e produttive, relativamente  agli
          eccezionali eventi meteorologici che nella  seconda  decade
          del mese di gennaio  2017  hanno  interessato  i  territori
          delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016,  n.  229,  il  Commissario   straordinario   per   la
          ricostruzione puo' provvedere, con  ordinanza  adottata  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge,
          alla concessione  di  contributi  in  favore  dei  soggetti
          pubblici  e  privati  e  delle   attivita'   economiche   e
          produttive,  a  valere  sulle  risorse  disponibili   sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma  3,  del
          medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel  limite  di  50
          milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021.  I
          contributi  di  cui  al  presente  comma   possono   essere
          riconosciuti fino a concorrenza  del  danno  effettivamente
          subito, tenendo anche conto dei  contributi  gia'  concessi
          con le  modalita'  del  finanziamento  agevolato  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi da 422 a  428-ter,  della  legge  28
          dicembre 2015,  n.  208,  e  di  eventuali  indennizzi  per
          polizze assicurative stipulate per le medesime finalita'.
                4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016,  n.  229,  il  comma  5  e'  sostituito  dal
          seguente:
                  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
          straordinario, per tutte le  attivita'  tecniche  poste  in
          essere per la ricostruzione  privata,  e'  stabilito  nella
          misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA  e  dei
          versamenti   previdenziali,   corrispondente    a    quella
          determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   della
          giustizia del 20  luglio  2012,  n.  140,  concernente  gli
          interventi privati. Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri  e  le
          modalita'  di  erogazione  del  contributo  e  puo'  essere
          riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5  per  cento
          per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA
          e   dei   versamenti   previdenziali.   Con   i    medesimi
          provvedimenti  puo'   essere   altresi'   riconosciuto   un
          contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
          per  le  attivita'  professionali   di   competenza   degli
          amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei
          consorzi  appositamente  istituiti  dai   proprietari   per
          gestire  interventi   unitari.   Le   previsioni   per   la
          determinazione  del  contributo  massimo   concedibile   ai
          professionisti di cui al presente  comma  si  applicano  ai
          progetti presentati successivamente alla data di entrata in
          vigore della presente disposizione.».
                5.  Al  fine  di  assicurare   ai   Comuni   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti
          solidi urbani,  il  Commissario  per  la  ricostruzione  e'
          autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita
          compensazione per un massimo di  15  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai  maggiori
          costi affrontati  e/o  alle  minori  entrate  registrate  a
          titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di  cui  all'articolo  1
          commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.  147.
          Il Commissario comunica al tavolo di cui  all'articolo  106
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          compensazioni effettuate in favore di ciascun  comune.  Per
          le finalita' di cui  al  presente  comma,  la  contabilita'
          speciale del Commissario di cui all'articolo  4,  comma  3,
          del decreto-legge n. 189  del  2016,  e'  integrata  di  15
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2017,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
          2017, n. 96, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a)
          al comma 3 le parole  «entro  il  31  dicembre  2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;  b)
          al comma 4, le parole «e per i tre  anni  successivi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «e per i cinque anni successivi»
          e le parole «per il 2019 e il 2020» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c)  al
          comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di  euro  per  l'anno
          2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni  di
          euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021
          e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» e le  parole  «dal
          2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019  al
          2022».   Il    Ministero    dello    sviluppo    economico,
          nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal
          presente  comma  e  le   eventuali   economie   dei   bandi
          precedenti, puo' prevedere clausole di  esclusione  per  le
          imprese che hanno gia'  ottenuto  le  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n.  50
          del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei  bandi,  non
          hanno   fruito   in   tutto   o   in   parte   dell'importo
          dell'agevolazione concessa  complessivamente  in  esito  ai
          bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente  comma,
          pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60  milioni  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          114.
                7. Al fine di una migliore valutazione  e  previsione
          dei  flussi   finanziari   relativi   alle   attivita'   di
          ricostruzione sul  territorio,  i  Commissari  straordinari
          incaricati delle attivita'  di  ricostruzione  post  eventi
          sismici in relazione alle relative contabilita' speciali di
          cui sono  titolari,  predispongono  e  aggiornano  mediante
          apposito sistema reso disponibile  dal  Dipartimento  della
          Ragioneria Generale  dello  Stato,  il  cronoprogramma  dei
          pagamenti  degli   interventi   in   base   al   quale   le
          amministrazioni  competenti,  ciascuna  per  la  parte   di
          propria competenza, assumono  gli  impegni  pluriennali  di
          spesa a valere  sugli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio
          riguardanti il trasferimento di risorse  alle  contabilita'
          speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei  limiti
          delle  risorse  impegnate  in  bilancio,  puo'  avviare  le
          procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del
          trasferimento delle risorse  sulla  contabilita'  speciale.
          Gli  impegni   pluriennali   possono   essere   annualmente
          rimodulati con la  legge  di  bilancio  in  relazione  agli
          aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto
          dei saldi di finanza pubblica. Le  risorse  destinate  alla
          realizzazione  degli  interventi  sono  trasferite,  previa
          tempestiva richiesta del Commissario  alle  amministrazioni
          competenti, sulla contabilita' speciale  sulla  base  degli
          stati  di   avanzamento   dell'intervento   comunicati   al
          Commissario. Il monitoraggio  degli  interventi  effettuati
          dai Commissari straordinari avviene sulla  base  di  quanto
          disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
                8. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  24,
          comma 3, del Codice  della  protezione  civile  di  cui  al
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  lo  stato  di
          emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito
          il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci  Catena,
          di  Aci  Sant'Antonio,  di  Acireale,  di  Milo,  di  Santa
          Venerina, di  Trecastagni,  di  Viagrande  e  di  Zafferana
          Etnea, in provincia di Catania il giorno 26  dicembre  2018
          di cui alla delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  28
          dicembre 2018, e'  prorogato  fino  al  31  dicembre  2021,
          nell'ambito delle risorse  gia'  rese  disponibili  con  le
          delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018  e
          dell'11 giugno 2019.
                9. Le disposizioni di cui all'articolo  2-bis,  comma
          38, primo e secondo periodo, del decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino  all'anno  2021.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni
          di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
          114.
                10. Il termine di cui all'articolo 67-ter,  comma  3,
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  relativo
          alla dotazione di risorse umane a  tempo  determinato,  nel
          limite massimo di 25 unita',  assegnata  a  ciascuno  degli
          Uffici speciali per la ricostruzione  di  cui  al  medesimo
          articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31  dicembre
          2021. I contratti a  tempo  determinato  stipulati  con  il
          personale in servizio presso gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione,  selezionato   all'esito   della   procedura
          comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione
          dell'Ufficio speciale per  la  citta'  dell'Aquila,  del  7
          agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per
          i comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai
          sensi  del   citato   articolo   67-ter,   comma   3,   del
          decreto-legge n. 83 del 2012, sono  prorogati  fino  al  31
          dicembre  2021,  alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed
          economiche, anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di vincoli  alle  assunzioni  a  tempo  determinato
          presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei
          suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
          applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
          ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
          a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente  comma,  quantificati
          nel  limite  di  spesa  di  euro  2.320.000  per  il  2021,
          comprensivo  del  trattamento  economico  previsto  per   i
          titolari  degli  Uffici  speciali  ai  sensi  dell'articolo
          67-ter, comma 3, del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 114.
                11. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  9-sexies,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021.  A  tal
          fine e' autorizzata la spesa  di  1  milione  di  euro  per
          l'anno  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.
                12. Le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo
          3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160,  si
          applicano sino all'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno  2021,
          si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                  a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono  sostituite
          dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
                  b) le  parole  «nel  limite  di  500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «nel limite di 500.000 euro  per  ciascuno  degli
          anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021». A  tal
          fine  le  risorse  delle  contabilita'  speciali   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro
          per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per
          l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                14.   Al   comma   14-bis   dell'articolo   10    del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al  primo
          periodo, le parole «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
          e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2015,
          2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
              A tal fine le risorse delle  contabilita'  speciali  di
          cui all'articolo 2, comma 6,  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º
          agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di euro
          complessivi per  l'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 2 milioni di euro per  l'anno  2021,
          si provvede ai sensi dell'articolo 114.
