Art. 10 
 
       Norme in materia di procedure di affidamento di lavori 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n.  55,  dopo  le  parole  «citta'  metropolitane  e  i  comuni
capoluogo di provincia» sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i  comuni  non  capoluogo  di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui  importo
e' pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». 
  2. Alle stazioni appaltanti  destinatarie  di  finanziamenti  ((del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano  nazionale
per gli investimenti complementari (PNC) )) che, pur in possesso  dei
requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui  all'articolo  26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  e  non  risultano
beneficiarie  delle  preassegnazioni  di  cui  all'articolo  29   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ((e all'articolo
7)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  28  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  213  del  12  settembre
2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre  2022  all'avvio
delle procedure  di  affidamento  dei  lavori  ricorrendo  a  risorse
diverse da quelle di cui al  comma  6  del  citato  articolo  26  del
decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati  contributi,  a
valere sulle risorse residue disponibili al termine  della  procedura
di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati  a  fronteggiare
gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari  di
cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita' di attuazione del presente comma. 
  ((2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I termini per
gli interventi di cui al periodo precedente che  scadono  tra  il  1°
luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo
2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza». 
  2-ter. Al fine di salvaguardare  le  procedure  gia'  in  corso  di
attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui  all'articolo  1,
comma 143, della legge n. 145 del 2018,  come  modificato  dal  comma
2-bis del presente articolo, sono fatte salve  le  procedure  attuate
dai comuni non  capoluogo  alla  data  del  31  dicembre  2022  senza
l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a), secondo  periodo,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.)) 
  3.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente: 
      «Art.   44-bis (Semplificazioni   delle   procedure   per    la
realizzazione degli interventi autostradali di  preminente  interesse
nazionale).  -  1.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi
autostradali di cui all'Allegato IV-bis al  presente  decreto,  prima
dell'approvazione  ((ai  sensi  dell'articolo  27  del   codice   dei
contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.  50,  il   progetto   definitivo   o   esecutivo   e'   trasmesso,
rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  le  finalita'  di
cui al comma 2 e al Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 ((del presente  decreto))  per
le finalita' di cui al comma 3. 
      2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  i
successivi quindici giorni  dalla  data  di  ricezione  del  progetto
secondo  quanto  previsto  al  comma  1,  stipula,   ove   non   gia'
sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le  amministrazioni  e
gli enti territoriali competenti ((da cui risultino))  la  favorevole
valutazione  relativa  alla   realizzazione   dell'intervento,   alle
caratteristiche  ((peculiari  dell'opera   e))   ai   tempi   stimati
d'esecuzione,  eventuali  obblighi  a  carico  delle  amministrazioni
coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti  in  relazione  alle
circostanze. Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale  di  cui
al comma 1, che ne tiene anche conto  ai  fini  dell'espressione  del
parere secondo quanto previsto dal comma 3. 
      3. Il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
215 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, procede ad una  valutazione  ricognitiva  sulla  completezza  del
quadro conoscitivo posto a base del progetto,  sulla  coerenza  delle
scelte  progettuali  con  le  norme  vigenti  e  sulla  presenza  dei
requisiti per garantire la cantierabilita' e la manutenibilita' delle
opere. 
      4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si  applicano,
in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento,
le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»; 
    b) dopo l'Allegato  IV  e'  aggiunto  l'Allegato  IV-bis  di  cui
all'Allegato 2 al presente decreto. 
