((Art. 3 bis 
 
      Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile  2022,  n.  34,  come  da  ultimo  incrementato
dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.
175, e' ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni  di
euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per
20 milioni di euro in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province. Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  10  dicembre
2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma  1,  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, gia' incrementato ai sensi  dell'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente
incrementato di 320 milioni di euro  per  l'anno  2022  destinati  al
riconoscimento di un  contributo,  calcolato  sulla  base  dei  costi
sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021,  per  l'incremento  di
costo, al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  sostenuto  nel
secondo quadrimestre  dell'anno  2022,  per  l'acquisto  dell'energia
elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto
destinati  al  trasporto  pubblico  locale  e  regionale  su  strada,
lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste
di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la
ripartizione  delle  risorse  tra  gli   operatori   richiedenti   e'
effettuata in misura proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato
limite massimo di spesa. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro il 9 dicembre 2022, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i  criteri  di  riparto
delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i  servizi  di
trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalita'  per
il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante  il
servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle
imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla  gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio ferroviario Domodossola-confine  svizzero  e  alla  gestione
governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del  limite
di  spesa  ivi   previsto,   nonche'   le   relative   modalita'   di
rendicontazione. 
  4.  Al  fine  di  permettere  il  contenimento  delle   conseguenze
derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del
gas naturale, e' autorizzata la spesa di  350  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo e' trasferito entro il
31 dicembre 2022 alla Cassa per i  servizi  energetici  e  ambientali
(CSEA). 
  5. E' autorizzata per l'anno 2022  a  favore  della  societa'  ANAS
S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui: 
  a)  125  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da  destinare  alla
compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei  costi
sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle  strade
nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della  societa'  di
adeguate misure di efficientamento energetico  per  la  compensazione
degli oneri degli anni successivi; 
  b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla  copertura
degli oneri connessi alle attivita'  di  monitoraggio,  sorveglianza,
gestione,  vigilanza,  infomobilita'  e  manutenzione  delle   strade
inserite nella rete di interesse nazionale  di  cui  ai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21  novembre  2019,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del  28  gennaio  2020,  e  trasferite
dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna  e  Toscana
all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 15.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   27   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34  (Misure
          urgenti  per  il  contenimento   dei   costi   dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali): 
              «Art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali).  -
          1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  25,  comma   1,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito
          nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i
          mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022,  e'
          incrementato di 50 milioni di euro per  l'anno  2022.  Alla
          ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
          con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022. 
              2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati  e'
          riconosciuto agli enti locali un contributo  straordinario.
          A tal fine, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di  250
          milioni di euro per  l'anno  2022,  da  destinare  per  200
          milioni di euro in favore dei comuni e per  50  milioni  di
          euro in favore delle citta' metropolitane e delle province.
          Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si
          provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
          per gli affari regionali e le autonomie, previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  in
          relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas,
          rilevata  tenendo  anche  conto  dei  dati  risultanti  dal
          SIOPE-Sistema  informativo  delle  operazioni  degli   enti
          pubblici. 
              3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di
          liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che
          sono stati destinatari delle anticipazioni disposte  con  i
          provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies
          del medesimo testo unico e che, per effetto della  sentenza
          della Corte costituzionale n. 18  del  2019,  subiscono  un
          maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione  dell'arco
          temporale di restituzione delle predette anticipazioni,  e'
          destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro
          per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente  che
          sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di
          contributi  concessi  ai   sensi   dell'articolo   53   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  del
          comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, del  comma  1-septies  dell'articolo  38  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma
          8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge  21  ottobre
          2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567  dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono  esclusi  dal
          contributo di cui al presente comma. 
              3-bis. Il contributo di cui al comma 3  e'  erogato  in
          proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo
          periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle
          condizioni di cui al comma 3  nonche'  quelli  esclusi  dal
          contributo ai sensi del medesimo comma  possono  restituire
          le rate scadute e non pagate  nel  triennio  2019-2021,  al
          netto del contributo ricevuto ai  sensi  del  comma  3,  in
          quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022. 
              4. Le risorse di cui al  comma  3  sono  ripartite  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          tenendo  conto  del  maggior  onere   finanziario   annuale
          derivante dalla rimodulazione delle  rate  di  restituzione
          delle  anticipazioni  di  cui  al  medesimo  comma  3,  con
          riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021. 