                15. Al fine  di  assicurare  la  compiuta  attuazione
          degli interventi per la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
          popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni
          colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n.  122,  le  risorse  provenienti   dal   Fondo   per   la
          ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio
          2012  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del   medesimo
          decreto-legge n. 74 del 2012, nonche' i contributi  di  cui
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento
          degli interventi inerenti  alla  ricostruzione  pubblica  o
          privata, all'assistenza alla  popolazione  e  alla  ripresa
          economica  dei  territori  colpiti,  non  sono  soggetti  a
          procedure di sequestro o pignoramento e, in  ogni  caso,  a
          esecuzione  forzata  in  virtu'  di   qualsivoglia   azione
          esecutiva  o  cautelare,  restando  sospesa   ogni   azione
          esecutiva  e  privi  di  effetto  i  pignoramenti  comunque
          notificati. Le risorse e  i  contributi  di  cui  al  primo
          periodo,  altresi',  non   sono   da   ricomprendersi   nel
          fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione  della
          disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto
          16 marzo 1942, n.  267,  nonche'  del  Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza di cui al  decreto  legislativo
          12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al  primo  e
          secondo periodo si applicano sino alla definitiva  chiusura
          delle   apposite   contabilita'   speciali   intestate   ai
          Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,   Lombardia   e
          Veneto,  operanti  in  qualita'  di  commissari   delegati,
          secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74  del
          2012.
                16. Fermo restando quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo
          3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio
          2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
          euro per l'anno 2021. Agli  oneri  derivanti  dal  presente
          comma, pari a 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 114.
                17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
          maggio   2012,   individuati   dall'articolo   2-bis    del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  e'
          prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal  comma
          456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
          come da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater  del
          decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,  degli
          oneri relativi al pagamento delle rate dei  mutui  concessi
          dalla Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.a.,  trasferiti  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  attuazione
          dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  corrispondere
          nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento  e'  stato
          differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  dell'articolo  1,  comma
          503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui
          al  primo  periodo,  sono  pagati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022,  in  rate
          di  pari  importo  per  dieci   anni   sulla   base   della
          periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e  nei
          contratti regolanti i mutui stessi.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 114.
                18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre  2019
          n. 123,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12
          dicembre 2019, n. 156, al comma 1-ter,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
                  a) le parole  «relative  a  immobili  inagibili  in
          seguito al sisma» sono soppresse e la parola  «situati»  e'
          sostituita  dalla  seguente:  «situate».  Restano  fermi  i
          pagamenti gia' effettuati alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto;
                  b) e' aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Le
          agevolazioni  di  cui  al  primo  periodo  possono   essere
          prorogate oltre il termine  del  31  dicembre  2020  per  i
          titolari di utenze relative a immobili inagibili che  entro
          il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia
          delle entrate e dell'Istituto nazionale per  la  previdenza
          sociale  territorialmente  competenti,  l'inagibilita'  del
          fabbricato, casa  di  abitazione,  studio  professionale  o
          azienda o la permanenza dello stato  di  inagibilita'  gia'
          dichiarato.».
                18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n.  96,  il  comma  5-bis  e'  sostituito  dal
          seguente:
                  «5-bis. In deroga al regolamento di cui al  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  1°
          dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica  degli  impianti  di
          risalita in  scadenza  nel  2018,  nel  2019  e  nel  2020,
          limitatamente  agli  skilift  siti  nel  territorio   delle
          regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2021,
          previa  verifica  della  loro  idoneita'  ai   fini   della
          sicurezza dell'esercizio da  parte  dei  competenti  uffici
          ministeriali»."
              Note al comma 762
              Si riporta il testo  dell'articolo  11,  comma  7,  del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante
          disposizioni urgenti in materia di finanza e  funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012:
                "Art. 11 Ulteriori disposizioni per  il  favorire  il
          superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012
                1.-6-bis. Omissis
                7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
          previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e  premi
          di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
          1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari  di  reddito
          di impresa che, limitatamente ai danni subiti in  relazione
          alla attivita' di impresa, hanno i requisiti  per  accedere
          ai contributi di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in
          aggiunta  ai  predetti  contributi,  possono  chiedere   ai
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012,  un  finanziamento  assistito
          dalla garanzia dello Stato, della  durata  massima  di  due
          anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con apposita convenzione tra la societa' Cassa  depositi  e
          prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana,  assistiti
          dalla garanzia dello Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000
          milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
          a), secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre  2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni.  A
          seguito della mancata  restituzione  del  finanziamento  da
          parte  del  beneficiario  o  di   sentenza   che   dichiara
          l'inefficacia   dei   pagamenti   effettuati    ai    sensi
          dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, i soggetti  finanziatori  possono  richiedere
          l'intervento  della  garanzia  dello  Stato  producendo  la
          documentazione di cui al comma 9 del presente articolo. Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare  entro  il  18  ottobre  2012,  sono  concesse  le
          garanzie dello Stato  di  cui  al  presente  comma  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  delle
          stesse. Le garanzie dello Stato di cui  al  presente  comma
          sono elencate nell'allegato allo stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                Omissis."
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,   n.95,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  recante
          disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario:
                "Art.  3-bis  Credito  di  imposta  e   finanziamenti
          bancari agevolati per la ricostruzione
                1. I contributi  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
          74, destinati ad interventi di  riparazione,  ripristino  o
          ricostruzione di immobili di edilizia abitativa  e  ad  uso
          produttivo, nonche' al risarcimento dei  danni  subiti  dai
          beni   mobili    strumentali    all'attivita'    ed    alla
          ricostituzione   delle   scorte    danneggiate    e    alla
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la  continuita'  produttiva,  e
          dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
          di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
          Consiglio, del 20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione
          delle  indicazioni  geografiche   e   delle   denominazioni
          d'origine dei prodotti agricoli e  alimentari,  nei  limiti
          stabiliti  dai  Presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al  comma  5,
          sono alternativamente concessi,  su  apposita  domanda  del
          soggetto interessato, con le  modalita'  del  finanziamento
          agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio
          del credito operanti nei territori di  cui  all'articolo  1
          del citato decreto-legge n. 74 del 2012  possono  contrarre
          finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
          convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
          dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
          7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di  concedere
          finanziamenti agevolati assistiti da garanzia  dello  Stato
          ai soggetti danneggiati dagli eventi  sismici,  nel  limite
          massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
          Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
          e le modalita' di operativita'  della  stessa,  nonche'  le
          modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
          massimo di cui al periodo  precedente.  La  garanzia  dello
          Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  all'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196.
                2. In caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato.
                3. Il soggetto che eroga il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate.
                4.  I  finanziamenti  agevolati,  di  durata  massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate  nel  presente  articolo.  In  tutti  i  casi   di
          risoluzione del contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
          finanziatore chiede al  beneficiario  la  restituzione  del
          capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In
          mancanza  di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
          soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
          per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
          del  debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo  restando  il
          recupero da parte del  soggetto  finanziatore  delle  somme
          erogate  e  dei  relativi  interessi  nonche'  delle  spese
          strettamente necessarie alla  gestione  dei  finanziamenti,
          non rimborsati spontaneamente  dal  beneficiario,  mediante
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Le  somme  riscosse  a
          mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di  entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per la ricostruzione.
                4.1. Alla gestione commissariale  del  Veneto  per  i
          danni provocati dal sisma  del  20  e  29  maggio  2012  e'
          riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019
          per il completamento della fase di ricostruzione.
                4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
          agricole ed agroindustriali di  cui  ai  provvedimenti  dei
          Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
          adottati  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,  sono
          erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
          4, sul  conto  corrente  bancario  vincolato  intestato  al
          relativo beneficiario,  in  unica  soluzione  entro  il  31
          dicembre 2018, e posti in ammortamento  a  decorrere  dalla
          data di erogazione degli stessi. Alla stessa  data,  matura
          in capo al beneficiario del  finanziamento  il  credito  di
          imposta,  che  e'   contestualmente   ceduto   alla   banca
          finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale  gli
          interessi dovuti, nonche' le spese una tantum  strettamente
          necessarie alla gestione  del  medesimo  finanziamento.  Le
          somme depositate sui conti correnti  bancari  vincolati  di
          cui al presente comma sono utilizzabili  sulla  base  degli
          stati di avanzamento  lavori  entro  la  data  di  scadenza
          indicata nei  provvedimenti  di  cui  al  primo  periodo  e
          comunque entro il 31 dicembre 2023. Le somme non utilizzate
          entro la data di scadenza  di  cui  al  periodo  precedente
          ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
          revocati  i  contributi,  in  tutto   o   in   parte,   con
          provvedimento delle autorita' competenti,  sono  restituite
          in conformita' a  quanto  previsto  dalla  convenzione  con
          l'Associazione bancaria italiana di cui al comma  1,  anche
          in compensazione del credito di imposta gia' maturato.
