IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della  rete  elettrica  di  trasmissione   nazionale   e   successive
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di  potenza  di  energia  elettrica,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio  2004,   recante   criteri,   modalita'   e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20  aprile
2005,  recante  concessione  alla  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale  S.p.a.  delle  attivita'  di  trasmissione  e
dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2010, recante modifica e aggiornamento della convenzione annessa alla
concessione rilasciata  alla  societa'  Terna  per  le  attivita'  di
trasmissione e dispacciamento; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  relativa   alla   modifica   e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE; 
  Visto, in particolare, l'art. 36, comma 12,  del  suddetto  decreto
legislativo n. 93/2011, come modificato dalla legge n. 120/2020,  che
prevede che la societa' Terna S.p.a.  (Terna)  predisponga  ogni  due
anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della  rete
di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed  offerta  di
fabbisogno elettrico esistenti e previste e  che  il  Ministro  dello
sviluppo economico (ora  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica),  lo  approvi,  acquisito   il   parere   delle   regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma  e  tenuto
conto  delle  valutazioni  formulate  da   ARERA,   in   esito   alla
consultazione pubblica; 
  Considerato che le competenze in materia di energia  ai  sensi  del
decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22  sono  state  trasferite  dal
Ministero dello sviluppo economico  al  Ministero  della  transizione
ecologica; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4 che prevede che il  Ministero
della  transizione  ecologica  assuma  la  nuova   denominazione   di
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Viste  le  note  della  societa'   Terna,   con   note   prot.   n.
TERNA/P20190008249 del 31 gennaio 2019 e prot. n.  TERNA/P20200007070
del 31 gennaio 2020,  con  le  quali  Terna  ha  trasmesso  a  questo
Ministero i Piani di sviluppo  (PdS)  relativi  rispettivamente  agli
anni  2019  e  2020  predisposti  ai  sensi   dell'art.   1-ter   del
decreto-legge n. 239/2003, dell'art. 9 del  decreto  ministeriale  15
dicembre 2010 e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 93/2011; 
  Viste le  note  prot.  TE/P2020-0011591  del  19  febbraio  2020  e
TE/P2020-0011595 del 19 febbraio 2020, con le quali Terna, sulla base
dei  Rapporti  preliminari  (RP)  riguardanti  i  possibili   impatti
ambientali significativi dell'attuazione rispettivamente dei PdS 2019
e 2020, ha formalmente avviato, ai sensi dell'art. 13,  primo  comma,
del decreto legislativo n. 152/2006, la  fase  di  consultazione  con
l'Autorita' competente per la VAS e con gli altri soggetti competenti
in materia ambientale, al fine di definire la portata ed  il  livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto  ambientale
(RA), che costituisce parte integrante  del  Piano  e  ne  accompagna
l'intero processo di  elaborazione  ed  approvazione,  ai  sensi  del
predetto art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006; 
  Vista la nota prot. 52888 dell'8  luglio  2020,  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), in qualita' di
autorita' competente  per  la  VAS,  in  considerazione  della  lunga
tempistica delle procedure di VAS dei PdS degli anni  precedenti,  ha
concordato, con il consenso anche di questo Ministero, sulla proposta
di Terna di far confluire le due procedure per il PdS 2019 e 2020  in
una unica procedura di VAS comprensiva  di  entrambe  le  annualita',
attraverso l'elaborazione di  un  Rapporto  ambientale  che,  tenendo
conto di tutte le osservazioni formulate sia sul Rapporto preliminare
(RP) del PdS 2019 che sul RP del PdS  2020,  analizzi  e  valuti  gli
effetti ambientali di entrambi i  Piani,  sia  singolarmente  che  in
maniera cumulata; 
  Vista la nota prot. 105485 del  16  dicembre  2020,  con  la  quale
l'Autorita' competente per la VAS ha trasmesso, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 152/2006, il parere n. 2 dell'11  dicembre
2020  con  il  quale   la   Commissione   VAS,   relativamente   alla
