((Art. 14 ter 
 
   Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa 
 
  1.  All'articolo  9,  comma  1-quinquies,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le  parole:  «e  del  settore
sociale» sono inserite le seguenti:  «nonche'  lo  svolgimento  delle
funzioni  fondamentali  di  cui  all'articolo  14,  comma   27,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con
popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente e' stato
registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al  triplo
della popolazione residente».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Prospetto  verifica  pareggio  di  bilancio  e
          norme  sul  pareggio  di  bilancio  atte  a   favorire   la
          crescita). - 1. Dopo il comma 712, dell'articolo  1,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti  i  seguenti:
          «712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome,
          le citta' metropolitane e le province conseguono  il  saldo
          di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e  non  sono
          tenute all'adempimento di cui al comma 712. 
              712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710
          non  rilevano  gli  impegni  del  perimetro  sanitario  del
          bilancio,  finanziati  dagli  utilizzi  del  risultato   di
          amministrazione relativo alla gestione sanitaria  formatosi
          nell'esercizio 2015.». 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1,
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  relativamente  alla
          comunicazione  delle  variazioni  di   bilancio,   non   si
          applicano agli enti territoriali e non territoriali. 
              1-ter. All'articolo 18, comma 2, del D.Lgs.  23  giugno
          2011, n. 118 (32), le parole: «,  le  relative  variazioni»
          sono soppresse. (31) 
              1-quater.  All'articolo  24,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  le  parole:  «,  le
          relative variazioni» sono soppresse. 
              1-quinquies. In caso di mancato  rispetto  dei  termini
          previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,  dei
          rendiconti e del bilancio consolidato, nonche'  di  mancato
          invio,  entro  trenta  giorni  dal  termine  previsto   per
          l'approvazione, dei relativi dati  alla  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i  dati  aggregati
          per  voce  del  piano  dei  conti   integrato,   gli   enti
          territoriali, ferma restando per gli enti  locali  che  non
          rispettano i termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  di
          previsione  e  dei   rendiconti   la   procedura   prevista
          dall'articolo  141  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non  possono  procedere
          ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi   titolo,   con
          qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   ivi   compresi   i
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  e  di
          somministrazione, anche  con  riferimento  ai  processi  di
          stabilizzazione  in  atto,  fino  a  quando   non   abbiano
          adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti
          di servizio con soggetti privati che  si  configurino  come
          elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti
          di cui ai precedenti  periodi  possono  comunque  procedere
          alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
          a garantire l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza,   nonche'   l'esercizio   delle   funzioni   di
          protezione  civile,  di  polizia  locale,   di   istruzione
          pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale  nonche'
          lo  svolgimento  delle   funzioni   fondamentali   di   cui
          all'articolo 14, comma  27,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, nei  comuni  delle  isole  minori  con
          popolazione  fino  a   10.000   abitanti,   ove   nell'anno
          precedente  e'  stato  registrato  un  numero  di  migranti
          sbarcati  superiore  almeno  al  triplo  della  popolazione
          residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti  dalla
          normativa vigente in materia. 
              1-sexies. La misura di  cui  al  comma  1-quinquies  si
          applica alle regioni e alle province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  in  caso  di  ritardo  oltre  il   30   aprile
          nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte  della
          Giunta, per consentire la parifica da parte  delle  sezioni
          regionali di controllo della  Corte  dei  conti,  ai  sensi
          dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica  in
          caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto
          da parte del Consiglio. 
              1-septies. Per le regioni e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma  1-quinquies
          si applica sia in caso di ritardo  nella  trasmissione  dei
          dati relativi al  rendiconto  approvato  dalla  Giunta  per
          consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo
          della Corte  dei  conti,  sia  in  caso  di  ritardo  nella
          trasmissione    dei    dati    relativi    al    rendiconto
          definitivamente approvato dal Consiglio. 
              1-octies.  La   prima   applicazione   dei   commi   da
          1-quinquies a 1-septies e' effettuata  con  riferimento  al
          bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016  e  al
          bilancio consolidato 2016. Alle  autonomie  speciali  e  ai
          loro enti che applicano il decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la  sanzione
          per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati  aggregati
          per voce del piano dei  conti  integrato  alla  banca  dati
          delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  13
          della  legge   31   dicembre   2009,   n.   196,   decorre,
          rispettivamente,  dall'esercizio   in   cui   sono   tenuti
          all'adozione dei nuovi  schemi  di  bilancio  con  funzione
          autorizzatoria, del bilancio consolidato e  del  piano  dei
          conti integrato.».