IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; 
  Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto  legislativo  n.
195  del  1995,  che  stabilisce  che  la  delegazione  sindacale  e'
«composta   dai   rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale  della  Polizia  di
Stato (...), individuate con decreto del  Ministro  per  la  funzione
pubblica  (ora  Ministro  per   la   pubblica   amministrazione)   in
conformita' alle disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego  in
materia di accertamento della rappresentativita' sindacale,  misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale»; 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in base al quale sono ammesse  «alla  contrattazione  collettiva
nazionale  le  organizzazioni  sindacali  che   abbiano   (...)   una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando  a
tal fine la media tra il dato associativo e il  dato  elettorale.  Il
dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe  per  il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle  deleghe
rilasciate nell'ambito considerato. Il dato  elettorale  e'  espresso
dalla  percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni   delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al  totale  dei  voti
espressi nell'ambito considerato»; 
  Ritenuto  che  criteri,   modalita'   e   parametri   vigenti   per
l'accertamento  della  rappresentativita'  sindacale   nel   pubblico
impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale  delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2,  comma  1,
lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995, con  riferimento
al solo dato associativo, non disponendo tale personale di  forme  di
rappresentanza  elettiva  e,  pertanto,   sono   rappresentative   le
organizzazioni sindacali che posseggano  una  rappresentativita'  non
inferiore al cinque per cento del dato associativo; 
  Visto l'art. 34 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale  per
le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  dello  schema  di
concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare
relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al  biennio  economico
2002-2003», secondo il quale le amministrazioni centrali delle  Forze
di polizia ad ordinamento civile  «inviano,  entro  il  31  marzo  di
ciascun anno,  i  dati  complessivi  relativi  alle  deleghe  per  la
riscossione del contributo sindacale alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ...»,  accertate
alla data del 31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  in  cui
avviene l'individuazione; 
  Vista la nota prot. 6875 del 16 dicembre  2022,  con  la  quale  il
Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi  alla
rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati  alla
data del 31 dicembre 2021, con riguardo alle organizzazioni sindacali
esponenziali  degli  interessi  del  personale  non  dirigente  della
Polizia di Stato; 
  Visto l'art. 31 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1,  che  determina
il  limite  massimo  di  n.  63   distacchi   sindacali   retribuiti,
autorizzabili a favore del personale non dirigente della  Polizia  di
Stato; 
  Visto il citato art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 164 del 2002, ed in particolare il comma 2, il quale  prevede  che
alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
retribuiti, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale del personale  della  Polizia  di  Stato  per  il  triennio
2022-2024, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per
la pubblica  amministrazione,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
interessate; 
  Visto il richiamato comma 2 dell'art. 31  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 164  del  2002,  che  prevede  che  la
ripartizione, la quale ha validita' fino  alla  successiva,  «...  e'
effettuata  esclusivamente  in  rapporto  al  numero  delle   deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per
ciascuna delle citate  organizzazioni  sindacali  alla  data  del  31
dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  si  effettua  la
ripartizione.»; 
  Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in  quanto  aventi
titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali nella loro  qualita'
di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa
vigente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il Sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al Sen. Paolo  Zangrillo,  Ministro  senza
portafoglio,  e'  stato  conferito   l'incarico   per   la   pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, per il
  triennio 2022-2024, nell'ambito della Polizia di Stato. 
 
  Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del
personale non dirigente della  Polizia  di  Stato,  per  il  triennio
2022-2024, sono le seguenti: 
    SIULP; 
    SAP; 
    SIAP; 
    FSP Polizia di Stato ES-LS -CONSAP-M.P.; 
    Federazione COISP MOSAP; 
    SILP CGIL.