Art. 4 Dichiarazione telematica 1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom - Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione. 2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. 4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonche' l'indicazione nel modello telematico di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.