((Art. 14 quinquies 
 
Risorse per investimenti in rigenerazione urbana  per  i  comuni  con
               popolazione inferiore a 15.000 abitanti 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a  favore
dei comuni con popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti,  con  una
dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni  di
euro per l'anno 2026. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il  30
giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo  di  cui
al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse  in
proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo
conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo  1,  comma  534,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di  cui  al  periodo
precedente  disciplina  altresi'  le  modalita'  di  utilizzo   delle
risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta,  di
monitoraggio, di rendicontazione, nonche' le modalita' di recupero ed
eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 120 milioni di euro  per  l'anno  2026,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 534, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 
              1. - 533. Omissis 
              534. Al fine di favorire gli investimenti  in  progetti
          di rigenerazione urbana, volti alla riduzione  di  fenomeni
          di  marginalizzazione  e   degrado   sociale   nonche'   al
          miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  e  del
          tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai  comuni  di
          cui al comma 535 contributi  per  investimenti  nel  limite
          complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 44,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «1. - 43. Omissis. - 44. Nello stato di previsione  del
          Ministero  dell'interno   e'   istituito   un   fondo   per
          investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di  400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. 
              Omissis.».