                5. Con apposito protocollo di intesa tra il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, in  coerenza  con  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,  del
          medesimo decreto-legge e  con  il  suddetto  protocollo  di
          intesa, tutte  le  conseguenti  disposizioni  attuative  di
          competenza, anche al fine di  assicurare  il  rispetto  del
          limite di 6.000 milioni  di  euro  di  cui  al  comma  1  e
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
                6. Al fine dell'attuazione del presente articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013.
                7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, il comma  3-quater  e'  sostituito  dal
          seguente:
                  «3-quater.  Sono  fatte  salve  le   certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  141,  comma  2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
          13,  comma  2,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
          esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui  al
          primo periodo del comma  3-bis  nonche'  l'ammissione  alla
          garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
          decreto di cui all'articolo 8, comma  5,  lettera  b),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214».
                8. Per le strette finalita' connesse alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della  struttura
          commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
          ai  sensi  del  comma  5   dell'articolo   1   del   citato
          decreto-legge n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture  delle
          province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia,  nel
          rispetto dei limiti di spesa annui di cui al  comma  9  del
          presente articolo. Ciascun contratto di lavoro  flessibile,
          fermi restando i limiti e la scadenza sopra  fissati,  puo'
          essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
          assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i
          vincoli  assunzionali  di  cui   ai   commi   557   e   562
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  di
          cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. Le assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non
          costituite, dai comuni, con  facolta'  di  attingere  dalle
          graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
          approvate dai  comuni  costituenti  le  unioni  medesime  e
          vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, garantendo in  ogni  caso
          il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
          medesime   graduatorie.   L'assegnazione   delle    risorse
          finanziarie per le assunzioni tra  le  diverse  regioni  e'
          effettuata in  base  al  riparto  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  del  6  luglio
          2012. Il riparto delle  unita'  di  personale  assunte  con
          contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
          percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni  o,  ove
          non costituite, ai comuni, il 16 per cento  alla  struttura
          commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il  riparto
          fra  i  comuni  interessati   nonche',   per   la   regione
          Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura  commissariale,
          avviene  previa  intesa  tra  le  unioni  ed  i  Commissari
          delegati.  I  comuni  non  ricompresi  in  unioni   possono
          stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di  loro
          ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
                8-bis.  I  comuni  individuati  nell'allegato  1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
                9. Agli oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni  per
          l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno  2015  ed  euro  25
          milioni per l'anno 2016."
              Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 3 e 4,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.8,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.45,  recante
          nuovi  interventi  urgenti  in  favore  delle   popolazioni
          colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017:
                "Art.  11  Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          adempimenti e versamenti tributari e ambientali
                1.-2. Omissis
                3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16
          dicembre 2017, per il  pagamento  dei  tributi  oggetto  di
          sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189
          del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo  dal  1°
          dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
          impresa e  di  reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  gli
          esercenti attivita' agricole  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 possono chiedere ai soggetti autorizzati  all'esercizio
          del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello
          Stato da erogare il  30  novembre  2017.  A  tale  fine,  i
          predetti   soggetti    finanziatori    possono    contrarre
          finanziamenti,  da  erogare  alla  medesima  data  del   30
          novembre 2017, e, per i finanziamenti di  cui  al  comma  4
          alla data del 30  novembre  2018,  secondo  contratti  tipo
          definiti con apposita  convenzione  tra  Cassa  depositi  e
          prestiti  S.p.A.  e   l'Associazione   bancaria   italiana,
          assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un  ammontare
          massimo di 380 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto sono concesse le garanzie dello  Stato
          di cui al presente comma e sono definiti  i  criteri  e  le
          modalita' di operativita' delle stesse. Le  garanzie  dello
          Stato di cui al presente comma sono elencate  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  all'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196.
                4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio
          2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti  di
          cui al comma 3, il relativo versamento avviene in  un'unica
          soluzione entro il 16 dicembre  2018.  Per  assolvere  tale
          obbligo, i medesimi soggetti possono  altresi'  richiedere,
          fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni  di
          euro, il finanziamento di cui al comma 3 o  un'integrazione
          del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
                Omissis."
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016):
                "Art. 5. Ricostruzione privata
                1. Ai  fini  dell'applicazione  dei  benefici  e  del
          riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori  di
          cui all'articolo 1, con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 2,  comma  2,  il  Commissario  straordinario
          provvede a:
                  a)  individuare  i  contenuti   del   processo   di
          ricostruzione  e  ripristino  del  patrimonio   danneggiato
          distinguendo:
                    1) interventi di  immediata  riparazione  per  il
          rafforzamento   locale   degli   edifici   residenziali   e
          produttivi che presentano danni lievi;
                    2) interventi  di  ripristino  con  miglioramento
          sismico o ricostruzione puntuale  con  adeguamento  sismico
          delle  abitazioni  e  attivita'  produttive  danneggiate  o
          distrutte che presentano danni gravi;
                    3)  interventi  di  ricostruzione  integrata  dei
          centri e nuclei storici o urbani gravemente  danneggiati  o
          distrutti;
                  b)   definire   criteri   di   indirizzo   per   la
          pianificazione, la progettazione e la  realizzazione  degli
          interventi di ricostruzione con adeguamento  sismico  degli
          edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico
          degli edifici danneggiati, in modo da  rendere  compatibili
          gli interventi strutturali  con  la  tutela  degli  aspetti
          architettonici,  storici  e  ambientali,   anche   mediante
          specifiche   indicazioni   dirette   ad   assicurare    una
          architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
          Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti  pubblici
          e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
                  c)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il
          livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
          lettera b) sono utilizzabili per  interventi  immediati  di
          riparazione e definire le relative procedure e modalita' di
          attuazione;
                  d)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il
          livello di danneggiamento per i quali  i  principi  di  cui
          alla lettera b) sono utilizzabili  per  gli  interventi  di
          ripristino con miglioramento  sismico  o  di  ricostruzione
          puntuale degli edifici destinati ad abitazione o  attivita'
          produttive  distrutti  o  che  presentano  danni  gravi   e
          definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
                  e) definire i criteri in base ai quali le  Regioni,
          su proposta dei Comuni, perimetrano,  entro  trenta  giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle   disposizioni
          commissariali, i centri e nuclei di particolare  interesse,
          o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti  e  nei
          quali gli  interventi  sono  attuati  attraverso  strumenti
          urbanistici attuativi;
                  f)  stabilire  i  parametri  da  adottare  per   la
          determinazione  del  costo  degli  interventi  ed  i  costi
          parametrici.
                2. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
          2, comma  2,  in  coerenza  con  i  criteri  stabiliti  nel
          presente  decreto,  sulla  base  dei  danni  effettivamente
          verificatisi, i contributi, fino al  100  per  cento  delle
          spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti
          tipologie di intervento e  danno  conseguenti  agli  eventi
          sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:
                  a) riparazione, ripristino  o  ricostruzione  degli
          immobili di edilizia abitativa e ad uso  produttivo  e  per
          servizi  pubblici  e  privati,  e   delle   infrastrutture,
          dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
          danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
                  b) gravi danni a scorte e beni  mobili  strumentali
          alle   attivita'   produttive,    industriali,    agricole,
          zootecniche,    commerciali,    artigianali,    turistiche,
          professionali, ivi comprese quelle relative agli  enti  non
          commerciali, ai soggetti pubblici  e  alle  organizzazioni,
          fondazioni o associazioni con esclusivo fine  solidaristico
          o sindacale, e  di  servizi,  inclusi  i  servizi  sociali,
          socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di  perizia
          asseverata;
                  c) danni economici subiti da prodotti in  corso  di
          maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi  del  regolamento
          (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  21  novembre  2012,  relativo  alla  protezione  delle
          indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  previa  presentazione  di
          perizia asseverata;
                  d)  danni  alle  strutture   private   adibite   ad
          attivita'  sociali,  socio-sanitarie   e   socio-educative,
          sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
                  e)  danni  agli  edifici   privati   di   interesse
          storico-artistico;
                  f) oneri sostenuti  dai  soggetti  che  abitano  in
          locali   sgomberati   dalle   competenti   autorita',   per
          l'autonoma sistemazione, per  traslochi,  depositi,  e  per
          l'allestimento di alloggi temporanei;
                  g)  delocalizzazione  temporanea  delle   attivita'
          economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
          dal sisma al fine di garantirne la continuita'; allo  scopo
          di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica
          e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate,  la
          definitiva delocalizzazione in strutture  temporanee  delle
          attivita'  agricole  e  zootecniche  che,   per   le   loro
          caratteristiche,   possono   essere   utilizzate   in   via
          definitiva  e'  assentita,  su   richiesta   del   titolare
          dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;
                  h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
          soggetti  pubblici,  nella  fase  dell'emergenza,  per   le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
                  i) interventi per far  fronte  ad  interruzioni  di
          attivita' sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative  di
          soggetti pubblici, ivi comprese  le  aziende  pubbliche  di
          servizi alla persona, nonche' di  soggetti  privati,  senza
          fine di lucro.
