Art. 3 
 
        Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti  dell'eccezionale  incremento
dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in  Italia  a
esse intestate hanno facolta' di richiedere  la  rateizzazione  degli
importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica
di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi  dagli  usi
termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita'
di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1°  gennaio  e
il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022  al
31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine,  le
imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori,  secondo
modalita' semplificate  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma
1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma  4  e
di effettiva disponibilita' di almeno una  impresa  di  assicurazione
autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa
richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa  sull'intero
credito  rateizzato  nell'interesse  del  fornitore  di  energia,  il
fornitore ha l'obbligo di offrire  ai  richiedenti  una  proposta  di
rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del
tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare  il
saggio  di  interesse  pari  al  rendimento  dei  buoni  del   Tesoro
poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata
e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici  e  un
massimo di trentasei rate mensili. 
  3. In caso di inadempimento ((nel pagamento)) di due rate anche non
consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione  decade  dal
beneficio della rateizzazione ed e' tenuta al versamento, in un'unica
soluzione, dell'intero importo residuo dovuto. 
  4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di
cui al presente articolo, ((la societa' SACE S.p.A.)) e'  autorizzata
a concedere, conformemente alle disposizioni di cui  all'articolo  8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  in  favore  delle
imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e
cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati
dalle esposizioni  relative  ai  crediti  vantati  dai  fornitori  di
energia elettrica e gas naturale residenti  in  Italia,  per  effetto
dell'inadempimento, da parte delle imprese con  sede  in  Italia,  di
tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui
al comma 2. Sulle obbligazioni ((della SACE)) S.p.A. derivanti  dalle
garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia
dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la  cui  operativita'
e'  registrata  ((dalla  SACE))  S.p.A.  con  gestione  separata.  La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e  si
estende al rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  a
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute  per
le medesime garanzie. ((La SACE)) S.p.A. svolge anche per  conto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le  attivita'   relative
all'escussione della garanzia e al recupero  dei  crediti,  che  puo'
altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti. ((La SACE)) S.p.A.
opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti ((alla  SACE))
S.p.A. indirizzi sulla  gestione  dell'attivita'  di  rilascio  delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti  indirizzi  e  dei  criteri  e
((delle condizioni)) previsti dal presente articolo. 
  5. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di  liquidita'
derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia
elettrica e gas  naturale  con  sede  in  Italia  possono  richiedere
finanziamenti  bancari  assistiti  da  garanzia  pubblica,   prestata
((dalla  SACE))  S.p.A.,  alle  condizioni  e  nei  termini  di   cui
all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  6. La garanzia di cui al comma 5 e'  rilasciata  a  condizione  che
l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia  approvato
la distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel  corso
degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione
a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con sede
in  Italia  che  faccia  parte  del  medesimo  gruppo  cui  la  prima
appartiene,  comprese   quelle   soggette   alla   direzione   e   al
coordinamento da parte della medesima. Qualora  le  suddette  imprese
abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni  al  momento
della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici  mesi
successivi.  La  medesima  garanzia  e'   rilasciata,   altresi',   a
condizione che  l'impresa  aderente  al  piano  di  rateizzazione  si
impegni  a  gestire  i  livelli  occupazionali   attraverso   accordi
sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi
diversi da quelli appartenenti all'Unione europea. 
  7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al ((comma 2)),  per
i periodi corrispondenti, e' alternativa alla fruizione  dei  crediti
d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1
del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 
  8.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024»  e  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma  6,  le  parole  «con  una  dotazione  iniziale  pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni  di  euro»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «con  una   dotazione   iniziale   pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro». 
  9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono  inserite  le
seguenti: «prima parte del terzo periodo,»; 
    b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti:  «euro
3.000». 
  11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23  settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «60
milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte
le  seguenti:  «,  nonche'  per  il   Comitato   Olimpico   Nazionale
Italiano-CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP  e  per  la
societa' Sport e Salute S.p.A.». 
  12. All'articolo 8 del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «120  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a  50  milioni  di
euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel  predetto
limite di spesa e in proporzione all'incremento dei  costi  sostenuti
rispetto  all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
straordinario destinato, in via  esclusiva,  ((agli  enti  del  Terzo
settore)) iscritti al Registro unico nazionale del Terzo  settore  di
cui all'articolo 45 del ((codice di cui al))  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni  di  volontariato  e  delle
associazioni  di  promozione  sociale  coinvolte  nel   processo   di
trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460,  iscritte  alla  relativa  anagrafe,  delle  fondazioni,   delle
associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi  civilmente
riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e  socioassistenziali
in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.»; 
    b) al comma 2, le parole «50 milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «100 milioni di euro». 
  13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno  2023,  e  dai
commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  14. Agli oneri derivanti dal  comma  12,  lettera  b),  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo   35,   comma   1,   del
decreto-legge  ((17   maggio   2022)),   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante
          misure urgenti per  contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari  della  crisi  ucraina,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 8 (Rateizzazione delle  bollette  per  i  consumi
          energetici e Fondo di  garanzia  PMI).  -  1.  Al  fine  di
          contenere  gli   effetti   economici   negativi   derivanti
          dall'aumento dei prezzi  delle  forniture  energetiche,  le
          imprese con  sede  in  Italia  clienti  finali  di  energia
          elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi
          fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi
          dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio
          2022 e giugno 2022, per un numero massimo di  rate  mensili
          non superiore a ventiquattro. 
              2. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di
          liquidita' derivanti dai piani  di  rateizzazione  concessi
          dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con  sede
          in Italia ai sensi del comma 1, la SACE  S.p.A.  -  Servizi
          assicurativi  del  commercio  estero  rilascia  le  proprie
          garanzie in favore di banche,  di  istituzioni  finanziarie
          nazionali e internazionali e di  altri  soggetti  abilitati
          all'esercizio  del  credito  in  Italia,  entro  un  limite
          massimo di impegni pari  a  9.000  milioni  di  euro,  alle
          condizioni e secondo le modalita' di cui agli articoli 1  e
          1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
              3. Per le medesime finalita' di contenimento e supporto
          SACE S.p.A. e' autorizzata  a  concedere  in  favore  delle
          imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo
          credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento  degli
          indennizzi generati dalle esposizioni relative  ai  crediti
          vantati dai fornitori di energia elettrica e  gas  naturale
          residenti in Italia,  per  effetto  dell'inadempimento,  da
          parte  delle  imprese  con  sede  in  Italia   del   debito
          risultante dalle fatture emesse entro  il  30  giugno  2024
          relative  ai  consumi  energetici  effettuati  fino  al  31
          dicembre 2023, conformemente alle modalita' declinate dallo
          schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              4. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
          garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' accordata di  diritto  la
          garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la
          cui  operativita'  sara'  registrata  da  SACE  S.p.A.  con
          gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
          incondizionata, irrevocabile e si estende al  rimborso  del
          capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad  ogni  altro
          onere accessorio, al netto delle commissioni  ricevute  per
          le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge  anche  per  conto
          del Ministero dell'economia e delle  finanze  le  attivita'
          relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
          crediti, che puo' altresi' delegare a terzi e/o agli stessi
          garantiti.  SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta  diligenza
          professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  possono  essere  impartiti  a  SACE  S.p.A.
          indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
          garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
          garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e
          dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 
              5.  Le  garanzie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          rilasciate  da  SACE  S.p.A.  a  condizione  che  il  costo
          dell'operazione  garantita  sia  inferiore  al  costo   che
          sarebbe stato  richiesto  dai  soggetti  eroganti  o  dalle
          imprese di assicurazione per  operazioni  con  le  medesime
          caratteristiche ma prive della garanzia. 