  ((3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale  dell'impianto
dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti
dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente
incremento dei prezzi delle materie  prime,  per  gli  interventi  di
ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1,
comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e  all'articolo  4,
comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  in  ragione  della
complessita' dei medesimi interventi, e' convocata la  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,
n. 241.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici) come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti  pubblici  e
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare). - 1. Al fine  di  rilanciare  gli  investimenti
          pubblici e di facilitare l'apertura  dei  cantieri  per  la
          realizzazione delle opere pubbliche, per le  procedure  per
          le quali i  bandi  o  gli  avvisi  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente   siano   pubblicati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione
          di bandi o di avvisi, per le procedure  in  relazione  alle
          quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
          comunque nel rispetto dei principi e  delle  norme  sancite
          dall'Unione  europea,  in   particolare   delle   direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino  al  30  giugno
          2023, non trovano applicazione, a titolo  sperimentale,  le
          seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                a) articolo 37, comma 4, per i comuni  non  capoluogo
          di  provincia,  quanto  all'obbligo  di   avvalersi   delle
          modalita' ivi indicate, limitatamente  alle  procedure  non
          afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
          in parte, con le  risorse  previste  dal  Regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10
          febbraio  2021  e  dal  Regolamento   (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  12  febbraio  2021,
          nonche'  dalle  risorse  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti  complementari  di  cui  all'articolo  1   del
          decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  Nelle  more  di  una
          disciplina  diretta  ad   assicurare   la   riduzione,   il
          rafforzamento   e   la   qualificazione   delle    stazioni
          appaltanti, per le procedure afferenti alle  opere  PNRR  e
          PNC,  i  comuni  non  capoluogo  di   provincia   procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre  che
          secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
          4, attraverso le unioni di comuni, le province,  le  citta'
          metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.  L'obbligo
          di cui al secondo periodo per i  comuni  non  capoluogo  di
          provincia e' da intendersi applicabile  alle  procedure  il
          cui  importo  e'  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  16
          luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 settembre 2020, n.120; 
                b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella  parte
          in cui resta vietato il ricorso  all'affidamento  congiunto
          della progettazione e dell'esecuzione di lavori; 
                c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di
          scegliere i commissari tra gli  esperti  iscritti  all'Albo
          istituito  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
          (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo  di
          individuare i commissari secondo  regole  di  competenza  e
          trasparenza,  preventivamente   individuate   da   ciascuna
          stazione appaltante. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   26,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
              «Art. 26 (Disposizioni urgenti in  materia  di  appalti
          pubblici di lavori). -  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti
          eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da   costruzione,
          nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in
          relazione agli appalti pubblici  di  lavori,  ivi  compresi
          quelli affidati a contraente  generale,  aggiudicati  sulla
          base di offerte, con termine finale di presentazione  entro
          il 31 dicembre 2021, lo stato  di  avanzamento  dei  lavori
          afferente alle lavorazioni eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore   dei   lavori   ovvero   annotate,   sotto    la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1° gennaio 2022 fino al  31  dicembre  2022,  e'  adottato,
          anche in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,
          applicando i prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  comma  2
          ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,  quelli
          previsti  dal  comma  3.  I  maggiori   importi   derivanti
          dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
          netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
          riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
          per cento, nei limiti delle risorse  di  cui  al  quarto  e
          quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla  stazione
          appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
          4.  Il  relativo  certificato  di   pagamento   e'   emesso
          contestualmente   e   comunque    entro    cinque    giorni
          dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'
          effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
          riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
          1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  termini
          di cui all'articolo 113-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
          medesimo  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
          utilizzando, nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento. Ai fini  del  presente  comma,  possono,
          altresi', essere utilizzate le somme derivanti  da  ribassi
          d'asta,  qualora  non   ne   sia   prevista   una   diversa
          destinazione sulla base delle  norme  vigenti,  nonche'  le
          somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
          competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
          siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
          certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
          procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
          spesa autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei
          lavori abbia gia' adottato  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia
          emesso il certificato  di  pagamento,  relativamente  anche
          alle lavorazioni effettuate tra il 1°  gennaio  2022  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
          entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato  di
          pagamento straordinario recante la determinazione,  secondo
          le modalita' di cui  al  primo  periodo,  dell'acconto  del
          corrispettivo  di   appalto   relativo   alle   lavorazioni
          effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
          In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini  e
          a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
          (75) 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  alle
          previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno  2022,
          le regioni, entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un
          aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
          linee  guida  di  cui  all'articolo  29,  comma   12,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
          inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          regioni  interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato
          articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,  in  relazione
          alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini   della
          determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
          delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
          aggiornati ai sensi del presente comma ovvero,  nelle  more
          dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
          aggiornati  entro  il  31  luglio  2022  cessano  di  avere
          validita' entro  il  31  dicembre  2022  e  possono  essere
          transitoriamente utilizzati fino al 31  marzo  2023  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. 
