(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Restano in ogni caso riservati al Ministro: 
      gli atti normativi 
      le decisioni in materia di  atti  normativi  e  l'adozione  dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; 
      la definizione di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 
      l'individuazione   delle   risorse    umane,    materiali    ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e  la  loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; 
      le nomine, le  designazioni  ed  atti  analoghi  attribuiti  da
specifiche disposizioni; 
      gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di
particolare importanza politica, amministrativa o economica e  per  i
quali e' richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; 
      i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi  connessi
alle direttive di carattere generale e strategico, nonche' i rapporti
istituzionali in ambito unionale ed internazionale. In tali  ipotesi,
il Ministro puo' avocare alla propria  firma  singoli  atti  compresi
nelle materie  delegate,  nonche'  la  risposta  alle  interrogazioni
parlamentari scritte e orali.