((Art. 14 quater 
 
Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. 
 
  1. Al comma 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge  21  giugno
2022, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2022, n. 122, dopo le parole: «al netto del relativo  onere  fiscale»
sono inserite le seguenti: «e, per le imprese di cui all'articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  dell'effetto  sugli  impegni
esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di  bilancio  e
fino a cinque esercizi successivi».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   45   del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,  n.  122  (Misure
          urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
          del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
          disposizioni finanziarie e sociali) come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 45 (Rafforzamento delle strutture e  disposizioni
          finanziarie).  -  1.  Per  consentire   una   piu'   rapida
          definizione delle procedure di cui agli articoli 42,  43  e
          44, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare,
          tramite una o piu' agenzie di somministrazione  di  lavoro,
          prestazioni di lavoro  a  contratto  a  termine,  anche  in
          deroga agli articoli 32, 36, da 59a 65 e  106  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel  limite  massimo  di
          spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da  ripartire  tra
          le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate. 
              2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 42, 43 e 44,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          1.417.485  per  l'anno  2022  per  prestazioni  di   lavoro
          straordinario per il personale dell'Amministrazione  civile
          del Ministero dell'interno; di euro  4.069.535  per  l'anno
          2022 per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  eccedente
          rispetto al monte  ore  previsto  per  il  personale  della
          Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno
          di cui all'articolo 3, secondo  comma,  lettere  a)  e  b),
          della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  in  servizio  presso
          l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
          dell'in-terno;  di  euro  818.902  per  l'anno   2022   per
          l'utilizzo  di  servizi  di  mediazione  culturale,   anche
          mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto
          internazionale  operanti  in  ambito  migratorio;  di  euro
          484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'
          civili e l'immigrazione. 
              3. Agli oneri  derivanti  dai  commi  1  e  2,  pari  a
          12.453.690  euro  per  l'anno  2022  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'interno. 
              3-bis.  Al  fine  di  semplificare,  razionalizzare   e
          armonizzare le procedure di accertamento e  di  valutazione
          delle  condizioni  di  invalidita',  di   disabilita',   di
          inabilita' e di  inidoneita',  le  commissioni  mediche  di
          verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di  cui  all'articolo  7,  comma  25,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono
          soppresse a decorrere  dal  1°  gennaio  2023  e  tutte  le
          funzioni  da  esse  svolte  sono  trasferite   all'Istituto
          nazionale della  previdenza  sociale  (INPS).  A  decorrere
          dalla  medesima  data,   l'INPS   subentra   al   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze    nell'attivita'    di
          coordinamento,   organizzazione    e    segreteria    delle
          commissioni mediche di verifica e  nei  rapporti  giuridici
          relativi alle funzioni ad esso trasferite. 
              3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e inabilita'
          lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, agli articoli 16 e 56,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  20  dicembre  1979,  n.  761,
          all'articolo 13 della  legge  8  agosto  1991,  n.  274,  e
          all'articolo 2, comma 12, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, nei  confronti  del  personale  delle  amministrazioni
          statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici
          non economici e degli  enti  locali,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita' di
          accertamento  gia'  in  uso  per  l'assicurazione  generale
          obbligatoria. Le disposizioni del  presente  comma  non  si
          applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, ne'
          ai procedimenti per i quali, alla predetta  data,  non  sia
          ancora scaduto il termine di presentazione della domanda. 
              3-quater. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali, da  adottare  entro  il  31  dicembre  2022,  sono
          stabilite  le  norme  di  coordinamento  e   le   modalita'
          attuative  delle  disposizioni  dei  commi   da   3-bis   a
          3-septies, comprese  le  modalita'  di  eventuale  utilizzo
          degli immobili in uso alle  Ragionerie  territoriali  dello
          Stato. Con il medesimo  decreto  sono  accertate  le  somme
          allocate per le finalita'  di  cui  ai  commi  da  3-bis  a
          3-septies,  a  legislazione   vigente,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  da
          trasferire all'INPS,  a  decorrere  dall'anno  2023,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              3-quinquies. Al fine  di  dare  piena  attuazione  alle
          disposizioni del comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato, per il
          biennio  2022-2023,  in  aggiunta  alle  vigenti   facolta'
          assunzionali,  a  bandire  apposite  procedure  concorsuali
          pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
          lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  anche  mediante
          scorrimento di vigenti graduatorie  di  concorsi  pubblici,
          nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente
          di  personale  non  dirigenziale  pari  a  100  unita'   da
          inquadrare  nell'Area  C,  posizione  economica   C1,   del
          comparto Funzioni centrali  -  sezione  Enti  pubblici  non
          economici. 
              3-sexies.    Agli    oneri    assunzionali    derivanti
          dall'attuazione  del  comma  3-quinquies,   pari   a   euro
          1.686.970 per l'anno  2022  e  a  euro  5.060.908  annui  a
          decorrere   dall'anno   2023,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
              3-septies.  L'INPS   comunica   alla   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
          trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita'
          di personale effettivamente  assunte  ai  sensi  del  comma
          3-quin-quies e i relativi oneri. 
              3-octies.  Considerata  l'eccezionale   situazione   di
          turbolenza nei  mercati  finanziari,  i  soggetti  che  non
          adottano    i    principi     contabili     internazionali,
          nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a
          permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro
          valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo  bilancio
          annuale  regolarmente  approvato,  anziche'  al  valore  di
          realizzazione desumibile dall'andamento del mercato,  fatta
          eccezione   per   le   perdite   di   carattere   durevole.
          L'applicazione delle disposizioni  del  primo  periodo,  in
          relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
          mercati finanziari, puo' essere prorogata con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91,  comma
          2, del  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le  modalita'
          attuative  delle  disposizioni  del  comma   3-octies   del
          presente  articolo  sono  stabilite  dall'Istituto  per  la
          vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento,  che
          ne disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese
          di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma
          3-octies previa verifica della coerenza  con  la  struttura
          degli impegni finanziari connessi  al  proprio  portafoglio
          assicurativo. Per le  imprese  diverse  da  quelle  di  cui
          all'articolo 91, comma 2, del  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, le modalita' attuative  contabili  delle  disposizioni
          del comma 3-octies sono stabilite  dall'Organismo  italiano
          di contabilita'. 
              3-decies. Le imprese indicate, al comma 3-novies che si
          avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies destinano
          a   una   riserva   indisponibile   utili   di    ammontare
          corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
          applicazione  delle  disposizioni  dei  commi  3-octies   e
          3-novies e i  valori  di  mercato  rilevati  alla  data  di
          chiusura del periodo di riferimento, al netto del  relativo
          onere fiscale e, per le imprese  di  cui  all'articolo  91,
          comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui  al
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  dell'effetto
          sugli  impegni  esistenti  verso  gli  assicurati  riferiti
          all'esercizio  di  bilancio  e  fino  a   cinque   esercizi
          successivi. In  caso  di  utili  di  esercizio  di  importo
          inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e'
          integrata utilizzando riserve  di  utili  o  altre  riserve
          patrimoniali disponibili o,  in  mancanza,  mediante  utili
          degli esercizi successivi.».