              3.  Nelle  more  della  determinazione   dei   prezzari
          regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle  previsioni
          di cui all'articolo 29, comma 11, del  decreto-legge  n.  4
          del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti  relativi
          a lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei
          prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  n.  50
          del 2016, incrementano fino al 20 per cento  le  risultanze
          dei prezzari regionali di  cui  al  comma  7  del  medesimo
          articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  qualora,   all'esito
          dell'aggiornamento dei  prezzari  ai  sensi  del  comma  2,
          risulti nell'anno 2022 una  variazione  di  detti  prezzari
          rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre  2021
          inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
          periodo  del  presente  comma,   le   stazioni   appaltanti
          procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
          del medesimo comma 1,  in  occasione  del  pagamento  degli
          stati di avanzamento dei lavori afferenti alle  lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero
          annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello  stesso,   nel
          libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del
          prezzario aggiornato. 
              4. Per i soggetti tenuti  all'applicazione  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, ad esclusione dei soggetti di  cui  all'articolo  142,
          comma 4, del medesimo codice, ovvero  all'applicazione  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n.  50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 164, comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i
          lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso  di
          insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  alla
          copertura degli oneri, si provvede: 
                a) in relazione agli interventi finanziati, in  tutto
          o in parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10
          febbraio  2021,  e  dal  regolamento  (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di   seguito
          denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione  ai  quali
          siano   nominati   Commissari   straordinari    ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
          7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse   autorizzate
          dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera  a)  del
          comma 5 del presente articolo. Le  istanze  di  accesso  al
          Fondo  sono  presentate:   entro   il   31   agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo, le stazioni appaltanti  trasmettono  telematicamente
          al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e secondo le modalita' definite  dal  medesimo
          Ministero entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  i   dati   del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse; 
                b) in relazione agli interventi diversi da quelli  di
          cui alla lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di
          cui all'articolo 1-septies, comma 8, del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate  dal  comma
          5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
          25, comma 1,  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34,  e  dall'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  secondo  le
          modalita'  previste  dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di   cui
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso
          al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
          modalita'  previste  dal  decreto   di   cui   all'articolo
          1-septies,   comma   8,   secondo   periodo,   del   citato
          decreto-legge  n.  73  del  2021,  i  dati  del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
                a) la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
          di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500  milioni  di
          euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate  dalla  presente
          lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
          lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51,  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
          relativi alle istanze di accesso presentate, ai  sensi  del
          comma 4, lettera a), del presente  articolo,  entro  il  31
          agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno  2023  sono
          destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
          istanze di accesso  presentate,  ai  sensi  della  medesima
          lettera a) del comma  4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le
          eventuali  risorse  eccedenti  l'importo   complessivamente
          assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in  relazione   alle
          istanze presentate entro il 31 agosto 2022  possono  essere
          utilizzate   per   il   riconoscimento    dei    contributi
          relativamente alle istanze presentate entro il  31  gennaio
          2023; 
                b)  la  dotazione  del  Fondo  di  cui   all'articolo
          1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di  euro  per  l'anno
          2023.   Le   eventuali    risorse    eccedenti    l'importo
          complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
          relazione alle istanze presentate entro il 31  agosto  2022
          possono  essere  utilizzate  per  il   riconoscimento   dei
          contributi relativamente alle istanze presentate  entro  il
          31 gennaio 2023. 
