((Art. 12 bis 
 
Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli  eccezionali
  eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022. 
 
  1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli  eccezionali
eventi meteorologici per i quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri  del  16  settembre
2022 e  del  19  ottobre  2022,  pubblicate,  rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre  2022  e  n.  255  del  31
ottobre 2022, in parte del territorio  delle  province  di  Ancona  e
Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della
provincia  di  Macerata,  limitrofi  alla  provincia  di  Ancona,  e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022,  per  la
realizzazione degli interventi previsti dall'articolo  25,  comma  2,
lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile,  di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al
primo periodo sono trasferite nella contabilita' speciale aperta  per
l'emergenza ai sensi dell'articolo 9,  comma  2,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  223  del  23  settembre
2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della
medesima ordinanza. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile,  sentito  il  Commissario  delegato,  anche   al   fine   del
coordinamento  con   altri   eventuali   interventi   in   corso   di
realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel  limite  delle
risorse di cui al primo periodo, i relativi  interventi.  Agli  oneri
derivanti dal presente articolo si provvede  ai  sensi  dell'articolo
15.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25,  del  codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1: 
              «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5  e
          20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108  decreto  legislativo
          112/1998; Articolo 14 decreto-legge  90/2008,  conv.  legge
          123/2008;  Articolo  40,  comma  2,   lettera   p),   legge
          196/2009). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione  degli
          interventi da effettuare durante lo stato di  emergenza  di
          rilievo  nazionale  si  provvede  mediante   ordinanze   di
          protezione  civile,  da  adottarsi  in   deroga   ad   ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
          rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
          delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono  emanate
          acquisita  l'intesa  delle  Regioni  e  Province   autonome
          territorialmente interessate e, ove  rechino  deroghe  alle
          leggi  vigenti,  devono   contenere   l'indicazione   delle
          principali norme a cui si intende derogare e devono  essere
          specificamente motivate. 
              2. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                a)  all'organizzazione  ed  all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                b) al  ripristino  della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                c) all'attivazione  di  prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                d)   alla   realizzazione   di   interventi,    anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
                f) all'attuazione delle misure per  far  fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
              3. Le ordinanze di protezione civile non sono  soggette
          al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
          3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. 
              4. Le ordinanze di protezione civile, la cui  efficacia
          decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono  rese
          pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42  del
          decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  successive
          modificazioni  e  sono  trasmesse,  per  informazione,   al
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alle  Regioni  o
          Province autonome interessate e fino al  trentesimo  giorno
          dalla deliberazione dello stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto con il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              6. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
              7.  Per  coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
              8. Per l'esercizio delle  funzioni  attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
              9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
              10. Con direttiva da adottarsi ai  sensi  dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
              11. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.».