              5-bis La garanzia di  cui  al  comma  3  puo'  altresi'
          essere rilasciata  dalla  societa'  SACE  S.p.A.  a  titolo
          gratuito, nel  rispetto  delle  previsioni  in  materia  di
          regime  "de  minimis"  di  cui  alla  comunicazione   della
          Commissione  europea  2022/C  131  I/01,   recante   Quadro
          temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
          dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della   Russia
          contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o
          di esenzione per categoria,  nei  casi  in  cui  il  premio
          applicato  dalle  imprese  di   assicurazione   autorizzate
          all'esercizio del ramo credito e  cauzioni  non  superi  la
          componente di rendimento applicabile dei Buoni  del  Tesoro
          Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente  al
          momento della pubblicazione della proposta  di  convenzione
          da parte della SACE S.p.A.. Fermo quanto previsto al  comma
          5,  il  costo  dell'operazione,  sulla   base   di   quanto
          documentato e attestato  dal  rappresentante  legale  delle
          suddette imprese di assicurazione, dovra'  essere  limitato
          al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso  gratuito  alla
          garanzia,  le  imprese  di  assicurazione  sono  tenute  ad
          indicare, nella prima rendicontazione periodica  inviata  a
          SACE  S.p.A.   dopo   l'assunzione   dell'esposizione,   le
          condizioni  economiche  di  maggior  favore  applicate   ai
          beneficiari per ciascuna esposizione. 
              6. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  sono
          istituite nell'ambito del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n.  40  del  2020,  due  sezioni
          speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle
          garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione  iniziale
          pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000  milioni
          di euro alimentate, altresi', con  le  risorse  finanziarie
          versate a titolo di remunerazione della garanzia  al  netto
          dei costi di gestione  sostenuti  da  SACE  S.p.A.  per  le
          attivita'  svolte  ai  sensi  del   presente   articolo   e
          risultanti  dalla  contabilita'  di  SACE   S.p.A.,   salvo
          conguaglio all'esito dell'approvazione del  bilancio  e  al
          netto  delle  commissioni   riconosciute   alle   compagnie
          assicurative. 
              7. Il Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'
          rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro  per
          l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo
          netto da finanziare  e  indebitamento  netto,  pari  a  300
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 38.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.50,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  15  (Misure  temporanee  per  il  sostegno  alla
          liquidita' delle imprese tramite  garanzie  prestate  dalla
          societa' SACE S.p.A.). - 1.  Al  fine  di  consentire  alle
          imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri
          soggetti  autorizzati   all'esercizio   del   credito,   di
          sopperire alle esigenze di  liquidita'  riconducibili  alle
          conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
          militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
          imposte dall'Unione europea e  dai  partner  internazionali
          nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di
          Bielorussia e dalle  eventuali  misure  ritorsive  adottate
          dalla Federazione russa, la societa' SACE  S.p.A.  concede,
          fino al 31 dicembre 2023,  garanzie,  in  conformita'  alla
          normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel  rispetto
          dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti  dal  presente
          articolo, in favore di banche, di  istituzioni  finanziarie
          nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
          all'esercizio del  credito  in  Italia,  per  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi  inclusa
          l'apertura di credito documentaria finalizzata a  sostenere
          le importazioni verso l'Italia di materie prime  o  fattori
          di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
          interrotta o abbia subito rincari per effetto  della  crisi
          attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa  deve
          dimostrare  che  la  crisi   in   atto   comporta   dirette
          ripercussioni economiche negative sull'attivita'  d'impresa
          dovute a perturbazioni nelle catene  di  approvvigionamento
          dei fattori produttivi,  in  particolare  materie  prime  e
          semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
          dovute a cancellazione di contratti con controparti  aventi
          sede legale nella Federazione russa,  nella  Repubblica  di
          Bielorussia  o  nella  Repubblica   ucraina,   ovvero   che
          l'attivita'  d'impresa  e'  limitata  o  interrotta   quale
          conseguenza immediata e diretta dei rincari dei  costi  per
          energia e gas riconducibili alla crisi in  atto  e  che  le
          esigenze   di   liquidita'   sono   conseguenza   di   tali
          circostanze. 
              Sono altresi'  ricomprese  le  esigenze  di  liquidita'
          delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali
          per le attivita' di commercio sul mercato dell'energia. 
              2. La garanzia copre il capitale, gli interessi  e  gli
          oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
          prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e  conforme  ai
          requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
          ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
              3. Possono accedere alla garanzia le imprese  che  alla
          data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione  di
          difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
          Commissione, del 17 giugno 2014, del  regolamento  (UE)  n.
