Art. 9 Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM 1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»; b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le parole: «delle imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter,»; c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti: «18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo. 18-quater. Il CIMIM e' composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del turismo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonche', quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato. 18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalita' di funzionamento. 18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti: a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo; b) esame delle modalita' esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri; c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte; d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione; e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti; f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorita' indicati anche in sede europea.». 2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attivita' della societa' Simest S.p.A., anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.». 3. All'articolo 3, al comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti: «nonche' il Ministero delle imprese e del made in Italy».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 18, 18-bis, 18-ter, 18-quater, 18-quinquies, 18-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici). - 1. - 17. Omissis. 18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonche' da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo. 18-quater. Il CIMIM e' composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del turismo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonche', quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato. 18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalita' di funzionamento. 18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti: a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo; b) esame delle modalita' esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri; c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte; d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione; e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti; f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorita' indicati anche in sede europea. 19.-29. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - 1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorita' e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attivita' della societa' Simest S.p.A., anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In ogni caso gli interventi della societa' devono essere basati su rigorosi criteri di validita' economica delle iniziative partecipate. 2.-3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 94, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. - (SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti). - 1.Omissis. 2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti: a).-d). Omissis; e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonche' il Ministero delle imprese e del made in Italy in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti, e ivi incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.; f). Omissis. 3.-3-bis. Omissis.».