((Art. 15 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Al fine di adeguare i contratti  per  prestazioni  di  lavoro  a
tempo determinato gia' stipulati con le agenzie  di  somministrazione
di  lavoro  interinale  di  cui  all'articolo  103,  comma  23,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata la  spesa  di  euro
1.558.473 per l'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  ad  euro  1.558.473  per
l'anno 2022, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. 
  3. Per le finalita' di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, e' autorizzata la spesa  di  410  milioni  di
euro per l'anno 2022. Le  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
trasferite entro il  31  dicembre  2022  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ed  e'  corrispondentemente  ridotto  l'onere
posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2,  lettera  b),  del
medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022. 
  4. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con  una  dotazione  pari  a  4.127,713
milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6  milioni  di  euro
per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4  milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro  per  l'anno  2029,  65
milioni di euro per l'anno 2030, 64,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di  euro  per
l'anno 2033,  destinato  all'attuazione  della  manovra  di  bilancio
2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo  periodo,  pari  a
1.500 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  e'  accantonata  e  resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle somme incassate dal GSE conseguenti alla  vendita  del  gas  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91. 
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024. 
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,  3-bis,  5,  8,  9,
12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente  articolo,  determinati
in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022,  4.616,859  milioni  di
euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per  l'anno  2024,  324,5
milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per
l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro
per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni  di
euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per  l'anno  2033  e  45,8
milioni di  euro  per  l'anno  2034,  che  aumentano  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini  di  fabbisogno  a  11.113,454
milioni di euro per l'anno 2022  e  4.636,859  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a  11.431  milioni  di
euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto
a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, si provvede: 
  a) quanto a  1.527  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle Missioni  e  dei  Programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato 3 al presente decreto; 
  b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per  l'anno  2025,  353,6
milioni di euro per l'anno 2026, 24,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro  per
l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro
per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di
euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese  derivanti  dall'articolo  9,  comma  1,
lettera a); 
  c) quanto a  4.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
utilizzo delle risorse  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  5,
comma 2, che sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
restano acquisite all'erario; 
  d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni  di
euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46  milioni
di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024,  che
aumentano in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto  a  439,69
milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14; 
  f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni  di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo  delle  minori
spese derivanti dagli articoli 2 e 3; 
  g)  quanto  a  145  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  h)  quanto  a  240  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  i)  quanto  a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  l)  quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  m)  quanto  a  39  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo  di
parte corrente di cui all'articolo  1,  comma  366,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234; 
  n)  quanto  a  81  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  p) mediante il ricorso  all'indebitamento  autorizzato  dal  Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre  2022  con
le  risoluzioni  di  approvazione  della  relazione   presentata   al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243. 
  7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 4 annesso  al  presente  decreto  in  coerenza  con  la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera p). 
  8. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «e 2022»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»; 
  b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c). 
  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facolta'  di
cui all'articolo 30, comma 2, lettera b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, puo' essere utilizzata una sola volta per  le  medesime
risorse». 
  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
  10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti  di
supplenza breve e saltuaria del personale scolastico  e'  autorizzata
la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede, per il  medesimo  anno,  mediante  utilizzo  delle  risorse
disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 103 e 231-bis, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro).  -  1.  Al
          fine di garantire livelli adeguati di tutela  della  salute
          individuale e collettiva in conseguenza  della  contingente
          ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla  calamita'
          derivante dalla diffusione  del  contagio  da  -COVID-19  e
          favorire l'emersione di rapporti di  lavoro  irregolari,  i
          datori di lavoro italiani o cittadini di uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in
          possesso del titolo di soggiorno previsto  dall'articolo  9
          del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.   286,   e
          successive modificazioni, possono presentare  istanza,  con
          le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 ,  per  concludere
          un contratto di lavoro subordinato con cittadini  stranieri
          presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare  la
          sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in
          corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A  tal
          fine, i cittadini stranieri devono essere stati  sottoposti
          a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero
          devono aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente  alla
          suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,
          resa ai sensi della legge  28  maggio  2007,  n.  68  o  di
          attestazioni costituite da  documentazione  di  data  certa
          proveniente da organismi pubblici; in entrambi  i  casi,  i
          cittadini stranieri non devono aver lasciato il  territorio
          nazionale dall'8 marzo 2020. 
              2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  i
          cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto  dal
          31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo
          di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al
          comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido  solo
          nel territorio nazionale, della durata di  mesi  sei  dalla
          presentazione  dell'istanza.  A  tal   fine,   i   predetti
          cittadini   stranieri   devono   risultare   presenti   sul
          territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che
          se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono  aver
          svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma  3,
          antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo  le
          modalita' di cui al comma 16. Se nel termine  della  durata
          del  permesso  di  soggiorno   temporaneo,   il   cittadino
          straniero  esibisce  un  contratto  di  lavoro  subordinato
          ovvero  la  documentazione  retributiva   e   previdenziale
          comprovante lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  in
          conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui  al
          comma 3,  il  permesso  viene  convertito  in  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro. 
              3. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  si
          applicano ai seguenti settori di attivita': 
                a) agricoltura,  allevamento  e  zootecnia,  pesca  e
          acquacoltura e attivita' connesse; 
                b) assistenza alla persona per il datore di lavoro  o
          per  componenti   della   sua   famiglia,   ancorche'   non
          conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino
          l'autosufficienza; 
                c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
              4. Nell'istanza di cui al  comma  1  sono  indicate  la
          durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta,
          non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di
          lavoro  di  riferimento  stipulato   dalle   organizzazioni
          sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative
          sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se  il
          rapporto di lavoro cessa, anche nel  caso  di  contratto  a
          carattere stagionale, trovano applicazione le  disposizioni
          di cui all'articolo 22, comma 11, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al  fine
          dello svolgimento di ulteriore attivita' lavorativa. 
              5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal
          1°  giugno  2020  al  15  agosto  2020,  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro  delle
          politiche agricole, alimentari  e  forestali  da  adottarsi
          entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, presso: 
                a)  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini  di  uno
          Stato membro dell'Unione europea; 
                b) lo sportello  unico  per  l'immigrazione,  di  cui
          all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286
          e successive modificazioni per i lavoratori  stranieri,  di
          cui al comma 1; 
                c) la  Questura  per  il  rilascio  dei  permessi  di
          soggiorno, di cui al comma 2. 
              6. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  5  sono
          altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro
          richiesti per l'instaurazione del rapporto  di  lavoro,  la
          documentazione idonea a comprovare  l'attivita'  lavorativa
          di cui al comma 16 nonche' le  modalita'  di  dettaglio  di
          svolgimento del procedimento. Nelle more della  definizione
          dei procedimenti di cui ai commi 1  e  2  la  presentazione
          delle  istanze  consente  lo   svolgimento   dell'attivita'
          lavorativa; nell'ipotesi di cui al  comma  1  il  cittadino
          straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente  alle
          dipendenze  del  datore  di  lavoro   che   ha   presentato
          l'istanza. 
              7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con  le
          modalita' previste dal decreto interministeriale di cui  al
          comma 5,  di  un  contributo  forfettario  stabilito  nella
          misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura
          di cui al comma 2, il contributo e' pari  a  130  euro,  al
          netto dei costi di cui al comma 16 che restano  comunque  a
          carico dell'interessato. E' inoltre previsto  il  pagamento
          di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore
          di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale,  la
          cui determinazione e le relative modalita' di  acquisizione
          sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  con  il  Ministro  dell'interno  ed  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 
              8. Costituisce causa di inammissibilita' delle  istanze
          di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione
          del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la  condanna
          del datore di lavoro negli ultimi cinque  anni,  anche  con
          sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito
          di  applicazione  della  pena   su   richiesta   ai   sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 
                a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600  del
          codice penale; 
                b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                c) reati previsti dall'articolo  22,  comma  12,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, e successive modificazioni. 
              9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle  istanze
          di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione
          del permesso di soggiorno in motivi di lavoro,  la  mancata
          sottoscrizione,  da  parte  del  datore  di   lavoro,   del
          contratto  di  soggiorno  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del
          lavoratore straniero, salvo cause  di  forza  maggiore  non
          imputabili  al  datore  medesimo,  comunque  intervenute  a
          seguito  dell'espletamento  di  procedure  di  ingresso  di
          cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero
          di procedure di emersione dal lavoro irregolare. 
              10. Non sono ammessi alle procedure previste dai  commi
          1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: 
                a) nei  confronti  dei  quali  sia  stato  emesso  un
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
          2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. 
                b) che risultino segnalati, anche in base ad  accordi
          o convenzioni internazionali in  vigore  per  l'Italia,  ai
          fini della non ammissione nel territorio dello Stato; 
                c) che risultino condannati, anche con  sentenza  non
          definitiva,  compresa  quella   adottata   a   seguito   di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di  procedura  penale,  per  uno  dei  reati
          previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
          per i delitti contro la liberta'  personale  ovvero  per  i
          reati  inerenti  agli  stupefacenti,   il   favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri  Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite; 
                d) che comunque siano considerati  una  minaccia  per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di  uno  dei
          Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto  accordi  per
          la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e  la
          libera circolazione delle persone. Nella valutazione  della
          pericolosita' dello  straniero  si  tiene  conto  anche  di
          eventuali condanne,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
          compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della
          pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
          procedura penale, per uno dei reati previsti  dall'articolo
          381 del codice di procedura penale (302). 
              11. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto fino alla conclusione dei procedimenti  di  cui  ai
          commi  1  e  2,  sono  sospesi  i  procedimenti  penali   e
          amministrativi nei confronti del datore  di  lavoro  e  del
          lavoratore, rispettivamente: 
                a) per l'impiego di lavoratori per i quali  e'  stata
          presentata la  dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di
          carattere    finanziario,    fiscale,    previdenziale    o
          assistenziale; 
                b)  per  l'ingresso  e  il  soggiorno  illegale   nel
          territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286, e successive modificazioni. 
              12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali
          nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti  ipotesi
          di reato: 
                a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600  del
          codice penale; 
                b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale. 
              13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in
          cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1  e  2,
          ovvero si proceda  al  rigetto  o  all'archiviazione  della
          medesima, anche per mancata presentazione  delle  parti  di
          cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione  dei
          procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di
          lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause
          indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del  datore
          medesimo. 
              14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi  quali
          lavoratori subordinati, senza preventiva  comunicazione  di
          instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri  che  hanno
          presentato l'istanza di rilascio del permesso di  soggiorno
          temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le  sanzioni
          previste dall'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  22
          febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo  5,
          primo comma, della legge 5 gennaio 1953,  n.  4.  Quando  i
          fatti di cui all'articolo 603-bis del  codice  penale  sono
          commessi  ai  danni  di  stranieri  che  hanno   presentato
          l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo
          di cui al comma 2, la pena prevista al  primo  comma  dello
          stesso articolo e' aumentata da un terzo alla meta'. 
              15. Lo sportello unico per  l'immigrazione,  verificata
          l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al  comma  1  e
          acquisito il parere della  questura  sull'insussistenza  di
          motivi  ostativi  all'accesso  alle  procedure  ovvero   al
          rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il  parere  del
          competente Ispettorato territoriale del  lavoro  in  ordine
          alla capacita'  economica  del  datore  di  lavoro  e  alla
          congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
          parti per la stipula del contratto  di  soggiorno,  per  la
          comunicazione obbligatoria di assunzione e la  compilazione
          della  richiesta  del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato. La mancata  presentazione  delle  parti  senza
          giustificato   motivo    comporta    l'archiviazione    del
          procedimento. 
              16. L'istanza di rilascio  del  permesso  di  soggiorno
          temporaneo di cui al comma 2 e'  presentata  dal  cittadino
          straniero al Questore, dal 1° giugno  al  15  luglio  2020,
          unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal
          decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare  l'attivita'
          lavorativa  svolta  nei  settori  di  cui  al  comma  3   e
          riscontrabile  da  parte  dell'Ispettorato  Nazionale   del
          lavoro cui l'istanza e' altresi'  diretta.  All'atto  della
          presentazione    della     richiesta,     e'     consegnata
          un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare
          legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale
          comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di
          svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori  di
          attivita'  di  cui  al  comma  3,  nonche'  di   presentare
          l'eventuale  domanda  di  conversione   del   permesso   di
          soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di
          lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al
          registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per  l'impiego
          l'attestazione rilasciata dal Questore di cui  al  presente
          articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica
          l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge  16  gennaio
          2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato  e'
          determinato con il decreto di cui al comma 5, nella  misura
          massima di 30 euro. 
              17. Nelle more della definizione  dei  procedimenti  di
          cui al presente articolo,  lo  straniero  non  puo'  essere
          espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi
          di cui al comma  1,  la  sottoscrizione  del  contratto  di
          soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
          assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di
          soggiorno comportano, per il datore  di  lavoro  e  per  il
          lavoratore,  l'estinzione  dei  reati  e   degli   illeciti
          amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11.
          Nel caso di istanza  di  emersione  riferita  a  lavoratori
          italiani o a cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea, la relativa presentazione ai sensi  del  comma  5,
          lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti
          di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
          l'estinzione dei  reati  e  degli  illeciti  amministrativi
          relativi alle  violazioni  di  cui  al  comma  11  consegue
          esclusivamente al rilascio del permesso  di  soggiorno  per
          motivi di lavoro. 
              18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di
          un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo
          ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,
          il  permesso  di  soggiorno  eventualmente  rilasciato   e'
          revocato ai sensi dell'articolo 5,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni. 
              19.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno,
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali,
          e' determinata la destinazione del contributo  forfettario,
          di cui all'ultimo periodo del comma 7. 
              20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni  di
          concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1  e
          2 in condizioni inadeguate a garantire  il  rispetto  delle
          condizioni  igienico-sanitarie  necessarie   al   fine   di
          prevenire  la  diffusione  del  contagio  da  Covid-19,  le
          Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni,  anche
          mediante l'implementazione delle misure previste dal  Piano
          triennale di  contrasto  allo  sfruttamento  lavorativo  in
          agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e
          misure urgenti  idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la
          sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche'  ulteriori
          interventi  di  contrasto  del  lavoro  irregolare  e   del
          fenomeno del caporalato. Per i  predetti  scopi  il  Tavolo
          operativo istituito dall'art. 25 quater  del  decreto-legge
          23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
          supporto del Servizio  nazionale  di  protezione  civile  e
          della Croce Rossa  Italiana.  All'attuazione  del  presente
          comma le Amministrazioni pubbliche  interessate  provvedono
          nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              21.  Al  secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo
          25-quater  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018,  n.  136,  dopo  le  parole:  "rappresentanti"   sono
          inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per
          la coesione territoriale, dell'Autorita' politica  delegata
          per le pari opportunita',". 
              22. Salvo che il fatto costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque  presenta  false  dichiarazioni  o   attestazioni,
          ovvero  concorre  al  fatto  nell'ambito  delle   procedure
          previste  dal  presente  articolo,  e'  punito   ai   sensi
          dell'articolo 76 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il
          fatto  e'   commesso   attraverso   la   contraffazione   o
          l'alterazione di documenti oppure  con  l'utilizzazione  di
          uno di tali documenti, si applica la pena della  reclusione
          da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se
          il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              23. Per consentire una piu'  rapida  definizione  delle
          procedure  di  cui  al  presente  articolo,  il   Ministero
          dell'interno e' autorizzato ad utilizzare  per  un  periodo
          non superiore a diciotto mesi, tramite una o  piu'  agenzie
          di somministrazione di  lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a
          contratto  a  termine,  nel  limite  massimo  di  spesa  di
          30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonche' di 20.000.000 di
          euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di  servizio
          interessate dalle procedure di regolarizzazione, in  deroga
          ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto
          legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero
          dell'interno  puo'  utilizzare  procedure  negoziate  senza
          previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  ai   sensi
          dell'articolo  63,  comma  2,  lettera  c),   del   decreto
          legislativo   18   aprile   2016   n.   50   e   successive
          modificazioni. 
              24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione
          del presente articolo,  il  livello  di  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale a cui concorre  ordinariamente
          lo Stato e' incrementato di 170 milioni di euro per  l'anno
          2020 e di 340 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2021.
          Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano,  i  relativi  importi  sono  ripartiti  tra  le
          regioni   in   relazione   al   numero    dei    lavoratori
          extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
              25. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzata  la   spesa   di   euro
          6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000,  per  l'anno
          2021,  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  per  il
          personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
          dell'interno;  di  euro  24.234.635  per  l'anno  2020  per
          prestazioni di lavoro straordinario eccedente  rispetto  al
          monte ore previsto per il personale della Polizia di  Stato
          e   dell'Amministrazione   civile   dell'interno   di   cui
          all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge
          1° aprile  1981,  n.  121,  in  servizio  presso  l'ufficio
          immigrazione delle questure e presso la Direzione  centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno; nel limite massimo  30.000.000  di  euro  per
          l'anno 2021, per l'utilizzo  di  prestazioni  di  lavoro  a
          contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
          euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo  di  servizi
          di   mediazione   culturale,   anche   mediante    apposite
          convenzioni con organizzazioni  di  diritto  internazionale
          operanti in  ambito  migratorio;  di  euro  3.477.430,  per
          l'anno    2020,     per     l'acquisto     di     materiale
          igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e
          servizi di sanificazione ed euro 200.000 per  l'adeguamento
          della piattaforma informatica del Ministero dell'interno  -
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26. 
              26. Agli oneri netti derivanti dal  presente  articolo,
          pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro
          per l'anno 2021  e  a  340  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2022, si provvede: 
                a) quanto a  35.000.000  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente utilizzo  delle  risorse  iscritte,
          per  il  medesimo  anno,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'interno,   relative   all'attivazione,   la
          locazione e la gestione dei centri di  trattenimento  e  di
          accoglienza   per   stranieri   irregolari.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
                b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020  con  le
          risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al
          primo periodo del comma 7, che  sono  versate  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  e  restano
          acquisite all'erario; 
                c) quanto ad euro 110.072.744  per  l'anno  2020,  ad
          euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad  euro  340.000.000  a
          decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.». 
              «Art. 231-bis (Misure  per  la  ripresa  dell'attivita'
          didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire  l'avvio
          e  lo  svolgimento  dell'anno  scolastico   2020/2021   nel
          rispetto  delle  misure  di   contenimento   dell'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19,  con  ordinanza  del  Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  sono  adottate,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  vigenti,  misure  volte  ad   autorizzare   i
          dirigenti degli uffici  scolastici  regionali,  nei  limiti
          delle risorse di cui al comma 2, a: 
                a) derogare, nei  soli  casi  necessari  al  rispetto
          delle misure  di  cui  all'alinea  ove  non  sia  possibile
          procedere diversamente,  al  numero  minimo  e  massimo  di
          alunni per classe previsto, per ciascun ordine e  grado  di
          istruzione,  dal  regolamento  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 
                b)  attivare  ulteriori   incarichi   temporanei   di
          personale docente e amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          (ATA) a  tempo  determinato  dalla  data  di  inizio  delle
          lezioni o dalla presa di servizio  fino  al  termine  delle
          lezioni,  non  disponibili  per  le   assegnazioni   e   le
          utilizzazioni di durata temporanea. In caso di  sospensione
          delle  attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito
          dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale  di  cui  al
          periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita'
          del  lavoro  agile.  A  supporto  dell'erogazione  di  tali
          prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare
          la strumentazione entro il limite di spesa  complessivo  di
          10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo
          precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse  del
          Programma operativo nazionale Istruzione  2014-2020,  anche
          mediante riprogrammazione degli interventi; 
                c) prevedere, per  l'anno  scolastico  2020/2021,  la
          conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni. 
              2. All'attuazione delle misure di cui al  comma  1  del
          presente articolo si provvede a valere  sulle  risorse  del
          fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli  uffici
          scolastici   regionali    con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze.  L'  adozione  delle  predette  misure  e'
          subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti  dello
          stesso. 
              3.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis della legge 5
          febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza): 
              «Art. 9-bis. -  1.  Ai  fini  dell'elezione,  acquisto,
          riacquisto,  rinuncia  o  concessione  della  cittadinanza,
          all'istanza o dichiarazione  dell'interessato  deve  essere
          comunque allegata la certificazione comprovante il possesso
          dei requisiti richiesti per legge. 
              2. Le istanze o dichiarazioni  di  elezione,  acquisto,
          riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza  sono
          soggette al pagamento di un contributo di  importo  pari  a
          250 euro. 
              3. Il gettito derivante dal contributo di cui al  comma
          2 e' versato  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnato allo stato di previsione  del  Ministero
          dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento
          di progetti del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
          alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
          immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
          finanziati dall'Unione europea e, per l'altra  meta',  alla
          copertura degli oneri connessi alle  attivita'  istruttorie
          inerenti  ai  procedimenti  di  competenza   del   medesimo
          Dipartimento  in   materia   di   immigrazione,   asilo   e
          cittadinanza.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.115,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142
          (Misure urgenti in materia di  energia,  emergenza  idrica,
          politiche sociali e industriali): 
              «Art. 1 (Rafforzamento dei bonus  sociali  per  energia
          elettrica e gas). - 1. Per il  quarto  trimestre  dell'anno
          2022,  le  agevolazioni  relative  alle  tariffe   per   la
          fornitura di  energia  elettrica  riconosciute  ai  clienti
          domestici  economicamente  svantaggiati   ed   ai   clienti
          domestici in gravi condizioni di salute di cui  al  decreto
          del Ministro dello sviluppo  economico  28  dicembre  2007,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per
          la fornitura di gas naturale di cui all'articolo  3,  comma
          9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,
          riconosciute sulla base del valore soglia dell'ISEE di  cui
          all'articolo 6 del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per
          energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera  da  adottare
          entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la
          variazione, rispetto al trimestre precedente,  della  spesa
          dei clienti agevolati corrispondenti  ai  profili-tipo  dei
          titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni
          di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricita' e
          gas. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
                a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022  ai
          sensi dell'articolo 43; detto importo e' trasferito,  entro
          il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici  e
          ambientali; 
                b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito  delle
          risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i  servizi
          energetici e ambientali.» 
              - Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  5-bis  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre  2004»  e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
              «1.-199. Omissis. - 200. Nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          Fondo per far  fronte  ad  esigenze  indifferibili  che  si
          manifestano nel corso della gestione, con la  dotazione  di
          27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016.  Il  Fondo  e'  ripartito
          annualmente con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              Omissis». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 89, 120  e
          366, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 88. Omissis 
              89.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dello  sviluppo  economico  un  fondo  con   una
          dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  200
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,
          destinato a favorire l'uscita  anticipata  dal  lavoro,  su
          base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole  e
          medie imprese  in  crisi,  che  abbiano  raggiunto  un'eta'
          anagrafica di almeno 62 anni. 
              90. - 119. Omissis. 
              120. In relazione ai  differenti  impatti  nei  settori
          produttivi  per  la  tutela  delle   posizioni   lavorative
          nell'ambito   della   progressiva   uscita    dalla    fase
          emergenziale,  connessa   alla   crisi   epidemiologia   da
          COVID-19, mediante interventi in  materia  di  integrazione
          salariale,  in  deroga   alla   legislazione   vigente   e'
          istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
          dotazione di 700 milioni di euro per l'anno  2022,  il  cui
          utilizzo  e'  disciplinato  con  successivo   provvedimento
          normativo nel limite del predetto importo  che  costituisce
          limite massimo di spesa. 
              121. - 365. Omissis 
              366.  Al  fine   di   razionalizzare   gli   interventi
          finalizzati all'attrattivita' e alla  promozione  turistica
          nel territorio  nazionale,  sostenendo  gli  operatori  del
          settore nel percorso di attenuazione  degli  effetti  della
          crisi e per il  rilancio  produttivo  ed  occupazionale  in
          sinergia con le misure  previste  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza,  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero del turismo e' istituito un  fondo  da  ripartire
          denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di  parte
          corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro  per
          l'anno 2024. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni): 
              «Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
          programma del  Rdc).  -  1.  Ai  fini  dell'erogazione  del
          beneficio  economico  del   Rdc   e   della   Pensione   di
          cittadinanza,  di  cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
          incentivi, di cui all'articolo 8,  nonche'  dell'erogazione
          del Reddito di inclusione e delle misure  aventi  finalita'
          analoghe a quelle del Rdc,  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono  autorizzati  limiti  di
          spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019,  di
          7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di  euro
          nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
          2022 da iscrivere  su  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per  consentire
          le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse  del  Fondo
          di cui al comma 1, ad eccezione  delle  risorse  necessarie
          per le finalita' di cui  all'articolo  13,  comma  1,  sono
          trasferite annualmente all'INPS su apposito conto  corrente
          di tesoreria centrale ad esso  intestato,  dal  quale  sono
          prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione   del
          beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
          incaricato del Servizio integrato di gestione  della  carta
          acquisti e dei  relativi  rapporti  amministrativi  di  cui
          all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.  L'Istituto  stipula  apposita
          convenzione  con  il  soggetto  incaricato   del   servizio
          integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 
              3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
          e di garantire l'attuazione dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo
          4, comma 14, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'
          adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
          per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
          ha durata triennale e puo' essere  aggiornato  annualmente.
          Esso  individua  specifici   standard   di   servizio   per
          l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
          materia  e  i  connessi  fabbisogni  di  risorse  umane   e
          strumentali  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
          in favore dei beneficiari  del  Rdc.  Il  Piano  disciplina
          altresi' il  riparto  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma  258,  primo  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
          risorse gia' a tal fine destinate  dall'articolo  1,  comma
          258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e  b),  del
          presente articolo, utilizzabili anche per il  potenziamento
          infrastrutturale dei centri  per  l'impiego,  nonche'  alle
          risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione  del  Piano
          e' autorizzata una  spesa  aggiuntiva  nel  limite  di  160
          milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al
          fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc  nelle
          fasi iniziali del programma,  nell'ambito  del  Piano  sono
          altresi' previste azioni di  sistema  a  livello  centrale,
          nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le   sedi
          territoriali  delle  regioni,  d'intesa  con  le   medesime
          regioni,  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  e  dell'ANPAL,  anche  per  il  tramite
          dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il  Piano  individua
          le regioni e le province autonome che  si  avvalgono  delle
          azioni di assistenza  tecnica,  i  contingenti  di  risorse
          umane  che  operano  presso  le  sedi  territoriali   delle
          regioni, le azioni di sistema e le modalita'  operative  di
          realizzazione  nei  singoli   territori.   Con   successive
          convenzioni  tra  l'ANPAL  Servizi   Spa   e   le   singole
          amministrazioni regionali  e  provinciali  individuate  nel
          Piano, da stipulare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          adozione  del  Piano,  sono  definite   le   modalita'   di
          intervento  con  cui  opera  il  personale  dell'assistenza
          tecnica. Nelle more della stipulazione  delle  convenzioni,
          sulla base delle indicazioni del Piano,  i  contingenti  di
          risorse  umane  individuati  nel  Piano  medesimo   possono
          svolgere la propria attivita' presso le  sedi  territoriali
          delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno
          2019, di 130 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  di  50
          milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
          Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la  spesa  a
          favore  dell'ANPAL  Servizi  Spa,  che  adegua   i   propri
          regolamenti a  quanto  disposto  dal  presente  comma,  per
          consentire  la  selezione,  mediante  procedura   selettiva
          pubblica, delle professionalita' necessarie ad  organizzare
          l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle  forme
          del conferimento di  incarichi  di  collaborazione,  con  i
          soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
          medesimi,  nonche'  la   gestione   amministrativa   e   il
          coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere  le
          azioni di assistenza tecnica alle regioni e  alle  province
          autonome  previste  dal  presente  comma.  Nell'ambito  del
          Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni  e
          le  province  autonome  con  vincolo  di  destinazione   ad
          attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
          consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
          l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. 
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30  dicembre
          2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,  lettere
          a) e b), del presente articolo, le regioni  e  le  province
          autonome, anche attraverso  le  societa'  a  partecipazione
          pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province  e
          le citta' metropolitane  se  delegate  all'esercizio  delle
          funzioni con legge  regionale  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 795, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
          autorizzati  ad  assumere,  con  aumento  della  rispettiva
          dotazione organica,  a  decorrere  dall'anno  2020  fino  a
          complessive 3.000 unita'  di  personale,  da  destinare  ai
          centri  per  l'impiego,  e  a  decorrere   dall'anno   2021
          ulteriori  4.600   unita'   di   personale,   compresa   la
          stabilizzazione  delle  unita'  di   personale,   reclutate
          mediante procedure concorsuali bandite per  assunzioni  con
          contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
          sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi  e
          delle misure di politica attiva del lavoro,  sancito  nella
          riunione della Conferenza unificata del 21  dicembre  2017,
          per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 304 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al  comma
          3 del presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di
          riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma  tra  le
          regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
          delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
          255, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  risorse  da
          destinare ai centri per l'impiego a copertura  degli  oneri
          di finanziamento  correlati  all'esercizio  delle  relative
          funzioni. 
              3-ter.  All'articolo  1,  comma  258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
          a) e b), del presente articolo, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al terzo periodo,  le  parole:  «le  regioni  sono
          autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni  e
          le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
          province   e   le   citta'   metropolitane   se    delegate
          all'esercizio delle funzioni con legge regionale  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, sono autorizzati»; 
                b) dopo il quarto periodo sono inseriti  i  seguenti:
          «Le predette assunzioni  non  rilevano  in  relazione  alle
          capacita' assunzionali di cui all'articolo  3,  commi  5  e
          seguenti,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e  seguenti
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296;  in
          ordine al trattamento accessorio trova applicazione  quanto
          previsto  dall'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le
          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate in deroga  all'articolo  30,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
              3-quater. Allo scopo di garantire i livelli  essenziali
          delle prestazioni in materia di servizi e politiche  attive
          del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e
          gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
          se  delegate  all'esercizio  delle   funzioni   con   legge
          regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento
          dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1,
          del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125.  Le
          assunzioni finalizzate al predetto piano  di  rafforzamento
          dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai  limiti,
          anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato  dalle  vigenti  disposizioni  legislative;  in
          ordine all'incidenza sul trattamento  economico  accessorio
          non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
              4. 
              4-bis. Al fine di adeguare le  spese  di  funzionamento
          dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
          di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
          di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri  si
          provvede: 
                a) quanto a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  258,  quarto  periodo,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dal
          comma 8, lettere a) e b), del presente articolo; 
                b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a  5
          milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28,
          comma 2, lettera a). 
              5. Anche  al  fine  di  consentire  ai  beneficiari  di
          presentare domanda di Rdc e  di  pensione  di  cittadinanza
          anche attraverso  l'assistenza  dei  centri  di  assistenza
          fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo  5
          comma 1, nonche' per  le  attivita'  legate  all'assistenza
          nella presentazione della  DSU  a  fini  ISEE  affidate  ai
          predetti centri di assistenza fiscale,  sono  stanziati  35
          milioni di euro per l'anno 2019. 
              6. In deroga a quanto disposto dall'articolo  1,  comma
          399, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  nei  limiti
          della dotazione organica dell'INPS, come  rideterminata  ai
          sensi del presente comma, a  decorrere  dall'anno  2019  e'
          autorizzata la spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  per
          l'assunzione  di  personale  da  assegnare  alle  strutture
          dell'INPS  al  fine   di   dare   piena   attuazione   alle
          disposizioni contenute nel presente decreto.  La  dotazione
          organica del personale di Area C dell'INPS e'  incrementata
          di n. 1003 unita'. 