          702/2014 della  Commissione,  del  25  giugno  2014  e  del
          regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione,  del  16
          dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e),  numero  1,
          del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel  calcolo
          del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi  ed
          esigibili, maturati  nei  confronti  delle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  somministrazioni,
          forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9,  comma
          3-ter,   lettera   b),   ultimo   periodo,   del   medesimo
          decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per
          il  pagamento,  emesse  mediante   l'apposita   piattaforma
          elettronica. Sono, in ogni caso,  escluse  le  imprese  che
          alla data  della  presentazione  della  domanda  presentano
          esposizioni classificate come  sofferenze  ai  sensi  della
          vigente  disciplina  di  regolamentazione   strutturale   e
          prudenziale. Sono ammesse le imprese  in  difficolta'  alla
          data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse  alla
          procedura del concordato con continuita' aziendale  di  cui
          all'articolo 186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
          267, o abbiano stipulato accordi  di  ristrutturazione  dei
          debiti ai sensi  dell'articolo  182-bis  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato  un  piano  ai
          sensi  dell'articolo  67  del  medesimo  regio  decreto,  a
          condizione che alla data di presentazione della domanda  le
          loro esposizioni non siano classificabili come  esposizioni
          deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il
          soggetto  finanziatore,  sulla  base   dell'analisi   della
          situazione finanziaria del debitore, possa  ragionevolmente
          presumere  il  rimborso  integrale  dell'esposizione   alla
          scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo
          comma, lettere a) e c), del regolamento  (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
              4. Dalle garanzie di cui al presente articolo  sono  in
          ogni  caso  escluse  le  imprese  soggette  alle   sanzioni
          adottate    dall'Unione    europea,     comprese     quelle
          specificamente elencate  nei  provvedimenti  che  comminano
          tali sanzioni, quelle possedute o controllate  da  persone,
          entita'  o  organismi  oggetto  delle   sanzioni   adottate
          dall'Unione  europea  e  quelle  che  operano  nei  settori
          industriali oggetto  delle  sanzioni  adottate  dall'Unione
          europea, nella misura in cui  il  rilascio  della  garanzia
          pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
          altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o
          indirettamente, ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile,  una  societa'  residente  in  un  Paese  o  in  un
          territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che  sono
          controllate,  direttamente  o  indirettamente,   ai   sensi
          dell'articolo 2359  del  codice  civile,  da  una  societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a  fini
          fiscali   si   intendono   le   giurisdizioni   individuate
          nell'allegato I  alla  lista  UE  delle  giurisdizioni  non
          cooperative a fini fiscali, adottata  con  conclusioni  del
          Consiglio dell'Unione europea. 
              5.  Le  garanzie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse alle seguenti condizioni: 
                a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre
          2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni,
          con la possibilita' per  le  imprese  di  avvalersi  di  un
          preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi; 
                b)  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,
          l'importo  del  prestito  assistito  da  garanzia  non   e'
          superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
                  1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio
          degli ultimi tre  esercizi  conclusi  come  risultante  dai
          relativi bilanci o  dalle  dichiarazioni  fiscali;  qualora
          l'impresa   abbia    iniziato    la    propria    attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2019, si fa  riferimento  al
          fatturato annuo totale medio degli esercizi  effettivamente
          conclusi; 
                  2) il 50 per cento dei costi  sostenuti  per  fonti
          energetiche  nei  dodici  mesi  precedenti  il  mese  della
          richiesta    di    finanziamento    inviata    dall'impresa
          beneficiaria al soggetto finanziatore; 
                c)   la   garanzia,   in   concorso   paritetico    e
          proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
          mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
          finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
          percentuali: 
                  1) 90 per cento dell'importo del finanziamento  per
          imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e  valore
          del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese  ad
          alto  consumo  energetico   che   gestiscono   stabilimenti
          industriali  di  interesse   strategico   nazionale,   come
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  ai  sensi  dell'articolo   10,   comma   1,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 
                  2) 80 per cento dell'importo del finanziamento  per
          imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e
          fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti  in
          Italia; 
                  3) 70 per cento  per  le  imprese  con  valore  del
          fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 
                d)  il  premio  annuale  corrisposto  a  fronte   del
