Art. 5 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili». 3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' abrogato.
Riferimenti normativi - L'articolo 5, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), abrogato dalla presente legge, recava: Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.