Art. 4 
 
      Misure per l'incremento della produzione di gas naturale 
 
  1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli
approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione  delle  emissioni
di gas climalteranti  ((tra  cui  il  metano,  rispettando  l'impegno
volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27a
Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite
sui  cambiamenti  climatici  (COP  27)  )),  attraverso  l'incremento
dell'offerta di gas di produzione nazionale  destinabile  ai  clienti
finali  industriali  a  prezzo  accessibile,  all'articolo   16   del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «in  condizione  di
sospensione volontaria delle attivita'» sono aggiunte le seguenti: «e
considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli vincoli
costituiti  dalla  vigente  legislazione  nazionale  ed   europea   o
derivanti da accordi internazionali»; 
      2) dopo il secondo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
disposizione di  cui  al  primo  periodo  si  applica  altresi'  alle
concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto  di  mare
compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del
ramo di Goro del fiume Po,  a  una  distanza  dalle  linee  di  costa
superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas  per  un
quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di  500  milioni
di metri cubi. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4  della
legge 9 gennaio 1991, n.  9,  e'  consentita  la  coltivazione  delle
concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita  utile  del
giacimento a condizione che i  titolari  delle  concessioni  medesime
aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di
analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di  monitoraggio
e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza  sulle
linee  di  costa  da  condurre  sotto  il  controllo  del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
      3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  comunicazione  di  cui  al   primo
periodo»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di  gas
naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' consentito il rilascio di  nuove  concessioni
di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12
miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine
e costiere protette,  limitatamente  ai  siti  aventi  un  potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che  acquisiscono  la
titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono  tenuti  a
aderire alle procedure di cui al comma 1.»; 
    c) al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole  «dei  piani  di
interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'
quelli  relativi  al  conferimento   delle   nuove   concessioni   di
coltivazione di cui al comma 2-bis,» e  le  parole  «sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di  diritti  di
lungo termine sul gas di cui  al  comma  1,  in  forma  di  contratti
finanziari per differenza  rispetto  al  punto  di  scambio  virtuale
(PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei  termini
alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai  commi  2  e
2-bis, a un prezzo che  garantisce  la  copertura  dei  costi  totali
effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri  fiscali  e  di
trasporto, nonche' un'equa remunerazione. Il prezzo di cui  al  primo
periodo, stabilito con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  e'
definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva,  ai
prezzi  giornalieri  registrati  al  punto  di  scambio  virtuale,  e
comunque varia nel limite di livelli minimi e  massimi  quantificati,
rispettivamente,  in  50  e  100  euro  per  MWh.  Nelle  more  della
conclusione delle procedure  autorizzative  di  cui  al  comma  3,  a
partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione
delle quantita' aggiuntive di gas di cui al comma 1,  i  titolari  di
concessioni di coltivazione di  gas  naturale  che  abbiano  risposto
positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2  e
2-bis mettono a  disposizione  del  Gruppo  GSE  un  quantitativo  di
diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad  almeno  il  75  per
cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi
2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad  almeno  il  50  per
cento dei volumi produttivi attesi dagli  investimenti  medesimi.  Il
quantitativo di cui al terzo periodo non  e'  comunque  superiore  ai
volumi  di  produzione  effettiva  di  competenza  dei  titolari   di
concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul  territorio
nazionale ((che abbiano)) risposto positivamente alla  manifestazione
d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
      «5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre,  al  prezzo
di cui al comma 4, primo periodo,  i  diritti  sul  gas  oggetto  dei
contratti di cui al medesimo comma complessivamente  acquisiti  nella
sua disponibilita' a clienti finali industriali a  forte  consumo  di
gas, che agiscano anche  in  forma  aggregata,  aventi  diritto  alle
agevolazioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica ((n. 541  del  21  dicembre  2021,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022)), e che
hanno consumato nel 2021 un quantitativo  di  gas  naturale  per  usi
energetici  non  inferiore  al  volume  di  gas   naturale   indicato
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori
oneri per il Gruppo GSE. Le modalita' e  i  criteri  di  assegnazione
sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy.  I
diritti  offerti  sono  aggiudicati   all'esito   di   procedure   di
assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito  a  tali
procedure,  il  Gruppo  GSE  stipula  con  ciascun   cliente   finale
assegnatario un contratto finanziario per differenza  per  i  diritti
aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato  dai  clienti
finali in forma aggregata, il contratto  medesimo  assicura  che  gli
effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il  contratto
prevede, altresi', che: 
        a)  la  quantita'  di  diritti  oggetto  del  contratto   sia
rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base  delle  effettive
produzioni nel corso dell'anno precedente; 
        b) e' fatto divieto di cessione  tra  i  clienti  finali  dei
diritti derivanti dal contratto. 