          rilascio delle garanzie e' determinato come segue: 
                  1) per i finanziamenti di piccole e  medie  imprese
          aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
          all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno,
          50 punti base durante il secondo e terzo  anno,  100  punti
          base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
                  2) per i finanziamenti  di  imprese  diverse  dalle
          piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni  sono
          corrisposti, in rapporto all'importo  garantito,  50  punti
          base durante il primo  anno,  100  punti  base  durante  il
          secondo e terzo anno, 200 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
                e) la durata dei  finanziamenti  puo'  essere  estesa
          fino a otto anni. Il premio e la  percentuale  di  garanzia
          sono  determinati  in  conformita'  alla  decisione   della
          Commissione  europea  di  compatibilita'  con  il   mercato
          interno dello schema di garanzia disciplinato dal  presente
          articolo; 
                f)  il  finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
          essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; 
                g) ai fini dell'individuazione del limite di  importo
          garantito indicato dalla  lettera  b),  numero  1),  si  fa
          riferimento al valore del  fatturato  in  Italia  da  parte
          dell'impresa ovvero su base consolidata  qualora  l'impresa
          appartenga ad un gruppo. Ai  fini  dell'individuazione  del
          limite di importo  garantito  indicato  dalla  lettera  b),
          numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti  in  Italia
          ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su  base
          consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta  a  comunicare
          alla banca finanziatrice tale valore; 
                h) il costo dei finanziamenti coperti dalla  garanzia
          deve essere inferiore al costo che sarebbe stato  richiesto
          dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
          medesime caratteristiche  ma  prive  della  garanzia,  come
          documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale  dei
          suddetti soggetti eroganti. Tale minor  costo  deve  essere
          almeno uguale alla differenza  tra  il  costo  che  sarebbe
          stato richiesto dal soggetto o dai  soggetti  eroganti  per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale  dei  suddetti  soggetti  eroganti,  ed   il   costo
          effettivamente applicato all'impresa. 
              6. Qualora la  medesima  impresa,  ovvero  il  medesimo
          gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
          beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
          di  cui  al  presente  articolo,  gli  importi   di   detti
          finanziamenti  si  cumulano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b).  Per  lo
          stesso finanziamento, le  garanzie  concesse  a  norma  del
          presente articolo non possono  essere  cumulate  con  altre
          misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di
          prestito agevolato,  ai  sensi  della  normativa  nazionale
          emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
          della Commissione europea 2022/C131  I/01  recante  «Quadro
          temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
          dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della   Russia
          contro l'Ucraina», ne'  con  le  misure  di  supporto  alla
          liquidita' concesse sotto  forma  di  garanzia  o  prestito
          agevolato  ai  sensi  delle  sezioni  3.2   o   3.3   della
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a  norma  del
          presente articolo possono  essere  cumulate  con  eventuali
          misure di cui l'impresa  abbia  beneficiato  ai  sensi  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno  2014  ovvero  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014,  nonche'  del
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013. 
              7.  Per  la  determinazione,  nei   casi   di   imprese
          beneficiarie  appartenenti  a  gruppi  di  imprese,   della
          percentuale di garanzia applicabile ai sensi del  comma  5,
          lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente
          allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata  al  rilascio
          della garanzia, incluso  quanto  disposto  in  merito  alle
          operazioni di cessione del credito con o senza garanzia  di
          solvenza,  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge
          8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020,  n.  40.  Ai  fini  dell'accesso  alle
          garanzie previste dal presente articolo,  la  dichiarazione
          di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  1,  lettera  a)   del
          decreto-legge   n.   23   del   2020,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  40  del  2020,  attesta  la
          sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente
          articolo. La procedura e la documentazione  necessaria  per
          il rilascio della garanzia sono  ulteriormente  specificate
          dalla SACE S.p.A. 
              8.  Per  il  rilascio  delle   garanzie   che   coprono
          finanziamenti  in  favore  di  imprese  con  un  numero  di
          dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore  del
          fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei  dati
          risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'impresa non abbia approvato il bilancio o,  comunque,  in
          caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito  non
          ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di  cui
          all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del  2020,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020. 
