Art. 11 
 
     Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC 
 
  1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento  degli  obiettivi  di
decarbonizzazione  previsti  dal  Piano   nazionale   integrato   per
l'energia e il clima (PNIEC) e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR),  all'articolo  8,  comma   2-bis,   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  ((0a) al primo periodo, dopo le parole:  «personale  docente»  sono
inserite le seguenti: «, fatta  eccezione  per  quanto  previsto  dal
quinto periodo, nonche' di quello»;)) 
    a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al  presente  comma»
sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «,  ivi  incluso  il  personale
dipendente di societa' in house dello Stato»; 
    b) dopo il  nono  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  le
medesime modalita' previste per le unita' di cui  al  primo  periodo,
possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui
al presente comma, nel numero massimo di trenta unita',  che  restano
in carica tre anni e il cui trattamento  giuridico  ed  economico  e'
equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di  cui  al
primo periodo.». 
  ((1-bis. Per un periodo di tre  anni  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
Direzione  generale  per  le  valutazioni  ambientali  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'   autorizzata   ad
avvalersi, per le esigenze  della  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto  ambientale  VIA  e  VAS  e  della  Commissione  tecnica
PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della  laurea
magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in  servizio
dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  sono  individuate  le
unita' da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli  oneri
derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale
al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti  a
carico del Ministero  della  difesa;  i  compensi  accessori,  o  gli
emolumenti comunque denominati derivanti  dal  richiamo  in  servizio
dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel  limite  delle  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  per  il  funzionamento   delle
Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  1-ter. Allo  scopo  di  consentire  valutazioni  degli  effetti  di
possibili interventi di politica economica,  fiscale  e  di  sostegno
alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica  in  atto,
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  accede,  ai
soli fini  di  valutazione  di  impatto  di  finanza  pubblica,  alle
informazioni nella disponibilita' del Sistema  informatico  integrato
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e,
su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei  dati  personali  e
l'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  sono
definiti le  ulteriori  informazioni  di  interesse,  i  tempi  e  le
modalita' di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.152  (Norme   in   materia
          ambientale) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale   -   VIA   e   VAS).   -   1.    Il    supporto
          tecnico-scientifico    all'autorita'     competente     per
          l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della
          presente parte nel caso di piani, programmi e progetti  per
          i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS  spettano  allo
          Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero
          massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il
          Segretario, posta alle dipendenze funzionali del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          lo svolgimento delle istruttorie  tecniche  la  Commissione
          puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
          norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
          enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali
          sia  riconosciuto  un  concorrente   interesse   regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa  un  esperto  designato
          dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome   interessate,
          individuato  tra  i  soggetti  in  possesso   di   adeguata
          professionalita'   ed   esperienza   nel   settore    della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale.  Nella  trattazione  dei  procedimenti  di  sua
          competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
          di cui al presente comma nonche' la Commissione di  cui  al
          comma  2-bis  danno  precedenza  ai  progetti   aventi   un
          comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
          ovvero una ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione
          attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
          progetti cui si correlano scadenze non superiori  a  dodici
          mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
          da enti terzi, e ai  progetti  relativi  ad  impianti  gia'
          autorizzati la cui autorizzazione scade entro  dodici  mesi
          dalla  presentazione  dell'istanza.  Con  riferimento  alle
          procedure di valutazione ambientale di  competenza  statale
          relative  ai  progetti  attuativi   del   Piano   nazionale
          integrato   per   l'energia   e   il   clima,   individuati
          dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
          tra quelli a cui, ai sensi  del  periodo  precedente,  deve
          essere data precedenza, hanno in ogni  caso  priorita',  in
          ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore  di
          potenza installata o trasportata prevista.  La  Commissione
          puo' derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e al
          quinto periodo in caso  di  deliberazione  dello  stato  di
          emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi  del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1;  in  tal  caso,   la
          Commissione di cui al presente comma ovvero la  Commissione
          di cui al comma 2-bis del presente articolo da'  precedenza
          ai progetti connessi alle misure  relative  allo  stato  di
          emergenza. 
              2. I commissari di cui  al  comma  1  sono  scelti  tra
          professori o ricercatori universitari, tra il personale  di
          cui agli articoli 2 e 3  del  decreto  legislativo  del  30
          marzo 2001, n. 165, ivi  compreso  quello  appartenente  ad
          enti di  ricerca,  al  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'am-biente di cui alla legge 28 giugno 2016,
          n.  132,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  ovvero  tra
          soggetti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento,  di
          laurea specialistica o magistrale, con adeguata  esperienza
          professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
          il loro incarico dura quattro anni ed  e'  rinnovabile  una
          sola  volta.  I  commissari  sono  nominati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
          motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte  dei
          prescelti   dei   necessari   requisiti    di    comprovata
          professionalita' e  competenza  nelle  materie  ambientali,
          economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere.   Ai
          commissari,  qualora  provenienti   dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale  di
          cui all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  si
          applica  quanto  previsto  dall'articolo  53  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il  personale  in
          regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
          ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito  con
          le modalita' di cui al comma 5  esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del relativo parere finale. 
