Art. 2 
 
             Ministero delle imprese e del made in Italy 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  12,  le  parole:  «Ministero   dello   sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e
del made in Italy»; 
    b) all'articolo 27: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite  dalle
seguenti: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
      3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli  indirizzi
per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in
Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero  degli
affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo»; 
      4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»; 
    c)  all'articolo  29,  comma  2,  le  parole:  «Ministero   delle
attivita' produttive»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero
delle imprese e del made in Italy»; 
    d) la rubrica del Capo VI  del  Titolo  IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
    e) all'articolo 35, comma 2, lettera h),  le  parole:  «Ministero
dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministero
delle imprese e del made in Italy». 
  3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole  da  «dal  Ministro  delegato»  sino  a  «ove  nominato»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «dalla   Autorita'   delegata    per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata»  e
le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:
«delle imprese e del made in Italy». 
  4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy»  e
«Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 27, 29  e  35,
          comma 2, lettera h),  del  citato  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Attribuzioni).  -  1.  Al  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  sono
          attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato  in
          materia  di  rapporti  politici,   economici,   sociali   e
          culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento
          e   di   tutela   degli   interessi   italiani   in    sede
          internazionale;  di  analisi,  definizione   e   attuazione
          dell'azione italiana in materia di politica  internazionale
          e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli  altri
          Stati  e   con   le   organizzazioni   internazionali;   di
          stipulazione  e  di  revisione   dei   trattati   e   delle
          convenzioni  internazionali  e   di   coordinamento   delle
          relative attivita' di gestione; di studio e di  risoluzione
          delle  questioni  di  diritto  internazionale,  nonche'  di
          contenzioso   internazionale;   di   rappresentanza   della
          posizione   italiana   in   ordine   all'attuazione   delle
          disposizioni relative alla politica estera e  di  sicurezza
          comune previste  dal  Trattato  sull'Unione  europea  e  di
          rapporti attinenti alle relazioni politiche  ed  economiche
          estere dell'Unione europea; di emigrazione e  tutela  delle
          collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura
          delle attivita' di integrazione europea in  relazione  alle
          istanze ed ai processi  negoziali  riguardanti  i  trattati
          sull'Unione europea; di definizione delle strategie e degli
          interventi della politica commerciale  e  promozionale  con
          l'estero  e  di  sostegno  dell'internazionalizzazione  del
          sistema Paese, ferme restando le competenze  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero delle  imprese
          e del made in Italy e delle regioni. 
                2.  Nell'esercizio   delle   sue   attribuzioni,   il
          ministero degli affari esteri assicura  la  coerenza  delle
          attivita'   internazionali   ed   europee   delle   singole
          amministrazioni   con    gli    obiettivi    di    politica
          internazionale. 
                3. Restano attribuite alla presidenza  del  consiglio
          dei ministri le funzioni ad essa spettanti in  ordine  alla
          partecipazione dello  Stato  italiano  all'Unione  europea,
          nonche' all'attuazione delle relative politiche.». 
                «Art. 27 (Attribuzioni). - 1. (Abrogato). 
                2. Il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare  politiche
          e strategie per lo sviluppo  del  sistema  produttivo,  ivi
          inclusi   gli   interventi    in    favore    delle    aree
          sottoutilizzate, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati e in coerenza con  gli  obiettivi  generali  di
          politica industriale e, in particolare, di: 
                  a) promuovere le politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica  estera  e  lo  sviluppo  economico  del   sistema
          produttivo  nazionale  e   di   realizzarle   o   favorirne
          l'attuazione a livello  settoriale  e  territoriale,  anche
          mediante la partecipazione, fatte salve le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e  per  il  tramite
          dei rappresentanti  italiani  presso  tali  organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; 
                  b) sostenere e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; 
                  c) promuovere la concorrenza; 
                  d) coordinare le istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita'; 
                  e) monitorare l'impatto delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo. 
