Il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste,  esaminata  la  domanda   intesa   ad   ottenere   la
registrazione della denominazione «Cavolfiore della Piana  del  Sele»
come indicazione geografica protetta, ai sensi del  regolamento  (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio  del  21  novembre  2012,
presentata   dall'Associazione   -   Comitato   promotore   per    il
riconoscimento del «Cavolfiore della Piana del  Sele»,  acquisito  il
parere favorevole della Regione Campania e a seguito  della  riunione
di pubblico accertamento tenutasi a Eboli in data 14  dicembre  2022,
provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto Ministeriale
14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del disciplinare  di  produzione  affinche'  ogni
persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e  residente
sul territorio nazionale  possa  fare  opposizione  alla  domanda  di
registrazione. 
    Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate,  relative  alla
domanda   di   registrazione,   dovranno   pervenire   al   Ministero
dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  -
Dipartimento   delle    politiche    competitive    della    qualita'
agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per  la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica -  PQAI  IV  -
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole  persone
fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo  e  residenti  sul
territorio nazionale. 
    Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche',  se  con  adeguata
documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni  di
cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo  1  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; dimostrano che  la  registrazione  del  nome  proposto  e'
contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o  4  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto  danneggia
l'esistenza di un  nome  omonimo  o  parzialmente  omonimo  o  di  un
marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul
mercato da almeno cinque anni prima della data  di  pubblicazione  di
cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera  a)  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere  che
il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico. 
    Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la  procedura
prevista dal decreto ministeriale  n.  12511  del  14  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  251
del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta
domanda di registrazione alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute,  la  predetta  domanda  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.