Art. 8 Disposizioni in materia di Autorita' delegata 1. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», dopo la parola: «cybersicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Omissis. 1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge e in materia di cybersicurezza, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo. 2.-4. Omissis.».