Art. 8 
 
            Disposizioni in materia di Autorita' delegata 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n.  124,
recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica  e
nuova disciplina del segreto», dopo la parola: «cybersicurezza»  sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle  funzioni  attribuite  al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  comma  1-bis,
          della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di  informazione
          per la sicurezza della Repubblica e  nuova  disciplina  del
          segreto), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  13  agosto
          2007, n. 187, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Omissis. 
                1-bis.  L'Autorita'  delegata  non  puo'   esercitare
          funzioni di governo ulteriori rispetto  a  quelle  ad  essa
          delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a  norma
          della presente legge e in  materia  di  cybersicurezza,  ad
          eccezione delle funzioni attribuite al  Sottosegretario  di
          Stato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          funzioni di Segretario del Consiglio medesimo. 
                2.-4. Omissis.».