Art. 13 bis 
 
Soppressione  della  commissione  medica  superiore   del   Ministero
                    dell'economia e delle finanze 
 
  1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica  superiore
di cui all'articolo 106 del testo unico delle  norme  in  materia  di
pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23  dicembre  1978,  n.  915,  operante  nell'ambito  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, e' soppressa e tutte  le  funzioni  da
essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima  data,  subentra
anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite. 
  2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che
opera con  le  modalita'  gia'  applicate  dalla  commissione  medica
superiore soppressa ai sensi del comma  1,  assicura  lo  svolgimento
delle funzioni di  cui  al  medesimo  comma  1,  relative  ai  pareri
medico-legali,  nei  casi  previsti  dalla  vigente  normativa,   nei
confronti dei cittadini aventi  diritto  a  benefici  in  materia  di
pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilita' e  relativi
assegni  accessori,  dei  familiari  superstiti  aventi   titolo   al
trattamento di reversibilita' dell'assegno vitalizio concesso agli ex
deportati  nei  campi  di  sterminio  nazista  KZ  e  dei   familiari
superstiti   aventi   titolo   al   trattamento   di   reversibilita'
dell'assegno  di  benemerenza  concesso  ai   perseguitati   politici
antifascisti  e  razziali,  nonche'  nei  confronti   dei   familiari
superstiti aventi diritto  al  trattamento  di  reversibilita'  degli
assegni annessi alle decorazioni al valor  militare.  La  commissione
medica superiore di cui  al  presente  comma  svolge,  altresi',  una
funzione di coordinamento delle attivita' delle  commissioni  mediche
di  verifica  da  istituire  nell'ambito  dell'INPS  ai  fini   dello
svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi  dell'articolo
45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato
dal comma 6, lettera a), del presente articolo. 
  3. Fermo restando quanto stabilito  dal  comma  2,  la  commissione
medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura  lo  svolgimento
di ogni altra funzione gia' svolta dalla commissione medica superiore
soppressa ai sensi del comma 1. 
  4. Per i procedimenti  medico-legali  di  cui  al  comma  2,  primo
periodo, pendenti  dinanzi  alla  commissione  medica  superiore  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  al  1°  giugno  2023,  il
predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza  all'INPS,
che provvede alla definizione del procedimento. 
  5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme
allocate per le finalita' di cui al presente articolo, a legislazione
vigente, nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
individuate con le modalita' di cui all'articolo 45, comma  3-quater,
del  decreto-legge  21  giugno   2022,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. 
  6. All'articolo  45  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: «1° gennaio 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° giugno 2023»; 
    b) al comma 3-ter, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1° giugno 2023 »  e  le  parole:  «  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  »
sono sostituite dalle seguenti: « al 31 maggio 2023»; 
    c)  al  comma  3-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole: «a decorrere
dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  1°
giugno 2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto del
          Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
          unico delle  norme  in  materia  di  pensioni  di  guerra),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28,
          S.O.: 
                «Art.  106  (Commissione  medica  superiore).  -   Il
          Ministro  del  tesoro,  previe  intese   con   i   Ministri
          interessati, nomina, con proprio decreto,  una  commissione
          medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali
          superiori medici del servizio permanente o delle  categorie
          in congedo, di docenti universitari effettivi ed  aggregati
          od aiuti di ruolo nelle specialita' relative alle lesioni o
          infermita'  in  esame,  di  liberi  docenti   universitari,
          nonche' di un sanitario avente la qualifica di  mutilato  o
          invalido per la lotta di liberazione e  di  uno  avente  la
          qualifica di  partigiano  combattente.  Possono  far  parte
          della commissione medica superiore anche  ufficiali  medici
          aventi il grado di capitano  purche'  docenti  universitari
          ovvero  purche'  specializzati  in  materie  relative  alle
          lesioni o infermita' in esame. 
                Un quarto dei membri della  commissione  predetta  e'
          scelto  fra  quelli  proposti  dall'Associazione  nazionale
          mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale
          delle famiglie dei caduti  in  guerra  e  dall'Associazione
          nazionale vittime civili di guerra. 
                Nei casi in cui non sia  possibile  per  le  predette
          associazioni completare le  rispettive  rappresentanze  con
          ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo  comma,
          il Ministro del tesoro  puo'  integrare  la  rappresentanza
          delle associazioni stesse, entro i limiti  del  contingente
          numerico  loro  assegnato,  per  mezzo  delle   convenzioni
          previste dal primo comma dell'articolo 109. 
                La commissione e' presieduta da un  tenente  generale
          medico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  45,  commi  3-bis,
          3-ter e 3-quater del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.  73
          (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e  di
          rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato  e
          ulteriori disposizioni finanziarie e  sociali),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  21   giugno   2022,   n.   143,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,
          n. 122, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   45   (Rafforzamento   delle    strutture    e
          disposizioni finanziarie). - 1.-3. Omissis. 
                3-bis. Al  fine  di  semplificare,  razionalizzare  e
          armonizzare le procedure di accertamento e  di  valutazione
          delle  condizioni  di  invalidita',  di   disabilita',   di
          inabilita' e di  inidoneita',  le  commissioni  mediche  di
          verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di  cui  all'articolo  7,  comma  25,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono
          soppresse a  decorrere  dal  1°  giugno  2023  e  tutte  le
          funzioni  da  esse  svolte  sono  trasferite   all'Istituto
          nazionale della  previdenza  sociale  (INPS).  A  decorrere
          dalla  medesima  data,   l'INPS   subentra   al   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze    nell'attivita'    di
          coordinamento,   organizzazione    e    segreteria    delle
          commissioni mediche di verifica e  nei  rapporti  giuridici
          relativi alle funzioni ad esso trasferite. 
                3-ter.  Tutti  gli  accertamenti   di   idoneita'   e
          inabilita' lavorativa di  cui  all'articolo  71  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n.  274,
          e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto  1995,  n.
          335, nei  confronti  del  personale  delle  amministrazioni
          statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici
          non economici e degli  enti  locali,  a  decorrere  dal  1°
          giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita'  di
          accertamento  gia'  in  uso  per  l'assicurazione  generale
          obbligatoria. Le disposizioni del  presente  comma  non  si
          applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio  2023,  ne'
          ai procedimenti per i quali, alla predetta  data,  non  sia
          ancora scaduto il termine di presentazione della domanda. 
                3-quater. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  da  adottare  entro  il  31  maggio  2023,   sono
          stabilite  le  norme  di  coordinamento  e   le   modalita'
          attuative  delle  disposizioni  dei  commi   da   3-bis   a
          3-septies, comprese  le  modalita'  di  eventuale  utilizzo
          degli immobili in uso alle  Ragionerie  territoriali  dello
          Stato. Con il medesimo  decreto  sono  accertate  le  somme
          allocate per le finalita'  di  cui  ai  commi  da  3-bis  a
          3-septies,  a  legislazione   vigente,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  da
          trasferire all'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                3-quinquies.-3-decies. Omissis.».