              4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti
          ai comuni delle  regioni  Friuli  Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          sono assegnate alle predette autonomie, che  provvedono  al
          successivo  riparto  in  favore  dei  comuni  compresi  nel
          proprio territorio. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 42.». 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  5  e  6,  del
          decreto-legge 23 settembre  2022,  n.144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante
          ulteriori misure urgenti in materia di politica  energetica
          nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
          per la realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR): 
              «Art. 5 (Misure straordinarie in favore delle regioni e
          degli enti locali). - 1. Il contributo straordinario di cui
          all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo  2022,
          n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
          2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40,  comma  3,
          del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  e
          dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  settembre
          2022, n. 142, e' incrementato per l'anno 2022 di  ulteriori
          200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni  di  euro
          in favore dei comuni e per 40 milioni  di  euro  in  favore
          delle  citta'  metropolitane   e   delle   province.   Alla
          ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  per
          gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in  sede
          di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
          entro il 31 ottobre  2022,  in  relazione  alla  spesa  per
          utenze di energia elettrica e gas. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni
          di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
          43. 
              3. Allo scopo di contribuire a far fronte  ai  maggiori
          costi  determinati  dall'aumento  dei  prezzi  delle  fonti
          energetiche e dal perdurare degli effetti  della  pandemia,
          il  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
          1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni
          di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111. 
              4. Alla ripartizione delle risorse di cui  al  comma  3
          del  presente  articolo,  nonche'  delle  risorse  di   cui
          all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote  di  accesso
          al fabbisogno sanitario indistinto  corrente  rilevate  per
          l'anno 2022,  accedono  tutte  le  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   in   deroga   alle
          disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie
          speciali   il   concorso   regionale   e   provinciale   al
          finanziamento sanitario corrente. 
              5. Le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  possono  riconoscere  alle   strutture   sanitarie
          private  accreditate  nell'ambito  degli  accordi   e   dei
          contratti  di  cui  all'articolo  8-quinquies  del  decreto
          legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  anche  in  deroga
          all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, per  le  finalita'  richiamate
          nel comma  3  del  presente  articolo,  un  contributo  una
          tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto  di
          cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del  tetto
          di spesa assegnato per l'anno 2022, a  fronte  di  apposita
          rendicontazione,  da  parte  della  struttura  interessata,
          dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo
          anno per le utenze di energia  elettrica  e  gas,  comunque
          ferma restando la garanzia  dell'equilibrio  economico  del
          Servizio sanitario regionale. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
          43. 
              6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, per  l'anno  2023,  ferme  restando  le  priorita'
          relative alla copertura dei debiti fuori  bilancio  e  alla
          salvaguardia   degli   equilibri   di   bilancio,   possono
          utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse
          con  l'emergenza  energetica  in  corso,  la  quota  libera
          dell'avanzo di amministrazione  dell'anno  precedente  dopo
          l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio
          finanziario  2022  da  parte  della  giunta   regionale   o
          provinciale, anche prima del  giudizio  di  parifica  della
          sezione regionale di controllo  della  Corte  dei  conti  e
          della successiva approvazione del rendiconto da  parte  del
          consiglio regionale o provinciale. 
              6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si  applica
          in relazione alle risorse trasferite agli  enti  locali  ai
          sensi  di  norme  di  legge  per  fronteggiare  l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  in  relazione  alle
          risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi  enti
          per sostenere i  maggiori  oneri  relativi  ai  consumi  di
          energia elettrica e gas.». 
              «Art. 6 (Disposizioni urgenti in materia  di  trasporto
          pubblico locale e regionale). - 1. Per le finalita' di  cui
          all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9  agosto  2022,
          n. 115,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          settembre 2022,  n.  142,  il  fondo  di  cui  al  medesimo
          articolo 9, comma  1,  e'  incrementato  di  ulteriori  100
          milioni  di  euro  destinati  al   riconoscimento   di   un
          contributo,  calcolato  sulla  base  dei  costi   sostenuti
          nell'analogo periodo 2021, per l'incremento  di  costo,  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo
          quadrimestre  2022,  per  l'acquisto  del  carburante   per
          l'alimentazione  dei  mezzi  di  trasporto   destinati   al
          trasporto pubblico locale e regionale su  strada,  lacuale,
          marittimo o ferroviario. 
              2. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e previa intesa  in  sede  di
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31
          ottobre 2022, sono stabiliti i  criteri  di  riparto  delle
          risorse tra gli enti territoriali competenti per i  servizi
          di  trasporto  pubblico  e  regionali  interessati   e   le
          modalita'  per  il  riconoscimento,  da   parte   dell'ente
          concedente  ovvero  affidante  il  servizio  di   trasporto
          pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese  di
          trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla   gestione
          governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria
          del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla
          gestione  governativa  navigazione  laghi   e   agli   enti
          affidanti nel caso  di  contratti  di  servizio  grosscost,
          anche  al  fine  del  rispetto  del  limite  di  spesa  ivi
          previsto, nonche' le relative modalita' di rendicontazione. 
              3. Per finalita' di semplificazione e  uniformita',  le
          procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere  adottate
          anche per il riparto ed  il  riconoscimento  delle  risorse
          stanziate nel fondo di cui al comma 1 per l'incremento  dei
          costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022. 
