Art. 13 bis Soppressione della commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze 1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, e' soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite. 2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalita' gia' applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilita' e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita' dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita' dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonche' nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilita' degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresi', una funzione di coordinamento delle attivita' delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo. 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione gia' svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1. 4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento. 5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalita' di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalita' di cui all'articolo 45, comma 3-quater, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. 6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2023»; b) al comma 3-ter, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2023 » e le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 maggio 2023»; c) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, S.O.: «Art. 106 (Commissione medica superiore). - Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialita' relative alle lesioni o infermita' in esame, di liberi docenti universitari, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purche' docenti universitari ovvero purche' specializzati in materie relative alle lesioni o infermita' in esame. Un quarto dei membri della commissione predetta e' scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro puo' integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'articolo 109. La commissione e' presieduta da un tenente generale medico.». - Si riporta il testo dell'articolo 45, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dalla presente legge: «Art. 45 (Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie). - 1.-3. Omissis. 3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidita', di disabilita', di inabilita' e di inidoneita', le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attivita' di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite. 3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e inabilita' lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita' di accertamento gia' in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, ne' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda. 3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 maggio 2023, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalita' attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a 3-septies, comprese le modalita' di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalita' di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-quinquies.-3-decies. Omissis.».