consultazione del Rapporto preliminare del piano  di  sviluppo  (PDS)
della Rete elettrica di trasmissione nazionale TERNA  2019,  ha  dato
indicazione sulle informazioni da includere nel  Rapporto  ambientale
(parere di scoping); 
  Vista la nota prot. 105486 del  16  dicembre  2020,  con  la  quale
l'Autorita' competente per la VAS ha trasmesso, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 152/2006, il parere n. 3 dell'11  dicembre
2020  con  il  quale   la   Commissione   VAS,   relativamente   alla
consultazione del Rapporto preliminare del piano  di  sviluppo  (PDS)
della Rete elettrica di trasmissione nazionale TERNA  2020,  ha  dato
indicazione delle informazioni da includere nel  Rapporto  ambientale
(parere di scoping); 
  Vista la nota prot. 0008883 del 23 marzo 2021, con la  quale  Terna
ha trasmesso a questo Ministero, in qualita' di Autorita'  procedente
per la VAS, il RA e la sintesi non tecnica, al  fine  di  avviare  la
fase di consultazione di  cui  all'art.  14,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 152/2006; 
  Preso atto che il RA e' relativo alle due annualita' del PdS  della
RTN 2019 e 2020; 
  Considerato che questa Autorita' procedente ha provveduto, mediante
pubblicazione  del  comunicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 31  marzo  2021,  ad
avviare la fase di consultazione pubblica dei PdS 2019 e 2020  e  del
relativo RA e che tale fase si e' conclusa in data 30 maggio 2021; 
  Vista la nota  n.  0008618  del  25  gennaio  2022,  con  la  quale
l'Autorita' competente per la VAS ha notificato  a  questa  Direzione
generale il decreto ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2022 di  parere
positivo in ambito VAS, con osservazioni, condizioni e i suggerimenti
e le osservazioni sui PdS 2019 e 2020 e sui relativi RA, con allegati
il  parere  della  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto
ambientale VIA-VAS prot. n. 139/21 del 5 agosto 2021 e il parere  del
Ministero della cultura (prot. 39187-P del 22 novembre 2021); 
  Vista la nota prot. TERNA/P20220007268 del 31 gennaio 2022, con  la
quale, in riferimento al provvedimento di VAS emesso dalla  Autorita'
competente con decreto di parere motivato, il proponente ha trasmesso
all'Autorita'  competente  il  documento  integrativo   al   Rapporto
ambientale «Addendum al RA PdS 2019 e 2020»; 
  Considerato che questa Autorita' procedente ha ritenuto  necessario
richiedere l'attivazione del confronto con l'Autorita' competente per
la VAS ai sensi dell'art. 15, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, al fine di procedere alle opportune revisioni dei  Piani  e
dei relativi  RA,  prima  della  loro  approvazione,  alla  luce  del
suddetto parere motivato e dell'Addendum sopracitato, convocando  una
riunione il 28 giugno 2022; 
  Considerato che,  essendo  andata  deserta  la  predetta  riunione,
questa  Amministrazione   ha   inviato   con   nota   prot.   0037985
all'Autorita' competente per la VAS e al Ministero della  cultura  la
bozza finale della Dichiarazione di sintesi sui Piani di sviluppo  in
oggetto, per  consentire  il  previsto  confronto  istituzionale  sui
contenuti della stessa con le amministrazioni  interessate,  ai  fini
della collaborazione istituzionale di cui all'art. 15, comma  2,  del
decreto legislativo n. 152/2006, 
  Considerato che, in esito alla attivazione del  predetto  confronto
istituzionale tra Ministeri, ai sensi  dell'art.  15,  comma  2,  del
decreto legislativo. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni; 
  Considerato che questa  Autorita'  procedente  ha  predisposto,  in
adempimento all'art. 17  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  la
Dichiarazione di sintesi, come condivisa con  l'Autorita'  competente
per la VAS e il Ministero della cultura, in cui si  illustra  in  che
modo le considerazioni ambientali siano state  integrate  nei  Piani,
nonche' le modalita' per ulteriori integrazioni ai Piani stessi e  le
misure adottate in merito al monitoraggio  di  cui  all'art.  18  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
  Visto il parere n. 574/2020/I/EEL del 22 dicembre 2020 con il quale
ARERA ha rilasciato nulla osta all'approvazione degli schemi di Piano
decennale di sviluppo della RTN relativi agli anni 2019 e  2020,  nei
seguenti termini: 
    1) con parere favorevole ai seguenti interventi per i quali erano
stati  previsti  approfondimenti  o  espresse  riserve   nei   pareri
