Art. 11 
 
   Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il CITE e' presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  che  puo'  delegare  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente
la politica industriale, il Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy. Il Comitato e' composto dai  Ministri  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,  delle  imprese   e   del   made   in   Italy,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste.  Alle  riunioni  del  Comitato
partecipano, altresi', gli altri Ministri, o  loro  delegati,  aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche
poste all'ordine del giorno.»; 
    b) al comma 3: 
      1) all'alinea,  dopo  le  parole:  «Piano  per  la  transizione
ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica»
e, dopo  le  parole:  «coordinare  le  politiche»  sono  inserite  le
seguenti: «e le misure di incentivazione nazionali ed europee»; 
      2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti: 
        «f-ter) sostegno e  sviluppo  delle  imprese  in  materia  di
produzione energetica; 
        f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno; 
        f-quinquies) sicurezza energetica.»; 
      c) al comma 4, le parole: «le  fonti  di  finanziamento,»  sono
soppresse e  dopo  le  parole:  «singole  misure»  sono  inserite  le
seguenti: «e indica altresi' le relative fonti di finanziamento  gia'
previste dalla normativa e dagli atti vigenti»; 
      d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e
del Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  e'  adottato  il
regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.  Le
deliberazioni  del   CITE   sono   pubblicate   nel   sito   internet
istituzionale  del  Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica». 
  2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 57-bis, comma 8, del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente  articolo,
continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE  vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  57-bis  (Comitato  interministeriale  per   la
          transizione  ecologica).  -  1.  E'  istituito,  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Comitato
          interministeriale per la transizione ecologica  (CITE)  con
          il compito di assicurare il coordinamento  delle  politiche
          nazionali  per  la  transizione  ecologica  e  la  relativa
          programmazione, ferme restando le competenze  del  Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo sostenibile. 
                2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e
          della sicurezza energetica ovvero,  qualora  si  tratti  di
          materia concernente la politica  industriale,  il  Ministro
          delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e'  composto
          dai Ministri dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
          delle imprese e del made in Italy,  dell'economia  e  delle
          finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e
          delle   politiche   sociali   e   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste.  Alle  riunioni  del
          Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o  loro
          delegati  aventi  competenza  nelle  materie  oggetto   dei
          provvedimenti  e  delle  tematiche  poste  all'ordine   del
          giorno. 
                3. Il  CITE  approva  il  Piano  per  la  transizione
          ecologica  e  per  la  sicurezza  energetica,  al  fine  di
          coordinare le  politiche  e  le  misure  di  incentivazione
          nazionali ed europee in materia di: 
                  a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 
                  b) mobilita' sostenibile; 
                  c)  contrasto  del  dissesto  idrogeologico  e  del
          consumo del suolo; 
                  c-bis) mitigazione  e  adattamento  ai  cambiamenti
          climatici; 
                  d) risorse idriche e relative infrastrutture; 
                  e) qualita' dell'aria; 
                  f) economia circolare; 
                  f-bis)   bioeconomia   circolare    e    fiscalita'
          ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la  finanza
          climatica e sostenibile; 
                  f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia
          di produzione energetica; 
                  f-quater)  utilizzo  delle  fonti   rinnovabili   e
          dell'idrogeno; 
                  f-quinquies) sicurezza energetica. 
                4. Il  Piano  individua  le  azioni,  le  misure,  il
          relativo   cronoprogramma,   nonche'   le   amministrazioni
          competenti all'attuazione delle  singole  misure  e  indica
          altresi' le relative fonti di finanziamento  gia'  previste
          dalla normativa e dagli atti  vigenti.  Sulla  proposta  di
          Piano predisposta dal CITE e'  acquisito  il  parere  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine
          di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta  di
          Piano  e'  contestualmente  trasmessa   alle   Camere   per
          l'espressione dei  pareri  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia, che si pronunciano nel  termine  di
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione.  Il  Piano  e'
          approvato in via definitiva dal CITE  entro  trenta  giorni
          dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei
          termini di cui al secondo e al terzo periodo. 
                4-bis. Dopo l'approvazione definitiva  del  Piano  da
          parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri  o
          un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il
          31 maggio di ogni anno, una relazione annuale  sullo  stato
          di attuazione del Piano, dando conto  delle  azioni,  delle
          misure e delle fonti di finanziamento adottate. 
                5. Il CITE delibera sulla rimodulazione  dei  sussidi
          ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 221. 
                5-bis. La Commissione per lo studio e  l'elaborazione
          di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione
          dei sussidi ambientalmente dannosi,  di  cui  al  comma  98
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  e'
          soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al  Comitato
          tecnico  di  supporto  di  cui  al  comma  7  del  presente
          articolo. 
                5-ter. All'articolo  68,  comma  2,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente: "Il Ministro della  transizione  ecologica  invia
          alle  Camere  e  al  Comitato  interministeriale   per   la
          transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una
          relazione  concernente  gli  esiti  dell'aggiornamento  del
          Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione  dei
          sussidi ambientalmente dannosi  e  per  la  promozione  dei
          sussidi  ambientalmente  favorevoli,  anche  al   fine   di
          contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione
          ecologica". 
                6.  Il  CITE  monitora  l'attuazione  del  Piano,  lo
          aggiorna in funzione degli  obiettivi  conseguiti  e  delle
          priorita' indicate  anche  in  sede  europea  e  adotta  le
          iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 
                7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituito un Comitato tecnico di  supporto  del
          CITE, composto da due rappresentanti della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  e   da   un
          rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui  al  comma
          2, designati dai rispettivi Ministri,  con  il  compito  di
          istruire le questioni all'ordine del giorno  del  CITE.  Ai
          componenti del Comitato tecnico di supporto  del  CITE  non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
          altri emolumenti comunque denominati. 
                8. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica e del Ministro  delle  imprese  e  del
          made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE,
          che ne disciplina il funzionamento.  Le  deliberazioni  del
          CITE sono pubblicate nel sito  internet  istituzionale  del
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                9. La Presidenza del Consiglio dei ministri  assicura
          il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE
          nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
                10. Le attivita' di cui  al  presente  articolo  sono
          svolte  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.».