              5-bis.  In  relazione  all'organizzazione  dei   Giochi
          olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2022
          per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al  km
          49+800 della strada statale n.  36.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
          del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  per
          fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
          ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  dei
          prezzari utilizzati nelle procedure  di  affidamento  delle
          opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data   di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
          alla rimodulazione delle somme a  disposizione  e  indicate
          nel quadro economico  degli  interventi.  Per  le  medesime
          finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
          utilizzare  le  somme   disponibili   relative   ad   altri
          interventi ultimati di competenza delle  medesime  stazioni
          appaltanti e per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi
          collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
          rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
          della residua spesa autorizzata disponibile  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: 
                a) il Commissario straordinario di  cui  all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
                b)  la   societa'   Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020; 
                c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
              7-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da adottare entro 45  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
          Fondo di  cui  al  comma  7,  di  assegnazione  e  gestione
          finanziaria  delle  relative  risorse  secondo  i  seguenti
          criteri: 
                a) fissazione di  un  termine  per  la  presentazione
          delle istanze di assegnazione delle risorse da parte  delle
          Amministrazioni statali finanziatrici  degli  interventi  o
          titolari dei relativi  programmi  di  investimento  secondo
          modalita' telematiche e relativo corredo informativo; 
                b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati
          necessari,  compresi  quelli  di  cui  al  comma  6,   sono
          verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
          generale dello Stato; 
                c) l'assegnazione delle risorse  avviene  sulla  base
          del  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   degli
          interventi,  verificato  ai  sensi  della  lettera   b)   e
          costituisce  titolo  per   l'avvio   delle   procedure   di
          affidamento delle opere pubbliche; 
                d)  effettuazione  dei   trasferimenti   secondo   le
          procedure stabilite dalla citata legge n. 183  del  1987  e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei  limiti
          delle disponibilita' di cassa;  per  le  risorse  destinate
          agli interventi del PNRR, i trasferimenti  sono  effettuati
          in favore dei conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia
          gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
          successiva  erogazione  in  favore  delle   Amministrazioni
          aventi diritto, con le procedure del PNRR; 
                e) determinazione  delle  modalita'  di  restituzione
          delle economie derivanti dai ribassi d'asta non  utilizzate
          al completamento degli interventi ovvero  dall'applicazione
          delle clausole di revisione dei prezzi di cui  all'articolo
          29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le  eventuali  risorse  del  Fondo  gia'  trasferite   alle
          stazioni appaltanti devono essere versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; 
                f) fermo restando l'integrale  soddisfacimento  delle
          richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
          della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
          Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. 
              7-ter. Per gli interventi degli enti locali  finanziati
          con risorse previste dal regolamento (UE)  2021/240  e  dal
          regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di  cui  al  comma
          7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
          Amministrazioni statali finanziatrici,  un  contributo  per
          fronteggiare i maggiori costi di cui al  comma  7,  tenendo
          conto dei cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari  degli
          interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
          di verifica dell'importo  effettivamente  spettante,  anche
          tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 
              7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
          complessivi 1.300 milioni di euro, di cui  180  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno  2023,
          245 milioni di euro per l'anno 2024, 195  milioni  di  euro
          per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e  235
          milioni di euro per l'anno 2027.  L'incremento  di  cui  al
          primo periodo e' destinato quanto a  900  milioni  di  euro
          agli interventi del Piano nazionale  per  gli  investimenti
          complementari  al  PNRR,  di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
          a 400 milioni di euro per la realizzazione delle  opere  di
          cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai  sensi
          del  comma  7-bis  e  relativamente   alle   procedure   di
          affidamento di lavori delle opere  avviate  successivamente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino
          al 31  dicembre  2022  la  cui  realizzazione  deve  essere
          ultimata entro il 31 dicembre 2026.  Le  eventuali  risorse
          eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di  cui  al
          secondo periodo rimangono nella  disponibilita'  del  Fondo
          per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. 
              8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi
          quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del  codice  dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del
          2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti,  ai
          fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
          previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo  54
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
          previsti  dall'accordo  quadro,   utilizzano   i   prezzari
          aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
          cui al comma 3 del presente  articolo,  fermo  restando  il
          ribasso  formulato  in   sede   di   offerta   dall'impresa
          aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.  In  relazione
          all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al   primo
          periodo, si  applicano,  altresi',  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  29  del  decreto-legge   n.   4   del   2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano
          anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate   dal
          direttore   dei   lavori,   ovvero   annotate,   sotto   la
          responsabilita' del  direttore  dei  lavori,  nel  libretto
          delle misure dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
          2022, relativamente ad appalti di lavori basati su  accordi
          quadro gia' in esecuzione alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              9. All'articolo 29 del decreto-legge  n.  4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022,
          il comma 11- bis e' abrogato. 
