Art. 12 
 
                   Esenzioni in materia di imposte 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  78,   comma   3,   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  in  materia  di  esenzioni
dall'imposta municipale propria  (((IMU)  ))  per  il  settore  dello
spettacolo, si interpretano nel senso che, per il  2022,  la  seconda
rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, non e'  dovuta  per  gli  immobili  di  cui
all'articolo 78, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104
del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti  ((previsti  dal
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013,)) relativo  all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». 
  2. La disposizione di cui all'articolo  78,  comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 104  del  2020  non  si  applica  all'esenzione  dal
pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1. 
  3. Nella Tabella di cui all'allegato B al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti
e registri esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo  assoluto,  dopo
l'articolo 8-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-ter Domande di contributi, comunque denominati, destinati
a favore di soggetti  colpiti  da  eventi  calamitosi  o  eccezionali
oggetto di dichiarazione di stato di emergenza  ((effettuata))  dalla
competente autorita', per i quali vi sia un nesso di  causalita'  con
l'evento». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   78   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
              «Art. 78 (Esenzioni dall'imposta municipale propria per
          i  settori  del  turismo  e  dello  spettacolo).  -  1.  In
          considerazione   degli   effetti   connessi   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e'  dovuta
          la seconda rata dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di
          cui all'articolo 1, commi da 738  a  783,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
                a)   immobili   adibiti   a   stabilimenti   balneari
          marittimi,  lacuali  e  fluviali,  nonche'  immobili  degli
          stabilimenti termali; 
                b) immobili rientranti nella categoria catastale  D/2
          e relative  pertinenze,  immobili  degli  agriturismi,  dei
          villaggi turistici,  degli  ostelli  della  gioventu',  dei
          rifugi di montagna, delle colonie marine e  montane,  degli
          affittacamere   per   brevi   soggiorni,   delle   case   e
          appartamenti  per  vacanze,  dei  bed  &   breakfast,   dei
          residence e dei  campeggi,  a  condizione  che  i  relativi
          proprietari  siano  anche  gestori  delle   attivita'   ivi
          esercitate;  l'esenzione  per  le  pertinenze  di  immobili
          rientranti nella categoria catastale D/2 si  applica  anche
          relativamente alla prima rata di cui all'articolo  177  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                c) immobili rientranti nella categoria catastale D in
          uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti
          di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici  o
          manifestazioni; 
                d) immobili rientranti nella categoria catastale  D/3
          destinati a spettacoli cinematografici, teatri e  sale  per
          concerti  e  spettacoli,  a  condizione  che   i   relativi
          proprietari  siano  anche  gestori  delle   attivita'   ivi
          esercitate; 
                e) immobili destinati a discoteche,  sale  da  ballo,
          night-club  e  simili,  a   condizione   che   i   relativi
          proprietari  siano  anche  gestori  delle   attivita'   ivi
          esercitate. 
              2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  nel
          rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19.». 
              3.  L'imposta   municipale   propria   (IMU)   di   cui
          all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021  e  2022  per
          gli immobili di cui al comma 1, lettera d). 
              4. L'efficacia delle misure previste  dal  comma  3  e'
          subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del
          Trattato    sul    funzionamento    dell'Unione    europea,
          all'autorizzazione della Commissione europea. 
              5. Per  il  ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
          derivanti dai commi 1 e 3, il  Fondo  di  cui  all'articolo
          177, comma 2, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e' incrementato di 85,95 milioni di euro per  l'anno
          2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021
          e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al  primo
          periodo si provvede con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'interno di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da   adottare   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari  a  231,60
          milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai
          commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.». 
              -  La  legge  27  dicembre  2019,  n.160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2020-2022)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2019,  n.
          304, S.O. 
              - Il regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  agli  aiuti  «de  minimis»  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.