dell'Autorita' su precedenti schemi di Piano: 
      a) intervento di interconnessione  220  kV  Italia  -  Austria,
codice 204-P; 
      b) intervento HVDC Centro Sud - Centro Nord, codice 436-P,  per
cui, nei prossimi Piani di sviluppo, andrebbe anticipata la  data  di
entrata in esercizio attualmente prevista al 2030; 
      c) intervento HVDC  Sicilia  -  Sardegna,  parte  del  progetto
codice 723-P; 
    2) a condizione che: 
      a)  per   l'intervento   SA.CO.I.   3   Sardegna-Corsica-Italia
continentale, codice 301- P,  vengano  adeguatamente  valorizzati,  a
riduzione  degli  oneri  per  il  sistema  elettrico  nazionale,   il
contributo da parte francese, come prefigurato da Terna, nonche'  gli
eventuali contributi europei che paiono auspicabili in relazione alle
esternalita' positive dell'intervento  in  materia  di  sicurezza  di
approvvigionamento per i sistemi  elettrici  insulari  di  Corsica  e
Sardegna e di innovazione per il sistema europeo; 
      b) la realizzazione dell'intervento di interconnessione  Italia
-  Tunisia,  codice  601-I,  sia  condizionata  a  un   significativo
finanziamento da parte della Commissione europea,  da  quantificarsi,
come  specificato   nella   richiesta   di   Terna   di   allocazione
transfrontaliera  dei  costi,  in  almeno  il  50%   dei   costi   di
investimento; 
      c) l'intervento di sviluppo HVDC Sicilia  -  Continente,  parte
del progetto codice 723-P, sia separato dall'intervento  di  sviluppo
HVDC Sicilia - Sardegna e sia oggetto di  approfondimenti,  in  linea
con la richiesta al successivo  punto  6.,  da  effettuare  in  tempi
rapidi,  senza  pregiudizio  per  l'avvio  o  la   prosecuzione   dei
procedimenti  autorizzativi   previsti,   anche   alla   luce   delle
semplificazioni introdotte dalla legge n. 120/2020; 
    3) con le seguenti richieste: 
      a)  l'intervento  di  sviluppo   relativo   al   secondo   polo
nell'ambito dell'interconnessione Italia - Montenegro, codice  401-P,
sia separato dal primo polo e posto  «in  valutazione»,  ossia  senza
attivita' realizzative nell'orizzonte di Piano decennale; 
      b) il progetto di interconnessione HVDC tra Italia e  Slovenia,
parte dell'intervento codice 200-I, sia posto «in valutazione», ossia
senza attivita' realizzative nell'orizzonte di Piano decennale; 
    4) con la raccomandazione a Terna ai sensi dell'art. 43, comma 6,
del decreto legislativo n. 93/2011, di  presentare  e  di  analizzare
separatamente, nei futuri schemi di Piani di  sviluppo,  l'intervento
relativo al secondo polo dell'interconnessione Italia  -  Montenegro,
per conformita' alle caratteristiche del  progetto  codice  28  dello
schema di TYNDP 2020 e di non includere tale intervento  nelle  «reti
base» ai fini delle analisi costi benefici; 
    5) con la richiesta a Terna  S.p.a.  di  effettuare  una  analisi
costi-benefici del solo intervento HVDC Sicilia -  Continente,  parte
dell'attuale progetto codice 723-P, e di  trasmettere  all'Autorita',
entro il 30  aprile  2021,  un  documento  pubblicabile  con  ipotesi
complete (inclusa la «rete base» adottata ai diversi anni  studio)  e
risultati di tale analisi costi-benefici, in cui siano analizzati: 
      a) due casi in  presenza  e  in  assenza  dell'interconnessione
Italia - Tunisia; 
      b) due casi  con  differenti  valorizzazioni  dei  benefici  B7
«variazione dei costi per servizi di rete e per approvvigionamento di
risorse  sul  mercato  per  il  servizio  di   dispacciamento»:   con
riferimento ai costi sostenuti dagli operatori per fornire servizi  e
con riferimento ai costi  di  approvvigionamento  delle  risorse  nel
mercato dei servizi; 
    6) con valutazione negativa sulla metodologia per il calcolo  del
beneficio B13, come proposto nell'Allegato metodologico  allo  schema
di Piano 2019 e sulle metodologie per il calcolo dei benefici  B20  e
B21, come proposte nell'Allegato metodologico allo  schema  di  Piano
2020, e di richiedere a Terna S.p.a. di aggiornare o  rimuovere  tali
categorie di beneficio nei futuri Piani di sviluppo; 
    7) con la segnalazione di nuovo dell'importanza della definizione
di scenari di sviluppo robusti, coerenti e di natura cross-settoriale
per i  futuri  Piani  di  sviluppo  nei  settori  della  trasmissione
dell'energia elettrica  e  del  trasporto  del  gas  naturale  e  per
l'analisi coordinata degli interventi ivi proposti; 
    8) con la previsione che Snam Rete  Gas  S.p.a.  e  Terna  S.p.a.