              10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
          17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27  aprile
          2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 
              11. Le disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  si
          applicano  anche  alle   istanze   di   riconoscimento   di
          contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
          4, lettera a) del presente articolo. 
              12.  Le  disposizioni   del   presente   articolo,   ad
          esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e  3,  si
          applicano anche agli appalti pubblici  di  lavori,  nonche'
          agli accordi quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del
          decreto legislativo n.  50  del  2016  delle  societa'  del
          gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
          soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente
          alle attivita' previste nel citato capo  I  e  qualora  non
          applichino i prezzari regionali, con riguardo  ai  prezzari
          dagli stessi utilizzati e aggiornati entro  il  termine  di
          cui al primo  periodo  del  citato  comma  2  del  presente
          articolo. In relazione ai contratti affidati  a  contraente
          generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  e
          dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata  in  vigore
          del presente  decreto  le  cui  opere  siano  in  corso  di
          esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento  agli
          importi delle lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio  2022  fino  al  31
          dicembre 2022. 
              12-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti
          pubblici stipulati ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208. 
              13.  In  considerazione  delle  istanze  presentate   e
          dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
          assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
          disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
          articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
          fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
          previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
          riassegnazione alla spesa, per  ciascun  anno  del  biennio
          2022-2023  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
          nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
          compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
          a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
          pubblica. 
              14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,  quantificati
          in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di
          euro per l'anno  2023  e  in  1.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   29   del
          decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 recante
          Ulteriori misure urgenti in materia di politica  energetica
          nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
          per la realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR): 
              «Art.  29  (Accesso  al  Fondo  per  l'avvio  di  opere
          indifferibili). - 1. Fermi restando i requisiti di  accesso
          al  Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili,  di  cui
          all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2022, n. 91, la procedura disciplinata  dai  commi  2  e  3
          dell'articolo 7 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 28  luglio  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022,  si  applica  anche
          agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di
          cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera
          c),  numeri  12)  e  13)  e  lettera  d),  numero  1),  del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 . 
              2.  A  tal  fine,  gli  enti  locali  attuatori   degli
          interventi di cui  al  comma  1  considerano  come  importo
          preassegnato a ciascun intervento,  in  aggiunta  a  quello
          attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo  a
          ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al  15  per
          cento   dell'importo   gia'    assegnato    dal    predetto
          provvedimento. La preassegnazione delle risorse di  cui  al
          primo periodo costituisce titolo per  l'accertamento  delle
          risorse a  bilancio.  Qualora  gli  enti  locali  attuatori
          presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1
          con le procedure disciplinate dall'articolo  5  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio
          2022,  l'amministrazione  finanziatrice,   sentito   l'ente
          locale, provvede all'annullamento della preassegnazione  di
          cui al secondo periodo o della domanda di accesso. 
              3. Nei  limiti  degli  importi  annuali  delle  risorse
          preassegnate,   ciascuna   amministrazione   finanziatrice,
          tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai  soggetti
          attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in  essere
          mediante  il  ricorso  ai  sistemi  di  monitoraggio  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  puo'   rimodulare   la
          richiamata preassegnazione di contributo. 
              4. Le risorse preassegnate ai sensi del  comma  2  sono
          poste a carico delle risorse autorizzate dall'articolo  34,
          comma  1,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,   n.   115,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  settembre
          2022, n. 142, per gli interventi del  Piano  nazionale  per
          gli  investimenti  complementari  al  Piano  nazionale   di
          ripresa e resilienza (PNRR),  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1°  luglio  2021,  n.  101,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali disponibili.». 
