Art. 3 
 
  Sono   riservate   al   Ministro   le   funzioni    di    indirizzo
politico-amministrativo,  la  definizione  degli  obiettivi   e   dei
programmi da attuare, la verifica  della  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'  amministrativa  e  della  gestione   agli   indirizzi
impartiti, nonche' l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti
che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro. 
  Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge  23  agosto
1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro: 
    a. gli atti e i provvedimenti da sottoporre a  deliberazione  del
Consiglio dei ministri o comunque da  emanare  mediante  decreto  del
Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo; 
    b. il «Visto» sulle leggi e sugli altri atti normativi; 
    c. le relazioni internazionali  e,  in  particolare,  l'attivita'
preparatoria all'elaborazione di  convenzioni  internazionali  e  gli
adempimenti   relativi   all'esecuzione    delle    convenzioni    di
collaborazione giudiziaria internazionale; 
    d. la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea,  con  il
G7 e con le altre  sedi  internazionali  per  la  prevenzione  ed  il
controllo del delitto, l'attivita' preparatoria  all'elaborazione  di
convenzioni internazionali e di  accordi  bilaterali  in  materia  di
cooperazione giudiziaria internazionale; 
    e. le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313
del codice penale; 
    f. gli atti della Direzione generale degli affari  internazionali
e della cooperazione giudiziaria nell'ambito del Dipartimento per gli
affari di giustizia; 
    g. gli atti relativi al procedimento di estradizione; 
    h. gli atti della Direzione generale dei  magistrati  nell'ambito
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, per la magistratura ordinaria; 
    i. gli atti e provvedimenti che attengono al  conferimento  degli
uffici  direttivi  ai  magistrati  e  quelli  che   ineriscono   alla
promozione  di  ispezioni,  inchieste  ed  azioni  disciplinari   nei
confronti di magistrati; 
    j. gli atti  della  Direzione  generale  del  personale  e  della
formazione   nell'ambito   del    Dipartimento    dell'organizzazione
giudiziaria,  del  personale  e   dei   servizi,   relativamente   ai
collocamenti a riposo, equo indennizzo, trattenimento in servizio dei
magistrati ordinari; 
    k. le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2,  lettera
a) della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni
(ordinamento penitenziario); 
    l. i provvedimenti  riguardanti  l'art.  41-bis  della  legge  26
luglio  1975,  n.  354  e   successive   modificazioni   (ordinamento
penitenziario); 
    m. gli atti comportanti modificazioni  dell'ordinamento  e  delle
attribuzioni dei dipartimenti e degli uffici centrali; 
    n. i conferimenti di onorificenze e le concessioni di patrocinio; 
    o. ogni altro atto o  provvedimento  per  i  quali  una  espressa
disposizione di legge o di regolamento  escluda  la  possibilita'  di
delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie  indicate
nell'art. 1,  siano  dal  Ministro  direttamente  compiuti  o  a  se'
avocati.