                2-bis.   Con   provvedimento   adottato   ai    sensi
          dell'articolo 2, comma 2, sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  per   gli
          interventi  di  cui  al  comma  2  del  presente   articolo
          legittimamente eseguiti e  conclusi  in  data  anteriore  a
          quella di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede, nel limite di euro 2,5 milioni  complessivi,  con
          le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.
                3. I contributi di cui alle lettere a), b),  c),  d),
          e) e g) del comma 2 sono  erogati,  con  le  modalita'  del
          finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento
          lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni
          di  servizi  e  alle   acquisizioni   di   beni   necessari
          all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
                4. Per l'erogazione dei  finanziamenti  agevolati  di
          cui al comma 3, i soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
          credito operanti  nei  territori  di  cui  all'articolo  1,
          possono contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti  tipo
          definiti   con   apposita   convenzione    stipulata    con
          l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla  garanzia
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
          secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti  agevolati
          assistiti  dalla   garanzia   dello   Stato   ai   soggetti
          danneggiati dall'evento sismico. Con decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e
          sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  operativita'
          delle stesse. Le garanzie dello Stato di  cui  al  presente
          comma sono elencate nell'allegato allo stato di  previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   di   cui
          all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                5.  In   relazione   all'accesso   ai   finanziamenti
          agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura
          un  credito  di   imposta,   fruibile   esclusivamente   in
          compensazione, in misura pari,  per  ciascuna  scadenza  di
          rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale
          gli  interessi  dovuti,  nonche'  le   spese   strettamente
          necessarie alla gestione  dei  medesimi  finanziamenti.  Le
          modalita'  di  fruizione  del  credito  di   imposta   sono
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente  decreto.  Il  credito  di  imposta  e'
          revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di  risoluzione
          totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
          Il soggetto che eroga il finanziamento  agevolato  comunica
          con modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli
          elenchi   dei   soggetti   beneficiari,   l'ammontare   del
          finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero  e
          l'importo delle singole rate.
                6. I finanziamenti  agevolati  hanno  durata  massima
          venticinquennale e possono coprire le eventuali spese  gia'
          anticipate dai soggetti beneficiari, anche con  ricorso  al
          credito bancario, successivamente ammesse a  contributo.  I
          contratti di finanziamento  prevedono  specifiche  clausole
          risolutive espresse, anche parziali, per i casi di  mancato
          o ridotto impiego dello  stesso,  ovvero  di  suo  utilizzo
          anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel
          presente articolo. In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del
          contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
          al  beneficiario  la  restituzione  del   capitale,   degli
          interessi e di ogni altro  onere  dovuto.  In  mancanza  di
          tempestivo  pagamento   spontaneo,   lo   stesso   soggetto
          finanziatore comunica al Commissario straordinario, per  la
          successiva iscrizione a ruolo, i  dati  identificativi  del
          debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando  il  recupero
          da parte del soggetto finanziatore delle  somme  erogate  e
          dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente
          necessarie alla gestione dei finanziamenti, non  rimborsati
          spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997,  n.  241.  Le  somme  riscosse  a  mezzo  ruolo  sono
          riversate in apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnate  al  fondo  di   cui
          all'articolo 4.
                7. Il Commissario straordinario definisce, con propri
          provvedimenti   adottati   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative  del  presente  articolo,  anche  per   garantire
          uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio
          sull'utilizzo delle risorse disponibili,  e  assicurare  il
          rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
                8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e  6  si  applicano
          nei limiti e nel rispetto  delle  condizioni  previste  dal
          Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014  del  17
          giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
                9.  L'importo  complessivo  degli   stanziamenti   da
          autorizzare e' determinato con  la  legge  di  bilancio  in
          relazione alla quantificazione dell'ammontare dei  danni  e
          delle risorse necessarie  per  gli  interventi  di  cui  al
          presente articolo."
              Si riporta il testo  dell'articolo  19,  comma  5,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
                "Art. 19 Societa' pubbliche
                1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
                  «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a  carico
          delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, divieti o  limitazioni  alle  assunzioni  di
          personale si applicano, in relazione al regime previsto per
          l'amministrazione  controllante,  anche  alle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          siano titolari di affidamenti diretti di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgano  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che   svolgano
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette  societa'
          adeguano inoltre le proprie  politiche  di  personale  alle
          disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
          materia di contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di  natura  retributiva  o  indennitaria  e  per
          consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  i
          rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il  30
          settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
          per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno  delle
          societa' a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
          controllo che siano  titolari  di  affidamenti  diretti  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgano
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale  ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgano  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica».
                2. All'articolo 3 della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 28, in fine, e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
          alla sezione competente della Corte dei conti.»;
                  b).
                3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10  febbraio
          2009, n. 5,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  9
          aprile 2009, n. 33e' modificato come segue:
                  a) la rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla
          seguente «Misure  a  favore  degli  obbligazionisti  e  dei
          piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
                  b) il comma 1 e' abrogato;
                  c) al comma 3, lettera a), le parole  «ridotto  del
          50 per cento» sono sostituite dalle seguenti  parole  «pari
          ad euro 0,262589 per singola  obbligazione,  corrispondente
          al 70,97% del valore nominale»;
                  d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
          seguente lettera:  «a-bis)  ai  titolari  di  azioni  della
          societa' Alitalia  -  Linee  aeree  italiane  Spa,  ora  in
          amministrazione straordinaria, viene attribuito il  diritto
          di cedere al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i
          propri titoli per un controvalore  determinato  sulla  base
          del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese  di
          negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a  0,2722  euro
          per singola azione, e  comunque  nei  limiti  di  cui  alla
          successiva lettera b), in cambio  di  titoli  di  Stato  di
          nuova emissione, senza cedola,  con  scadenza  31  dicembre
          2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
          e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
          di seguito specificate;»;
                  e) al comma 3, lettera b), le parole «di  cui  alla
          lettera a) non potranno risultare superiori a euro  100.000
          per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
          parole «di cui  alle  lettere  a)  e  a-bis)  non  potranno
          risultare superiori  rispettivamente  a  euro  100.000  per
          ciascun  obbligazionista  e  a  euro  50.000  per   ciascun
          azionista»;   dopo   le    parole    «controvalore    delle
          obbligazioni» sono aggiunte le seguenti  parole:  «e  delle
          azioni»;
                  f) al comma 3, lettera b)  e'  aggiunto  infine  il
          seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato  agli
          obbligazionisti non potranno superare per  l'anno  2009  il
          limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le  restanti
          assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli  azionisti
          di cui  alla  lettera  a-bis),  sono  effettuate  nell'anno
          2010»;
                  g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari
          di obbligazioni di cui al comma 3»  sono  sostituite  dalle
          seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
          cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti  parole
          «entro il 31 agosto 2009»;
                  h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
          titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
          azionari»;
                  i) al comma 5, primo periodo, dopo le  parole  «gli
          intermediari finanziari, sotto la propria  responsabilita',
          trasmettono» sono aggiunte le  parole  «in  cartaceo  e  su
          supporto informatico»;
                  j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
          delle obbligazioni» sono aggiunte  le  seguenti  parole  «e
          delle azioni»; le parole «delle quantita' di  detti  titoli
          obbligazionari detenuta alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
          sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di  detti
          titoli obbligazionari e  azionari  detenute  alla  data  di
          presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
                  k)  al  comma  5,  lettera  c),  dopo   le   parole
          «quantita'  di  titoli  obbligazionari»  sono  aggiunte  le
          seguenti parole: «e azionari»;  dopo  le  parole  «soggetti
          titolari delle  obbligazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti
          parole «e delle azioni»;
                  l) al  comma  6,  primo  periodo,  dopo  le  parole
          «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
          azionari»;
                  m) al comma 6,  secondo  periodo,  dopo  le  parole
          «trasferimento  delle  obbligazioni»   sono   aggiunte   le
          seguenti parole: «e delle azioni»;
                  n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
          sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
                  o) dopo il  comma  7,  e'  introdotto  il  seguente
          comma:  «7-bis.  Alle  operazioni  previste  dal   presente
          articolo non si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58
                  p) e' abrogato il comma 8;
                  q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9.