              9. Qualora l'impresa beneficiaria  abbia  dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie  indicate  dal  comma  8  o
          l'importo massimo garantito  del  finanziamento  ecceda  la
          soglia ivi  indicata,  l'efficacia  della  garanzia  e  del
          corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione  di
          un decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato
          sulla base dell'istruttoria trasmessa  dalla  SACE  S.p.A.,
          con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
          statutariamente competenti della  SACE  S.p.A.,  in  merito
          alla concessione della garanzia, tenendo in  considerazione
          il ruolo che l'impresa beneficiaria  svolge  rispetto  alle
          seguenti aree e profili in Italia: 
                a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                b)   appartenenza   alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                c)   incidenza   su   infrastrutture    critiche    e
          strategiche; 
                d) impatto sui livelli occupazionali  e  mercato  del
          lavoro; 
                e)  peso  specifico  nell'ambito   di   una   filiera
          produttiva strategica. 
              10. Sulle  obbligazioni  della  SACE  S.p.A.  derivanti
          dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui operativita' sara' registrata  dalla  SACE
          S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
          recupero degli impegni connessi alle garanzie. 
              11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  le   attivita'   relative
          all'escussione della garanzia e al  recupero  dei  crediti,
          che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti.
          La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
          Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          possono essere impartiti alla SACE S.p.A.  indirizzi  sulla
          gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e  sulla
          verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia  dello
          Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri  e
          condizioni previsti dal presente articolo. 
              12. I soggetti finanziatori  forniscono  un  rendiconto
          periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la  cadenza  e
          le  modalita'  da  quest'ultima  indicati,   al   fine   di
          riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati  e
          degli stessi soggetti finanziatori degli  impegni  e  delle
          condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE
          S.p.A.   ne   riferisce   periodicamente    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              13. La  SACE  S.p.A.  assume  gli  impegni  di  cui  al
          presente   articolo   a   valere   sulle   risorse    nella
          disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  14,
          del  decreto-legge  n.  23  del   2020,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro  l'importo
          complessivo  massimo  di  200  miliardi  di  euro  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge  n.  23
          del 2020. 
              13-bis. In considerazione delle eccezionali  criticita'
          riguardanti    le    condizioni    di    approvvigionamento
          verificatesi presso  la  ISAB  s.r.l.  di  Priolo  Gargallo
          (Siracusa)   e   del   rilevante   impatto   produttivo   e
          occupazionale delle aree industriali e portuali  collegate,
          anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e  medie
          imprese insediate al loro interno, e' istituito  presso  il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   un   Tavolo   di   coordinamento
          finalizzato  a  individuare  adeguate  soluzioni   per   la
          prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando  i
          livelli occupazionali e il mantenimento  della  produzione.
          Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il  Ministro
          dello sviluppo economico,  il  Ministro  della  transizione
          ecologica e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          nonche' i rappresentanti  dell'azienda.  La  partecipazione
          alle   riunioni   del   Tavolo   non   da'   diritto   alla
          corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza
          o altri  emolumenti  comunque  denominati.  Dall'attuazione
          della disposizione di cui  al  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              14. L'efficacia del presente  articolo  e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea. Sono a carico della  SACE  S.p.A.  gli
          obblighi di  registrazione  nel  Registro  nazionale  degli
          aiuti di Stato previsti dall'articolo  52  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 31  maggio  2017,  n.
          115, relativamente alle misure di cui al presente articolo. 
              14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, le  parole:  «ai  sensi  delle
          disposizioni, in quanto compatibili, e»  sono  soppresse  e
          dopo le parole: «nei limiti delle  risorse  disponibili  di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  alle  condizioni
          previste  dai  vigenti  quadri  temporanei  adottati  dalla
          Commissione europea e dalla  normativa  nazionale  ad  essi
          conforme»." 
              -  Il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto-legge  23
          settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 novembre 2022, n.175 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art.1. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.115,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142
          (Misure urgenti in materia di  energia,  emergenza  idrica,
          politiche sociali  e  industriali)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 12 (Misure fiscali per il welfare  aziendale).  -
          1. Limitatamente al periodo d'imposta  2022,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del
          terzo periodo, del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il  reddito
          il valore  dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  ai
          lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate
          ai medesimi dai datori di lavoro  per  il  pagamento  delle
          utenze   domestiche   del   servizio   idrico    integrato,
          dell'energia elettrica e del gas naturale entro  il  limite
          complessivo di euro 3000,00. 
