IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
Salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina AIFA n. 757/2022 del 18 ottobre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  249  del  24
ottobre 2022; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022, con  cui
si ritiene necessario prorogare il Piano terapeutico  (PT)  AIFA  per
«Ranexa», allegato alla sopra richiamata determina AIFA  n.  757/2022
del 18 ottobre 2022; 
  Ritenuto di  dover  procedere  alla  proroga  del  termine  per  la
redazione del piano terapeutico AIFA relativo al farmaco «Ranexa»; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
               Proroga piano terapeutico per «Ranexa» 
 
  1. E' prorogato il termine per la redazione del  Piano  terapeutico
di RANEXA, come gia' allegato alla determina AIFA n. 757/2022 del  18
ottobre 2022, richiamata nelle premesse, di ulteriori tre  mesi  solo
limitatamente ai pazienti gia' in trattamento al fine di  consentirne
la continuita' terapeutica. 
  2. La redazione del piano terapeutico da parte  dello  specialista,
per i pazienti gia' in trattamento, potra' avvenire entro un  periodo
massimo di sei  mesi  a  decorrere  dalla  data  di  efficacia  della
suddetta determina n. 757/2022.