          E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28
          agosto 2008, n.  134,  convertito,  con  modificazioni,  in
          legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
                  r) e' abrogato il comma 10.
                4.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  di   cui
          all'articolo   7-octies,   comma   3,   lettera   a),   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  in  legge  9  aprile  2009,  n.  33,   come
          modificato  dal  comma  3   del   presente   articolo,   si
          considerano valide le richieste presentate dai titolari  di
          obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per
          cento 2002-2010 convertibile» emesso da  Alitalia  -  Linee
          aeree   italiane    S.p.A.,    ora    in    amministrazione
          straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data
          di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
          provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti  dal
          comma 3  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo
          7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
          5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile  2009,
          n. 33, e' incrementata di 230 milioni di  euro  per  l'anno
          2010.
                5.  Le  amministrazioni   dello   Stato,   cui   sono
          attribuiti per legge fondi o interventi  pubblici,  possono
          affidarne  direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei
          principi comunitari e nazionali conferenti,  a  societa'  a
          capitale  interamente   pubblico   su   cui   le   predette
          amministrazioni esercitano un controllo  analogo  a  quello
          esercitato su propri servizi  e  che  svolgono  la  propria
          attivita'    quasi     esclusivamente     nei     confronti
          dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di  gestione  e
          le spese di  funzionamento  degli  interventi  relativi  ai
          fondi sono a carico delle  risorse  finanziarie  dei  fondi
          stessi.
                6. L'articolo 2497, primo comma, del  codice  civile,
          si interpreta  nel  senso  che  per  enti  si  intendono  i
          soggetti giuridici collettivi,  diversi  dallo  Stato,  che
          detengono  la  partecipazione  sociale  nell'ambito   della
          propria attivita' imprenditoriale ovvero per  finalita'  di
          natura economica o finanziaria.
                7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge  24
          dicembre 2007, n. 244,  come  sostituito  dall'articolo  71
          della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  e'  sostituito  dal
          seguente:
                  «b) prevedere che  previa  delibera  dell'assemblea
          dei soci, sulle materie delegabili, al  presidente  possano
          essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
          amministrazione che provvede a determinarne in concreto  il
          contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
          comma, del codice civile;».
                8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge  24
          dicembre 2007, n. 244,  come  sostituito  dall'articolo  71
          della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  e'  sostituito  dal
          seguente:
                  «d)  prevedere  che  l'organo  di  amministrazione,
          fermo quanto previsto ai  sensi  della  lettera  b),  possa
          delegare proprie attribuzioni  a  un  solo  componente,  al
          quale  possono  essere  riconosciuti  compensi   ai   sensi
          dell'articolo  2389,  terzo  comma,   del   codice   civile
          unitamente  al  Presidente  nel  caso  di  attribuzione  di
          deleghe operative di cui alla lettera b);».
                8-bis. Le disposizioni di cui  ai  commi  7  e  8  si
          applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
                9. L'articolo 1, comma 459, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' soppresso.
                9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
          conversione   del   presente   decreto,   il   comma   1021
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e'
          abrogato  e  la  misura  del   canone   annuo   corrisposto
          direttamente ad ANAS Spa,  ai  sensi  del  comma  1020  del
          medesimo  articolo  1  della  legge  n.  296  del  2006,  e
          successive  modificazioni,  e'  integrata  di  un  importo,
          calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
          che ha fruito dell'infrastruttura autostradale,  pari  a  3
          millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio  A
          e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le  classi  di
          pedaggio 3, 4 e  5.  ANAS  Spa  provvede  a  dare  distinta
          evidenza   nel    proprio    piano    economico-finanziario
          dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
          destina  tali  risorse  alla   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria nonche' all'adeguamento  e  al  miglioramento
          delle strade e delle autostrade  in  gestione  diretta.  Al
          fine di  assicurare  l'attuazione  delle  disposizioni  del
          presente comma,  i  concessionari  recuperano  il  suddetto
          importo attraverso l'equivalente incremento  della  tariffa
          di competenza, non  soggetto  a  canone.  Dall'applicazione
          della  presente  disposizione  non  devono  derivare  oneri
          aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
          titolo di corrispettivo del  contratto  di  programma-parte
          servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
          entrate   derivanti   dall'applicazione   della    presente
          disposizione.
                10. L'articolo 3, comma 13 della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le  modifiche
          statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
          d) del comma  12,  hanno  effetto  a  decorrere  dal  primo
          rinnovo degli organi societari  successivo  alle  modifiche
          stesse.».
                11. Con atto di  indirizzo  strategico  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i  compiti  e
          le funzioni delle societa'  di  cui  all'articolo  1  della
          legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e
          al comma 15 dell'articolo 83 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133
                12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
          cui al comma 11 del presente articolo  e'  conseguentemente
          rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45  giorni
          dalla data di emanazione dei  relativi  atti  di  indirizzo
          strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3,
          del codice civile. Il relativo statuto dovra'  conformarsi,
          entro il richiamato termine,  alle  previsioni  di  cui  al
          comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244.
                13. All'articolo 3, comma  12,  primo  periodo  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali»
          sono inserite le  parole:  «nonche'  dai  provvedimenti  di
          attuazione dell'articolo 5, comma 4, del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni  dalla
          legge 24 novembre 2003, n. 326».
                13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1, comma  1003,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte  in
          conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  e   dall'autorizzazione   di   spesa   di   cui
          all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
          n. 159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte  in
          conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  sono  destinate,  per  l'esercizio  finanziario
          2009, per un importo di euro  49.000.000,  a  garantire  la
          necessaria  copertura  finanziaria  alla  sovvenzione   dei
          servizi di collegamento  marittimo  effettuati  dal  Gruppo
          Tirrenia nell'anno 2009,  all'ammodernamento  della  flotta
          dell'intero   Gruppo   e   all'adeguamento    alle    norme
          internazionali in materia di sicurezza, per un  importo  di
          euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio  finanziario
          2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
          un importo di euro 6.010.000,  alla  gestione  dei  sistemi
          informativi  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con priorita' per  il  sistema  informativo  del
          demanio marittimo (SID).
                13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis,  per
          la necessaria compensazione sui saldi di finanza  pubblica,
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto
          a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma  di
          euro  50.000.000  a  valere  sui  residui  di  stanziamento
          iscritti nel capitolo 7620 dello stato  di  previsione  del
          medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000  a  valere
          sui residui di  stanziamento  iscritti  nel  capitolo  7255
          dello stato di previsione del medesimo Ministero."
              Note al comma 764
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in  favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che  hanno
          interessato  il  territorio  delle  province  di   Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012):
                "Art. 1 Ambito di applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni
                1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
          2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
                2. Ai fini del presente decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati.
                3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
                4.  Agli  interventi  di  cui  al  presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge.
                5. I presidenti delle regioni possono  avvalersi  per
          gli interventi dei sindaci  dei  comuni  e  dei  presidenti
          delle province  interessati  dal  sisma,  adottando  idonee
          modalita'   di   coordinamento   e   programmazione   degli
          interventi  stessi,  nonche'  delle   strutture   regionali
          competenti per materia. A  tal  fine,  i  Presidenti  delle
          regioni    possono    costituire     apposita     struttura
          commissariale,  composta  da  personale  dipendente   delle
          pubbliche  amministrazioni  in  posizione  di   comando   o
          distacco, nel limite di quindici unita', i cui  oneri  sono
          posti a carico delle risorse  assegnate  nell'ambito  della
          ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
                5-bis. I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga."
           Note al comma 765
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   3-bis,   del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio):
                "Art.  3-bis.  Disposizioni  concernenti   i   comuni
          colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
                1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre
          2015, n. 208, le parole: «30 giugno 2016»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 settembre 2016».
