Art. 10 
 
      Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese 
 
  1. All'articolo  30  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al primo periodo,  le  parole:  «superiore  ai  50
milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «superiore  a  25
milioni di euro e con  significative  ricadute  occupazionali»  e  le
parole: «Ministero dello sviluppo economico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy e  il  secondo
periodo e' sostituito dai seguenti:  «  Il  procedimento  finalizzato
all'esercizio dei poteri sostitutivi di  cui  al  presente  comma  e'
avviato  su  istanza  dell'impresa,  dell'ente   o   della   pubblica
amministrazione interessati. Ove eserciti il potere  sostitutivo,  il
Ministero delle imprese e del made in Italy resta  estraneo  ad  ogni
rapporto contrattuale e  obbligatorio  discendente  dall'adozione  di
atti,   provvedimenti   e   comportamenti,   che   restano   imputati
all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e
con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei
terzi»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita presso
il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy  una  struttura  di
supporto e tutela dei diritti  delle  imprese,  a  cui  e'  assegnato
personale  amministrativo  dotato  delle  necessarie  competenze   ed
esperienze. La struttura raccoglie le  segnalazioni  da  parte  delle
imprese e svolge i seguenti compiti: 
        a) istruttoria delle richieste, anche  confrontandosi  con  i
soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento; 
        b) sostegno alle imprese al fine  di  individuare  iniziative
idonee a superare eventuali  ritardi  ovvero  a  rimuovere  eventuali
ostacoli alla conclusione del procedimento; 
        c)  in  caso  di  inerzia  dell'amministrazione   competente,
assegnazione di un termine entro cui provvedere; 
        d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della  proposta
di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere
sostitutivo di cui al comma 1. 
      1-ter.  La  struttura  di  cui  al  comma  1-bis  monitora   il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti,  anche  avvalendosi  delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura,   e
garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri  lavori,  anche
attraverso idonee misure informatiche.»; 
    c) al comma 2, le parole: «Ministero  dello  sviluppo  economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e  del  made
in Italy e dopo le parole: «provvedimenti di cui  al  comma  1»  sono
inserite le seguenti: « a causa di inerzia o ritardo  ascrivibili  al
medesimo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   30   del
          decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50  (Misure  urgenti  in
          materia di politiche energetiche  nazionali,  produttivita'
          delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche'  in
          materia  di  politiche  sociali  e   di   crisi   ucraina),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 30 (Semplificazioni procedurali in  materia  di
          investimenti). - 1.  Nei  procedimenti  aventi  ad  oggetto
          investimenti per il sistema produttivo nazionale di  valore
          superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute
          occupazionali, al di fuori  dei  casi  in  cui  si  applica
          l'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti
          diversi dalle regioni, province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  citta'  metropolitane,  province  e  comuni,   il
          Ministero  delle  imprese  e  del   made   in   Italy,   in
          sostituzione   dell'amministrazione   proponente,    previa
          assegnazione di un termine per provvedere non  superiore  a
          trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario,
          ivi  comprese  l'indizione  della  conferenza  di   servizi
          decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza  di  servizi
          preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n.
          241  del  1990,  nonche'  l'adozione  della  determinazione
          motivata   di   conclusione   della   conferenza   di   cui
          all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n.  241
          del 1990. Il  procedimento  finalizzato  all'esercizio  dei
          poteri sostitutivi di cui al presente comma e'  avviato  su
          istanza   dell'impresa,   dell'ente   o   della    pubblica
          amministrazione  interessati.  Ove   eserciti   il   potere
          sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy
          resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio
          discendente  dall'adozione   di   atti,   provvedimenti   e
          comportamenti,  che  restano  imputati  all'amministrazione
          sostituita, la quale  risponde,  in  via  esclusiva  e  con
          risorse  proprie,  di  tutte  le  obbligazioni  anche   nei
          confronti dei terzi. 
                1-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  e'
          istituita presso il Ministero delle imprese e del  made  in
          Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti  delle
          imprese, a cui e' assegnato personale amministrativo dotato
          delle necessarie competenze  ed  esperienze.  La  struttura
          raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i
          seguenti compiti: 
                  a)    istruttoria    delle     richieste,     anche
          confrontandosi  con  i  soggetti  rilevanti,  nazionali   e
          locali, coinvolti nell'investimento; 
                  b) sostegno alle imprese  al  fine  di  individuare
          iniziative idonee a superare  eventuali  ritardi  ovvero  a
          rimuovere   eventuali   ostacoli   alla   conclusione   del
          procedimento; 
                  c)  in   caso   di   inerzia   dell'amministrazione
          competente,  assegnazione   di   un   termine   entro   cui
          provvedere; 
                  d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della
          proposta di provvedimento  al  dirigente  responsabile  per
          l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1. 
                1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il
          raggiungimento   degli    obiettivi    perseguiti,    anche
          avvalendosi   delle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura, e garantisce la pubblicita' e la
          trasparenza dei  propri  lavori,  anche  attraverso  idonee
          misure informatiche. 
                2. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy
          non adotti gli atti e provvedimenti di cui  al  comma  1  a
          causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero,
          ai  sensi   dell'articolo   120,   secondo   comma,   della
          Costituzione, in caso di inerzia o  ritardo  ascrivibili  a
          regioni, province autonome di Trento e di  Bolzano,  citta'
          metropolitane,  province  e  comuni,   il   Consiglio   dei
          ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  esercita  i  poteri  sostitutivi,   individuando
          l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
          alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
          attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare  gli
          atti o provvedimenti necessari.».