Art. 2 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. Per i soggetti di cui al precedente art. 1, la contribuzione  e'
fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi  derivanti  dalla
fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati
in virtu' di un'autorizzazione  generale  o  di  una  concessione  di
diritti d'uso ai sensi del codice, di cui  alla  voce  A1  del  conto
economico o voce corrispondente  per  i  bilanci  redatti  secondo  i
principi contabili  internazionali,  dell'ultimo  bilancio  approvato
prima dell'adozione della presente delibera. 
  2. Gli operatori non tenuti alla redazione del  bilancio  calcolano
l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi  delle  vendite  e
delle prestazioni applicando l'aliquota di cui  al  comma  precedente
alle  corrispondenti  voci  delle  scritture  contabili   o   fiscali
obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2021.