              4. Eventuali risorse residue a seguito del  riparto  di
          cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare  la
          quota finalizzata al riconoscimento dei contributi  per  il
          secondo quadrimestre 2022. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 43.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 settembre 2022, n. 142 recante misure  urgenti  in
          materia di energia, emergenza idrica, politiche  sociali  e
          industriali: 
              «Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto).
          - 1. Per fronteggiare gli aumenti  eccezionali  dei  prezzi
          dei carburanti  e  dei  prodotti  energetici  in  relazione
          all'erogazione di servizi di trasporto  pubblico  locale  e
          regionale di passeggeri su  strada,  lacuale,  marittimo  e
          ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico,  e'
          istituito presso il Ministero delle infrastrutture e  della
          mobilita' sostenibili un fondo, con  una  dotazione  di  40
          milioni   di   euro   per   l'anno   2022,   destinato   al
          riconoscimento di un contributo per l'incremento di  costo,
          al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  sostenuto  nel
          secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo  del
          2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei
          mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e
          regionale su  strada,  lacuale,  marittimo  o  ferroviario.
          Qualora l'ammontare delle richieste  di  accesso  al  fondo
          risulti  superiore  al  limite  di   spesa   previsto,   la
          ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa. 
              2. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento,  da  parte  dell'ente   concedente   ovvero
          affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo
          di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale
          e  regionale,  alla  gestione  governativa  della  ferrovia
          circumetnea, alla concessionaria del  servizio  ferroviario
          Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione  governativa
          navigazione  laghi  e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di
          contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto
          del limite di  spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative
          modalita' di rendicontazione. 
              3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi
          dei carburanti  e  dei  prodotti  energetici  in  relazione
          all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada
          resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  21
          novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di  autorizzazioni
          rilasciate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          1073/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21
          ottobre  2009,  ovvero   sulla   base   di   autorizzazioni
          rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
          norme regionali di attuazione del  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto  di
          persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003,
          n.  218,   e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili un  fondo  con
          una dotazione di  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          destinato  al  riconoscimento,  fino  a  concorrenza  delle
          risorse disponibili, in favore  degli  operatori  economici
          esercenti detti servizi di un contributo  fino  al  20  per
          cento  della  spesa  sostenuta  nel  secondo   quadrimestre
          dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,
          per l'acquisto di  carburante  destinato  all'alimentazione
          dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2
          o M3, a trazione alternativa a metano (CNG),  gas  naturale
          liquefatto  (GNL),  ibrida  (diesel/elettrico)   ovvero   a
          motorizzazione termica e  conformi  almeno  alla  normativa
          euro  V  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  595/2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.  Ai
          fini dell'accesso alle risorse  del  fondo,  gli  operatori
          economici trasmettono telematicamente  al  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  secondo  le
          modalita' definite dal medesimo  Ministero  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, una dichiarazione  redatta  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          contenente i dati di immatricolazione di ciascun  mezzo  di
          trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia
          delle  fatture  d'acquisto  del   carburante   quietanzate,
          l'entita'  del  contributo  richiesto  e  gli  estremi  per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse tra gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in
          misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite
          massimo di spesa. 
              4. I contributi erogati ai sensi del comma 1  e  quelli
          erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione
          del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive (IRAP) e non  rilevano  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati. 
              6.  Per  fronteggiare   le   ripercussioni   economiche
          negative per il settore  del  trasporto  ferroviario  delle
          merci  derivanti  dall'eccezionale  incremento  del   costo
          dell'energia, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
          per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di  spesa,  a
          favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di
          cui  al  primo  periodo  e'  dedotto  da  Rete  ferroviaria
          italiana Spa dai costi netti totali  afferenti  ai  servizi
          del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°
          aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro  il  limite  massimo
          dello stanziamento di cui al medesimo  primo  periodo,  una
          riduzione del  canone  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria fino al 50 per cento della quota  eccedente  la
          copertura del costo direttamente  legato  alla  prestazione
          del servizio ferroviario di cui all'articolo 17,  comma  4,
          del decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.  112,  per  i
          servizi  ferroviari  merci.  Il   canone   per   l'utilizzo
          dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al
          secondo periodo e' determinato  sulla  base  delle  vigenti
          misure   di   regolazione   definite   dall'Autorita'    di
          regolazione  dei  trasporti  di  cui  all'articolo  37  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              7. Entro il 31 marzo 2023,  Rete  ferroviaria  italiana
          Spa trasmette al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili e all'Autorita'  di  regolazione  dei
          trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6. 
              8. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
          Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili con le risorse
          umane disponibili a legislazione vigente. 
              9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede  quanto  ad
          euro 1 milione mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti
          dall'abrogazione di cui al comma 5  e  quanto  ad  euro  69
          milioni ai sensi dell'articolo 43.».