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
          in 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e  7,5  milioni  di
          euro per l'anno 2023, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          43.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  7  e  8  del
          decreto-legge 23 settembre  2022,  n.144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante
          ulteriori misure urgenti in materia di politica  energetica
          nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
          per la realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di  sport).  -
          1. Per far fronte alla  crisi  economica  determinatasi  in
          ragione dell'aumento  dei  costi  dell'energia  termica  ed
          elettrica, le risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 369, della Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
          incrementate  di  60  milioni  di  euro  per  il  2022,  da
          destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto  per
          le associazioni e societa' sportive  dilettantistiche,  per
          le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva
          e  per  le  federazioni   sportive,   anche   nel   settore
          paralimpico, che gestiscono impianti  sportivi  e  piscine,
          nonche' per il Comitato Olimpico  Nazionale  Italiano-CONI,
          per il Comitato Italiano Paralimpico-CIP e per la  societa'
          Sporte Salute S.p.A. 
              2. Con  decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in
          materia di sport, da adottarsi entro  trenta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
          richieste  di  erogazione  dei  contributi,  i  criteri  di
          ammissione,  le  modalita'  di   erogazione,   nonche'   le
          procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
              3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 43.». 
              «Art. 8 (Disposizioni urgenti in favore degli enti  del
          terzo settore). - 1.  In  considerazione  dell'aumento  dei
          costi dell'energia  termica  ed  elettrica  registrato  nel
          terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito nello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          il successivo  trasferimento  al  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi,  al  conto
          di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione  di
          170  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  finalizzato  al
          riconoscimento,  nei  predetti  limiti  di   spesa   e   in
          proporzione all'incremento  dei  costi  sostenuti  rispetto
          all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
          straordinario  in  favore  degli  enti  del  Terzo  settore
          iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore  di
          cui  all'articolo  45  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni  di
          volontariato e delle  associazioni  di  promozione  sociale
          coinvolte   nel   processo   di   trasmigrazione   di   cui
          all'articolo 54 del  predetto  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  117  del  2017,  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo
          4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa  anagrafe,
          e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano
          servizi  socio-sanitari  e  socio-assistenziali  svolti  in
          regime residenziale  o  semiresidenziale  per  persone  con
          disabilita'. Una quota del Fondo di cui al  primo  periodo,
          pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022,  e'  finalizzata
          al  riconoscimento,  nel  predetto  limite  di   spesa   in
          proporzione all'incremento  dei  costi  sostenuti  rispetto
          all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
          straordinario destinato, in via esclusiva,  agli  enti  del
          Terzo settore iscritti  al  Registro  unico  nazionale  del
          Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di  cui  al
          decreto   legislativo   3   luglio   2017,   n.117,   delle
          organizzazioni di  volontariato  e  delle  associazioni  di
          promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione
          di cui  all'articolo  54  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n.117, delle organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo
          4dicembre 1997, n.460,  iscritte  alla  relativa  anagrafe,
          delle fondazioni,  delle  associazioni,  delle  aziende  di
          servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio
          2001,   n.207,   e   degli   enti   religiosi    civilmente
          riconosciuti,   che   erogano   servizi   sociosanitari   e
          socioassistenziali    in    regime    semiresidenziale    e
          residenziale in favore di anziani. 
