Art. 9 
 
Istituzione del Comitato interministeriale per il made in  Italy  nel
                            mondo - CIMIM 
 
  1. All'articolo  14,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 18,  le  parole:  «d'intesa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di concerto»; 
    b) al comma 18-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «delle
imprese,»  sono  inserite  le  seguenti:  «elaborate   dal   Comitato
interministeriale per il made in Italy nel  mondo  di  cui  al  comma
18-ter,»; 
    c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale per il made
in  Italy  nel  mondo  (CIMIM),  con  il  compito  di  indirizzare  e
coordinare   le   strategie    in    materia    di    promozione    e
internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare
il made in Italy nel mondo. 
      18-quater. Il CIMIM  e'  composto  dal  Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  dal  Ministro  delle
imprese e del made in Italy, che lo  co-presiedono,  e  dai  Ministri
dell'economia e delle  finanze,  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del turismo. Alle riunioni del  Comitato
possono partecipare altri Ministri aventi  competenza  nelle  materie
poste all'ordine del giorno nonche', quando si trattano argomenti che
interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il  presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome o un presidente di regione o di provincia  autonoma  da  lui
delegato. 
      18-quinquies. I  presidenti  convocano  il  CIMIM  con  cadenza
almeno quadrimestrale,  ne  determinano  l'ordine  del  giorno  e  ne
definiscono le modalita' di funzionamento. 
      18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti: 
        a) coordinamento  delle  strategie  e  dei  progetti  per  la
valorizzazione, la tutela e la  promozione  del  made  in  Italy  nel
mondo; 
        b) esame delle modalita' esecutive  idonee  a  rafforzare  la
presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri; 
        c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del  tessuto
industriale nazionale e di incentivazione  delle  imprese  nazionali,
anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione  di
regimi sanzionatori o alla  presenza  di  ostacoli  tariffari  e  non
tariffari sui mercati internazionali, al  fine  di  prevedere  misure
compensative per le imprese coinvolte; 
        d) valutazione delle iniziative necessarie  per  lo  sviluppo
tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie  da
parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione; 
        e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da  parte  delle
amministrazioni competenti; 
        f)  adozione  di  iniziative  idonee  a  superare   eventuali
ostacoli e  ritardi  nella  realizzazione  degli  obiettivi  e  delle
priorita' indicati anche in sede europea.». 
  2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il  Ministero  delle
imprese e del made in Italy e' periodicamente sentito sulle linee  di
indirizzo strategico dell'attivita'  della  societa'  Simest  S.p.A.,
anche  ai  fini  dell'esercizio  dei  compiti  di  indirizzo   e   di
coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in
Italy  nel  mondo,  di  cui  all'articolo  14,  comma   18-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.». 
  3. All'articolo 3, al comma 2,  lettera  e),  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri
e della  cooperazione  internazionale»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' il Ministero delle imprese e del made in Italy». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14,  commi  18,
          18-bis, 18-ter,  18-quater,  18-quinquies,  18-sexies,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino  di
          enti ed organismi pubblici). - 1. - 17. Omissis. 
                18.  E'  istituita  l'Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane, denominata  «ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto
          pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  che  li  esercita,  per  le   materie   di
          rispettiva competenza, di concerto con il  Ministero  dello
          sviluppo economico e sentito il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
                18-bis.  I  poteri  di  indirizzo   in   materia   di
          promozione e internazionalizzazione delle imprese  italiane
          sono esercitati dal Ministro degli affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e dal Ministro  dello  sviluppo
          economico. Le linee guida  e  di  indirizzo  strategico  in
          materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle
          imprese, elaborate dal Comitato  interministeriale  per  il
          made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter,  anche  per
          quanto riguarda la programmazione delle  risorse,  comprese
          quelle di cui al comma 19, sono assunte da  una  cabina  di
          regia, costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica,  copresieduta  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico, dal  Ministro  degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale  e,  per  le  materie  di
          propria competenza, dal Ministro con delega  al  turismo  e
          composta dal Ministro dell'economia e delle finanze,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,   dal   Ministro   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali,  o  da  persona
          dallo stesso designata,  dal  presidente  della  Conferenza
          delle Regioni e delle Province autonome e  dai  presidenti,
          rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle  camere   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  della
          Confederazione   generale   dell'industria   italiana,   di
          Alleanza delle Cooperative italiane,  della  Confederazione
          italiana  della  piccola  e  media  industria   privata   e
          dell'Associazione  bancaria   italiana,   nonche'   da   un
          rappresentante  del  settore  artigiano,   individuato,   a
          rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani,  della
          Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e
          media  impresa,  di  Confartigianato  imprese   e   da   un
          rappresentante del settore del  commercio,  individuato,  a
          rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio  e  di
          Confesercenti. Ai componenti  della  cabina  di  regia  non
          spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. 