                2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
          2, il Ministero, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati: 
                  a)  definisce,  anche  in  concorso  con  le  altre
          amministrazioni   interessate,   le   strategie   per    il
          miglioramento  della  competitivita',   anche   a   livello
          internazionale,  del  Paese  e  per  la  promozione   della
          trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei  settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti; 
                  b) promuove, in coordinamento con  il  Dipartimento
          di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, gli interessi del  sistema  produttivo
          del  Paese   presso   le   istituzioni   internazionali   e
          comunitarie di settore e facendo salve  le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          degli affari esteri e per  il  tramite  dei  rappresentanti
          italiani presso tali organismi; 
                  c) definisce le politiche per lo sviluppo economico
          e per favorire l'assunzione, da  parte  delle  imprese,  di
          responsabilita' relative alle  modalita'  produttive,  alla
          qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi,  alle
          relazioni con il consumatore; 
                  d) studia la struttura e l'andamento  dell'economia
          industriale e aziendale; 
                  d-bis) contribuisce a definire le strategie  e  gli
          indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la  promozione
          del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando  le
          competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze,  del  Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste e del  Ministero  del
          turismo; 
                  e). 
                2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
          amministrazioni interessate ed  aggiornandolo  con  cadenza
          annuale, un piano degli obiettivi,  delle  azioni  e  delle
          risorse  necessarie  per  il  loro  raggiungimento,   delle
          modalita' di attuazione, delle procedure di verifica  e  di
          monitoraggio. 
                2-quater. Restano in ogni caso ferme le  attribuzioni
          degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri. 
                3. Al Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del Ministero  del  commercio
          con l'estero, fatte salve le risorse  e  il  personale  che
          siano attribuiti con il  presente  decreto  legislativo  ad
          altri Ministeri, Agenzie o Autorita',  perche'  concernenti
          funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in  ogni
          caso salve, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1,
          comma 2, e 3, comma 1, lettere a)  e  b),  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e  alle
          autonomie funzionali. 
                4. Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive le risorse e  il  personale  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del
          Ministero della sanita', del Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, concernenti le  funzioni  assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dal  presente  decreto
          legislativo. 
                5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
          della difesa.». 
                «Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in  non  piu'  di  nove  direzioni   generali,   alla   cui
          individuazione  e  organizzazione  si  provvede  ai   sensi
          dell'articolo  4,  sentite  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative, e in modo che sia  assicurato
          il   coordinamento   delle   aree    funzionali    previste
          all'articolo 28. 
                2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy  si
          avvale degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla
          base di apposite convenzioni, delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.». 
                «Art. 35 (Attribuzioni). - 1. 
                2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi allo sviluppo  sostenibile  e
          alla sicurezza energetica, ferme restando le funzioni della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e  alla  tutela
          dell'ambiente,  del  territorio  e  dell'ecosistema,  nelle
          seguenti materie: 
                  a). - g). Omissis 
                  h) promozione di politiche per l'economia circolare
          e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
          del Ministero delle imprese e del made in Italy; 
                  i). - m). Omissis. 
                3.Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  3,  del
          decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
          materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°marzo  2021,  n.  51,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione tecnologica
          e  transizione  digitale   e   istituzione   del   Comitato
          interministeriale per la  transizione  digitale).  -  1.-2.
          Omissis. 
              3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente   del
          Consiglio dei  ministri  o  dalla  Autorita'  delegata  per
          l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale,  ove
          nominata, ed e'  composto  dai  Ministri  per  la  pubblica
          amministrazione,  ove  nominato,  dell'economia   e   delle
          finanze, della giustizia, delle imprese e del made in Italy
          e della salute. Ad  esso  partecipano  altresi'  gli  altri
          Ministri o loro delegati aventi  competenza  nelle  materie
          oggetto  dei  provvedimenti   e   delle   tematiche   poste
          all'ordine del giorno. 
              4.-11-bis. Omissis.».