              - Si riporta il testo dell'all'articolo 7  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 28  luglio  2022,
          (Disciplina delle modalita' di accesso al Fondo per l'avvio
          di opere indifferibili): 
              «Art. 7 (Assegnazione contributo per  gli  enti  locali
          titolari  di  interventi  PNRR).  -  1.  Gli  enti   locali
          attuatori di  uno  o  piu'  interventi  finanziati  con  le
          risorse previste dal PNRR inclusi  nell'Allegato  1,  parte
          integrante del presente decreto, che avviano  le  procedure
          di affidamento delle opere pubbliche  nel  periodo  dal  18
          maggio 2022 al 31  dicembre  2022,  fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 6  dell'art.  26  del  decreto-legge  17
          maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a
          ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con  il
          decreto  di  assegnazione  relativo  a  ciascun  intervento
          emanato o in corso di emanazione,  l'ammontare  di  risorse
          derivante  dall'applicazione  della  percentuale   indicata
          nella  colonna  «%   Incremento   contributo   assegnato/da
          assegnare» all'importo gia' assegnato dal predetto decreto.
          La  preassegnazione  delle  risorse  di  cui   al   periodo
          precedente  costituisce  titolo  per  l'accertamento  delle
          risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione  finanziatrice
          comunica a ciascun ente  interessato  per  i  decreti  gia'
          emanati,  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  presente
          decreto, la preassegnazione del contributo e per i  decreti
          in  corso  di  emanazione,   l'importo   assegnato   e   la
          preassegnazione del contributo. Nei  limiti  dell'ammontare
          complessivo delle maggiori risorse  preassegnate,  ciascuna
          amministrazione finanziatrice, tenendo conto di  specifiche
          esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio
          in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma
          2,  puo'  rimodulare  la  richiamata   preassegnazione   di
          contributo. 
              2. Per gli interventi di cui al comma 1 non si  procede
          in via preventiva  alla  valutazione  delle  disponibilita'
          derivanti dall'art. 26, comma 6, del  decreto-legge  n.  50
          del 2022. In esito alle procedure  di  affidamento  avviate
          per opere pubbliche, la valutazione di  cui  al  precedente
          periodo   viene   verificata   mensilmente   da    ciascuna
          amministrazione attraverso il sistema  informatico  di  cui
          all'art. 1, comma 1043, della legge 30  dicembre  2020,  n.
          178, denominato ReGiS, la quale, conseguentemente,  procede
          all'assegnazione definitiva sulla base dei risultati  della
          predetta verifica. In relazione alle verifiche  di  cui  al
          periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice
          comunica, entro cinque giorni dalla chiusura del  mese,  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   le   risorse
          finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art.
          6. 
              3. Nel caso in cui, attraverso il  sistema  informatico
          di cui al comma 2, venga rilevato il  mancato  avvio  delle
          procedure di affidamento delle opere pubbliche nel  periodo
          dal  18  maggio  al  31  dicembre  2022,  l'amministrazione
          istante provvede all'annullamento della preassegnazione. In
          relazione alle verifiche  di  cui  al  periodo  precedente,
          l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro  il
          31 gennaio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  le
          risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di  cui
          all'art. 6.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «1. - 142. Omissis 
              143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma
          139 e' tenuto ad affidare i  lavori  per  la  realizzazione
          delle opere pubbliche entro i termini di seguito  indicati,
          decorrenti dalla data di emanazione del decreto di  cui  al
          comma 141: a) per le opere con costo fino  a  100.000  euro
          l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei  mesi;  b)
          per le opere il cui costo e' compreso tra  100.001  euro  e
          750.000 euro l'affidamento dei lavori deve  avvenire  entro
          dieci mesi; c) per le opere il cui costo  e'  compreso  tra
          750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve
          avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui  costo
          e'  compreso  tra  2.500.001  euro  e  5.000.000  di   euro
          l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai
          fini del presente comma, per costo dell'opera  pubblica  si
          intende  l'importo   complessivo   del   quadro   economico
          dell'opera medesima. I termini di cui al primo periodo sono
          prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di
          contributi assegnati  entro  il  31  dicembre  2021,  fermi
          restando in ogni caso i termini e le condizioni di  cui  al
          comma 139-ter. I termini  per  gli  interventi  di  cui  al
          periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022  e  il
          31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo  2023,
          fermi restando in ogni caso  le  scadenze  e  gli  obblighi
          previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza.
