Art. 13 
 
                  Disposizioni in materia di sport 
 
  1. Al fine di  sostenere  le  federazioni  sportive  nazionali,  le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva  e  le
associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato  e  operano  nell'ambito  di  competizioni
sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi  dall'articolo
1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, dall'articolo 7, comma  3-bis,  del  decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022,  n.  34,  e  in  ultimo  dall'articolo  39,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  comprensivi  delle  addizionali
regionali e comunali, possono essere effettuati,  senza  applicazione
di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. 
  ((1-bis. All'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  legislativo  9
gennaio 2008, n. 9, la parola: «tre» e'  sostituita  dalla  seguente:
«cinque».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 923, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 922. Omissis 
              923. Al  fine  di  sostenere  le  federazioni  sportive
          nazionali,  gli  enti   di   promozione   sportiva   e   le
          associazioni  e  societa'  sportive   professionistiche   e
          dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede
          legale o la sede operativa nel  territorio  dello  Stato  e
          operano nell'ambito di competizioni sportive  in  corso  di
          svolgimento,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi: 
                a) i termini relativi ai  versamenti  delle  ritenute
          alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  che
          i  predetti  soggetti  operano  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 
                b)  i  termini  relativi  agli   adempimenti   e   ai
          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e
          dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1°  gennaio
          2022 al 30 aprile 2022; 
                c) i termini dei versamenti relativi all'imposta  sul
          valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio,  febbraio,
          marzo e aprile 2022; 
                d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui
          redditi in scadenza  dal  10  gennaio  2022  al  30  aprile
          2022.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          1° marzo 2022 n. 17, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  27  aprile  2022,  n.  34  (Misure  urgenti  per  il
          contenimento dei costi dell'energia): 
              «Art. 7 (Incremento del  Fondo  unico  a  sostegno  del
          potenziamento del movimento sportivo italiano).  -  1.  Per
          far fronte alla crisi economica determinata  dagli  aumenti
          dei prezzi nel settore  elettrico  e  ridurne  gli  effetti
          distorsivi, le risorse  del  Fondo  unico  a  sostegno  del
          potenziamento  del  movimento  sportivo  italiano  di   cui
          all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205, possono essere parzialmente  destinate  all'erogazione
          di  contributi  a  fondo  perduto  per  le  associazioni  e
          societa'  sportive  dilettantistiche  maggiormente  colpite
          dagli aumenti, con specifico riferimento alle  associazioni
          e  societa'  sportive   dilettantistiche   che   gestiscono
          impianti sportivi e piscine. 
              2. Con  decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in
          materia di sport, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          stabiliti le modalita' e i termini di  presentazione  delle
          richieste  di  erogazione  dei  contributi,  i  criteri  di
          ammissione,  le  modalita'  di   erogazione,   nonche'   le
          procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
              3. Il Fondo unico  a  sostegno  del  potenziamento  del
          movimento sportivo italiano di cui  all'articolo  1,  comma
          369, della legge n. 205 del  2017  e'  incrementato  di  40
          milioni di euro per l'anno 2022 per le finalita' di cui  al
          comma 1. 
              3-bis. Al fine di  sostenere  le  federazioni  sportive
          nazionali,  gli  enti   di   promozione   sportiva   e   le
          associazioni  e  societa'  sportive   professionistiche   e
          dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede
          legale o la sede operativa nel  territorio  dello  Stato  e
          operano nell'ambito di competizioni sportive  in  corso  di
          svolgimento,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  24  ottobre  2020,  i  termini  di
          sospensione di cui all'articolo 1, comma 923,  lettere  a),
          b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi
          i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al  31
          luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022. 
              3-ter. I versamenti sospesi ai sensi  del  comma  3-bis
          sono  effettuati,  senza   applicazione   di   sanzioni   e
          interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022  o
          mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro  rate
          mensili di pari importo, pari al 50 per  cento  del  totale
          dovuto, e l'ultima rata di dicembre  2022  pari  al  valore
          residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31
          agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese
          di dicembre 2022 devono essere effettuati entro  il  giorno
          16 del detto mese. Non si fa luogo al  rimborso  di  quanto
          gia' versato. 
              3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari  a  40
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   39,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.50,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
              «Art. 39 (Disposizioni in materia di sport).  -  1.  Le
          risorse di cui all'articolo  14-bis  del  decreto-legge  22
          marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  21  maggio  2021,  n.  69,  e  le  risorse  di   cui
          all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021,
          n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
          2021,  n.  106,  gia'  nella  disponibilita'  del  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  sono
          portate ad incremento, nell'ambito del  predetto  bilancio,
          delle risorse provenienti dal Fondo unico  a  sostegno  del
          potenziamento  del  movimento  sportivo  italiano,  di  cui
          all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205. 
              1-bis. Al fine di  sostenere  le  federazioni  sportive
          nazionali, le discipline sportive associate,  gli  enti  di
          promozione sportiva e le associazioni e  societa'  sportive
          professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio
          fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
          dello Stato e operano nell'ambito di competizioni  sportive
          in  corso  di  svolgimento,  ai  sensi  del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020,
          i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma  923,
          lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre  2021,  n.
          234, come  prorogati  dall'articolo  7,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,  sono
          ulteriormente  prorogati  fino  al  30  novembre  2022.   I
          versamenti sospesi sono effettuati, senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di  quanto  gia'
          versato.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  10,  del  decreto
          legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9   (Disciplina   della
          titolarita'  e  della   commercializzazione   dei   diritti
          audiovisivi  sportivi   e   relativa   ripartizione   delle
          risorse), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Contratti di licenza). - 1.  I  contratti  di
          licenza hanno una durata massima di cinque anni. 
              2. L'organizzatore  della  competizione  deve  comunque
          prevedere una durata massima dei contratti di  licenza  che
          garantisca la parita' di trattamento di tutti gli operatori
          della comunicazione. 
              3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta  la
          durata prevista dai contratti  medesimi,  indipendentemente
          dalle   societa'   sportive   partecipanti    a    ciascuna
          competizione in forza dei  meccanismi  di  retrocessione  e
          promozione previsti dai regolamenti sportivi.».