Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dall'avviso  integrativo,  nella  misura  dell'80%   del   contributo
ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti
privati. In  quest'ultimo  caso,  il  soggetto  beneficiario  privato
dovra'   produrre   apposita   fidejussione   bancaria   o    polizza
assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato  dal
MUR con specifico provvedimento; 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi
dell'art.  16  del decreto  ministeriale  n. 593/2016,   oltre   alla
relazione  conclusiva  del  progetto,  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero  non  ammissibili,
nonche' di economie di progetto; 
  3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.