                18-ter. E' istituito  il  Comitato  interministeriale
          per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il  compito  di
          indirizzare  e  coordinare  le  strategie  in  materia   di
          promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane,
          al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo. 
                18-quater. Il CIMIM e' composto  dal  Ministro  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  dal
          Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,  che  lo
          co-presiedono,  e  dai  Ministri  dell'economia   e   delle
          finanze, dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
          delle foreste e del turismo.  Alle  riunioni  del  Comitato
          possono partecipare altri Ministri aventi competenza  nelle
          materie poste all'ordine  del  giorno  nonche',  quando  si
          trattano argomenti che interessano le regioni e le province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  il  presidente  della
          Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  o  un
          presidente di  regione  o  di  provincia  autonoma  da  lui
          delegato. 
                18-quinquies. I presidenti  convocano  il  CIMIM  con
          cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine  del
          giorno e ne definiscono le modalita' di funzionamento. 
                18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti: 
                  a) coordinamento delle strategie e dei progetti per
          la valorizzazione, la tutela e la promozione  del  made  in
          Italy nel mondo; 
                  b)  esame  delle  modalita'  esecutive   idonee   a
          rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei  mercati
          esteri; 
                  c) individuazione dei  meccanismi  di  salvaguardia
          del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle
          imprese nazionali, anche in  relazione  all'imposizione  di
          nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori  o  alla
          presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui  mercati
          internazionali, al fine di  prevedere  misure  compensative
          per le imprese coinvolte; 
                  d) valutazione delle iniziative necessarie  per  lo
          sviluppo tecnologico e per la diffusione  dell'utilizzo  di
          nuove tecnologie  da  parte  delle  imprese  nazionali  nei
          processi di internazionalizzazione; 
                  e) monitoraggio  dell'attuazione  delle  misure  da
          parte delle amministrazioni competenti; 
                  f)  adozione  di  iniziative  idonee   a   superare
          eventuali ostacoli  e  ritardi  nella  realizzazione  degli
          obiettivi e delle priorita' indicati anche in sede europea. 
                19.-29. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  della
          legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione  della
          partecipazione a societa'  ed  imprese  miste  all'estero),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n.  101,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2. - 1. Il Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale, sentiti il direttore  generale
          della Sezione  speciale  per  l'assicurazione  del  credito
          all'esportazione  (SACE),   il   direttore   generale   del
          Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto
          nazionale per  il  commercio  estero  e  sulla  base  degli
          indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale
          per  la  politica  economica   estera   (CIPES),   all'uopo
          allargato al Ministro delle partecipazioni  statali,  anche
          con  riferimento  a  specifiche  iniziative  di   rilevante
          interesse nazionale, formula le linee  direttrici  per  gli
          interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai
          settori economici, alle aree geografiche, alle priorita'  e
          ai limiti degli interventi, e ne verifica il  rispetto.  Il
          Ministero  delle  imprese  e   del   made   in   Italy   e'
          periodicamente sentito sulle linee di indirizzo  strategico
          dell'attivita' della societa' Simest S.p.A., anche ai  fini
          dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di  coordinamento
          attribuiti al Comitato interministeriale  per  il  made  in
          Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In  ogni
          caso gli interventi della societa' devono essere basati  su
          rigorosi criteri di validita'  economica  delle  iniziative
          partecipate. 
                2.-3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, lettera
          e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure  urgenti
          in materia di accesso al credito e di  adempimenti  fiscali
          per le imprese, di poteri speciali nei settori  strategici,
          nonche' interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di
          proroga   di   termini   amministrativi   e   processuali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020,  n.  94,
          Edizione  straordinaria,  convertito,  con   modificazioni,
          dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  3.  -  (SACE  S.p.A.  e  Commissione  per   la
          vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti). - 1.Omissis. 
                2. In considerazione del  ruolo  strategico  di  SACE
          S.p.A.  per   l'attuazione   delle   misure   di   sostegno
          all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese
          e di rilancio degli investimenti: 
                  a).-d). Omissis; 
                  e)  SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministero
          degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
          nonche' il Ministero delle imprese e del made in  Italy  in
          ordine  alle  decisioni   aziendali   rilevanti   ai   fini
          dell'efficace   attuazione   delle   misure   di   sostegno
          all'internazionalizzazione delle imprese,  con  particolare
          riferimento  alle  decisioni  relative  all'assunzione   di
          impegni e  al  recupero  dei  crediti,  e  ivi  incluse  le
          decisioni relative alla Simest S.p.A.; 
                  f). Omissis. 
                3.-3-bis. Omissis.».