rendano  pubblico  l'aggiornamento   del   documento   congiunto   di
descrizione degli scenari, da applicare nei Piani  2021  di  sviluppo
della rete di trasporto di gas naturale e di sviluppo della  rete  di
trasmissione nazionale, entro il 31 gennaio 2021; 
    9) con la previsione che Terna S.p.a. renda pubblici i dati  e  i
risultati di dettaglio relativi agli scenari dello  schema  di  Piano
2021, con  una  tempistica  funzionale  alla  relativa  consultazione
pubblica; 
  Considerato che, in merito alla  condizione  di  cui  al  punto  2,
lettera b), si ritiene di confermare le considerazioni, gia'  esposte
nel decreto 25 febbraio 2020 di approvazione dei PdS 2016  e  2017  e
nel decreto 8 febbraio 2021 di approvazione del PdS 2018  e,  quindi,
confermare che l'interconnessione Italia-Tunisia possa  essere  posta
in fase di pianificazione, nel rispetto  delle  condizioni  contenute
dell'Accordo  intergovernativo  fra  il  Governo   della   Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica tunisina del 30  aprile  2019,
ratificato con legge 19 novembre 2021, n. 217; 
  Ritenuto, per quanto sopra  esposto,  di  recepire  le  valutazioni
dell'ARERA sui Piani contenuta nel predetto parere, ad  eccezione  di
quanto richiesto in merito all'interconnessione  Italia-Tunisia,  che
si ritiene si possa porre in fase  di  pianificazione,  nel  rispetto
delle  condizioni  contenute  nell'Accordo  intergovernativo  del  30
aprile 2019, ratificato con legge 19 novembre 2021, n. 217; 
  Vista la nota prot. n. 19600 del  21  giugno  2022,  con  la  quale
questo Ministero ha indetto, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n.
241/1990,  una  conferenza  di  servizi  decisoria  semplificata   in
modalita' asincrona  per  l'acquisizione  dei  pareri  delle  regioni
interessate, in attuazione del citato art. 36, comma 12, del  decreto
legislativo n. 93/2011, ai fini dell'approvazione dei suddetti Piani; 
  Vista la nota prot n. 37486 del 9 novembre 2022 con la quale questo
Ministero, preso atto dei i pareri favorevoli di: 
    Regione Liguria - nota prot. n. 713390 del 3 agosto 2022; 
    Regione Veneto - nota prot. n. 342640 del 3 agosto 2022; 
    Regione Piemonte - nota prot. n. 26070 del 17 agosto 2022; 
    Regione Puglia - nota prot. n. 20735 del 1° luglio 2022; 
    Regione Toscana - nota prot. n. 21800 dell'11  luglio  2022,  con
allegata determinazione n. 7/SCA/2021 del NURV; 
  e  che  i  pareri  non  espressi  in  Conferenza  sono  considerati
acquisiti  ai  sensi  della  legge  n.  241/1990,  ha  comunicato  la
conclusione positiva della Conferenza; 
  Considerata la coerenza dei Piani proposti con gli  obiettivi  e  i
contenuti dati dalla legge; 
  Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento  di  approvazione,
essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvati i Piani  di  sviluppo  della  rete  elettrica  di
trasmissione nazionale 2019 e 2020 predisposti dalla  societa'  Terna
S.p.a.,  nei  limiti  e  tenuto  conto  delle  prescrizioni  e  degli
indirizzi riportati in premessa.