Art. 2 
 
  All'art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2006,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  interministeriale  9  novembre  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    al comma 2 le parole «capitolo 3592 "Somme da introitare ai  fini
della riassegnazione in tutto o in parte,  all'amministrazione  delle
attivita'  produttive",  art.  19  "Somme   versate   dalle   imprese
interessate alla realizzazione  e  alla  verifica  degli  impianti  e
infrastrutture energetiche in  applicazione  della  legge  23  agosto
2004, n. 239".» sono sostituite dalle seguenti: «Capitolo 3724 - Capo
32 - Denominazione: Somme  versate  dalle  imprese  interessate  alla
realizzazione e alla verifica degli impianti e  delle  infrastrutture
energetiche di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, da riassegnare secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge
medesima.»; 
    al comma 3 le parole  «Direzione  generale  per  l'energia  e  le
risorse  minerarie»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Direzione
generale infrastrutture e sicurezza  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica».