Art. 3 Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette 1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facolta' di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita' di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalita' semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilita' di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. 3. In caso di inadempimento ((nel pagamento)) di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed e' tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto. 4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, ((la societa' SACE S.p.A.)) e' autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni ((della SACE)) S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' e' registrata ((dalla SACE)) S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. ((La SACE)) S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti. ((La SACE)) S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti ((alla SACE)) S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e ((delle condizioni)) previsti dal presente articolo. 5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidita' derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata ((dalla SACE)) S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 6. La garanzia di cui al comma 5 e' rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. La medesima garanzia e' rilasciata, altresi', a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea. 7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al ((comma 2)), per i periodi corrispondenti, e' alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 8. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 6, le parole «con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro». 9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono inserite le seguenti: «prima parte del terzo periodo,»; b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000». 11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport e Salute S.p.A.». 12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, ((agli enti del Terzo settore)) iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.»; b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». 13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023, e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge ((17 maggio 2022)), n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI). - 1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. 2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidita' derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalita' di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 3. Per le medesime finalita' di contenimento e supporto SACE S.p.A. e' autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023, conformemente alle modalita' declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. 5-bis La garanzia di cui al comma 3 puo' altresi' essere rilasciata dalla societa' SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte della SACE S.p.A.. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovra' essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro alimentate, altresi', con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative. 7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.». - Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A.). - 1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, la societa' SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2023, garanzie, in conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attivita' d'impresa dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attivita' d'impresa e' limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali circostanze. Sono altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attivita' di commercio sul mercato dell'energia. 2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficolta' alla data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse alla procedura del concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. 5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni: a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi; b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi; 2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore; c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali: 1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia; 3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro; d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie e' determinato come segue: 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformita' alla decisione della Commissione europea di compatibilita' con il mercato interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo; f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore; h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa. 6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», ne' con le misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonche' del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A. 8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020. 9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: a) contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica. 10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. 11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze. 13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020. 13-bis. In considerazione delle eccezionali criticita' riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie imprese insediate al loro interno, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 14. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui al presente articolo. 14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e» sono soppresse e dopo le parole: «nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40» sono inserite le seguenti: «, alle condizioni previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi conforme»." - Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175 e' riportato nei riferimenti normativi all'art.1. - Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali) come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Misure fiscali per il welfare aziendale). - 1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3000,00. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.». - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport). - 1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 60 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico-CIP e per la societa' Sporte Salute S.p.A. 2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.». «Art. 8 (Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore). - 1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'. Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4dicembre 1997, n.460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. 2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonche' le procedure di controllo. 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla societa' incaricata della gestione. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.». - Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina: «Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, e' destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.».