                2. Al  fine  di  assicurare  il  completamento  delle
          attivita' connesse alla situazione emergenziale  prodottasi
          a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012,  i  commissari
          delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   1,   comma   2,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
          colpiti dal sisma individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  74  del  2012  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
          delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia
          e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
          la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
          Reggio  Emilia  e  Ferrara  sono  autorizzati  ad  assumere
          personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga  ai
          vincoli di cui ai commi 557 e  562  dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  di  cui  al  comma  28
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, per le annualita' 2017,  2018,  2019  e  2020,  per
          poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
          analoghi  livelli  qualitativi   delle   prestazioni,   nei
          medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015  e
          2016 e con le modalita' di cui  al  comma  8  dell'articolo
          3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con
          il seguente riparto  percentuale:  il  78  per  cento  alle
          unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni;  il  16
          per  cento  alla  struttura  commissariale  della   regione
          Emilia-Romagna;   il    4    per    cento    alle    citate
          prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
          alla citata Soprintendenza. Al personale assunto  ai  sensi
          del   presente   comma   dalla   Soprintendenza,    nonche'
          all'ulteriore personale di cui  essa  si  avvalga  mediante
          convenzione, anche con la societa' ALES  -  Arte  lavoro  e
          servizi Spa e  con  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  Spa,  possono
          essere affidate  le  funzioni  di  responsabile  unico  del
          procedimento. Agli oneri derivanti dal  presente  comma  si
          provvede mediante utilizzo delle risorse  gia'  disponibili
          sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
          qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
          pregiudicare  interventi   e   risorse   finanziarie   gia'
          programmati e da programmare  di  cui  al  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122."
              Note al comma 766
              Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge
          30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e  definizione
          di termini), come modificato dalla presente legge:
                "Art. 14. Proroga di termini  relativi  a  interventi
          emergenziali
                1. Al  comma  492  dell'articolo  1  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
                  «0a)  investimenti  dei  comuni,  individuati   dal
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali
          eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
          amministrazione o da operazioni  di  indebitamento,  per  i
          quali gli enti dispongono di progetti esecutivi  redatti  e
          validati in conformita' alla  vigente  normativa,  completi
          del cronoprogramma della spesa;».
                2. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  2,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato di ulteriori 6 mesi,  limitatamente  ai  soggetti
          danneggiati che dichiarino l'inagibilita'  del  fabbricato,
          casa di abitazione,  studio  professionale  o  azienda,  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
          agli  enti  competenti;  la  proroga  e'  concessa  con  le
          modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
                3. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  3,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017.
                4. Il termine di cui all'articolo 48,  comma  7,  del
          decreto- legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017  limitatamente  alle  istanze
          presentate  in  relazione  agli  eventi  sismici   di   cui
          all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
                5. Il termine di cui all'articolo 48, comma  17,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017.
                5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
          1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, e' prorogata all'anno  2018  la  sospensione,
          prevista dal comma  456  dell'articolo  1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, degli oneri  relativi  al  pagamento
          delle rate  dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
          finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1  e  3,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da
          corrispondere  nell'anno  2017,  incluse  quelle   il   cui
          pagamento e' stato  differito  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  426,  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,
          dell'articolo 1, comma 356, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, e  dell'articolo  1,  comma  503,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190.  Gli  oneri  relativi  al  pagamento
          delle rate dei mutui di  cui  al  periodo  precedente  sono
          pagati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  a
          decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
          anni sulla base della periodicita'  di  pagamento  prevista
          nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
          Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
          4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
          per l'anno 2018, si provvede  mediante  riduzione  di  pari
          importo dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
          3-bis, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135.
                6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48,  comma  1,
          lettera g), del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, il termine di  sospensione  del  31  dicembre
          2016 e' prorogato al 31 dicembre  2023  limitatamente  alle
          attivita' economiche e produttive nonche'  per  i  soggetti
          privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
          inagibile  o  distrutta.  Con   riguardo   alle   attivita'
          economiche nonche' per  i  soggetti  privati  per  i  mutui
          relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
          distrutta,  localizzate  in  una  'zona  rossa'   istituita
          mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo  compreso
          tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore  della
          presente  disposizione,  il  termine  di  sospensione   dei
          pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1,  lettera
          g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  e'  fissato
          al 31 dicembre 2023.
                6-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   ripresa   delle
          attivita'  e  consentire  l'attuazione  dei  piani  per  la
          ricostruzione e per il ripristino dei danni  causati  dagli
          eccezionali  eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012,
          all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, le  parole:  «e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2017».
                6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis,  pari  a
          25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede  mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135.
                6-quater. Il termine di  cui  all'articolo  3,  comma
          2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
          2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
          dicembre 2017. A tal fine,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
          limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da  versare
          sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122.  Alla
          copertura degli oneri di cui  al  presente  comma,  pari  a
          300.000  euro  per  l'anno  2017,  si   provvede   mediante
          riduzione di pari importo dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135.
                7. All'articolo 3 del decreto-legge 24  giugno  2016,
          n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
          sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e'  assegnato
          un contributo straordinario dell'importo complessivo di  12
          milioni di euro,»;
                  b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del  cratere,»
          sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e'  destinato
          un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
                7-bis.   All'articolo   67-ter,    comma    5,    del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo  il
          primo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «In   deroga
          all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125,  l'efficacia   delle   graduatorie
          formatesi all'esito delle  suindicate  procedure  selettive
          per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata  fino  al
          31 dicembre 2018,  ed  e'  equiparata  all'efficacia  delle
          graduatorie formatesi all'esito delle  procedure  selettive
          di cui al comma 6 del presente articolo».
                8.  In  relazione   alle   esigenze   connesse   alla
          ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
          far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017  e'  assegnato
          in favore dei Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2  del
          decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
          modificazioni  in  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  un
          contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
          delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
          risorse  sono  ripartite  tra  i  Comuni  interessati   con
          provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2  del  medesimo
          decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
          milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307.
                9.  Il  termine  di  cui  al  comma  3  dell'articolo
          6-sexies  del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi  oneri
          si  provvede,  nel  limite  massimo  di  600.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e  nei  limiti
          delle  risorse  del  Fondo  per  la  ricostruzione  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e, nel limite di 500.000  euro  per  ciascuno
          degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno  degli
          anni 2021 e  2022  e  di  200.000  euro  per  l'anno  2023,
          nell'ambito  e  nei  limiti  delle  risorse  di  cui   alle
          contabilita' speciali  di  cui  al  comma  6  del  predetto
          articolo 2.
                9-bis. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
                  «433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433
          si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
          euro  1.700.000  per  il  comune  dell'Aquila  e  di   euro
          1.152.209 per i comuni del cratere».
                10. All'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
                11. All'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  26
          aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre  2017».  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede con le risorse  gia'  previste  per  la  copertura
          finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
          ministri n.  3858  del  12  marzo  2010,  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
                12. Il termine del 31  dicembre  2016  relativo  alle
          disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3554  del  5  dicembre  2006,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre
          2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,   come   prorogato
          dall'articolo  11,  comma  3-bis,  del   decreto-legge   30
          dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31  dicembre
          2017.
                12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b)
          e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
          e' attribuito un contributo secondo gli  importi  riportati
          per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020  nella  tabella  1
          allegata al presente decreto.
                12-ter. Ai comuni di cui  agli  allegati  1  e  2  al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          attribuito un contributo secondo gli importi riportati  per
          ciascuno degli anni  dal  2017  al  2020  nella  tabella  2
          allegata al presente decreto.
                12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
          12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
          a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27  euro
          per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno  2020,  si
          provvede    mediante    riduzione    di    pari     importo
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3-bis,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135.
                12-quinquies. All'articolo 12  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
                    «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono  concesse
          esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
                  b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
                    «7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,
          le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui
          al primo periodo del  comma  7  non  fruite  dalle  imprese
          beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
          da parte delle imprese beneficiarie di 6  milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2018 e 2019.».
                12-sexies.   Alla   compensazione    degli    effetti
          finanziari in termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
          netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
          euro per l'anno 2017 e a 8 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente
          riduzione del Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.
                12-septies. Gli  effetti  della  deliberazione  dello
          stato di emergenza adottata dal Consiglio dei  ministri  il
          19 febbraio 2016, e prorogata con successiva  delibera  del
          10 agosto 2016, in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
          meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
          2015  hanno  colpito  il  territorio  delle   province   di
          Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
          prorogati fino  al  30  ottobre  2017,  limitatamente  alle
          attivita'  finalizzate  all'attuazione   degli   interventi
          previsti  dall'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11  agosto
          2016, ferme restando le risorse finanziarie di  provenienza
          regionale ivi individuate e disponibili allo scopo."
