Art. 4 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita' di ricerca  industriale  e  di  prevalente
sviluppo  sperimentale   e,   alla   presentazione   della   proposta
progettuale,  i  candidati  devono  scegliere  uno  specifico  modulo
tematico tra i seguenti elencati: 
    TRI 1 - Call module 1.1: RES Demo PowerFlex; 
    TRI 2 - Call module  2.1  Advancing  RE  technologies  for  power
production through cost reduction; TRI 3 - Call module  3.1:  CCU/CCS
technologies; 
    TRI 4 - Call module 4: Heating & Cooling; 
    TRI 5 - Call module 5: Integrated Regional Energy Systems; 
    TRI 6 - Call module 6: Industrial Energy Systems; 
    TRI 7 - Call module 7.2: Solutions to energy  transition  in  the
built environment. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni,  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere selezionati nel  bando  transnazionale  congiunto  2022
dalla CET Partnership; 
    b) contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e  alla
transizione digitale. La procedura di selezione  comprende  l'impegno
che il contributo climatico dell'investimento, secondo la metodologia
di cui all'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241  ed  individuato
con il codice  022,  rappresenti  almeno  il  60%  del  costo  totale
dell'investimento,  nonche'  l'impegno  che  il  contributo  digitale
dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VII del
medesimo  regolamento  ed  individuato  con  il   codice   009   bis,
rappresenti almeno il 40% del costo totale dell'investimento; 
    c) garantire il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17
del regolamento (UE) 2020/852; 
    d) essere conformi agli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare un  danno  significativo»  (Comunicazione
della Commissione europea 2021/C58/01)  ed  assenza,  nella  proposta
progettuale ed in fase di realizzazione delle attivita'  progettuali,
di: 
      i. attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle; 
      ii. attivita' nell'ambito del sistema di scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni  di
gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento; 
      iii.   attivita'   connesse   alle   discariche   di   rifiuti,
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
      iv. attivita' in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti
puo' causare danni all'ambiente ed il requisito di  conformita'  alla
pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; 
    e)  riguardare  attivita'  conformi  alla  pertinente   normativa
ambientale dell'UE e nazionale; 
    f) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
nell'ambito di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel
territorio nazionale; 
    g) essere avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non  oltre
3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di  avvio  del
progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del  primo  impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. La predetta data di  avvio  deve
essere espressamente  indicata  dal  soggetto  beneficiario,  che  e'
tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni  dalla  stessa
data di avvio,  una  specifica  dichiarazione  resa  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
    h) garantire l'impegno a riferire in merito all'attuazione  della
misura a meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; 
    i) avere una durata non superiore a trentasei mesi; 
    l) prevedere, qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il  5  per
cento in tutti gli altri casi; 
    m) garantire l'assenza del relativo finanziamento  a  valere  sul
dispositivo e/o su altri  programmi  dell'Unione  o  nazionali  (c.d.
assenza del doppio finanziamento). 
  3.  Il  Ministero  esclude  dai  finanziamenti  i  seguenti  codici
Nace/Ateco: 
    05: estrazione di carbone (esclusa torba) 
    06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 
    07:  estrazione  di  minerali  metalliferi,  08.9  estrazione  di
minerali e prodotti di cava n. c.a (e in generale tutta la sezione  b
- attivita' estrattiva) 
    24.46: trattamento dei combustibili nucleari 
    09: attivita' di supporto all'estrazione di  petrolio  e  di  gas
naturale 
    19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio 
    35.2: produzione di gas; distribuzione  di  combustibili  gassosi
mediante condotte 
    38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 
    38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 
  4. Il Ministero non finanziera'  le  attivita'  escluse  dal  Fondo
InvestEU, ai sensi dell'Allegato V punto B del  regolamento  (UE)  24
marzo 2021, n. 523. 
  5. Gli obiettivi della procedura  selettiva  saranno  coerenti  con
l'art. 4 del regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 e la Scheda di
dettaglio della Missione-Componente del PNRR. 
  6. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo,  l'importo
massimo  dell'agevolazione  concessa  e'  di  euro   800.000,00   per
progetto. 
  7. Con riferimento ai Progetti Marchio di eccellenza delle  imprese
italiane,  il  Ministero  si  riserva  la  facolta'  di   verificarne
l'effettiva sostenibilita'.