          Qualora l'ente beneficiario del contributo,  per  espletare
          le procedure di selezione del contraente, si avvalga  degli
          istituti della centrale unica di committenza (CUC) o  della
          stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui  al  primo
          periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da
          eventuali ribassi d'asta sono vincolati  fino  al  collaudo
          ovvero alla regolare esecuzione  di  cui  al  comma  144  e
          successivamente possono  essere  utilizzati  per  ulteriori
          investimenti, per le medesime finalita' previste dal  comma
          141, a condizione che gli stessi  vengano  impegnati  entro
          sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.32,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   14   giugno   2019,   n.55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici): 
              «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti  pubblici  e
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare). - 1. Al fine  di  rilanciare  gli  investimenti
          pubblici e di facilitare l'apertura  dei  cantieri  per  la
          realizzazione delle opere pubbliche, per le  procedure  per
          le quali i  bandi  o  gli  avvisi  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente   siano   pubblicati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione
          di bandi o di avvisi, per le procedure  in  relazione  alle
          quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
          comunque nel rispetto dei principi e  delle  norme  sancite
          dall'Unione  europea,  in   particolare   delle   direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino  al  30  giugno
          2023, non trovano applicazione, a titolo  sperimentale,  le
          seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                a) articolo 37, comma 4, per i comuni  non  capoluogo
          di  provincia,  quanto  all'obbligo  di   avvalersi   delle
          modalita' ivi indicate, limitatamente  alle  procedure  non
          afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
          in parte, con le  risorse  previste  dal  Regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10
          febbraio  2021  e  dal  Regolamento   (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  12  febbraio  2021,
          nonche'  dalle  risorse  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti  complementari  di  cui  all'articolo  1   del
          decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  Nelle  more  di  una
          disciplina  diretta  ad   assicurare   la   riduzione,   il
          rafforzamento   e   la   qualificazione   delle    stazioni
          appaltanti, per le procedure afferenti alle  opere  PNRR  e
          PNC,  i  comuni  non  capoluogo  di   provincia   procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre  che
          secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
          4, attraverso le unioni di comuni, le province,  le  citta'
          metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.  L'obbligo
          di cui al secondo periodo per i  comuni  non  capoluogo  di
          provincia e' da intendersi applicabile  alle  procedure  il
          cui  importo  e'  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  16
          luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120; 
                b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella  parte
          in cui resta vietato il ricorso  all'affidamento  congiunto
          della progettazione e dell'esecuzione di lavori; 
                c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di
          scegliere i commissari tra gli  esperti  iscritti  all'Albo
          istituito  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
          (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo  di
          individuare i commissari secondo  regole  di  competenza  e
          trasparenza,  preventivamente   individuate   da   ciascuna
          stazione appaltante. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni.  Fondi  speciali).
          -1. - 445. Omissis 
              446. Per le finalita' di cui ai commi 444 e 445 nonche'
          per  sostenere   gli   investimenti   per   il   centenario
          dell'impianto dell'Autodromo  di  Monza,  e'  assegnato  un
          contributo   in   favore   della    Federazione    sportiva
          nazionale-ACI di 5 milioni di euro per  l'anno  2022  e  15
          milioni di euro per l'anno 2023. 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore elettrico): 
              «Art. 4 (Fondo unico nazionale per il turismo). - 1. Il
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  366,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di  105  milioni  di
          euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati
          al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati
          alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico,
          autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone
          mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a  39,3
          milioni di euro, destinata a  misure  di  sostegno  per  la
          continuita' aziendale e  la  tutela  dei  lavoratori  delle
          agenzie di viaggi e dei tour operator  che  abbiano  subito
          una diminuzione  media  del  fatturato  nell'anno  2021  di
          almeno il 30 per cento rispetto alla  media  del  fatturato
          dell'anno  2019.  Le  risorse  di  cui  al  primo   periodo
          destinate alle agenzie di viaggi e ai  tour  operator  sono
          erogate  anche  agli  operatori  economici   costituiti   o
          autorizzati successivamente al 1° gennaio  2020  secondo  i
          criteri di cui al decreto del Ministro del turismo  del  24
          agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando  le  modalita'
          di verifica e controllo di cui al medesimo decreto. 
