(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
                     Disciplinare di produzione 
               della denominazione di origine protetta 
                      «Liquirizia di Calabria» 
 
                               Art. 1. 
 
                     Denominazione del prodotto 
 
    La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»  e'
riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al  suo
estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni  e  dallo
spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam.  Leguminose),  nella  varieta'
denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed  i
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.