Art. 4 
 
                      Dichiarazione telematica 
 
  1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art.  1,  comma  1,
dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  i  dati
anagrafici  ed  economici   strumentali   alla   determinazione   del
contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A  tal  fine  deve  essere
utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo  Agcom  -
Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative
istruzioni alla compilazione. 
  2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il  cui
ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari
o inferiore a euro 500.000,00. 
  3. La dichiarazione di cui al comma 1 e'  trasmessa  esclusivamente
in via telematica attraverso l'apposito portale. 
  4. La mancata o tardiva presentazione della  dichiarazione  nonche'
l'indicazione nel modello telematico di dati non rispondenti al vero,
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29  e
30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.