(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro di delegare  la
trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a  materie  non
comprese nella presente delega. In caso di assenza o  di  impedimento
del Sottosegretario delegato, il  Ministro  puo'  delegare  ad  altro
Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni. 
    2.  Al  coordinamento  necessario  all'attrazione  del   presente
decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indichera'  i  criteri  di
informazione sull'attivita' svolta. 
    Il presente decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione. 
 
      Roma, 18 novembre 2022 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin