Art. 4. 1. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro puo' delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni. 2. Al coordinamento necessario all'attrazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indichera' i criteri di informazione sull'attivita' svolta. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione. Roma, 18 novembre 2022 Il Ministro: Pichetto Fratin