              Note al comma 767
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 43,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili):
                "Art. 2-bis. Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016
                1. - 42. Omissis
                43. A far data dal 2 gennaio 2019, il  perimetro  dei
          comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20  e  29
          maggio 2012 ed interessati dalla  proroga  dello  stato  di
          emergenza  e   della   relativa   normativa   emergenziale,
          precedentemente  individuato  dal  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012,  richiamato
          dall'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n.  122,   e   integrato   dall'articolo   67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'  cosi'
          ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno,  Camposanto,  Carpi,
          Cavezzo,  Cento,  Concordia  sulla   Secchia,   Crevalcore,
          Fabbrico,  Ferrara,  Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,
          Luzzara, Medolla,  Mirandola,  Novi  di  Modena,  Pieve  di
          Cento,  Poggio  Renatico,  Ravarino,  Reggiolo,  Rolo,  San
          Felice  sul  Panaro,  San  Giovanni   in   Persiceto,   San
          Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano
          Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n.  122,  in  qualita'  di  Commissari  delegati,   possono
          procedere  con  propria  ordinanza,  valutato   l'effettivo
          avanzamento  dell'opera  di  ricostruzione,  a  ridurre  il
          perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello  stato
          di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
                Omissis."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  456,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016):
                "1. - 455. Omissis
                456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del  20  e
          29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
          1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1º  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, gli oneri relativi al  pagamento  delle  rate
          dei mutui concessi dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  corrispondere
          nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento e'
          stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e  dell'articolo  1,  comma
          356, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  sono  pagati,
          senza applicazione di sanzioni  e  interessi,  a  decorrere
          dall'anno 2017, in rate di  pari  importo  per  dieci  anni
          sulla base della periodicita'  di  pagamento  prevista  nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai
          relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno  2016
          e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le
          risorse delle contabilita' speciali, di cui all'articolo 2,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n. 122, che sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato.
                Omissis."
              Il  riferimento  al   testo   dell'articolo   57,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il  rilancio  dell'economia),  e'
          riportato nelle note al comma 761.
              Si riporta il testo dell'articolo 5, commi da  1  a  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici):
                "Art.  5  Trasformazione  della  Cassa   depositi   e
          prestiti in societa' per azioni
                1. La Cassa depositi e  prestiti  e'  trasformata  in
          societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
          e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.),  con  effetto
          dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          decreto ministeriale di cui al  comma  3.  La  CDP  S.p.A.,
          salvo quanto previsto dal comma 3,  subentra  nei  rapporti
          attivi e passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
          anteriori alla trasformazione.
                2. Le azioni della CDP S.p.A.  sono  attribuite  allo
          Stato, che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai  sensi
          dell'articolo  24,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  non  si  applicano  le
          disposizioni  dell'articolo  2362  del  codice  civile.  Le
          fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
          maggio 1999, n. 153, e altri soggetti  pubblici  o  privati
          possono detenere quote complessivamente  di  minoranza  del
          capitale della CDP S.p.A.
                3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati:
                  a) le funzioni, le attivita' e le passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8;
                  b) i beni  e  le  partecipazioni  societarie  dello
          Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A.
          e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari;
                  c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
                  d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque
          in misura non inferiore al fondo di dotazione della
                Omissis."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  426,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013):
                "426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
          2012 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  Comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012  e  successive
          modificazioni e all'articolo 67-septies  del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134  e  successive  modificazioni,
          nonche' alle Province dei predetti  Comuni,  trasferiti  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  attuazione
          dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato
          alla data di entrata  in  vigore  del  presente  comma,  e'
          differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
          all'anno immediatamente successivo alla  data  di  scadenza
          del periodo di ammortamento, sulla base della  periodicita'
          di pagamento prevista nei  provvedimenti  e  nei  contratti
          regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore
          alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
          Gazzetta Ufficiale."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  356,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014):
                "356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
          2013 e 2014 dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. ai comuni di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          non ancora effettuato alla data di entrata  in  vigore  del
          presente  comma,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni  e  interessi,  al  secondo  anno   immediatamente
          successivo  alla  data   di   scadenza   del   periodo   di
          ammortamento, sulla base della  periodicita'  di  pagamento
          prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
          mutui stessi. Il presente comma entra in vigore  alla  data
          di  pubblicazione  della  presente  legge  nella   Gazzetta
          Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015  e
          6 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  con  le
          risorse  di  cui  alle   contabilita'   speciali   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, che sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato."
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  503,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015):
                "503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
          2015 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
          differito, senza applicazione di sanzioni e  interessi,  al
          secondo  anno  immediatamente  successivo  alla   data   di
          scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della
          periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e  nei
          contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
          in vigore alla data di pubblicazione della  presente  legge
          nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri,  pari  a  12,5
          milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni  di  euro  per
          l'anno 2016 e a 6 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si
          provvede con le risorse di cui alle  contabilita'  speciali
          di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla  legge  1°
          agosto 2012, n. 122, che sono  corrispondentemente  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni."
              Note al comma 768
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  8,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   1°   agosto   2012,   n.122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
                "Art. 1 Ambito di applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni
                1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
          2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
                2. Ai fini del presente decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati.
                3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
                4.  Agli  interventi  di  cui  al  presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge.
                5. I presidenti delle regioni possono  avvalersi  per
          gli interventi dei sindaci  dei  comuni  e  dei  presidenti
          delle province  interessati  dal  sisma,  adottando  idonee
          modalita'   di   coordinamento   e   programmazione   degli
          interventi  stessi,  nonche'  delle   strutture   regionali
          competenti per materia. A  tal  fine,  i  Presidenti  delle
          regioni    possono    costituire     apposita     struttura
          commissariale,  composta  da  personale  dipendente   delle
          pubbliche  amministrazioni  in  posizione  di   comando   o
          distacco, nel limite di quindici unita', i cui  oneri  sono
          posti a carico delle risorse  assegnate  nell'ambito  della
          ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
                5-bis. I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga."
                "Art.   8   Sospensione    termini    amministrativi,
          contributi previdenziali ed assistenziali
                1. In aggiunta a  quanto  disposto  dal  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 130  del  6  giugno  2012,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 9 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  e
          successive  modificazioni,   e   fermo   che   la   mancata
          effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento  delle
          ritenute  effettuate  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al
          predetto decreto a  partire  dal  20  maggio  2012  e  fino
          all'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono
          regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza  applicazione
          di sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino  al  30
          novembre 2012:
                  1)  i  termini  relativi  agli  adempimenti  ed  ai
          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e
          dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
                  2) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui
          all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni;
                  3) i termini per  la  notifica  delle  cartelle  di
          pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
          atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n.  78
          da parte degli agenti della riscossione, nonche' i  termini
          di prescrizione e decadenza  relativi  all'attivita'  degli
          uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali  e
          della Regione;
                  4)  il  versamento  dei  contributi  consortili  di
          bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti
          sugli immobili agricoli ed extragricoli;
                  5) l'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
                  6)  il  pagamento  dei  canoni  di  concessione   e
          locazione relativi a immobili distrutti  o  dichiarati  non
          agibili, di proprieta' dello Stato e degli  Enti  pubblici,
          ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
                  7) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31  dicembre  2012,
          le domande di  iscrizione  alle  camere  di  commercio,  le
          denunce di cui all'articolo 9 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge
          25 gennaio 1994, n. 70 nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa;
                  8) il termine  per  il  pagamento  del  diritto  di
          iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali
          e del diritto dovuto alle  province  per  l'iscrizione  nel
          registro di cui all'articolo  216,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
                  9)  il  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale;
                  9-bis)  il  pagamento  delle  rate  relative   alle
          provvidenze di cui alla  legge  14  agosto  1971,  n.  817,
          concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.
                2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale  distribuiti  a  mezzo  di  reti  canalizzate,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 20 maggio  2012,  dei  termini  di  pagamento
          delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso  periodo,
          anche in relazione al servizio erogato  a  clienti  forniti
          sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei  comuni
          danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi
          dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni  dalla  data  di
          conversione in legge del presente decreto,  l'autorita'  di
          regolazione, con propri provvedimenti  disciplina  altresi'
          le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti
          sono stati sospesi  ai  sensi  del  precedente  periodo  ed
          introduce  agevolazioni,  anche  di  natura  tariffaria,  a
          favore delle utenze situate nei  Comuni  danneggiati  dagli
          eventi sismici come individuati ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, individuando anche le modalita' per  la  copertura
          delle agevolazioni stesse attraverso specifiche  componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo.
                3. I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,  purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  30  novembre  2012,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo  precedente
          sono,  altresi',  esenti   dall'applicazione   dell'imposta
          municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e   successive
          modificazioni, a  decorrere  dall'anno  2012  e  fino  alla
          definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi
          e comunque non oltre il  31  dicembre  2018.  Ai  fini  del
          presente comma, il contribuente puo' dichiarare,  entro  il
          30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale  o
          parziale del fabbricato  all'autorita'  comunale,  che  nei
          successivi  venti  giorni  trasmette  copia  dell'atto   di
          verificazione  all'ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate
          territorialmente competente.
