Art. 7 Disposizione in materia di autotrasporto 1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), ((del testo unico di cui al decreto legislativo)) 26 ottobre 1995, n. 504. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): «Art. 14 (Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. 3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.». - Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative): «Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico. 2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita', per i seguenti scopi: a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada; b) attivita' di trasporto di persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. 3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. 4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma e' riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo. 5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito e' sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione. 6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere riconosciuto in denaro.».