Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» Art. 1. Denominazione del prodotto La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e' riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta' denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.