Art. 10 Controlli 1. Le Direzioni generali territoriali territorialmente competenti in ragione della sede di ciascuna stazione di prova ATP autorizzata, per il tramite degli Uffici della motorizzazione, esercitano attivita' di vigilanza sul permanere dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 e sull'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' della stazione di prova ATP. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere operati controlli documentali, anche da remoto, e possono essere effettuate visite ispettive che si concludono con un verbale. 3. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza sia accertato che e' venuto meno uno o piu' dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, la Direzione generale territoriale competente per territorio invia documentata relazione alla relativa Direzione generale per la motorizzazione che adotta un provvedimento di immediata sospensione dell'autorizzazione, per un periodo da 2 a 5 anni, e comunque fino a che sia stata dimostrata l'eliminazione delle irregolarita'. 4. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza siano riscontrate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' della stazione di prova ATP autorizzata, queste sono contestate dalla Direzione generale territoriale al titolare della stazione stessa, assegnando un termine di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni. La Direzione generale territoriale, nel caso in cui non accolga le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia il verbale della visita ispettiva corredato da ogni utile documentazione, alla Direzione generale per la motorizzazione che, se del caso, adotta un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per un periodo che varia da uno a cinque anni, in relazione alla gravita' delle irregolarita' riscontrate. Qualora una stazione di prova ATP autorizzata sia stata destinataria, per due volte nell'arco di tre anni, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, la Direzione generale per la motorizzazione adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione. In tal caso, non e' possibile presentare nuova istanza di autorizzazione prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca della precedente autorizzazione. 5. Ogni provvedimento di sospensione o revoca comporta la temporanea o definitiva cancellazione nell'elenco delle stazioni di prova ATP autorizzate sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed e' comunicato al Segretariato dell'ONU a Ginevra.