                3.1 Le disposizioni di cui al comma 3,  si  applicano
          anche al comune di Marsciano colpito dagli  eventi  sismici
          del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.
                3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non  e'  dovuta
          la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili  di
          proprieta' dei comuni di cui  all'articolo  13,  comma  11,
          secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, cosi' come modificato dall'articolo 4,  comma
          5, lettera g), del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.
                3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo' esentare dalla
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  di  cui
          al  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  le
          occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione.
                3-bis Fino al 31 dicembre 2012, non sono  computabili
          ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente,
          di cui all'articolo 51 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei comuni di cui  all'allegato  1
          al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, sia da parte dei datori  di  lavoro  privati
          operanti  nei  predetti  territori,  a  favore  dei  propri
          lavoratori, anche non residenti  nei  predetti  comuni,  in
          relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.
                4. Sono inoltre prorogati sino al 30  novembre  2012,
          senza sanzioni, gli adempimenti  verso  le  amministrazioni
          pubbliche  effettuati  o  a   carico   di   professionisti,
          consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che
          abbiano sede o operino  nei  comuni  coinvolti  dal  sisma,
          anche per conto di  aziende  e  clienti  non  operanti  nel
          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in
          cui  i  soci  residenti  nei  comuni  colpiti   dal   sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
                5. Sono altresi' sospese per i soggetti che alla data
          del 20 maggio  2012  operavano  nei  Comuni  coinvolti  dal
          sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia  di  invio
          tardivo   delle   comunicazioni   obbligatorie   e    degli
          adempimenti amministrativi,  compresi  quelli  connessi  al
          lavoro.
                6. Gli eventi  che  hanno  colpito  i  residenti  dei
          Comuni sono da considerarsi  causa  di  forza  maggiore  ai
          sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche  ai  fini
          dell'applicazione  della   normativa   bancaria   e   delle
          segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
                7.  Gli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili
          realizzati nei  o  sui  fabbricati  e  quelli  in  fase  di
          realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del  20
          maggio e del  29  maggio  2012,  distrutti  od  oggetto  di
          ordinanze  sindacali  di  sgombero  in   quanto   inagibili
          totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
          avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
          decreto qualora entrino in esercizio entro il 30  settembre
          2016. Gli impianti fotovoltaici realizzati  nei  fabbricati
          distrutti possono essere ubicati anche a  terra  mantenendo
          le tariffe in vigore al momento dell'entrata in  esercizio.
          Gli  impianti  alimentati   da   fonti   rinnovabili   gia'
          autorizzati alla data del 30 settembre 2012  accedono  agli
          incentivi vigenti alla data  del  6  giugno  2012,  qualora
          entrino in esercizio entro il 30 settembre 2016.
                8. Gli adempimenti specifici delle  imprese  agricole
          connessi a  scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di
          normative comunitarie, statali o regionali  in  materia  di
          benessere animale, identificazione  e  registrazione  degli
          animali, registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in
          stalla (D.P.R. n. 317/96, D.M.  31  gennaio  2002  e  succ.
          modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche'  registrazioni
          dell'impiego del farmaco (D.Lgs. n. 158/2006  e  D.Lgs.  n.
          193/2006)  che  ricadono  nell'arco  temporale  interessato
          dagli eventi sismici, con eccezione degli animali  soggetti
          a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012.
                9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti
          al mese di marzo 2012 da effettuarsi  da  parte  dei  primi
          acquirenti  latte  entro  il  30  maggio  2012,  ai   sensi
          dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003,  sono  sospesi
          fino al 30 novembre 2012.
                10. Qualora ricoveri di animali in allevamento  siano
          dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento  degli
          stessi in ricoveri temporanei e' consentito in deroga  alle
          disposizioni  dettate  dalla  direttiva   2008/120/CE   del
          Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio,  del
          18 dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e regionali
          in materia di spandimenti dei liquami.
                11. Per quanto attiene gli impegni e gli  adempimenti
          degli obblighi assunti a seguito della presentazione  delle
          domande di aiuto e di  pagamento  connesse  al  Regolamento
          (CE) n.  73/2009  ed  all'Asse  2  del  Programma  Sviluppo
          Rurale,  le   aziende   agricole   ricadenti   nei   Comuni
          interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75
          del Reg. (CE) n. 1122/2009 - possono mantenere  il  diritto
          all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato  adempimento  agli
          obblighi previsti.
                12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n.
          1974/2006,  ove  gli  agricoltori  ricadenti   nei   comuni
          interessati  dall'evento  sismico,   non   abbiano   potuto
          rispettare i  vincoli  connessi  agli  impegni  assunti  in
          applicazione delle misure  Programma  Sviluppo  Rurale,  le
          Autorita' competenti  rinunceranno  al  recupero  totale  o
          parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
                13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12
          la comunicazione  all'autorita'  competente,  prevista  dai
          sopracitati articoli, e' sostituita dal  riconoscimento  in
          via amministrativa da parte dell'autorita'  preposta  della
          sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate
          inadempienze   l'Amministrazione    competente    attivera'
          d'ufficio  l'accertamento  del  nesso  di  causalita'   tra
          l'evento calamitoso e l'inadempimento.
                14. Le aziende agrituristiche possono  svolgere  fino
          al 31 dicembre 2012 l'attivita' di somministrazione pasti e
          bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi
          regionali.
                15.  Fermi  restando  i  provvedimenti   straordinari
          relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
          maggio 2012  e  successivi,  nel  territorio  dei  restanti
          comuni della regione  Emilia-Romagna,  della  provincia  di
          Mantova  e  della  provincia  di  Rovigo,  per   consentire
          l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti
          in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei  danni
          e  ricostruzione  del  patrimonio  edilizio,  fino  al   31
          dicembre  2012  non   trova   applicazione   l'obbligo   di
          acquisire,  prima  dell'inizio   lavori,   l'autorizzazione
          sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380
          del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di
          deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
                15-bis. Nei comuni di cui all'articolo  1,  comma  1,
          sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di  soggiorno  in
          scadenza entro il 31 dicembre 2012 a  favore  di  immigrati
          che non siano in possesso dei requisiti di  lavoro  e/o  di
          residenza in  detti  territori  per  effetto  degli  eventi
          sismici.
                15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate  e
          le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
          comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate  dal
          pagamento dell'imposta di bollo per le  istanze  presentate
          alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
                15-quater.  Le  locazioni  volte  a   consentire   ai
          titolari  di  attivita'  economiche  colpite  dagli  eventi
          sismici   iniziati   il   20   maggio   2012   la   ripresa
          dell'attivita' in immobili  situati  nel  territorio  della
          provincia in  cui  essa  si  svolgeva,  nonche'  in  quelle
          confinanti, sono regolate dal codice civile."
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese):
                "Art. 67-septies Interventi urgenti in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012
                1. Il decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
          del presente decreto si applicano anche  ai  territori  dei
          comuni  di   Ferrara,   Mantova,   nonche',   ove   risulti
          l'esistenza del nesso causale tra i danni  e  gli  indicati
          eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,  Commessaggio,
          Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo
          Bariano, Fiesso  Umbertiano,  Casalmaggiore,  Casteldidone,
          Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco  d'Oglio,
          Argenta.
                1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e  al  comma
          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74."
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 43,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili):
                "Art. 2-bis. Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016
                1.-42. Omissis
                43. A far data dal 2 gennaio 2019, il  perimetro  dei
          comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20  e  29
          maggio 2012 ed interessati dalla  proroga  dello  stato  di
          emergenza  e   della   relativa   normativa   emergenziale,
          precedentemente  individuato  dal  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012,  richiamato
          dall'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n.  122,   e   integrato   dall'articolo   67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'  cosi'
          ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno,  Camposanto,  Carpi,
          Cavezzo,  Cento,  Concordia  sulla   Secchia,   Crevalcore,
          Fabbrico,  Ferrara,  Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,
          Luzzara, Medolla,  Mirandola,  Novi  di  Modena,  Pieve  di
          Cento,  Poggio  Renatico,  Ravarino,  Reggiolo,  Rolo,  San
          Felice  sul  Panaro,  San  Giovanni   in   Persiceto,   San
          Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano
          Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n.  122,  in  qualita'  di  Commissari  delegati,   possono
          procedere  con  propria  ordinanza,  valutato   l'effettivo
          avanzamento  dell'opera  di  ricostruzione,  a  ridurre  il
          perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello  stato
          di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
                Omissis."