  5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5  e'
predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia  e
delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.17,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.34  recante
          misure urgenti per il contenimento dei  costi  dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche  industriali,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Misure per fronteggiare l'emergenza derivante
          dal rincaro dei prezzi dei prodotti  energetici  attraverso
          il rafforzamento della sicurezza di  approvvigionamento  di
          gas naturale a prezzi equi). - 1. Al fine di contribuire al
          rafforzamento della sicurezza degli  approvvigionamenti  di
          gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti  finali  e,
          contestualmente, alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas
          climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  il  Gestore  dei   servizi
          energetici (GSE) o le  societa'  da  esso  controllate  (di
          seguito «Gruppo GSE») avviano, su  direttiva  del  Ministro
          della     transizione     ecologica,     procedure      per
          l'approvvigionamento di lungo termine di  gas  naturale  di
          produzione  nazionale  dai  titolari  di   concessioni   di
          coltivazione di gas. 
              2. Il Gruppo GSE invita i titolari  di  concessioni  di
          coltivazione di gas naturale, situate nella terraferma, nel
          mare  territoriale  e  nella  piattaforma  continentale,  a
          manifestare interesse ad aderire alle procedure di  cui  al
          comma 1, comunicando i programmi delle  produzioni  di  gas
          naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022
          al  2031,  nonche'  un  elenco   di   possibili   sviluppi,
          incrementi o ripristini delle produzioni  di  gas  naturale
          per  lo  stesso  periodo  nelle  concessioni  di  cui  sono
          titolari, dei tempi massimi di entrata in  erogazione,  del
          profilo atteso di produzione e  dei  relativi  investimenti
          necessari. La disposizione  di  cui  al  primo  periodo  si
          applica alle concessioni i  cui  impianti  di  coltivazione
          sono situati in  tutto  o  in  parte  in  aree  considerate
          compatibili  nell'ambito  del  Piano  per  la   transizione
          energetica sostenibile delle  aree  idonee,  approvato  con
          decreto  del  Ministro  della  transizione   ecologica   28
          dicembre  2021,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022,  anche  nel
          caso  di  concessioni  improduttive  o  in  condizione   di
          sospensione  volontaria  delle  attivita'  e  considerando,
          anche ai fini dell'attivita' di  ricerca,  i  soli  vincoli
          costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed  europea
          o derivanti da accordi internazionali. La  disposizione  di
          cui al primo periodo si applica altresi'  alle  concessioni
          di coltivazione di idrocarburi poste  nel  tratto  di  mare
          compreso tra il 45° parallelo e il parallelo  passante  per
          la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle
          linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un  potenziale
          minerario di gas  per  un  quantitativo  di  riserva  certa
          superiore auna soglia di 500  milioni  di  metri  cubi.  In
          deroga a quanto previsto  dall'articolo  4  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 9, e'  consentita  la  coltivazione  delle
          concessioni di cui al terzo periodo per la durata  di  vita
          utile del giacimento a  condizione  che  i  titolari  delle
          concessioni medesime aderiscano alle procedure  di  cui  al
          comma    1    e    previa    presentazione    di    analisi
          tecnico-scientifiche    e    programmi    dettagliati    di
          monitoraggio   e   verifica   dell'assenza    di    effetti
          significativi  di  subsidenza  sulle  linee  di  costa   da
          condurre sotto il controllo del Ministero  dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica.  La  comunicazione  di  cui  al
          primo periodo e' effettuata nei confronti del  Gruppo  GSE,
          del Ministero della  transizione  ecologica  e  dell'ARERA,
          entro trenta  giorni  dall'invito  alla  manifestazione  di
          interesse ai sensi del primo periodo. 
