Art. 4 
 
        Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 
 
  1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione
di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2: 
        2.1. all'alinea le parole: «Al  Ministero  della  transizione
ecologica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Al    Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica»  e  dopo  le  parole:
«sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e  alla  sicurezza
energetica»; 
        2.2. alle  lettere  a)  e  f)  le  parole:  «Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste»; 
        2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad  essi
inerenti;» sono inserite le seguenti:  «individuazione  e  attuazione
delle misure atte a garantire la sicurezza,  la  flessibilita'  e  la
continuita'  degli  approvvigionamenti  di  energia  e  a  promuovere
l'impiego delle fonti rinnovabili;»; 
      3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»; 
    b) la rubrica del Capo VIII del Titolo  IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». 
  3. Le  denominazioni  «Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni
«Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione
ecologica». 
  3-bis.  In  relazione  alle  accresciute  attivita'  connesse  agli
interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la  promozione
della produzione di energia da fonti rinnovabili, il  contingente  di
personale  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementato fino a  un
massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la  spesa
di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro  annui
a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35,  del  citato
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 35 (Attribuzioni). - 1. (Abrogato). 
                2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi allo sviluppo  sostenibile  e
          alla sicurezza energetica, ferme restando le funzioni della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e  alla  tutela
          dell'ambiente,  del  territorio  e  dell'ecosistema,  nelle
          seguenti materie: 
                  a) individuazione, conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri,  del  Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          della   Convenzione    di    Washington    sul    commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione, ratificata ai sensi  della  legge  19  dicembre
          1975, n. 874, e dei  relativi  regolamenti  europei,  della
          difesa  del  mare  e   dell'ambiente   costiero   e   della
          comunicazione ambientale; 
                  b) definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; individuazione e attuazione delle  misure
          atte a  garantire  la  sicurezza,  la  flessibilita'  e  la
          continuita'  degli  approvvigionamenti  di  energia   e   a
          promuovere    l'impiego    delle     fonti     rinnovabili;
          autorizzazione di impianti  di  produzione  di  energia  di
          competenza statale, compresi quelli da  fonti  rinnovabili,
          anche se  ubicati  in  mare;  rapporti  con  organizzazioni
          internazionali e rapporti con l'Unione europea nel  settore
          dell'energia, ferme restando le competenze  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri e  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della  cooperazione  internazionale,  compresi  il
          recepimento e l'attuazione dei programmi e delle  direttive
          sul mercato unico europeo  in  materia  di  energia,  ferme
          restando le competenze del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di   Bolzano;   attuazione   dei   processi   di
          liberalizzazione dei mercati energetici e promozione  della
          concorrenza   nei    mercati    dell'energia    e    tutela
          dell'economicita'  e  della  sicurezza  del   sistema   con
          garanzia di resilienza;  individuazione  e  sviluppo  delle
          reti nazionali di trasporto dell'energia  elettrica  e  del
          gas naturale e definizione  degli  indirizzi  per  la  loro
          gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi
          nei  settori  dell'energia  e  delle  miniere;  ricerca   e
          coltivazione di idrocarburi, riconversione,  dismissione  e
          chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione  di
          idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino
          in  sicurezza  dei  siti;  risorse  geotermiche;  normativa
          tecnica, area  chimica,  sicurezza  mineraria,  escluse  le
          competenze  in  materia  di  servizio  ispettivo   per   la
          sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione  della
          legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro,  e
          servizi  tecnici   per   l'energia;   vigilanza   su   enti
          strumentali e collegamento con le societa' e  gli  istituti
          operanti nei settori dell'energia;  gestione  delle  scorte
          energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani
          di emergenza energetica; sicurezza  nucleare  e  disciplina
          dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
          rifiuti  radioattivi;  radioprotezione   e   radioattivita'
          ambientale;   agro-energie;   rilevazione,    elaborazione,
          analisi  e  diffusione  di  dati  statistici   in   materia
          energetica e  mineraria,  finalizzati  alla  programmazione
          energetica e mineraria; 
                  c)  piani  e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                  d)  pianificazione  in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                  e)  gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti   ed
          economia circolare; 
                  f)  tutela  delle  risorse   idriche   e   relativa
          gestione,  fatta  salva   la   competenza   del   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste; 
                  g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
          nazionali e internazionali; 
                  h) promozione di politiche per l'economia circolare
          e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
          del Ministero delle imprese e del made in Italy; 
                  i)  coordinamento  delle  misure  di  contrasto   e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                  l)  sorveglianza,  monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                  m) difesa e assetto del territorio con  riferimento
          ai valori naturali e ambientali. 
                3. Al ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale.».