Art. 2 All'art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2006, cosi' come modificato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 le parole «capitolo 3592 "Somme da introitare ai fini della riassegnazione in tutto o in parte, all'amministrazione delle attivita' produttive", art. 19 "Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e infrastrutture energetiche in applicazione della legge 23 agosto 2004, n. 239".» sono sostituite dalle seguenti: «Capitolo 3724 - Capo 32 - Denominazione: Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e delle infrastrutture energetiche di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, da riassegnare secondo le modalita' previste dalla legge medesima.»; al comma 3 le parole «Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».