              7. Al fine dell'adeguamento e  della  manutenzione  dei
          sistemi  informativi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali per le attivita'  di  competenza  di  cui
          all'articolo 6,  nonche'  per  attivita'  di  comunicazione
          istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
          2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
              7-bis. Al fine di dare  piena  attuazione  ai  nuovi  e
          maggiori  compiti  attribuiti  all'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
          effetto della revisione  delle  tariffe  dei  premi  e  dei
          contributi       assicurativi,       della       disciplina
          dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
          e del regime delle prestazioni economiche,  socio-sanitarie
          e di reinserimento lavorativo a favore  delle  persone  con
          disabilita' da lavoro, sono  autorizzate,  a  valere  sulle
          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
          b), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  assunzioni  di
          personale presso il predetto Istituto nel limite  di  spesa
          di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
          a  decorrere  dall'anno  2021,  da  effettuare  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145. 
              8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) ai commi 255 e  258,  le  parole:  «Fondo  per  il
          reddito   di   cittadinanza»,   ovunque   ricorrono,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo   da   ripartire   per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza»; 
                b) al comma 258: 
                  1) al primo periodo, le parole «fino a  1  miliardo
          di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020»   sono
          sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»; 
                  2) al primo periodo  sostituire  le  parole  «e  un
          importo fino a 10 milioni  di  euro»  fino  alla  fine  del
          periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per  il
          funzionamento  dell'ANPAL  Servizi  Spa  e'  destinato   un
          contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»; 
                  3) al terzo periodo le  parole:  «,  quanto  a  120
          milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
          l'anno 2020, a valere sulle  risorse  destinate  dal  primo
          periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
          a 160 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,»
          sono soppresse. 
              8-bis.  Ai  trasferimenti  alle   regioni   a   statuto
          ordinario previsti dai commi  794  e  797  dell'articolo  1
          della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  si  provvede,  a
          decorrere dall'anno 2020,  mediante  apposito  capitolo  di
          spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
          riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          sancita  nella   riunione   del   24   gennaio   2018.   Ai
          trasferimenti alle regioni e alle province  autonome  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 258,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, si provvede, a  decorrere  dall'anno
          2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge
          30  dicembre  2018,  n.  145,  la   disposizione   di   cui
          all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145  del
          2018  si  applica  alle  procedure   concorsuali   per   le
          assunzioni  di  personale  da  destinare  ai   centri   per
          l'impiego bandite a decorrere dal  1°  luglio  2019.  Resta
          ferma la possibilita'  di  procedere  alle  assunzioni  del
          personale da destinare ai centri per l'impiego  utilizzando
          le graduatorie di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre
          amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
          interessate. 
              9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali  di
          cui  al  comma  1,  l'INPS  accantona,   a   valere   sulle
          disponibilita' del conto di tesoreria di cui  al  comma  2,
          all'atto della concessione di ogni beneficio economico  del
          Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
          nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il  beneficio  e'
          erogato. All'inizio  di  ciascuna  annualita'  e'  altresi'
          accantonata una quota pari alla  meta'  di  una  mensilita'
          aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
          sei mesi, al fine di tener conto  degli  incentivi  di  cui
          all'articolo  8.  In  caso  di  esaurimento  delle  risorse
          disponibili per l'esercizio di  riferimento  ai  sensi  del
          comma  1,   accertato   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 17, comma 10, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  da  adottarsi   entro   trenta   giorni
          dall'esaurimento  di  dette  risorse,  e'  ristabilita   la
          compatibilita'    finanziaria    mediante     rimodulazione
          dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione  del
          decreto di cui al terzo periodo,  l'acquisizione  di  nuove
          domande e le  erogazioni  sono  sospese.  La  rimodulazione
          dell'ammontare  del  beneficio  opera  esclusivamente   nei
          confronti  delle  erogazioni   del   beneficio   successive
          all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
              10. Fermo restando il monitoraggio di cui  all'articolo
          1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  l'INPS
          provvede al monitoraggio  delle  erogazioni  del  beneficio
          economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza  e  degli
          incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro  il  10  di
          ciascun  mese  la  rendicontazione  con  riferimento   alla
          mensilita' precedente delle domande accolte,  dei  relativi
          oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
          9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   le
          indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
          tempestivamente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  che
          l'ammontare degli  accantonamenti  disposti  ai  sensi  del
          comma  9  ha  raggiunto  il  90  per  cento  delle  risorse
          disponibili ai sensi del comma 1. 
              11. 
              12.  Al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma  13,  ivi
          compresi eventuali  costi  per  l'adeguamento  dei  sistemi
          informativi dei comuni, singoli o  associati,  nonche'  gli
          oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti  di
          cui all'articolo 4, comma  15,  e  quelli  derivanti  dalle
          assicurazioni presso l'INAIL e per  responsabilita'  civile
          dei partecipanti  ai  medesimi  progetti,  per  effetto  di
          quanto previsto dal presente decreto, si provvede  mediante
          l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo  per
          la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, destinata al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei
          servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  con  il  concorso
          delle risorse afferenti al  Programma  operativo  nazionale
          Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
          poverta' e  della  promozione  dell'inclusione  sociale  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento europei. Sono in ogni  caso  fatti  salvi  gli
          interventi previsti negli atti di programmazione  regionale
          secondo le indicazioni programmatiche contenute  nel  Piano
          per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto  alla
          poverta', adottato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 18 maggio  2018,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  13,  del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233
          (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni mafiose): 
              «Art. 1 (Contributi a fondo perduto e credito d'imposta
          per le imprese turistiche). - 1. Al fine di  migliorare  la
          qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione  della  linea
          progettuale   «Miglioramento   delle   infrastrutture    di
          ricettivita' attraverso lo strumento del Tax credit» Misura
          M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di  cui
          al comma 4,  un  contributo,  sotto  forma  di  credito  di
          imposta, fino all'80 per cento delle  spese  sostenute  per
          gli interventi di cui al comma  5  realizzati  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al 31 dicembre 2024. 
              2. Ai soggetti  di  cui  al  comma  4  e'  riconosciuto
          altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al  50
          per cento delle spese sostenute per gli interventi  di  cui
          al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto e fino  al  31  dicembre  2024,
          comunque non superiore al limite massimo  di  100.000  euro
          per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto  e'
          riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro  che
          puo' essere aumentato anche cumulativamente: 
                a)   fino   ad   ulteriori   30.000   euro,   qualora
          l'intervento  preveda   una   quota   di   spese   per   la
          digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in  chiave
          tecnologica  ed  energetica  di  almeno  il  15  per  cento
          dell'importo totale dell'intervento; 
                b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le
          societa' aventi i requisiti  previsti  per  l'imprenditoria
          femminile dall'articolo 53 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  per  le  societa'
          cooperative e le societa' di persone, costituite in  misura
          non inferiore al 60 per cento da giovani, per  le  societa'
          di capitali le cui quote di partecipazione  sono  possedute
          in misura non inferiore ai due terzi da  giovani  e  i  cui
          organi di amministrazione sono costituiti per almeno i  due
          terzi da giovani, e per le imprese individuali  gestite  da
          giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della
          presente lettera, per giovani si intendono le  persone  con
          eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni  non  compiuti
          alla data di presentazione della domanda; 
                c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le
          societa' la cui sede operativa  e'  ubicata  nei  territori
          delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
          Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
              3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili,
          a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della  non
          concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive di cui al comma 8, non porti al superamento  del
          costo sostenuto per gli  interventi  di  cui  al  comma  5.
          L'ammontare massimo  del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          erogato    in    un'unica    soluzione    a     conclusione
          dell'intervento, fatta salva la facolta'  di  concedere,  a
          domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del
          contributo a fondo perduto a fronte della presentazione  di
          idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie
          o assicurative che rispondano ai requisiti di  solvibilita'
          previsti dalle leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive
          attivita'  o  rilasciata  dagli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   o   cauzione
          costituita, a scelta del  beneficiario,  in  contanti,  con
          bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito
          pubblico garantiti dallo Stato  al  corso  del  giorno  del
          deposito,  presso  le  aziende  autorizzate,   ovvero,   ad
          esclusione degli assegni  circolari,  presso  la  tesoreria
          statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione. 
              4.  Gli  incentivi  di  cui  ai  commi  1  e   2   sono
          riconosciuti alle imprese  alberghiere,  alle  imprese  che
          esercitano attivita'  agrituristica,  come  definita  dalla
          legge 20 febbraio 2006, n. 96,  e  dalle  pertinenti  norme
          regionali, alle imprese che gestiscono strutture  ricettive
          all'aria  aperta,  nonche'  alle   imprese   del   comparto
          turistico,  ricreativo,  fieristico  e  congressuale,   ivi
          compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali,  i
          porti  turistici,  i  parchi  tematici,  inclusi  i  parchi
          acquatici e faunistici.  Gli  incentivi  sono  riconosciuti
          altresi' alle imprese titolari del  diritto  di  proprieta'
          delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una  delle
          attivita' imprenditoriali di cui al presente comma. 
              5. Le spese  si  considerano  effettivamente  sostenute
          secondo quanto previsto dall'articolo 109 del  Testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo  a
          fondo perduto e il credito d'imposta sono  riconosciuti  in
          relazione alle spese sostenute,  compreso  il  servizio  di
          progettazione, per  eseguire,  nel  rispetto  dei  principi
          della «progettazione universale» di  cui  alla  Convenzione
          delle  Nazioni  Unite  sui  diritti   delle   persone   con
          disabilita', stipulata a New  York  il  13  dicembre  2006,
          ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, i seguenti interventi: 
                a)   interventi   di    incremento    dell'efficienza
          energetica   delle   strutture   e   di    riqualificazione
          antisismica; 
                b)  interventi   di   eliminazione   delle   barriere
          architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio  1989,
          n. 13, e al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1996, n. 503; 
                c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettere b), c), d) ed  e.5),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  funzionali  alla
          realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e  b)
          del presente comma; 
                d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di
          attrezzature e apparecchiature  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' termali,  relativamente  alle  strutture  di  cui
          all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; 
                e) interventi di  digitalizzazione,  con  riferimento
          alle  spese  previste  dall'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
              6. Gli interventi di cui al comma  5  devono  risultare
          conformi alla comunicazione della  Commissione  UE  (2021/C
          58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi
          ambientali ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)
          2020/852 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18
          giugno 2020. 
              7.  Per  le  spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo
          progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,
          e'  possibile  fruire  anche  del  finanziamento  a   tasso
          agevolato previsto dal decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  del  22  dicembre  2017   recante
          «Modalita'  di  funzionamento  del  Fondo   nazionale   per
          l'efficienza   energetica»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione  che  almeno
          il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli  interventi
          di  riqualificazione   energetica,   nel   rispetto   delle
          disponibilita' a legislazione  vigente  e  senza  ulteriori
          oneri a carico delle finanze pubbliche. 
              8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del  presente
          articolo e' utilizzabile esclusivamente  in  compensazione,
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello  in
          cui   gli   interventi   sono   stati   realizzati,   senza
          applicazione dei limiti di cui all'articolo  34,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo
          1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  A  tal
          fine, il modello F24 deve essere presentato  esclusivamente
          tramite i servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia  delle
          entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.
          L'ammontare   del   credito   d'imposta    utilizzato    in
          compensazione non  deve  eccedere  l'importo  concesso  dal
          Ministero del turismo, pena lo  scarto  dell'operazione  di
          versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo  periodo,
          il Ministero del  turismo,  prima  della  comunicazione  ai
          soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle  entrate,
          con  modalita'  telematiche  definite   d'intesa   tra   il
          Ministero del turismo e l'Agenzia delle  entrate,  l'elenco
          delle  imprese  ammesse  a   fruire   dell'agevolazione   e
          l'importo del credito concesso,  unitamente  a  quello  del
          contributo a fondo perduto, nonche' le eventuali variazioni
          e  revoche.  Allo  scopo  di  consentire   la   regolazione
          contabile  delle  compensazioni  effettuate  attraverso  il
          modello F24 telematico, le risorse  stanziate  a  copertura
          del  credito  d'imposta  concesso  sono  trasferite   sulla
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  entrate  -
          Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello  Stato.