              2. Per sostenere gli enti iscritti  al  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore  di  cui  all'articolo  45  del
          codice del Terzo settore, di cui al decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le
          associazioni di promozione sociale coinvolte  nel  processo
          di trasmigrazione  di  cui  all'articolo  54  del  medesimo
          codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
          e le organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di
          cui  al  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
          iscritte alla relativa anagrafe, diversi  dai  soggetti  di
          cui al comma 1, per i maggiori  oneri  sostenuti  nell'anno
          2022 per l'acquisto della  componente  energia  e  del  gas
          naturale, e' istituito un apposito  fondo  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
          2022 per il successivo trasferimento al  conto  di  cui  al
          comma  5,  per   il   riconoscimento   di   un   contributo
          straordinario calcolato in proporzione  all'incremento  dei
          costi sostenuti nei  primi  tre  trimestri  dell'anno  2022
          rispetto  all'analogo  periodo  dell'anno   2021   per   la
          componente energia e il gas naturale. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata  in
          materia di disabilita' e con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze e del lavoro e delle  politiche  sociali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono individuati, in  coerenza
          con quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  i  criteri  per
          l'accesso alle prestazioni a carico dei  fondi  di  cui  ai
          medesimi  commi  1  e  2,  le  modalita'  e  i  termini  di
          presentazione delle richieste di contributo, i  criteri  di
          quantificazione del contributo stesso nonche' le  procedure
          di controllo. 
              4. I contributi  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  sono
          cumulabili tra loro e non concorrono  alla  formazione  del
          reddito d'impresa ne' della  base  imponibile  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.
          Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni  che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
          cumulo, tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
          superamento del costo sostenuto. 
              5. Per le operazioni relative alla gestione  dei  fondi
          di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei  contributi,  le
          amministrazioni interessate si  avvalgono  di  societa'  in
          house,  ai   sensi   dell'articolo   19,   comma   5,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  previa
          stipulazione di apposite convenzioni e con oneri  a  carico
          delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1
          e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi
          conti correnti infruttiferi presso  la  Tesoreria  centrale
          dello  Stato  intestati  alla  societa'  incaricata   della
          gestione. 
              6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto  a
          100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione  del
          Fondo  per  le  politiche  in  favore  delle  persone   con
          disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178,  della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234,  quanto  a  4  milioni  di  euro,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui  al  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a  6  milioni  di
          euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di  parte
          corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello   stato   di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per
          28,57 milioni di euro del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto  a
          40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   35,   del
          decreto-legge  17  maggio,  2022,  n.50,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  recante
          Misure  urgenti  in  materia   di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina: 
              «Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia  di  sostegno
          alle famiglie per la fruizione  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto  del  rincaro
          dei prezzi  dei  prodotti  energetici  sulle  famiglie,  in
          particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
          e  lavoratori,  e'  istituito  un  fondo  nello  stato   di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, finalizzato a riconoscere,  nei  limiti  della
          dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
          buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla  data
          di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana del decreto di  cui  al  comma  2  e  fino  al  31
          dicembre 2022, di abbonamenti per i  servizi  di  trasporto
          pubblico locale, regionale e interregionale  ovvero  per  i
          servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il  valore  del
          buono di cui al primo periodo e'  pari  al  100  per  cento
          della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
          comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il  buono
          di cui al primo periodo e'  riconosciuto  in  favore  delle
          persone fisiche che, nell'anno 2021,  hanno  conseguito  un
          reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.  Il  buono
          reca il nominativo del beneficiario,  e'  utilizzabile  per
          l'acquisto di un solo abbonamento,  non  e'  cedibile,  non
          costituisce  reddito  imponibile  del  beneficiario  e  non
          rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
          situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
          prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto,   sono   definite   le   modalita'   di
          presentazione delle domande per il rilascio  del  buono  di
          cui al comma 1, le modalita'  di  emissione  dello  stesso,
          anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche'  di
          rendicontazione da parte delle  aziende  di  trasporto  dei
          buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo  comma  1,
          ai fini dell'acquisto degli abbonamenti.  Una  quota  delle
          risorse del fondo di cui al comma 1, pari a  1  milione  di
          euro, e' destinata alla progettazione e alla  realizzazione
          della  piattaforma   informatica   per   l'erogazione   del
          beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le  finalita'  di
          cui al secondo periodo, il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione  di
          apposite  convenzioni,  delle  societa'  SOGEI  -  Societa'
          generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  -   Concessionaria
          servizi  assicurativi  pubblici  Spa.  Eventuali   economie
          derivanti  dall'utilizzo  delle  risorse  previste  per  la
          realizzazione della piattaforma di cui al  secondo  periodo
          sono utilizzate per l'erogazione del beneficio  di  cui  al
          comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          79 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 58.».