              2. Con riferimento alle assunzioni  effettuate  dal  1°
          gennaio  2022  al  31  marzo   2022,   l'esonero   di   cui
          all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n.  126,  e'  riconosciuto,  con  le  medesime   modalita',
          limitatamente al periodo di durata dei contratti  stipulati
          e  comunque  sino  ad  un  massimo  di  tre  mesi,  per  le
          assunzioni a tempo determinato o con  contratto  di  lavoro
          stagionale nei settori del  turismo  e  degli  stabilimenti
          termali. In caso di  conversione  dei  detti  contratti  in
          rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,
          l'esonero di cui al primo periodo  del  presente  comma  e'
          riconosciuto per un  periodo  massimo  di  sei  mesi  dalla
          predetta conversione. Il beneficio  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma e' riconosciuto  nel  limite  di
          60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse
          di cui al comma 1. 
              2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  366,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche
          e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA. 
              2-ter. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore
          delle agenzie di viaggi e dei tour  operator,  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e' riconosciuto fino a un massimo  di
          cinque mesi  anche  non  continuativi  per  il  periodo  di
          competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di
          computo delle  prestazioni  pensionistiche,  l'esonero  dal
          versamento dei  contributi  previdenziali  a  loro  carico,
          fruibile entro il 31  dicembre  2022,  con  esclusione  dei
          premi e  dei  contributi  dovuti  all'INAIL.  L'esonero  e'
          riparametrato e applicato su base mensile. 
              2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter e' cumulabile
          con  altri  esoneri   o   riduzioni   delle   aliquote   di
          finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei  limiti
          della  contribuzione  previdenziale  dovuta.  Il  beneficio
          contributivo di cui al  comma  2-ter  e'  riconosciuto  nel
          limite di minori entrate contributive pari a 56,25  milioni
          di euro per l'anno 2022. 
              2-quinquies.   L'ente   previdenziale    provvede    al
          monitoraggio del rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          comma 2-quater e comunica i risultati di tale attivita'  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   al
          Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e  delle
          finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti concessori. 
              2-sexies. Alle minori entrate derivanti  dai  commi  da
          2-ter a 2-quinquies, pari  a  56,25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022 e valutate in 9,1 milioni di  euro  per  l'anno
          2024, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  366,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234. 
              2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter e'  concesso
          ai sensi della comunicazione della Commissione europea  del
          19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei  limiti  e  alle
          condizioni di cui alla medesima comunicazione.  L'efficacia
          delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a  2-sexies  e'
          subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del
          Trattato    sul    funzionamento    dell'Unione    europea,
          all'autorizzazione della Commissione europea. 
              3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni
          di euro per l'anno 2022, si provvede: 
                a)  quanto  a  100  milioni   di   euro,   ai   sensi
          dell'articolo 32; 
                b)   quanto   a   5   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          turismo. 
              3-bis. Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma  2,
          valutate in  9,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 32. 
              3-ter. Per il centenario  dell'impianto  dell'autodromo
          di Monza, e' riservato in favore della regione Lombardia un
          contributo per investimenti, in relazione allo  svolgimento
          del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro
          per l'anno 2022, 10 milioni di euro per  l'anno  2023  e  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2024  e  2025.  Ai
          relativi  oneri   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione  dello  stanziamento  di   cui   al   comma   368
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 5
          milioni di euro per l'anno 2022, 10  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023 e 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2024 e 2025.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di
          servizi      istruttoria      puo'      essere      indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  tutte   le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».