Art. 7 
 
              Disposizione in materia di autotrasporto 
 
  1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
17  novembre  2022,  n.  175,  destinati  al  sostegno  del   settore
dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle  imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione in  Italia  esercenti  le
attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), ((del testo unico di cui  al  decreto  legislativo))  26  ottobre
1995, n. 504. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  14  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, si  applicano  nel  rispetto  della  normativa
europea in  materia  di  aiuti  di  Stato.  Ai  relativi  adempimenti
provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   14,   del
          decreto-legge 23 settembre  2022,  n.144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante
          ulteriori misure urgenti in materia di politica  energetica
          nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
          per la realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR): 
              «Art. 14 (Disposizioni per il sostegno del settore  del
          trasporto). - 1. Al fine di mitigare gli effetti  economici
          derivanti  dagli  aumenti  eccezionali   dei   prezzi   dei
          carburanti, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro
          per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni  di
          euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto  di  merci
          di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del  testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e, nel limite  di  15  milioni  di  euro,  al
          sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su
          strada  resi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base  di
          autorizzazioni    rilasciate    dal     Ministero     delle
          infrastrutture e dei trasporti  ai  sensi  del  regolamento
          (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 21 ottobre 2009, ovvero sulla  base  di  autorizzazioni
          rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
          norme regionali di attuazione del  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto  di
          persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003,
          n. 218. 
              2. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definiti  i  criteri  di  determinazione,  le
          modalita' di assegnazione  e  le  procedure  di  erogazione
          delle risorse  di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della
          normativa europea sugli aiuti di Stato. 
              3. Agli oneri derivanti  dalla  presente  disposizione,
          pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 43.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, del decreto
          legislativo 26  ottobre  1995,  n.504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
              «Art. 24-ter (Gasolio commerciale).  -  1.  Il  gasolio
          commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa
          con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale  impiego
          dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo
          unico. 
              2. Per gasolio commerciale  usato  come  carburante  si
          intende il gasolio impiegato da veicoli,  ad  eccezione  di
          quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
          4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in  virtu'  di
          altro titolo che ne garantisca l'esclusiva  disponibilita',
          per i seguenti scopi: 
                a) attivita' di trasporto di  merci  con  veicoli  di
          massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
          esercitata da: 
                  1) persone fisiche o giuridiche iscritte  nell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi; 
                  2)  persone  fisiche  o  giuridiche  munite   della
          licenza di esercizio dell'autotrasporto di  cose  in  conto
          proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 
                  3)  imprese  stabilite  in   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea, in  possesso  dei  requisiti  previsti
          dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio  della
          professione di trasportatore di merci su strada; 
                b) attivita' di trasporto di persone svolta da: 
                  1)  enti  pubblici  o  imprese   pubbliche   locali
          esercenti  l'attivita'  di  trasporto  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
          regionali di attuazione; 
                  2) imprese esercenti autoservizi interregionali  di
          competenza  statale  di  cui  al  decreto  legislativo   21
          novembre 2005, n. 285; 
                  3)  imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza
          regionale  e  locale  di  cui  al  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422; 
                  4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito
          comunitario di cui al regolamento  (CE)  n.  1073/2009  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. 
              3.  E'  considerato  altresi'  gasolio  commerciale  il
          gasolio impiegato per attivita'  di  trasporto  di  persone
          svolta da enti pubblici o  imprese  esercenti  trasporti  a
          fune in servizio pubblico. 
              4. Il rimborso  dell'onere  conseguente  alla  maggiore
          accisa applicata al gasolio commerciale e'  determinato  in
          misura pari alla differenza tra l'aliquota  di  accisa  sul
          gasolio usato come carburante, di  cui  all'allegato  I,  e
          quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
          predetto rimborso, i  soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  3
          presentano apposita  dichiarazione  al  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  entro  il  mese
          successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
          e'  avvenuto  il  consumo  del  gasolio  commerciale.   Per
          ciascuno dei predetti trimestri,  il  rimborso  di  cui  al
          presente   comma   e'   riconosciuto,   entro   il   limite
          quantitativo di un litro di gasolio consumato,  da  ciascun
          veicolo di cui al comma 2,  per  ogni  chilometro  percorso
          dallo stesso veicolo. 
              5. Il credito  spettante  ai  sensi  del  comma  4  del
          presente   articolo   e'    riconosciuto,    mediante    la
          compensazione  di   cui   all'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  31  dicembre
          dell'anno solare successivo a quello  in  cui  il  medesimo
          credito  e'  sorto  per  effetto   del   provvedimento   di
          accoglimento o del decorso del termine di  sessanta  giorni
          dal ricevimento della dichiarazione. 
              6. In alternativa a quanto previsto  dal  comma  5,  il
          credito  spettante  ai  sensi  del  comma  4  puo'   essere
          riconosciuto in denaro.».