              2-bis. Al fine di incrementare la produzione  nazionale
          di gas naturale per l'adesione alle  procedure  di  cui  al
          comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma
          17, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'
          consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione
          di idrocarburi in zone di mare poste  fra  le  9  e  le  12
          miglia dalle linee di costa e dal perimetro  esterno  delle
          aree marine e  costiere  protette,  limitatamente  ai  siti
          aventi un potenziale minerario di gas per  un  quantitativo
          di riserva certa superiore a una soglia di 500  milioni  di
          metri cubi. I  soggetti  che  acquisiscono  la  titolarita'
          delle concessioni di cui al primo  periodo  sono  tenuti  a
          aderire alle procedure di cui al comma 1. 
              3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle
          opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi
          di cui al comma 2, nonche' quelli relativi al  conferimento
          delle nuove concessioni di coltivazione  di  cui  al  comma
          2-bis, si concludono entro il termine  di  tre  mesi  dalla
          data di avvio dei procedimenti medesimi.  Le  procedure  di
          valutazione  ambientale  sono  svolte   dalla   Commissione
          Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              4. Il Gruppo  GSE  stipula  contratti  di  acquisto  di
          diritti di lungo termine sul gas di  cui  al  comma  1,  in
          forma di contratti finanziari per  differenza  rispetto  al
          punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima  pari  a
          dieci anni, con verifica dei termini alla fine  del  quinto
          anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis,  a  un
          prezzo  che  garantisce  la  copertura  dei  costi   totali
          effettivi  delle  singole  produzioni,  inclusi  gli  oneri
          fiscali e di trasporto, nonche' un'equa  remunerazione.  Il
          prezzo di cui al primo periodo, stabilito con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
          Ministro delle imprese e del made  in  Italy,  e'  definito
          applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai
          prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale,
          e comunque varia nel limite di  livelli  minimi  e  massimi
          quantificati, rispettivamente, in 50 e 100  euro  per  MWh.
          Nelle more della conclusione delle procedure  autorizzative
          di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque
          fino all'entrata in produzione delle  quantita'  aggiuntive
          di gas di cui al comma 1,  i  titolari  di  concessioni  di
          coltivazione  di  gas   naturale   che   abbiano   risposto
          positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi  dei
          commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del  Gruppo  GSE  un
          quantitativo di diritti sul  gas  corrispondente,  fino  al
          2024, ad almeno il  75  per  cento  dei  volumi  produttivi
          attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e,  per
          gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento  dei
          volumi produttivi attesi dagli  investimenti  medesimi.  Il
          quantitativo di  cui  al  terzo  periodo  non  e'  comunque
          superiore ai volumi di produzione effettiva  di  competenza
          dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale
          in essere sul territorio  nazionale  che  abbiano  risposto
          positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi  dei
          commi 2 e 2-bis. 
              5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure,  offre,  al
          prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul  gas
          oggetto  dei   contratti   di   cui   al   medesimo   comma
          complessivamente  acquisiti  nella  sua  disponibilita'   a
          clienti finali industriali a  forte  consumo  di  gas,  che
          agiscano anche in  forma  aggregata,  aventi  diritto  alle
          agevolazioni  di  cui  al  decreto   del   Ministro   della
          transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021,  di  cui
          al comunicato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5
          dell'8 gennaio 2022, e che  hanno  consumato  nel  2021  un
          quantitativo  di  gas  naturale  per  usi  energetici   non
          inferiore al volume di gas naturale  indicato  all'articolo
          3, comma 1, del medesimo decreto, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per il Gruppo  GSE.  Le  modalita'  e  i  criteri  di
          assegnazione  sono  definiti  con  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  il  Ministro
          delle imprese e del made in Italy. I diritti  offerti  sono
          aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo
          criteri di riparto pro quota. In esito a tali procedure, il
          Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale  assegnatario
          un contratto  finanziario  per  differenza  per  i  diritti
          aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai
          clienti finali in forma aggregata,  il  contratto  medesimo
          assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali
          interessati. Il contratto prevede, altresi', che: 
                a) la quantita' di diritti oggetto del contratto  sia
          rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla  base  delle
          effettive produzioni nel corso dell'anno precedente; 
                b) e' fatto divieto di cessione tra i clienti  finali
          dei diritti derivanti dal contratto. 
              5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al
          comma 5 e' predisposto  dal  Gruppo  GSE  e  approvato  dai
          Ministeri dell'economia e delle finanze e  dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica.».