Art. 10 
 
                              Controlli 
 
  1. Le Direzioni generali territoriali  territorialmente  competenti
in ragione della sede di ciascuna stazione di prova ATP  autorizzata,
per  il  tramite  degli  Uffici  della   motorizzazione,   esercitano
attivita' di vigilanza sul permanere  dei  requisiti  previsti  dagli
articoli  3,  4  e  5  e  sull'osservanza  delle   disposizioni   che
disciplinano l'esercizio dell'attivita' della stazione di prova ATP. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  possono  essere  operati
controlli documentali, anche da remoto, e possono  essere  effettuate
visite ispettive che si concludono con un verbale. 
  3. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza sia accertato  che
e' venuto meno uno  o  piu'  dei  requisiti  necessari  per  ottenere
l'autorizzazione, la Direzione generale territoriale  competente  per
territorio  invia  documentata  relazione  alla  relativa   Direzione
generale  per  la  motorizzazione  che  adotta  un  provvedimento  di
immediata sospensione dell'autorizzazione, per un periodo da  2  a  5
anni, e comunque fino a che sia stata dimostrata l'eliminazione delle
irregolarita'. 
  4. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza siano  riscontrate
irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' della stazione  di  prova
ATP autorizzata, queste  sono  contestate  dalla  Direzione  generale
territoriale al titolare della stazione stessa, assegnando un termine
di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni.
La Direzione generale territoriale, nel caso in cui  non  accolga  le
argomentazioni contenute  nelle  controdeduzioni,  invia  il  verbale
della visita ispettiva corredato da ogni utile  documentazione,  alla
Direzione generale per la motorizzazione che, se del caso, adotta  un
provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per un  periodo  che
varia da  uno  a  cinque  anni,  in  relazione  alla  gravita'  delle
irregolarita'  riscontrate.  Qualora  una  stazione  di   prova   ATP
autorizzata sia stata destinataria, per due volte  nell'arco  di  tre
anni, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, la Direzione generale per
la    motorizzazione    adotta    il    provvedimento    di    revoca
dell'autorizzazione. In tal caso, non e' possibile  presentare  nuova
istanza  di  autorizzazione  prima  che  siano  trascorsi  tre   anni
dall'adozione  del   provvedimento   di   revoca   della   precedente
autorizzazione. 
  5.  Ogni  provvedimento  di  sospensione  o  revoca   comporta   la
temporanea o definitiva cancellazione nell'elenco delle  stazioni  di
prova ATP autorizzate sul  sito  istituzionale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  ed  e'  comunicato  al  Segretariato
dell'ONU a Ginevra.