          Il credito d'imposta e' cedibile, solo  per  intero,  senza
          facolta' di successiva cessione ad  altri  soggetti,  fatta
          salva la possibilita' di due  ulteriori  cessioni  solo  se
          effettuate a favore di  banche  e  intermediari  finanziari
          iscritti all'albo  previsto  dall'articolo  106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di
          societa'  appartenenti  a  un  gruppo   bancario   iscritto
          all'albo di cui all'articolo 64 del  predetto  testo  unico
          delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia  ovvero  di
          imprese di assicurazione autorizzate ad operare  in  Italia
          ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui  al
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   ferma
          restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni
          cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
          successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi  in
          violazione  del  sesto  periodo  sono  nulli.  Il   credito
          d'imposta  e'  usufruito  dal  cessionario  con  le  stesse
          modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato  utilizzato   dal
          soggetto cedente. Il credito d'imposta e  il  contributo  a
          fondo perduto  di  cui  al  comma  2  non  concorrono  alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive  e  non  rilevano  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Nei
          casi di utilizzo  illegittimo  del  credito  d'imposta,  il
          Ministero del turismo provvede  al  recupero  dei  relativi
          importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  6,
          del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73.  Il
          Ministero del turismo provvede alle  attivita'  di  cui  al
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.   Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' del  credito  d'imposta,  da
          effettuare   in   via   telematica,   sono   definite   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto il Ministero del turismo  pubblica  un
          avviso contenente le modalita' applicative per l'erogazione
          degli  incentivi  previsti  dai  commi  1  e  2,   compresa
          l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini
          della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando
          la disciplina di cui al citato decreto del  Ministro  dello
          sviluppo economico e del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017  per
          quanto previsto ai  sensi  del  comma  7,  gli  interessati
          presentano, in via  telematica,  apposita  domanda  in  cui
          dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7  agosto  1990,
          n.  241,  il  possesso  dei  requisiti  necessari  per   la
          fruizione degli incentivi. 
              10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono  concessi,
          secondo l'ordine cronologico delle domande, nel  limite  di
          spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022,  180  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni  di
          euro per l'anno 2025, con una  riserva  del  50  per  cento
          dedicata  agli   interventi   volti   al   supporto   degli
          investimenti di riqualificazione energetica.  L'esaurimento
          delle risorse e' comunicato con avviso pubblico  pubblicato
          nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. 
              11. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano
          anche  in  relazione  ad  interventi  avviati  dopo  il  1°
          febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, a condizione che  le  relative
          spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              12.  Agli  interventi  conclusi  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, ai fini del  credito  d'imposta  e  nei  limiti
          delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   le
          disposizioni di cui all'articolo 79  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
              13. Per il finanziamento del credito di imposta di  cui
          al comma 1 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100  milioni
          di euro per l'anno 2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14
          agosto 2020, n. 104,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge  13   ottobre   2020,   n.   126.   Conseguentemente,
          all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «per i  tre
          periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti:  «per  i
          due periodi d'imposta». 
              14. Gli incentivi di cui al presente articolo non  sono
          cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni
          pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli  incentivi
          di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto  delle
          condizioni e dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e
          alla comunicazione della Commissione europea del  19  marzo
          2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19». Il Ministero del turismo  provvede
          agli  adempimenti  degli  obblighi  inerenti  al   Registro
          nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della
          legge 24 dicembre 2012, n.  234,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto
          conto degli obiettivi di cui al  presente  articolo  e  del
          grado di raggiungimento  degli  stessi,  il  Ministero  del
          turismo, con decreto da emanare entro  il  31  marzo  2023,
          previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede  ad
          aggiornare  gli  standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
          territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per  la
          classificazione delle strutture ricettive e  delle  imprese
          turistiche,  ivi  compresi  i  condhotel  e  gli   alberghi
          diffusi, tenendo conto delle specifiche  esigenze  connesse
          alle  capacita'  ricettiva  e  di  fruizione  dei  contesti
          territoriali e dei sistemi di  classificazione  alberghiera
          adottati a livello europeo e internazionale. 
              16. Sono abrogati i commi 2-ter e  5  dell'articolo  10
          del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
              17. Agli oneri derivanti dal comma  10  si  provvede  a
          valere sul Fondo di rotazione  per  l'attuazione  del  Next
          Generation EU-Italia di cui  all'articolo  1,  comma  1037,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le  modalita'
          di cui ai commi da 1038 a 1050  del  medesimo  articolo  1.
          Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'
          garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo  2,
          comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108. 
              17-bis.  Al  fine  di  sostenere  la   ripresa   e   la
          continuita'  dell'attivita'  delle  imprese  operanti   nel
          settore della ristorazione, nello stato di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo economico e'  istituito  un  fondo
          per l'erogazione di un  contributo  a  fondo  perduto  alle
          medesime imprese, con una dotazione pari a  10  milioni  di
          euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa. 
              17-ter.  Con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i
          criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo  di  cui
          al  comma  17-bis,  anche  avvalendosi  dell'Agenzia  delle
          entrate. 
              17-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei  commi
          da 17-bis a  17-quater  e'  subordinata  all'autorizzazione
          della  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              «Art. 6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione): 
              «Art.   6    (Eventi    eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
              2.  Ai  fini   della   presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                a) periodi di  grave  recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                b) eventi straordinari, al  di  fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
              3. Il Governo, qualora, al  fine  di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
              4. Le risorse eventualmente  reperite  sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
              5. Il piano di rientro puo' essere  aggiornato  con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
              6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
          qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento  per
          realizzare operazioni relative alle partite finanziarie  al
          fine di fronteggiare gli  eventi  straordinari  di  cui  al
          comma 2, lettera b).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4-quater  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici) come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4-quater (Sperimentazione  e  semplificazioni  in
          materia contabile). - 1. In relazione all'entrata in vigore
          del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, al  fine  di  garantire  la
          sussistenza delle  disponibilita'  di  competenza  e  cassa
          occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali
          e  la  necessita'  di  assicurare  la   tempestivita'   dei
          pagamenti  in  un  quadro  ordinamentale  che  assicuri  la
          disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie in  un
          arco temporale adeguato alla  tempistica  di  realizzazione
          delle  spese  di  investimento  sulla  base   dello   stato
          avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni  2019,
          2020, 2021 e 2022 e in via definitiva dall'anno 2023: 
                a) le somme da iscrivere negli  stati  di  previsione
          della spesa in relazione a variazioni di bilancio  connesse
          alla riassegnazione di  entrate  finalizzate  per  legge  a
          specifici  interventi  o  attivita'   sono   assegnate   ai
          pertinenti capitoli in ciascuno  degli  anni  del  bilancio
          pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni  e
          dei pagamenti da presentare contestualmente alla  richiesta
          di variazione; 
                b) - c). (abrogate). 
              1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario  2023  la
          facolta' di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere utilizzata  una
          sola volta per le medesime risorse. 
              2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di
          assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto le variazioni  di  bilancio  di  cui  agli
          articoli 24, comma 5-bis,  27,  29  e  33,  commi  4-ter  e
          4-sexies, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
          disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.».