              2-bis.  Per   lo   svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
          presidente e il  segretario,  in  possesso  di  diploma  di
          laurea o laurea  magistrale,  con  almeno  cinque  anni  di
          esperienza professionale e  con  competenze  adeguate  alla
          valutazione  tecnica,  ambientale   e   paesaggistica   dei
          predetti progetti, individuate tra il  personale  di  ruolo
          delle   amministrazioni   statali   e   regionali,    delle
          istituzioni universitarie, del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
          del personale docente, fatta eccezione per quanto  previsto
          dal  quinto   periodo,   nonche'   di   quello   educativo,
          amministrativo, tecnico  ed  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. Il personale delle  pubbliche  amministrazioni
          e'  collocato  d'ufficio  in  posizione  di  fuori   ruolo,
          comando, distacco, aspettativa o altra  analoga  posizione,
          secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del
          decreto di nomina di cui all'ottavo  periodo  del  presente
          comma. Nel caso in cui al presidente della  Commissione  di
          cui al comma 1 sia attribuita  anche  la  presidenza  della
          Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9,
          comma 5-bis, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          303, anche per evitare qualsiasi  effetto  decadenziale.  I
          componenti nominati nella  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC
          svolgono tale attivita' a  tempo  pieno  ad  eccezione  dei
          componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo  che
          il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di  cui
          al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro  della
          transizione ecologica, su  proposta  del  presidente  della
          Commissione di cui al comma 1, i componenti della  predetta
          Commissione, fino a  un  massimo  di  sei,  possono  essere
          nominati anche  componenti  della  Commissione  di  cui  al
          presente comma, ivi  incluso  il  personale  dipendente  di
          societa'   in   house   dello   Stato.   Nelle   more   del
          perfezionamento del decreto di nomina,  il  commissario  in
          esso individuato e' autorizzato a partecipare, con  diritto
          di  voto,   alle   riunioni   della   Commissione   Tecnica
          PNRR-PNIEC.  Nella  nomina  dei  membri  e'  garantito   il
          rispetto dell'equilibrio  di  genere.  I  componenti  della
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono  nominati  con  decreto
          del Ministro della  transizione  ecologica  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, anche attingendo dall'elenco  utilizzato  per
          la nomina  dei  componenti  della  Commissione  tecnica  di
          verifica di cui comma 1 del presente articolo  in  possesso
          dei  medesimi  requisiti  di  cui  al  presente  comma.   I
          componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano  in
          carica cinque anni e sono rinnovabili per una  sola  volta.
          Alle riunioni della commissione partecipa, senza diritto di
          voto, anche un rappresentante del Ministero della  cultura.
          Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui  al
          primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
          della Commissione di cui  al  presente  comma,  nel  numero
          massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni  e
          il cui trattamento giuridico ed economico e'  equiparato  a
          ogni effetto a quello previsto per  le  unita'  di  cui  al
          primo  periodo.  Per  lo  svolgimento   delle   istruttorie
          tecniche  la  Commissione  si  avvale,   tramite   appositi
          protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente a  norma  della  legge  28  giugno
          2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i
          procedimenti per i quali  sia  riconosciuto  da  specifiche
          disposizioni o intese un concorrente  interesse  regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di voto  un
          esperto designato dalle Regioni e dalle  Province  autonome
          interessate, individuato tra  i  soggetti  in  possesso  di
          adeguata professionalita' ed esperienza nel  settore  della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale; ai fini della designazione e della  conseguente
          partecipazione  alle  riunioni  della  Commissione  tecnica
          PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la comunicazione  o
          la conferma  da  parte  della  regione  o  della  provincia
          autonoma del nominativo  dell'interessato.  La  Commissione
          opera  con  le   modalita'   previste   dall'articolo   20,
          dall'articolo  21,  dall'articolo  23,  dall'articolo   24,
          dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7,  e
          dall'articolo  27,  del  presente  decreto.  I  commissari,
          laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
          dell'incarico, restano in  carica  fino  al  termine  dello
          stesso e non possono  essere  rinnovati;  in  tal  caso,  i
          suddetti  commissari  percepiscono   soltanto,   oltre   al
          trattamento di quiescenza, il compenso di cui al  comma  5.
          Quanto   previsto   dall'articolo   73,   comma   2,    del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si
          applica anche ai compiti istruttori svolti  dai  Commissari
          nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
          sino al 31 dicembre 2023. 
              2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo,  i
          presidenti della Commissione tecnica di cui al  comma  1  e
          della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
          da  un  numero  massimo  di  due  commissari  per  ciascuna
          Commissione, individuati  dal  Ministro  della  transizione
          ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
          procedurali   preordinati   all'attuazione   coordinata   e
          omogenea delle disposizioni di cui alla parte  seconda  del
          presente decreto. 
              2-quater. Il Ministro della transizione ecologica  puo'
          attribuire, al presidente di una delle Commissioni  di  cui
          ai commi 1 o 2-bis, anche  la  presidenza  dell'altra.  Nel
          caso in cui la presidenza di entrambe  le  Commissioni  sia
          attribuita al presidente della Commissione di cui al  comma
          1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione  di
          comando, distacco, aspettativa o  altra  analoga  posizione
          entro dieci  giorni  dall'assunzione  dell'incarico  e  per
          l'intera durata del medesimo. 
              2-quinquies. In relazione a quanto previsto  dai  commi
          2-ter e 2-quater,  resta  fermo  che  dagli  incarichi  ivi
          indicati  e'  escluso  il  personale  docente,   educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. 
              2-sexies.   La   denominazione   "Commissione   tecnica
          PNRR-PNIEC"  sostituisce,  ad  ogni   effetto   e   ovunque
          presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". 
              2-septies.  Qualora  lo  richieda  almeno   una   delle
          Commissioni parlamentari competenti a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  suoi  componenti,  le  tipologie  dei  progetti
          attuativi del  PNIEC  individuati  nell'allegato  I-bis  al
          presente decreto possono essere modificate, con decreto del
          Ministro della transizione ecologica, previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  da   rendere   entro
          quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i  quali  il
          decreto puo' essere comunque adottato. 
              2-octies. Il presidente della  Commissione  di  cui  al
          comma 1 si avvale altresi' di  una  struttura  di  supporto
          composta da  quattro  unita'  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la  tutela
          forestale, ambientale e agroalimentare di cui  all'articolo
          174-bis del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  o  comunque  con
          comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o
          nel coordinamento di unita' complesse o nella  gestione  di
          fondi.  I  componenti  della  struttura  di  supporto  sono
          individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
          di cui all'articolo  170  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  66  del  2010,  e  posti  in  posizione  di
          comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di
          cui al comma 5  del  presente  articolo.  La  struttura  di
          supporto cessa al rinnovo della Commissione. 
              3. 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro  della  salute,
          sono stabilite  per  i  profili  di  rispettiva  competenza
          l'articolazione,   l'organizzazione,   le   modalita'    di
          funzionamento  e  la   disciplina   delle   situazioni   di
          inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
          anche potenziale  della  Commissione  e  della  Commissione
          tecnica PNIEC. 
              5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono  definiti  i  costi  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  e
          della  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,  comprensivi   dei
          compensi   per   i   relativi   componenti,    in    misura
          complessivamente non superiore all'ammontare delle  tariffe
          di  cui  all'articolo  33  del  presente  decreto,  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  precedente,
          senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente  alle
          responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
          Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che
          gli oneri relativi al  trattamento  economico  fondamentale
          del personale di cui  al  comma  2-bis  restano  in  carico
          all'amministrazione di appartenenza. Per i componenti della
          Commissione tecnica  PNRR-PNIEC  si  applicano  i  compensi
          previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica
          dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo
          decreto ai sensi del presente comma. 
              6. Resta in ogni caso fermo, per i  commissari,  quanto
          stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e dal decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39.  In
          caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
          legislativo n. 39  del  2013,  fermo  restando  ogni  altro
          profilo  di  responsabilita',  il  componente  responsabile
          decade    dall'incarico    con    effetto    dalla     data
          dell'accertamento.   Per   gli   iscritti    agli    ordini
          professionali la violazione viene segnalata  dall'autorita'
          competente. 
              7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta  alle
          Regioni e alle Province Autonome, queste ultime  assicurano
          che l'autorita' competente disponga di adeguate  competenze
          tecnico-scientifiche  o,  se  necessario,  si  avvalga   di
          adeguate figure di comprovata professionalita',  competenza
          ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
          II e III della presente parte.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n.  129  (Misure
          urgenti in materia di energia): 
              «Art.  1-bis  (Sistema  informatico  integrato  per  la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia  elettrica  e  del  gas).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere la competitivita' e di  incentivare  la  migliore
          funzionalita' delle attivita' delle  imprese  operanti  nel
          settore dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,  e'
          istituito  presso  l'Acquirente  unico  S.p.a.  un  Sistema
          informatico  integrato   per   la   gestione   dei   flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
              2. Le modalita'  di  gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
              3. Nel rispetto delle norme stabilite dal  Garante  per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
              4. Le informazioni scambiate nell'ambito  del  Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura.  Nelle  more  dell'effettiva  operativita'   del
          Sistema, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce in via transitoria le  modalita'  di  gestione  e
          trasmissione delle informazioni relative ai clienti  finali
          inadempienti all'atto  del  passaggio  a  nuovo  fornitore.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  misura
          del corrispettivo a remunerazione dei costi  relativi  alle
          attivita'   svolte   dall'Acquirente   unico   S.p.A.    e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.».